art. 97 c.3 dpr 3/57

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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alfio42

art. 97 c.3 dpr 3/57

Messaggio da alfio42 »

Egr. Avvocato, mi pregio sottoporre alla Sua c.a. quanto segue:
il mese di febbraio u.s. la Suprema Corte di Cassazione, mediante sentenza di proscioglimento, ha messo la parola fine al procedimento penale pendente nei miei confronti.

Il mese di maggio u.s. notificavo alla mia amministrazione militare di appartenenza la relativa sentenza in copia conforme per beneficiare dei termini ridotti (40 gg anzichè 180), previsti dalla norma in oggetto.

La mia amministrazione, puntualmente, mediante contestazione degli addebiti ha avviato un procedimento disciplinare a mio carico nel nese di luglio u.s.
Per le vie brevi rappresentavo all'ufficiale inquirente che erano decorsi i termini per l'avvio del procedimento.

L'ufficiale inquirente mi ha rappresentato che detto termine erano stati considerati nulli dall'amministrazione in considerazione del fatto che la stessa aveva, alcuni giorni prima della mia notifica, provveduto ad acquisire la medesima sentenza , pertanto i termini per l'avvio del procedimento in questione erano considerati 180 e non 40.

Esistono casi analoghi al mio, vagliati dal CdS? Quale è la sua opinione in merito?

In attesa, rivolgo distinti saluti.


alfaomega033
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Iscritto il: mar mag 19, 2009 11:59 pm

Re: art. 97 c.3 dpr 3/57

Messaggio da alfaomega033 »

...detto termine (40 gg), nel caso il militare notifichi ex art. 52 R.D.M. la sentenza penale che lo riguarda al proprio Comando o Ente di appartenenza, vale SOLO per le sentenze di assoluzione od anche per le sentenze di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione e di archiviazione?
Grazie a tutti coloro che interverranno anche con opportuni riferimenti giurisprudenziali ...
alfaomega033
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Iscritto il: mar mag 19, 2009 11:59 pm

Re: art. 97 c.3 dpr 3/57

Messaggio da alfaomega033 »

...Secondo il mio modesto parere rientrano anche le fattispecie di sentenze di proscioglimento sopra dette, atteso, che il citato art. 97 d.p.r. 3/57 cita testualmente...

PARTE PRIMA - Stato giuridico
TITOLO VII - DISCIPLINA
Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.
Art. 97.- Revoca della sospensione.
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento
penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in
giudicato perché il fatto non sussiste o perché l'impiegato non lo ha commesso, la
sospensione è revocata e l'impiegato ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le
indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
straordinario e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione
passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la
sospensione può essere mantenuta qualora nei termini previsti dal successivo comma
venga iniziato a carico dell'impiegato procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro
180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento
od entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'amministrazione la
sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto
termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formarono oggetto del procedimento
penale, non può più essere iniziato. In tal caso l'impiegato ha diritto agli assegni previsti
nel primo comma.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorità
giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedimento disciplinare
che non può più essere rinnovato.
marecalmo1962

Re: art. 97 c.3 dpr 3/57

Messaggio da marecalmo1962 »

La notifica deve essere fatta dal militare, e consegnarla al messo comunale, oppure dall'ufficiale giudiziario, altrimenti non vale nulla.
Consegnare al proprio Comando copia della sentenza e farla protocollare, non vale nulla.
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