Leggete l'articolo.
Lo scorso 10 marzo, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ha accolto il ricorso di un Comune che aveva presentato delle istanze alla Regione Campania, inviandole in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata senza firmarle digitalmente, e si era viste rifiutare le domande proprio per la mancanza della sottoscrizione digitale. A inizio aprile avevamo segnalato un commento alla sentenza, a cura di Sarah Ungaro e Stefano Frontini dell’associazione ANORC, sostanzialmente in disaccordo con i contenuti del pronunciamento.
Sullo stesso argomento si è espresso di recente Francesco Giuda, dalle pagine del sito Altelex, dichiarandosi, a differenza di Ungaro e Frontini in accordo con la decisione dei giudici amministrativi campani.
Osserva il Collegio – si legge in un passaggio del testo – che la norma richiamata contempla la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti (pec e firma digitale) al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato, ciò in quanto lo strumento della posta elettronica certificata presuppone che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e che gli siano state rilasciate credenziali identificative, personali ed incedibili, da parte di un soggetto a ciò legittimato.
A fondamento dell’assunto e, ove ve ne fosse bisogno, a maggior chiarimento della norma, è richiamato anche l’art 61 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali” che stabilisce che “L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) deldecreto 2 novembre 2005, recante “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica”.
Il dictum del GA campano, oltre che fedele alle disposizioni normative in materia, costituisce esplicitazione di principi fondamentali del procedimento amministrativo, quali il divieto di aggravio, di cui all'art. 1 comma 2 della legge n. 241/90, per il quale la PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, e, lato sensu, del principio di strumentalità delle forme e della proporzionalità dell'azione amministrativa.
LANPEC SENZA FIRMA È VALIDA CHE CHE NE DICA L'URP
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE