17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
Salve a tutti, mi pare di aver letto una sentenza od una circolare esplicativa in merito all'oggetto, ovvero il riconoscimento del sistema previdenziale RETRIBUTIVO ad un collega che al 31/12/95 si trovava in quella situazione, mancandogli pochi giorni per totalizzare 18 AA, ma avendo superato i 17 AA 11MM e 15 GG.
NON riesco a trovarla.
Un aiutino...grazie.
NON riesco a trovarla.
Un aiutino...grazie.
Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
Trovata!
http://forum.grnet.it/polizia-di-stato- ... 67-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
========================================Bravooooooooooooooooooooo========================firefox ha scritto:Trovata!
http://forum.grnet.it/polizia-di-stato- ... 67-15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
In una circolare l'INPS ha fatto sapere che l'arrotondamento dei giorni per il calcolo della pensione non esistono più.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
La hai? La data?AntonioPE ha scritto:In una circolare l'INPS ha fatto sapere che l'arrotondamento dei giorni per il calcolo della pensione non esistono più.
Cmq quella sostata è una sentenza del CdC (massimo organo in fatto di pensioni) e del 2014, quindi abbastanza recente
Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
INPS - messaggio 30 aprile 2015, n. 2974
Arrotondamento dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria - Chiarimenti
Com’è noto, l’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti per il diritto a pensione e ha previsto, per coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente a tale data, la conservazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Inoltre, il comma 14 del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative hanno stabilito che nei confronti di determinate categorie di soggetti c.d. "salvaguardati", ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011.
Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti pervenuti sul significato dell’espressione "maturazione dei requisiti per il pensionamento" usata nelle diverse norme, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O. - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - con particolare riferimento agli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste.
Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata.
L’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:
- regime sperimentale "opzione donna" di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica
- pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.
Me lo ha ribadito anche un delegato del SIULP che si occupa di pensioni, ad un miuo quesito, il quale mi ha risposto in questo modo:
" Carissimo collega, per quanto riguarda la determinazione della anzianità contributiva della pensione Ti devi attenere alla circolare INPS n.2974 del 30/4/2015, .Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata.
Mentre per la buonuscita l'arrotondamento è rimasto con 6 mesi ed 1 giorno si arrotonda ad 1 anno, indipendentemente se il periodo è di effettivo servizio oppure riscattato........................
Arrotondamento dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria - Chiarimenti
Com’è noto, l’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti per il diritto a pensione e ha previsto, per coloro che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente a tale data, la conservazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza. Inoltre, il comma 14 del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative hanno stabilito che nei confronti di determinate categorie di soggetti c.d. "salvaguardati", ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011.
Ciò premesso, a seguito di alcuni quesiti pervenuti sul significato dell’espressione "maturazione dei requisiti per il pensionamento" usata nelle diverse norme, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito ai criteri di arrotondamento dell’anzianità contributiva per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’A.G.O. - per i quali la contribuzione è calcolata in anni, mesi e giorni - con particolare riferimento agli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di quiescenza Poste.
Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata.
L’arrotondamento previsto dall’art. 59, comma 1 lettera b) della legge n. 449/1997 per la determinazione dell’anzianità continua, invece, ad operare nelle seguenti ipotesi:
- regime sperimentale "opzione donna" di cui all’art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- per i lavoratori c.d. "salvaguardati" che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica
- pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995.
Me lo ha ribadito anche un delegato del SIULP che si occupa di pensioni, ad un miuo quesito, il quale mi ha risposto in questo modo:
" Carissimo collega, per quanto riguarda la determinazione della anzianità contributiva della pensione Ti devi attenere alla circolare INPS n.2974 del 30/4/2015, .Per la determinazione dell’anzianità contributiva ed assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge n. 214/2011 nonché con il sistema delle c.d. quote, non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità stessa deve essere interamente maturata.
Mentre per la buonuscita l'arrotondamento è rimasto con 6 mesi ed 1 giorno si arrotonda ad 1 anno, indipendentemente se il periodo è di effettivo servizio oppure riscattato........................
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
Grazie....ma io credo che una circolare postuma dell'INPS, abbia meno valore in sede giudiziale, ovvero presso la CdC che è l'Organo preposto in ambito previdenziale.
E quella della Sardegna affermava:
In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).
E quella della Sardegna affermava:
In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).
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Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
Messaggio da oreste.vignati »
firefox ha scritto:Grazie....ma io credo che una circolare postuma dell'INPS, abbia meno valore in sede giudiziale, ovvero presso la CdC che è l'Organo preposto in ambito previdenziale.
E quella della Sardegna affermava:
In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).
sono totalmente d'accordo con te firefox, a volte capita che vale più una diceria o chiacchiera, (vedi circolari) che una legge o una sentenza del massimo organismo amministrativo.firefox ha scritto:Grazie....ma io credo che una circolare postuma dell'INPS, abbia meno valore in sede giudiziale, ovvero presso la CdC che è l'Organo preposto in ambito previdenziale.
E quella della Sardegna affermava:
In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).
Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
===tutti i pa04 sono arrotondati in eccesso o in difetto in riferimento al mese. nelle ultime caselle a destra ci sono gli arrotondamenti.
ricongiunto 1 anno 7 mesi 16 giorni arrotondamento a 20 mesi.
poi per non farsi mancare nulla hanno arrotondato 39 anni e 2 mesi in 37 anni e 7 mesi.
ricongiunto 1 anno 7 mesi 16 giorni arrotondamento a 20 mesi.
poi per non farsi mancare nulla hanno arrotondato 39 anni e 2 mesi in 37 anni e 7 mesi.
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Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
Messaggio da oreste.vignati »
angri62 ha scritto:===tutti i pa04 sono arrotondati in eccesso o in difetto in riferimento al mese. nelle ultime caselle a destra ci sono gli arrotondamenti.
ricongiunto 1 anno 7 mesi 16 giorni arrotondamento a 20 mesi.
poi per non farsi mancare nulla hanno arrotondato 39 anni e 2 mesi in 37 anni e 7 mesi.
è propio vero che non c'è mai limite all'interpretazioneangri62 ha scritto:===tutti i pa04 sono arrotondati in eccesso o in difetto in riferimento al mese. nelle ultime caselle a destra ci sono gli arrotondamenti.
ricongiunto 1 anno 7 mesi 16 giorni arrotondamento a 20 mesi.
poi per non farsi mancare nulla hanno arrotondato 39 anni e 2 mesi in 37 anni e 7 mesi.
Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
Tornando al discorso, ho un collega che andrà in pensione nel 2018 avendo al 312/1995 - 17 AA 11 MM 22 GGangri62 ha scritto:===tutti i pa04 sono arrotondati in eccesso o in difetto in riferimento al mese. nelle ultime caselle a destra ci sono gli arrotondamenti.
ricongiunto 1 anno 7 mesi 16 giorni arrotondamento a 20 mesi.
poi per non farsi mancare nulla hanno arrotondato 39 anni e 2 mesi in 37 anni e 7 mesi.
Secondo te, conviene che farà la sua domanda di pensionamento attendendo conteggi e quindi verificando se - per caso- è considerato un RETRIBUTIVO, oppure si muova preventivamente e come?
Potrebbe innanzi tutto fare richiesta ad INPS - come viene considerata la sua posizione previdenziale, ovvero se mista già dal 01/01/96 oppure dal 01/01/12?
Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
=============================================firefox ha scritto:Tornando al discorso, ho un collega che andrà in pensione nel 2018 avendo al 312/1995 - 17 AA 11 MM 22 GGangri62 ha scritto:===tutti i pa04 sono arrotondati in eccesso o in difetto in riferimento al mese. nelle ultime caselle a destra ci sono gli arrotondamenti.
ricongiunto 1 anno 7 mesi 16 giorni arrotondamento a 20 mesi.
poi per non farsi mancare nulla hanno arrotondato 39 anni e 2 mesi in 37 anni e 7 mesi.
Secondo te, conviene che farà la sua domanda di pensionamento attendendo conteggi e quindi verificando se - per caso- è considerato un RETRIBUTIVO, oppure si muova preventivamente e come?
Potrebbe innanzi tutto fare richiesta ad INPS - come viene considerata la sua posizione previdenziale, ovvero se mista già dal 01/01/96 oppure dal 01/01/12?
Un mio punto di vista:
Fare ufficialmente richiesta all'inps ,allegando sentenza/parere e alla risposta,se negativa inoltrare ricorso.
Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
===senza decreto della pensione non puoi fare nulla, una volta accertato la posizione si può fare un ricorso alla corte dei conti.firefox ha scritto:Tornando al discorso, ho un collega che andrà in pensione nel 2018 avendo al 312/1995 - 17 AA 11 MM 22 GGangri62 ha scritto:===tutti i pa04 sono arrotondati in eccesso o in difetto in riferimento al mese. nelle ultime caselle a destra ci sono gli arrotondamenti.
ricongiunto 1 anno 7 mesi 16 giorni arrotondamento a 20 mesi.
poi per non farsi mancare nulla hanno arrotondato 39 anni e 2 mesi in 37 anni e 7 mesi.
Secondo te, conviene che farà la sua domanda di pensionamento attendendo conteggi e quindi verificando se - per caso- è considerato un RETRIBUTIVO, oppure si muova preventivamente e come?
Potrebbe innanzi tutto fare richiesta ad INPS - come viene considerata la sua posizione previdenziale, ovvero se mista già dal 01/01/96 oppure dal 01/01/12?
Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
Ok, però almeno chiedere ad INPS, in maniera formale, SE il sistema è retributivo o misto, credo lo si possa fare.....o no?angri62 ha scritto: ===senza decreto della pensione non puoi fare nulla, una volta accertato la posizione si può fare un ricorso alla corte dei conti.
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Re: 17 AA 11 MM e 16 GG = 18 AA
Messaggio da Filippogianni »
Ok, però almeno chiedere ad INPS, in maniera formale, SE il sistema è retributivo o misto, credo lo si possa fare.....o no?[/quofirefox ha scritto:angri62 ha scritto: ===senza decreto della pensione non puoi fare nulla, una volta accertato la posizione si può fare un ricorso alla corte dei conti.
Mah francamente qui sembra che l'interessato non intende scomodarsi di recarsi all'inps e chiedere direttamente all'impiegato che cura la pratica pensionistica .
Ogni diretto interessato non perderebbe un solo giorno
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