Maggiorazioni fino al 1995

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LiberoX
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Maggiorazioni fino al 1995

Messaggio da LiberoX »

Salve a tutti
Chiedo agli esperti del forum lumi su come effettuare il calcolo delle maggiorazioni fino al 31/12/1995 e quali siano gli incarichi che danno diritto a tali maggiorazioni. Se gentilmente mi indicate i riferimenti normativi in materia. Un grazie a tutti.


gino59
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Re: Maggiorazioni fino al 1995

Messaggio da gino59 »

LiberoX ha scritto:Salve a tutti
Chiedo agli esperti del forum lumi su come effettuare il calcolo delle maggiorazioni fino al 31/12/1995 e quali siano gli incarichi che danno diritto a tali maggiorazioni. Se gentilmente mi indicate i riferimenti normativi in materia. Un grazie a tutti.
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Stralcio della Circolare inpdap 19/2009.-


3.4 Maggiorazione dei servizi

L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:

• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;

• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);

• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.-


Art. 5 dlg 195/97

Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati preruolo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
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