Calcolo dell'80%

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Vinci60
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Calcolo dell'80%

Messaggio da Vinci60 »

Salve a tutti del forum,scusatemi se pongo una domanda che penso sia stata gia' dibattuta per parecchie volte,ma volevo chiedere come si calcola l'80% della quota max pensionabile? E' vero che la data che prima era al 31/12/2011 e' stata posticipata al 2013?
I miei dati: Arruolato il 02/09/1981 (Riscattato anno militare dal Ottobre 79/Ottobre 80)
Da Aprile dell'82 a Giugno 85 Scuola TLC Chiavari
Da giugno 1985 ad oggi sempre reparti Operativi (Supercampagna)
Grado 1^M.llo parametro 135,5. Data di nascita 19/8/1960.
Grazie a chi può darmi delle risposte.


gino59
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Re: Calcolo dell'80%

Messaggio da gino59 »

Vinci60 ha scritto:Salve a tutti del forum,scusatemi se pongo una domanda che penso sia stata gia' dibattuta per parecchie volte,ma volevo chiedere come si calcola l'80% della quota max pensionabile? E' vero che la data che prima era al 31/12/2011 e' stata posticipata al 2013?
I miei dati: Arruolato il 02/09/1981 (Riscattato anno militare dal Ottobre 79/Ottobre 80)
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Grazie a chi può darmi delle risposte.
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E' vero che la data che prima era al 31/12/2011 e' stata posticipata al 2013..????

N.B. Se hai modo di farti delle passegiate in caserma,tra qualche settimana ti diranno che è stata posticipata
al 2020...eheheeeee
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Stralcio Circolare Inpdap nr.19 del 18.09.2009.-
3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.





Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.

Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.

Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.

3.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità

Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995 e dalla legge n. 449 del 1997.

Al riguardo si rende necessario specificare che rientrano tra i pensionamenti di anzianità anche quelli conseguiti con un’anzianità contributiva pari a 40 anni. Nell’ipotesi in cui tale requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre 2008, la decorrenza del relativo trattamento è immediata qualora già raggiunto nell’anno 2007 il requisito contributivo previsto e, quindi, superata la prevista data di accesso; per contro, il raggiungimento di 40 anni di servizio nel corso dell’anno 2009 comporta l’applicazione delle decorrenze stabilite dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.

3.4 Maggiorazione dei servizi

L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:

• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;

• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);

• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.

Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
Vinci60
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Re: Calcolo dell'80%

Messaggio da Vinci60 »

gino59 ha scritto:
Vinci60 ha scritto:Salve a tutti del forum,scusatemi se pongo una domanda che penso sia stata gia' dibattuta per parecchie volte,ma volevo chiedere come si calcola l'80% della quota max pensionabile? E' vero che la data che prima era al 31/12/2011 e' stata posticipata al 2013?
I miei dati: Arruolato il 02/09/1981 (Riscattato anno militare dal Ottobre 79/Ottobre 80)
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Grazie a chi può darmi delle risposte.
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E' vero che la data che prima era al 31/12/2011 e' stata posticipata al 2013..????

N.B. Se hai modo di farti delle passegiate in caserma,tra qualche settimana ti diranno che è stata posticipata
al 2020...eheheeeee
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Ciao Gino59,a parte la battuta,non hai risposto alla mia domanda,ma hai allegato una circolare inpdap. Avevo chiesto qual'e' il metodo per calcolare 80% della quota pensionabile e se con i dati inseriti arrivavo a quella percentuale.
Se puoi rispondermi grazie.
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antoniomlg
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Re: Calcolo dell'80%

Messaggio da antoniomlg »

..............Ciao Gino59,a parte la battuta,non hai risposto alla mia domanda,ma hai allegato una circolare inpdap. Avevo chiesto qual'e' il metodo per calcolare 80% della quota pensionabile e se con i dati inseriti arrivavo a quella percentuale.
Se puoi rispondermi grazie. ciao Vinci60
scusatemi a priori se mi intrometto.
voglio dirti che a parte il fatto che sul forum ci sono un sacco di argomenti correlazionati
dove si è più volte chiesto, come io stesso feci la stessa domanda e dove si è risposto esaustivamente
vedi se con la tabella allegata ti è più chiaro la tua percentuale che hai maturata
tabella che si trova sul famoso motore di ricerca
calcolo percenutale maturata.JPG
ciao
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sysuop33

Re: Calcolo dell'80%

Messaggio da sysuop33 »

antoniomlg ha scritto:..............Ciao Gino59,a parte la battuta,non hai risposto alla mia domanda,ma hai allegato una circolare inpdap. Avevo chiesto qual'e' il metodo per calcolare 80% della quota pensionabile e se con i dati inseriti arrivavo a quella percentuale.
Se puoi rispondermi grazie. ciao Vinci60
scusatemi a priori se mi intrometto.
voglio dirti che a parte il fatto che sul forum ci sono un sacco di argomenti correlazionati
dove si è più volte chiesto, come io stesso feci la stessa domanda e dove si è risposto esaustivamente
vedi se con la tabella allegata ti è più chiaro la tua percentuale che hai maturata
tabella che si trova sul famoso motore di ricerca
calcolo percenutale maturata.JPG
ciao
e questo è il link : http://win.uglpoliziapenitenziaria.it/n ... olarla.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ciao
gino59
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Re: Calcolo dell'80%

Messaggio da gino59 »

Vinci60 ha scritto:
gino59 ha scritto:
Vinci60 ha scritto:Salve a tutti del forum,scusatemi se pongo una domanda che penso sia stata gia' dibattuta per parecchie volte,ma volevo chiedere come si calcola l'80% della quota max pensionabile? E' vero che la data che prima era al 31/12/2011 e' stata posticipata al 2013?
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N.B. Se hai modo di farti delle passegiate in caserma,tra qualche settimana ti diranno che è stata posticipata
al 2020...eheheeeee
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Ciao Gino59,a parte la battuta,non hai risposto alla mia domanda,ma hai allegato una circolare inpdap. Avevo chiesto qual'e' il metodo per calcolare 80% della quota pensionabile e se con i dati inseriti arrivavo a quella percentuale.
Se puoi rispondermi grazie.
===========================================================================================Appunto,ti ho allegato questa circolare dove puoi calcolare la base pensionabile,sempre che questa
è inerente al tuo corpo di appartenenza.-
Vinci60
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Re: Calcolo dell'80%

Messaggio da Vinci60 »

Grazie a tutti per le vostre sempre esaurienti risposte.
gino59
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Re: Calcolo dell'80%

Messaggio da gino59 »

Vinci60 ha scritto:Grazie a tutti per le vostre sempre esaurienti risposte.
===============================Ho capito,vuoi che lo calcoli io========================
Scrivi con esattezza i tuoi dati con date certe e se lo sai le varie maggiorazioni inerente al tipo di servizio.
gino59
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Re: Calcolo dell'80%

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:
Vinci60 ha scritto:Grazie a tutti per le vostre sempre esaurienti risposte.
===============================Ho capito,vuoi che lo calcoli io========================
Scrivi con esattezza i tuoi dati con date certe e se lo sai le varie maggiorazioni inerente al tipo di servizio.
=========================Premesso che sei in un corpo di questi: AM MM E.I.===================
Premettendo che il corso allievi senza maggiorazioni è stato di AA1 e successivamente il servizio è
con la maggiorazione del 1/5.-

Al 31.12.1997 hai maturato: AA20 MM4 GG23 con una aliquota del 44,89% e di conseguenza al
31.12.2011 sei arrivato al 73,57% circa.-Soddisfatto...???
Vinci60
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Re: Calcolo dell'80%

Messaggio da Vinci60 »

Vinci60 ha scritto:Salve a tutti del forum,scusatemi se pongo una domanda che penso sia stata gia' dibattuta per parecchie volte,ma volevo chiedere come si calcola l'80% della quota max pensionabile? E' vero che la data che prima era al 31/12/2011 e' stata posticipata al 2013?
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Grazie a chi può darmi delle risposte.
Ciao Gino59 scusami se non ho risposto prima,ti ringrazio per i calcoli che mi hai fatto e comunque i miei dati li avevo messi al primo post.Grazie comunque.
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