occhio per l'avvenire se vi capita un caso analogo.
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rigetto dell’istanza di trasferimento "ordinaria".
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1) - con la contestata determinazione sottoscritta dal Comandante in seconda in data 12 maggio 2015, la prefata istanza di trasferimento ordinaria veniva rigettata, ostandovi “esigenze organiche e di servizio”.
N.B.:
2) - L’Amministrazione ha controdedotto in sede di relazione istruttoria, prendendo le mosse dall’eccezione di inammissibilità del ricorso attesa l’impugnazione di un atto non definitivo.
Il CdS precisa:
3) - Come è noto, a norma dell’art. 8, comma 1, del DPR 1199/71, il ricorso straordinario può avere ad oggetto esclusivamente un provvedimento definitivo.
4) - Nella fattispecie, invece, il suddetto provvedimento, impugnato dal graduato, è atto non definitivo, essendo suscettibile di ricorso all’Autorità gerarchicamente sovraordinata e, segnatamente, al Comandante generale GdF, ovvero, direttamente, all’Autorità giurisdizionale (TAR), come espressamente indicato, peraltro, in calce allo stesso provvedimento impugnato.
5) - Il ricorso, pertanto, non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità,
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201601959 - Public 2016-09-22 -
Numero 01959/2016 e data 22/09/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 31 agosto 2016
NUMERO AFFARE 00417/2016
OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze, Comando generale della guardia di finanza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dall’app.to F. P., contro Ministero dell'economia e delle finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, avverso la determinazione prot. n. 138228/15 del 15 maggio 2015, di rigetto dell’istanza di trasferimento "ordinaria" al Comando regionale Campania;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 0364815 del 10/12/2015, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Comando generale della Guardia di Finanza, ha riferito e chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente ff Gerardo Mastrandrea;
Premesso e considerato.
Con istanza datata 12 dicembre 2014, il ricorrente, appuntato GdF, partecipava al “Piano degli impieghi centralizzato” per il corrente anno, al fine di essere trasferito dal Comando regionale Lazio – Gruppo di ….. al Comando regionale Campania.
Al termine del prescritto iter procedurale, con la contestata determinazione sottoscritta dal Comandante in seconda in data 12 maggio 2015, la prefata istanza di trasferimento ordinaria veniva rigettata, ostandovi “esigenze organiche e di servizio”.
Con il ricorso straordinario in argomento, il ricorrente si è gravato avversa detta determinazione, deducendo motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.
L’Amministrazione ha controdedotto in sede di relazione istruttoria, prendendo le mosse dall’eccezione di inammissibilità del ricorso attesa l’impugnazione di un atto non definitivo.
L’eccezione è fondata.
Come è noto, a norma dell’art. 8, comma 1, del DPR 1199/71, il ricorso straordinario può avere ad oggetto esclusivamente un provvedimento definitivo.
Nella fattispecie, invece, il suddetto provvedimento, impugnato dal graduato, è atto non definitivo, essendo suscettibile di ricorso all’Autorità gerarchicamente sovraordinata e, segnatamente, al Comandante generale GdF, ovvero, direttamente, all’Autorità giurisdizionale (TAR), come espressamente indicato, peraltro, in calce allo stesso provvedimento impugnato.
Il ricorso, pertanto, non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con assorbimento della domanda di sospensiva.
IL PRESIDENTE F/F ED ESTENSORE
Gerardo Mastrandrea
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
Rigetto dell’istanza di trasferimento
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