Indennità integrativa speciale.
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Indennità integrativa speciale.
Messaggio da JESSICA1995 »
Una buona domenica a tutti. Riconosco la mia ignoranza amministrativa. Premesso ciò chiedevo di sapere cos'è l'indennità integrativa speciale e qual'è il codice sullo statunitense paga. Preciso che io nel mio station non c'è l'ho riportata. Ringrazio a chi sa darmi delucidazioni.
Re: Indennità integrativa speciale.
E' una voce stipendiale che, fino ai primi anni 90, rappresentava la quota attribuita a titolo di rimborso per la perdita di valore d'acquisto della moneta, la così detta "scala mobile"...negli ultimi anni, essendo stata eliminato l'automatismo che permetteva di adeguare lo stipendio all'inflazione, è scomparsa...è stata cioè conglobata nello stipendio.JESSICA1995 ha scritto:Una buona domenica a tutti. Riconosco la mia ignoranza amministrativa. Premesso ciò chiedevo di sapere cos'è l'indennità integrativa speciale e qual'è il codice sullo statunitense paga. Preciso che io nel mio station non c'è l'ho riportata. Ringrazio a chi sa darmi delucidazioni.
Detto questo, anche se conglobata nello stipendio, nel cedolino dovrebbe essere evidenziata anche distintamente "750/743 IIS CONGLOBATA WWE1"...NON credo però. appartenendo ad amministrazioni diverse, sia il medesimo.
Re: Indennità integrativa speciale.
SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 2, numero provv.: 202202741
Pubblicato il 12/04/2022
N. 02741/2022 REG. PROV. COLL.
N. 00229/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2016, proposto dai signori
OMISSIS (congruo nr. di ricorrenti – nominativi in sentenza - ), rappresentati e difesi dall’avvocato Gaetanino Longobardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, n. 134 Sc. B/27,
contro
il Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08834/2015, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto a percepire integralmente il trattamento retributivo e l’indennità di servizio all’estero senza trattenuta corrispondente all’indennità integrativa speciale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il Cons. Carla Ciuffetti, udito l’avvocato Mario Sanino su delega dell’avvocato Gaetanino Longobardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso degli odierni appellanti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, diretto ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire il trattamento retributivo ordinariamente previsto per i dipendenti della stessa Arma dei Carabinieri e l’indennità di servizio all’estero, senza alcuna trattenuta di importo corrispondente all’indennità integrativa speciale, conglobata nello stipendio tabellare, nonché la condanna dell’Amministrazione a corrispondere per intero detti emolumenti e a restituire le somme già trattenute.
2. Con un unico motivo di ricorso, rubricato “1. Error in indicando. Omesso/insufficiente esame della fattispecie. 2. Mancato/errato inquadramento della fattispecie nel contesto normativo rilevante. 3. Travisamento dei dati normativi e giurisprudenziali. 4. Errata e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 324/1959 e 1, c. 37, l. n. 459/1995. 5. Violazione dell’art. 40, d. lgs. n. 62 del 1998. 6. Omesso esame dei motivi di ricorso”, gli appellanti, che hanno prestato servizio all’estero per periodi compresi tra il 2007 e il 2014, deducono che, dal quadro normativo di riferimento della controversia, di cui il Tar avrebbe omesso un compiuto esame, emergerebbe l’inapplicabilità dell’art. 1, l. n. 324/1959 e dell’art. 1, co. 37, l. n. 549/1995, posti dall’Amministrazione alla base delle avversate trattenute stipendiali. Le disposizioni di tali articoli avrebbero dovuto essere considerate superate a seguito del conglobamento dell’indennità integrativa speciale (IIS) nello stipendio tabellare. Per effetto di tale assorbimento, l’IIS avrebbe assunto natura retributiva, differenziandosi dall’indennità di servizio all’estero, avente natura non retributiva bensì di ristoro di oneri, rischi e disagi all’estero, il che escluderebbe la possibilità di una compensazione delle due indennità. Anche la giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione negli atti di diniego emanati in risposta alle diffide degli appellanti ad interrompere le trattenute stipendiali dovrebbe essere considerata riferita ad un panorama normativo ormai superato.
Sarebbe conferente nella fattispecie la giurisprudenza di questo Consiglio secondo la quale l’incompatibiità dell’IIS con l’assegno di sede “è caratteristica del personale statale il cui trattamento - per stipendio, paga o retribuzione - sia previsto nella tabella unica allegata al D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19 e non di quello il cui trattamento economico sia diversamente determinato (Cons. Stato, sez. IV, n. 2356/2002 e in precedenza Cons. Stato, sez. IV, n. 6706/2000)”. Nel caso degli appellanti il trattamento economico sarebbe appunto “diversamente determinato”, dato che esso “deriva dall’art. 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86, che ha introdotto un nuovo e diverso sistema fondato su parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti, mentre, in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, l. n. 216/1992, il d.lgs. n. 195/1995 ha disciplinato lo speciale procedimento di contrattazione collettiva del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, stabilendo le materie riservate alla legge (tra queste vi è il trattamento per i servizi prestati all’estero) e quelle deferite alla contrattazione collettiva”.
L’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 193/2003 recherebbe una disposizione viziata per eccesso di delega, che avrebbe esaurito i suoi effetti, mentre le disposizioni dei d.P.R. n. 170/2007 e n. 51/2009 che stabiliscono che il trattamento stipendiale “per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata (...) non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero” sarebbero viziati da nullità assoluta, per invasione di competenza riservata dall’art. 2, co. 4, l. n. 216/1992 alla legge o ad atto emanato in base alla legge. Dunque, le avversate trattenute stipendiali sarebbero state effettuate in mancanza di base legislativa e in violazione del principio di intangibilità dello stipendio sancito dall’art. 40 del d.lgs. n. 62 del 1998.
Gli appellanti ripropongono i motivi del ricorso di primo grado rubricati come segue: “1. Inapplicabilità dell'art. 1 c. 37, L. 549/95; 2. Inapplicabilità dell'art. 3 e 2 d.lgs. n. 193/2003, per esaurimento dei suoi effetti. In via subordinata: eccezione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 76 e 97 Cost.; 3. Invalidità dei D.P.R. n. 170/2007 e n. 51/2009 per incompetenza assoluta e sovrapposizione alla fonte normativa competente e conseguente inapplicabilità alla fattispecie dei D.P.R. stessi”.
3. Il Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, si è costituito in giudizio con atto depositato in data 29 gennaio 2016.
4. La causa, chiamata all’udienza del 22 marzo 2022, è stata trattenuta in decisione.
5. L’esame del quadro normativo evocato dagli stessi appellanti porta a ritenere infondato il gravame.
L’art. 1, co. 3, lett. d), della l. n. 324/1959 ha previsto che l’indennità integrativa speciale “non è dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe”. Tale assegno di sede è stato poi sostituito dall’indennità di servizio all’estero ai sensi del d.P.R. n. 18/1967, le cui disposizioni costituiscono le suddette ‘disposizioni analoghe’, preclusive della corresponsione dell’IIS in aggiunta alla specifica indennità per l’attività lavorativa svolta all’estero, allo scopo di “prevedere l’attribuzione di una sola indennità - sia pure commisurata alle esigenze dello svolgimento dell’attività all’estero – che tenga conto delle variazioni del costo della vita” (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3367).
L’art. 2, l. n. 216/1992 ha delegato il Governo a disporre in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva (co.1.). E’ vero, come deducono gli appellanti, che tale fonte normativa ha sottratto la disciplina dell’indennità in questione alla contrattazione collettiva, poiché ha riservato “alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l’ordinamento generale” di materie tra cui il “trattamento accessorio per servizi prestati all'estero” (co. 4, lett. h).
Ma, ad avviso del Collegio, tale esplicita riserva va letta nel senso di mantenere integro, fino a nuovo intervento di disciplina della materia, appunto “per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge”, l’assetto normativo vigente della stessa indennità di servizio all’estero.
Su tale assetto è poi intervenuto l’art. 1, co. 37, della l. n. 549/1995, che ha previsto, per il personale destinato a prestare servizio all’estero, che “la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1° gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all’estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”.
L’art. 7 della l. n. 86/2001 ha quindi delegato il Governo a disciplinare la materia dei livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
L’intervento delegato è stato attuato con il d.lgs. n. 193/2003, il cui art. 3 ha stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5” (co. 1); il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio “non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero” (co.2).
La censura di eccesso di delega così come i dubbi di legittimità costituzionale che gli appellanti esprimono in merito a tale articolo non sono condivisibili.
Infatti, la delega di cui al citato art. 7, co. 1, concerne solo la modifica della “normativa sui livelli retributivi” del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, “prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l’introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti”. Dunque, la delega legislativa è limitata all’intervento sui livelli retributivi con l’introduzione del sistema dei parametri: resta intatto quindi il principio già acquisito all’ordinamento del conglobamento dell’IIS, nonché lo specifico assetto normativo del trattamento per il servizio all’estero. Sulla base di questo limite, deve leggersi l’inciso “in base alle vigenti disposizioni” di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 193/2003. Tale articolo è espressamente richiamato dall’art. 2, co. 4, del d.P.R. n. 170/2007 e dall’art. 2, co. 4, del d. P.R. n. 51/2009, fonti che, lungi dal sostanziare l’invasione di competenze normative riservate alla legge, presuppongono invece, con un chiaro richiamo normativo, la disciplina da essa posta.
Deve quindi concludersi che le avversate trattenute stipendiali operate dall’Amministrazione non siano prive di base normativa come paventato dagli appellanti, cosicché: non può escludersi la perdurante attualità della giurisprudenza di questo Consiglio secondo la quale la diversa natura dell’ISS e dell’indennità di sede all’estero in ogni caso non ne esclude l’identità di funzione, che osta al loro cumulo (Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4195); non osta al recupero delle somme indebitamente percepite la buona fede del percipiente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2012, n. 4505; sez. III, 21 gennaio 2015, n. 201).
6. Pertanto, l’appello, in quanto infondato, deve essere respinto.
La natura interpretativa della controversia induce il Collegio ritenere che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto conferma la sentenza gravata.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carla Ciuffetti Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/04/2022
N. 02741/2022 REG. PROV. COLL.
N. 00229/2016 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2016, proposto dai signori
OMISSIS (congruo nr. di ricorrenti – nominativi in sentenza - ), rappresentati e difesi dall’avvocato Gaetanino Longobardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, n. 134 Sc. B/27,
contro
il Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08834/2015, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto a percepire integralmente il trattamento retributivo e l’indennità di servizio all’estero senza trattenuta corrispondente all’indennità integrativa speciale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il Cons. Carla Ciuffetti, udito l’avvocato Mario Sanino su delega dell’avvocato Gaetanino Longobardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso degli odierni appellanti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, diretto ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire il trattamento retributivo ordinariamente previsto per i dipendenti della stessa Arma dei Carabinieri e l’indennità di servizio all’estero, senza alcuna trattenuta di importo corrispondente all’indennità integrativa speciale, conglobata nello stipendio tabellare, nonché la condanna dell’Amministrazione a corrispondere per intero detti emolumenti e a restituire le somme già trattenute.
2. Con un unico motivo di ricorso, rubricato “1. Error in indicando. Omesso/insufficiente esame della fattispecie. 2. Mancato/errato inquadramento della fattispecie nel contesto normativo rilevante. 3. Travisamento dei dati normativi e giurisprudenziali. 4. Errata e falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 324/1959 e 1, c. 37, l. n. 459/1995. 5. Violazione dell’art. 40, d. lgs. n. 62 del 1998. 6. Omesso esame dei motivi di ricorso”, gli appellanti, che hanno prestato servizio all’estero per periodi compresi tra il 2007 e il 2014, deducono che, dal quadro normativo di riferimento della controversia, di cui il Tar avrebbe omesso un compiuto esame, emergerebbe l’inapplicabilità dell’art. 1, l. n. 324/1959 e dell’art. 1, co. 37, l. n. 549/1995, posti dall’Amministrazione alla base delle avversate trattenute stipendiali. Le disposizioni di tali articoli avrebbero dovuto essere considerate superate a seguito del conglobamento dell’indennità integrativa speciale (IIS) nello stipendio tabellare. Per effetto di tale assorbimento, l’IIS avrebbe assunto natura retributiva, differenziandosi dall’indennità di servizio all’estero, avente natura non retributiva bensì di ristoro di oneri, rischi e disagi all’estero, il che escluderebbe la possibilità di una compensazione delle due indennità. Anche la giurisprudenza richiamata dall’Amministrazione negli atti di diniego emanati in risposta alle diffide degli appellanti ad interrompere le trattenute stipendiali dovrebbe essere considerata riferita ad un panorama normativo ormai superato.
Sarebbe conferente nella fattispecie la giurisprudenza di questo Consiglio secondo la quale l’incompatibiità dell’IIS con l’assegno di sede “è caratteristica del personale statale il cui trattamento - per stipendio, paga o retribuzione - sia previsto nella tabella unica allegata al D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19 e non di quello il cui trattamento economico sia diversamente determinato (Cons. Stato, sez. IV, n. 2356/2002 e in precedenza Cons. Stato, sez. IV, n. 6706/2000)”. Nel caso degli appellanti il trattamento economico sarebbe appunto “diversamente determinato”, dato che esso “deriva dall’art. 7 della L. 29 marzo 2001, n. 86, che ha introdotto un nuovo e diverso sistema fondato su parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti, mentre, in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, l. n. 216/1992, il d.lgs. n. 195/1995 ha disciplinato lo speciale procedimento di contrattazione collettiva del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, stabilendo le materie riservate alla legge (tra queste vi è il trattamento per i servizi prestati all’estero) e quelle deferite alla contrattazione collettiva”.
L’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 193/2003 recherebbe una disposizione viziata per eccesso di delega, che avrebbe esaurito i suoi effetti, mentre le disposizioni dei d.P.R. n. 170/2007 e n. 51/2009 che stabiliscono che il trattamento stipendiale “per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata (...) non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero” sarebbero viziati da nullità assoluta, per invasione di competenza riservata dall’art. 2, co. 4, l. n. 216/1992 alla legge o ad atto emanato in base alla legge. Dunque, le avversate trattenute stipendiali sarebbero state effettuate in mancanza di base legislativa e in violazione del principio di intangibilità dello stipendio sancito dall’art. 40 del d.lgs. n. 62 del 1998.
Gli appellanti ripropongono i motivi del ricorso di primo grado rubricati come segue: “1. Inapplicabilità dell'art. 1 c. 37, L. 549/95; 2. Inapplicabilità dell'art. 3 e 2 d.lgs. n. 193/2003, per esaurimento dei suoi effetti. In via subordinata: eccezione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 76 e 97 Cost.; 3. Invalidità dei D.P.R. n. 170/2007 e n. 51/2009 per incompetenza assoluta e sovrapposizione alla fonte normativa competente e conseguente inapplicabilità alla fattispecie dei D.P.R. stessi”.
3. Il Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, si è costituito in giudizio con atto depositato in data 29 gennaio 2016.
4. La causa, chiamata all’udienza del 22 marzo 2022, è stata trattenuta in decisione.
5. L’esame del quadro normativo evocato dagli stessi appellanti porta a ritenere infondato il gravame.
L’art. 1, co. 3, lett. d), della l. n. 324/1959 ha previsto che l’indennità integrativa speciale “non è dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe”. Tale assegno di sede è stato poi sostituito dall’indennità di servizio all’estero ai sensi del d.P.R. n. 18/1967, le cui disposizioni costituiscono le suddette ‘disposizioni analoghe’, preclusive della corresponsione dell’IIS in aggiunta alla specifica indennità per l’attività lavorativa svolta all’estero, allo scopo di “prevedere l’attribuzione di una sola indennità - sia pure commisurata alle esigenze dello svolgimento dell’attività all’estero – che tenga conto delle variazioni del costo della vita” (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3367).
L’art. 2, l. n. 216/1992 ha delegato il Governo a disporre in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva (co.1.). E’ vero, come deducono gli appellanti, che tale fonte normativa ha sottratto la disciplina dell’indennità in questione alla contrattazione collettiva, poiché ha riservato “alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l’ordinamento generale” di materie tra cui il “trattamento accessorio per servizi prestati all'estero” (co. 4, lett. h).
Ma, ad avviso del Collegio, tale esplicita riserva va letta nel senso di mantenere integro, fino a nuovo intervento di disciplina della materia, appunto “per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge”, l’assetto normativo vigente della stessa indennità di servizio all’estero.
Su tale assetto è poi intervenuto l’art. 1, co. 37, della l. n. 549/1995, che ha previsto, per il personale destinato a prestare servizio all’estero, che “la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1° gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all’estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”.
L’art. 7 della l. n. 86/2001 ha quindi delegato il Governo a disciplinare la materia dei livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
L’intervento delegato è stato attuato con il d.lgs. n. 193/2003, il cui art. 3 ha stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5” (co. 1); il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio “non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero” (co.2).
La censura di eccesso di delega così come i dubbi di legittimità costituzionale che gli appellanti esprimono in merito a tale articolo non sono condivisibili.
Infatti, la delega di cui al citato art. 7, co. 1, concerne solo la modifica della “normativa sui livelli retributivi” del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, “prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l’introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti”. Dunque, la delega legislativa è limitata all’intervento sui livelli retributivi con l’introduzione del sistema dei parametri: resta intatto quindi il principio già acquisito all’ordinamento del conglobamento dell’IIS, nonché lo specifico assetto normativo del trattamento per il servizio all’estero. Sulla base di questo limite, deve leggersi l’inciso “in base alle vigenti disposizioni” di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 193/2003. Tale articolo è espressamente richiamato dall’art. 2, co. 4, del d.P.R. n. 170/2007 e dall’art. 2, co. 4, del d. P.R. n. 51/2009, fonti che, lungi dal sostanziare l’invasione di competenze normative riservate alla legge, presuppongono invece, con un chiaro richiamo normativo, la disciplina da essa posta.
Deve quindi concludersi che le avversate trattenute stipendiali operate dall’Amministrazione non siano prive di base normativa come paventato dagli appellanti, cosicché: non può escludersi la perdurante attualità della giurisprudenza di questo Consiglio secondo la quale la diversa natura dell’ISS e dell’indennità di sede all’estero in ogni caso non ne esclude l’identità di funzione, che osta al loro cumulo (Cons. Stato, sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4195); non osta al recupero delle somme indebitamente percepite la buona fede del percipiente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2012, n. 4505; sez. III, 21 gennaio 2015, n. 201).
6. Pertanto, l’appello, in quanto infondato, deve essere respinto.
La natura interpretativa della controversia induce il Collegio ritenere che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto conferma la sentenza gravata.
Spese del grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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