Si configura il reato di diffamazione per il superiore che ha scritto una lettera diretta all'inferiore e, per conoscenza, al comando superiore, con la quale comunicava testualmente di "osservare superficialità" nell'attività di un'indagine il cui esito era stato riferito all'A.G. competente?
In buona sostanza, il superiore diretto (ufficiale di P.G.) oltre a tale affermazione negativa, ordinava ulteriori e personali accertamenti allo stesso inferiore (pure ufficiale di P.G.), il quale dopo avere compiuto ancora indagini riferiva l’esito all’A.G. e al superiore che ne aveva fatto richiesta. Per tale ordine potrebbe configurarsi l’abuso di potere del superiore per essersi sostituito al magistrato?
Si evidenzia che le indagini si riferivano ad un esposto anonimo che non conteneva alcuna ipotesi di reato.
Grazie
diffamazione
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: diffamazione
Messaggio da starfighter »
Ci potrebbero essere gli estremi della diffamazione solo se quel giudizio fosse stato espresso nei confronti di una persona determinata o determinabile. Mentre se quel giudizio è generico, ossia rivolto ad incerta persona, è arduo ravvisare il reato. Bisogna quindi capire quante persone hanno svolto le indagini e se il superiore era a conoscenza della loro identità.
Il secondo aspetto riguarda invece le indagini. Se gli accertamenti hanno avuto inizio prima della formale comunicazione all'A.G. (es.: preliminari accertamenti su esposto anonimo), il superiore, anche di un reparto sovraordinato (es.: comandante provinciale) può senz'altro impartire delle direttive, mentre quando della vicenda viene investito il magistrato (ad esempio dopo la trasmissione dell'esposto all'A.G.) e questi delega la prosecuzione delle indagini, in tal caso il superiore non può più interferire, semprechè il superiore sia estraneo al reparto delegato. La delega di indagini, infatti, non viene emanata nei confronti del singolo investigatore ma nei confronti del reparto. Sta poi al comandante del reparto assegnarla a Tizio o Caio. Giusto per fare un esempio: nella fase delle indagini preliminari il comandante di compagnia (reparto delegato) può impartire delle proprie direttive al militare che opera, mentre il comandante provinciale deve astenersi poichè in forza ad altro reparto. In caso contrario si potrebbe profilare l'abuso.
Il secondo aspetto riguarda invece le indagini. Se gli accertamenti hanno avuto inizio prima della formale comunicazione all'A.G. (es.: preliminari accertamenti su esposto anonimo), il superiore, anche di un reparto sovraordinato (es.: comandante provinciale) può senz'altro impartire delle direttive, mentre quando della vicenda viene investito il magistrato (ad esempio dopo la trasmissione dell'esposto all'A.G.) e questi delega la prosecuzione delle indagini, in tal caso il superiore non può più interferire, semprechè il superiore sia estraneo al reparto delegato. La delega di indagini, infatti, non viene emanata nei confronti del singolo investigatore ma nei confronti del reparto. Sta poi al comandante del reparto assegnarla a Tizio o Caio. Giusto per fare un esempio: nella fase delle indagini preliminari il comandante di compagnia (reparto delegato) può impartire delle proprie direttive al militare che opera, mentre il comandante provinciale deve astenersi poichè in forza ad altro reparto. In caso contrario si potrebbe profilare l'abuso.
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