Morte finanziere
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Messaggio da simpatica81 »
avrei delle domande da sottoporre alla Sua preziosa attenzione.
Poche settimane fa ha perso la vita un mio conoscente finanziere di 38 anni(nel mentre era in servizio), in un tragico incidente stradale causato da un'altra auto della finanza, lasciando una moglie casalinga e due bambini di piccolissima età.
Tralasciando la rilevanza penale dell'accaduto, i miei quesiti sono i seguenti:la moglie ha diritto al risarcimento del danno per morte del marito? qual è l'iter da seguire (basta il normale invio di messa in mora alla compagnia assicurativa dell'auto o bisogna intraprendere la procedura dell'infortunio sul lavoro)?inoltre, la moglie e gli orfani hanno diritto alla pensione di reversibilità (ma si estende anche ai genitori o fratelli del defunto)?
Mi scuso dell'ignoranza in materia, ma le sarei veramente grata se potesse fornirmi delucidazioni in merito, dal momento che la vedova del finanziere è senza reddito.
Grazie per il tempo che vorrà dedicarmi
Simpatica81.
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Re: Morte finanziere
Messaggio da Roberto Mandarino »
In linea di massima se l'incidente viene considerato dipendente da causa di servizio e quindi non saranno accertate responsabilità della disgrazia attribuibili al defunto, la vedova ha diritto alla pensione di reversibilità che sarà pari al 100% della pensione di prima categoria (più o meno l'intero stipendio che percepiva il marito) che verrà ridotta al 60% quando i figli diverranno maggiorenni. La possibilità di estendere la pensione di reversibilità ad altri parenti è possibile soltanto qualora questi versino in determinate gravi situazioni minime reddituali purchè conviventi con il defunto e comunque esclusivamente nel caso di mancanza della vedova e dei figli (persona celibe o vedovo senza prole).
Saluti Roberto
Re: Morte finanziere
Messaggio da simpatica81 »
La ringrazio immensamente.
Seguirò il Suo consiglio di girare la domanda anche all'avvocato Carta.
Saluti Simpatica81.
Re: Morte finanziere
Messaggio da billyelliot1964 »
La mia piena solidarietà alla vedova ed ai figli .
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Re: Morte finanziere
Messaggio da Roberto Mandarino »
Tuttavia questo è il numero del call center per ottenere informazioni in tempi rapidi basterà telefonare ai numeri 06.46548373 o 06.46548374 o 06.46548375 - dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì - dove risponderanno operatori di polizia qualificati.
_____________________________
Per vittime del dovere si intendono i soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso.
Nello specifico si definiscono vittime del dovere ai sensi della Legge 13 agosto 1980 n. 466, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1, commi 562-565 e del DPR 7 luglio 2006 n. 243 gli appartenenti a:
•Magistratura
•Arma dei Carabinieri
•Polizia di Stato
•Guardia di Finanza
•Esercito
•Marina Militare
•Aeronautica Militare
•Polizia Penitenziaria
•Corpo Forestale dello Stato
•Vigili del Fuoco
•Polizie municipali
L'Ufficio "Vittime del dovere" nell'ambito della programmazione degli interventi assistenziali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno sostiene, attraverso sussidi economici, i familiari dei dipendenti deceduti e tutti coloro i quali, durante l'espletamento del servizio, hanno riportato ferite e lesioni di tale gravità da precludere loro la normale attività lavorativa.
Saluti Roberto
Re: Morte finanziere
Messaggio da billyelliot1964 »
Re: Morte finanziere
Messaggio da billyelliot1964 »
Un saluto Billy
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Re: Morte finanziere
Messaggio da Roberto Mandarino »
sicuramente avrei piacere che la vedova rientrasse nei benefici di cui trattiamo, purtroppo però l'esperienza mi insegna che non è cosi semplice.
Infatti è necessario che l'evento sia avvenuto nei casi particolari previsti dalla legge, oppure che il servizio che stava prestando l'interessato durante l'evento venga considerato e documentato come un servizio con rischi superiori all'ordinario e cioè diversi da quelli che corrono giornalmente e normalmente tutti i tutori dell'ordine.
Comunque per ulteriori informazioni ho allegato il numero telefonico relativo agli addetti ai lavori.
Saluti Roberto
Re: Morte finanziere
Messaggio da serraciro »
Ho conosciuto un carabiniere che doveva fare un ricorso in quanto il Ministero dell'Interno ha rigettato la sua istanza ,quale riconoscimento di vittima del dovere,<in quanto il disturbo traumatico da stress non poteva essere causato dal conflitto a fuoco in cui non vi era stato alcun ordine gerarchico a recarsi sul posto della rapina.->
Il fatto e che due carbinieri liberi dal servizio,passano davanti ad una banca in abiti civili,e nello stesso momento escono i rapinatori dall'istituti di credito,ne corso del quale nasce un conflitto a fuoco,dove rimane ucciso uno dei due carabinieri- Il sopravvissuto accusa problemi, e successivamente si congeda- E a causa di problemi psichici,chiede il riconoscimento di vittima del dovere- Con la dicitura di diniego, il Prefetto del Ministero dell'Interno,che ha firmato il diniego,forse non conosce il T.U.L.P. dove l'art.16 stabilisce che gli Ufficiali ed agenti di P.S. sono permanentemente in servizio-
La conclusioone del diniego e < chi ti ha detto di intervenire nella rapina se nessuno l'ha ordinato >
Lascio a voi trarre le conclusione, su che personaggi possono decidere se puoi vivere un po con più dignità,nonostante che rischi la vita per 1.300 euro al mese.-
Scusate l'intromissione,ma anche se sono un pensionato doc, queste cose non le posso sopportare- Perciò e inutile scrivere la C.M.O. mi da il 15-il 25- o l'80% quelli fanno quello che cavolo vogliono- E se ne fregano dei problemi di chi sta in mezzo alla strada dalla mattina alla sera-
VI siete mai chiesto da quali personaggi e composto il C.V.P. ? Tutti incompetente della materia che prendono 20 mila euro al mese di pensione-
Un saluti a tutti e scusate lo sfogo-
Ciro
Re: Morte finanziere
Messaggio da serraciro »
La normativa che usano e quella del decesso o del ferimento da parte di una terza persona,-
Conosco un fatto che in una caserma vicino alla mia città, ad un carabiniere e partito un colpo accidentale,ammazando il collega,- Il riconoscimento di vittima del dovere gli e stato negato, ed anche la causa ha perso,in quanto l'autore del tragico fatto era un collega e non un bandito.-
Bisogna che qualche parlamentare faccia cambiare la normativa-Altrimenti cosi non si va avanti-
Nel 1977, Io ed un mio collega in servizio di antirapina inviato dalla sala operativa della Questura,presso un'istituto bancario,in quanto era scattato il segnale d'allarme.-
Sul posto siamo stati oggetto di colpi di arma da fuoco da parte del Vigilante che ci aveva scambiato per banditi- Il collega e stato ferito alla gola,e dopo due anni e stato riformato e subito dopo e morto- E stato negato il riconoscimento di Vittima del dovere in quanto la rapina non c'èra stata, e a sparare non era stato un bandito,ma un metronotto che ecquivocamente ha pensato che gli agenti in borghese erano banditi,.-
Adesso ho chiesto io il riconoscimento di vittima del dovere per detto episodio < disturbo traumatico da stress > con ricovero in ospedale psichiatrico in 7 anni 6 volte-
Aspetto la risposta poi vi faccio sapere il seguito della puntata.-
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Re: Morte finanziere
Messaggio da Roberto Mandarino »
LA VICENDA DELLA RAPINA MENZIONATA DIMOSTRA COME A VOLTE L'ATTEGGIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PUO' APPARIRE LACUNOSO, CREDO TUTTAVIA CHE IN QUESTO CASO IL COMITATO NON C'ENTRI NULLA, INFATTI E' IMPENSABILE CHE IN UNA SPARATORIA DOVE UN CARABINIERE RIMANE UCCISO AL COLLEGA CHE ERA AL SUO FIANCO NON VENGA CONCESSA, PER LA PATOLOGIA DI CUI SOFFRE A CAUSA DELLA SPARATORIA, LA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DA PARTE DEL COMITATO DI VERIFICA.
DIVERSO INVECE L'ITER CHE LA DOCUMENTAZIONE HA DOVUTO SEGUIRE PER ESSERE VALUTATA AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI BENEFIICI RELATIVI ALLE "VITTIME DEL DOVERE".
PERTANTO E' INTUIBILE CHE LE RESPONSABILITA' VADANO CERCATE ALTROVE.
Saluti Roberto
Re: Morte finanziere
Messaggio da serraciro »
Ti rivolgo un quesito in materia,visto che sei più esperto-
Sono un'ispettore della P.S.riformato con la 5^ categoria per lo stato ansioso depressivo marcato e persistente,dipendente da causa di servizio.-
Successivamente a seguito di istanza mi e stato concesso l'assegno di incollocabilità con assegno di superinvalidità,per detta patologia.-
il C.M.L. ed il Ministero nel decreto di riconoscimento di detta patologia, 'l'hanno motivato con la seguente motivazione < Visto l'attività investigativa svolta,anche come infiltrato,per il contrasto della criminalità,con conseguinzi rischi giudiziari connessi a cui e andato incontro,svoltosi positivamente, e da ritenersi detta patologia connessa al servizio prestato,pertanto il "collegio ritiene da riconoscersi si dipendente da causa di servizio >
Per detta patologia ho preso anche l'equo indennizzo.-
Il quesito che ti pongo e il seguente : posso fare domanda per il riconoscimento di vittima del dovere,visto che la legge 13.8.1980 nr.466,all'art.3 stabilisce che i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano riportato subito una lesione permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatosi : a)- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità.-
Il Consiglio di Stato con suo parere ha stabilito che ai fini del riconoscimento di "vittima del dovere "l'evento che presenta una gravità ed una portata superiore all'ordinario grado di pericolosità insito nello svolgimento del normale servizio di istituto- Per cui la procedura e quella di accertare che l'evento in parola sia avvenuto nel corso di attività di servizio o nell'espletamento di funzioni di istituto,e che abbia portato una infermità permanentemente nella "vittima del dovere".-
Poichè il Ministero dell'Interno ed il C.M.L del Ministero della difesa.hanno stabilito che ho corso rischi- Stando ai parametri stabiliti per il riconoscimento dei benefici,dovrei rientrarci o no ?
Per cui chiedo un tuo parere- faccio presente che sono già in possesso di una perizia ppsichiatra redatta da un medico della psichiatria forense-
La verità e che sono indeciso a presentarla,per evitare delusioni,come e accaduto a colleghi per fatti più gravi-
Ti ringrazio della risposta-
Ciro
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Re: Morte finanziere
Messaggio da Roberto Mandarino »
L'UNICA COSA CHE POSSO FARE E' FORNIRTI IL NUMERO TELEFONICO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DOVE POTRAI AVERE OGNI SPIEGAZIONE AL RIGUARDO E POTRAI COSI' TOGLIERTI OGNI DUBBIO.
COMUNQUE CHIEDERE E LECITO E RISPONDERE E CORTESIA.
Saluti Roberto
Ministero dell'Interno Vittime del Dovere
Per ottenere informazioni in tempi rapidi sarà possibile telefonare ai numeri 06.46548373 o 06.46548374 o 06.46548375 - dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì - dove risponderanno operatori di polizia qualificati.
Re: Morte finanziere
Messaggio da serraciro »
Ascolto il tuo utile consiglio-
Domani spedisco tutto-
Grazie-
Complimenti per la tua preparazione in ternini pensionisti, e di privilegio
Re: Morte finanziere
1) - i ricorrenti, nella veste di familiari superstiti dell’Appuntato scelto della Guardia di Finanza.
2) - Detta istanza è stata presentata in relazione all’intervenuto decesso del predetto congiunto, a seguito di un incidente stradale, alla guida dell’autovettura in posizione di retroguardia a due autocarri dell’Istituto Poligrafico ………, nell’espletamento del servizio di scorta: a Roma, questi si è scontrato con un autobus ATAC in fermata passeggeri. A seguito di tale incidente il Sig. OMISSIS è morto poco dopo, mentre gli altri occupanti dell’autovettura hanno riportato gravi danni.
3) - Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza dell’8.11.1995, è stato riconosciuto lo status di “caduto per servizio” e, a tale titolo, ai ricorrenti attuali è stata corrisposta la somma di lire ……..
4) - si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, ......, producendo documentazione ed una memoria difensiva, nella quale ha, in particolare, rilevato l’assenza nella specie dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” e della connessa elargizione, non sussistendo, a suo dire, i richiesti “specifici elementi di rischio eccedenti quello ordinario”.
IL TAR LAZIO precisa:
5) - Si rende preliminarmente necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo che regolamenta la materia de qua (DA LEGGERE nella sentenza sotto pubblicata).
6) - Deve, pertanto, precisarsi che, secondo il quadro normativo vigente, affinché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla citata disposizione di legge per le vittime del dovere, non basta che l’evento letale sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni d’istituto, ma è, altresì, indispensabile che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso e che il rischio stesso vada oltre quello ordinario.
7) - È proprio la necessaria sussistenza di tale rischio superiore all’ordinario a determinare quel quid pluris rispetto all’ipotesi dello status di “deceduto per causa di servizio”, al quale pure si ricollega una speciale elargizione, concretamente concessa ai ricorrenti.
8) - Nella specie è esattamente tale “quid pluris” a mancare: non vi sono dubbi, infatti, che il congiunto dei ricorrenti stesse svolgendo un’operazione preventiva di polizia, attraverso il servizio di scorta valori, ....….; tuttavia questi è deceduto non già per uno straordinario intervento armato o per un altro evento simile, che consentirebbe di riconoscere la sussistenza di un particolare rischio, bensì a causa di un incidente stradale, avvenuto appunto durante detto servizio.
9) - In assenza di tale particolare rischio, questa correttamente - ed anzi in perfetta aderenza alla disciplina in materia - ha respinto l’istanza dei ricorrenti, fornendone un’articolata e pertinente motivazione.
Ricorso al TAR RESPINTO.
Per completezza potete leggere il tutto qui sotto.
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08/08/2013 201307898 Sentenza 1T
N. 07898/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03571/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3571 del 2012, proposto da:
OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Luigi Elefante, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r. del Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;
contro
il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. …./C/3/E/8/GdiF/143, emesso dal Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza in data 3.10.2011, notificato il 22.2.2012, recante diniego di concessione dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere;
- di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame i ricorrenti, nella veste di familiari superstiti dell’Appuntato scelto della Guardia di Finanza OMISSIS, hanno chiesto l’annullamento del decreto del Capo della Polizia, i cui estremi sono indicati in epigrafe, recante reiezione della loro domanda, datata 15.11.2010, tesa al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” nei confronti del citato proprio congiunto ed alla corresponsione del beneficio previsto a seguito di tale riconoscimento.
Detta istanza è stata presentata in relazione all’intervenuto decesso del predetto congiunto, a seguito di un incidente stradale accaduto il 12.10.1994, alla guida dell’autovettura in posizione di retroguardia a due autocarri dell’Istituto Poligrafico ………, nell’espletamento del servizio di scorta: a Roma, all’altezza dell’incrocio di via ………. e via …….., questi si è scontrato con un autobus ATAC in fermata passeggeri. A seguito di tale incidente il Sig. OMISSIS è morto poco dopo, mentre gli altri occupanti dell’autovettura hanno riportato gravi danni.
Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza n. ……/D/3/E/8LEG.308G.F.18 dell’8.11.1995, è stato riconosciuto lo status di “caduto per servizio” e, a tale titolo, ai ricorrenti attuali è stata corrisposta la somma di lire ……..
I motivi di diritto dedotti col presente ricorso sono i seguenti:
1) violazione e falsa applicazione di norme di legge – violazione della legge 13.8.1980, n. 466, in relazione alla legge 20.10.1990, n. 302, dell’art. 1, commi 562-565, della legge 23.12.2005, n. 266, e del d.P.R. 7.7.2006, n. 243: l’illegittimità del provvedimento risulterebbe dalla violazione del disposto normativo di cui all’art. 1 della legge n. 466/1980 ed all’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005, che identifica le “vittime del dovere” in “coloro che sono deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite e lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni di istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva”, richiedendo, perciò, che il decesso sia determinato da ferite o lesioni riportate durante l’espletamento delle funzioni proprie di istituto, in quanto la posizione del defunto OMISSIS sarebbe corrispondente alle condizioni previste dalle citate norme, essendo lo stesso deceduto in seguito a mortali ferite riportate mentre era impegnato nel servizio di scorta valori per prevenire eventuali assalti e rapine (operazione di polizia preventiva nell’ambito dell’attività tipica di istituto), servizio le cui “modalità di svolgimento espongono gli operanti a maggior impegno psico-fisico ed a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”;
2) violazione e falsa applicazione di norme di legge – violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, - difetto di istruttoria – omessa motivazione – eccesso di potere – erronea valutazione dei fatti – illogicità della motivazione – difetto di istruttoria – carenza di motivazione – presupposto erroneo: si sarebbe omesso di istruire adeguatamente, con l’eventuale acquisizione dei documenti di servizio, e tale carenza di istruttoria avrebbe determinato insufficiente motivazione del diniego, fondato su “una parziale e approssimativa valutazione dei fatti di servizio”.
In vista della pubblica udienza, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, producendo documentazione ed una memoria difensiva, nella quale ha, in particolare, rilevato l’assenza nella specie dei presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” e della connessa elargizione, non sussistendo, a suo dire, i richiesti “specifici elementi di rischio eccedenti quello ordinario”.
Nell’udienza pubblica dell’11.7.2013, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1 - Con il ricorso all’esame del Collegio gli odierni istanti, quali familiari superstiti dell’Appuntato scelto della Guardia di Finanza OMISSIS, impugnano il decreto del Capo della Polizia, i cui estremi sono indicati in epigrafe, con il quale è stata respinta la loro domanda, datata 15.11.2010, tesa al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” in capo al proprio congiunto deceduto ed alla corresponsione della relativa elargizione.
2 - Si rende preliminarmente necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo che regolamenta la materia de qua.
L’art. 3 della legge 27.10.1973, n. 629, dopo aver previsto, al comma 1, l’elevazione della misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge n. 101/1968, al comma 2 (aggiunto dall’art. 1 della legge n. 466/1980), ha disposto che “per vittime del dovere (…) s’intendono” gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (recte: della Polizia di Stato), del Corpo degli agenti di custodia (recte: della Polizia penitenziaria), del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza “deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso”.
Successivamente i commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266, hanno provveduto ad ampliare la nozione di “vittime del dovere” originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, estendendola, sotto il profilo soggettivo, a tutti i dipendenti pubblici, e, sotto il profilo oggettivo, ad una serie di situazioni connesse al mutato ruolo internazionale dell’Italia ed alle nuove politiche dei ricorrenti interventi straordinari, ma senza incidere, per quanto qui interessa, sui due presupposti del necessario nesso causale tra l’espletamento del dovere ed il decesso o le lesioni e del rischio che va oltre quello ordinario.
3 - Deve, pertanto, precisarsi che, secondo il quadro normativo vigente, affinché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla citata disposizione di legge per le vittime del dovere, non basta che l’evento letale sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni d’istituto, ma è, altresì, indispensabile che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso e che il rischio stesso vada oltre quello ordinario.
È proprio la necessaria sussistenza di tale rischio superiore all’ordinario a determinare quel quid pluris rispetto all’ipotesi dello status di “deceduto per causa di servizio”, al quale pure si ricollega una speciale elargizione, concretamente concessa ai ricorrenti.
3.1 - Nella specie è esattamente tale “quid pluris” a mancare: non vi sono dubbi, infatti, che il congiunto dei ricorrenti stesse svolgendo un’operazione preventiva di polizia, attraverso il servizio di scorta valori, in posizione di retroguardia a due autocarri dell’Istituto Poligrafico …….; tuttavia questi è deceduto non già per uno straordinario intervento armato o per un altro evento simile, che consentirebbe di riconoscere la sussistenza di un particolare rischio, bensì a causa di un incidente stradale, avvenuto appunto durante detto servizio.
3.2 - Ciò emerge dalla documentazione in atti, che è quella stessa che l’Amministrazione ha vagliato, compiendo un’idonea istruttoria.
In assenza di tale particolare rischio, questa correttamente - ed anzi in perfetta aderenza alla disciplina in materia - ha respinto l’istanza dei ricorrenti, fornendone un’articolata e pertinente motivazione.
4 - Ne consegue che il provvedimento impugnato è legittimo ed il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5 - Per quanto concerne le spese, le competenze ed i diritti, si ritengono, tuttavia, sussistenti i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013, con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/08/2013
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