ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
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ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
Messaggio da davidoski »
Buongiorno Avvocato,
Sono un Maresciallo dell'Esercito, il 19 novembre 2015 sono stato assolto in formula piena dalla corte d'appello di Firenze per il reato di minaccia grave e pertanto trascorsi i 30 gg dalla deposizione della sentenza in cancelleria e gli ulteriori 45 per il passaggio in giudicato, chiedo all'ufficio legale del mio reparto di avviarmi la procedura di archiviazione del giudicato penale per avere la conseguente ricostruzione della carriera (escluso dall'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2014), la risposta è stata che l'avvio di tale procedura è subordinato alla ricezione del decreto di irrevocabilità da parte del tribunale.
Mi domando, visto che il cancelliere della sezione penale d'interesse non è soggetto per legge ad alcuna scadenza temporale entro il quale produrre tale documento, è possibile che mi ritrovi ad attendere un arco di tempo indefinito per vedermi ricostruita la carriera? Non basta la sentenza di assoluzione che riporta la data di deposizione al 12 novembre 2015? Mi sembra un paradosso.
La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
Sono un Maresciallo dell'Esercito, il 19 novembre 2015 sono stato assolto in formula piena dalla corte d'appello di Firenze per il reato di minaccia grave e pertanto trascorsi i 30 gg dalla deposizione della sentenza in cancelleria e gli ulteriori 45 per il passaggio in giudicato, chiedo all'ufficio legale del mio reparto di avviarmi la procedura di archiviazione del giudicato penale per avere la conseguente ricostruzione della carriera (escluso dall'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2014), la risposta è stata che l'avvio di tale procedura è subordinato alla ricezione del decreto di irrevocabilità da parte del tribunale.
Mi domando, visto che il cancelliere della sezione penale d'interesse non è soggetto per legge ad alcuna scadenza temporale entro il quale produrre tale documento, è possibile che mi ritrovi ad attendere un arco di tempo indefinito per vedermi ricostruita la carriera? Non basta la sentenza di assoluzione che riporta la data di deposizione al 12 novembre 2015? Mi sembra un paradosso.
La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
Non esiste alcun decreto di irrevocabilità: all'Amministrazione basta la copia conforme della sentenza con il visto di irrevocabilità (a margine del provvedimento, ci deve essere scritto "sentenza irrevocabile il_____" con il timbro del direttore amministrativo o del cancelliere).
La può richiedere tranquillamente il tuo avvocato.
La può richiedere tranquillamente il tuo avvocato.
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
Chiedi una copia conforme all'originale della sentenza, e la fai notificare dal tuo avvocato a mezzo di Ufficiale giudiziario alla tua amminsitrazione-davidoski ha scritto:Buongiorno Avvocato,
Sono un Maresciallo dell'Esercito, il 19 novembre 2015 sono stato assolto in formula piena dalla corte d'appello di Firenze per il reato di minaccia grave e pertanto trascorsi i 30 gg dalla deposizione della sentenza in cancelleria e gli ulteriori 45 per il passaggio in giudicato, chiedo all'ufficio legale del mio reparto di avviarmi la procedura di archiviazione del giudicato penale per avere la conseguente ricostruzione della carriera (escluso dall'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2014), la risposta è stata che l'avvio di tale procedura è subordinato alla ricezione del decreto di irrevocabilità da parte del tribunale.
Mi domando, visto che il cancelliere della sezione penale d'interesse non è soggetto per legge ad alcuna scadenza temporale entro il quale produrre tale documento, è possibile che mi ritrovi ad attendere un arco di tempo indefinito per vedermi ricostruita la carriera? Non basta la sentenza di assoluzione che riporta la data di deposizione al 12 novembre 2015? Mi sembra un paradosso.
La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
Buongiorno scusate l intrusione....
Volevo porre un quesito se è possibile...ho avuto per due anni dal dic 2013 all apr 2015 prendendo lo stipendio per intero.E successimante destituito dal servizio a seguito di perdita del grado per rimozione successivamente sospesa con ordinanza cautelare del Cds. ..ora mi è arrivata la richiesta da parte della mia amministrazione di somme percepite in eccesso...ma se il CdS ha sospeso la sanzione della perdita del grado io devo dare lo stesso questi soldi?cioè non spetterebbe anche a me la ricostruzione della carriera?o quantomeno sospendere il recupero fino a quando il tar non entri nel merito?
Grazie
Volevo porre un quesito se è possibile...ho avuto per due anni dal dic 2013 all apr 2015 prendendo lo stipendio per intero.E successimante destituito dal servizio a seguito di perdita del grado per rimozione successivamente sospesa con ordinanza cautelare del Cds. ..ora mi è arrivata la richiesta da parte della mia amministrazione di somme percepite in eccesso...ma se il CdS ha sospeso la sanzione della perdita del grado io devo dare lo stesso questi soldi?cioè non spetterebbe anche a me la ricostruzione della carriera?o quantomeno sospendere il recupero fino a quando il tar non entri nel merito?
Grazie
- Avv. Giorgio Carta
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- Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Egregio maresciallo,
effettivamente, l'Amministrazione procede alla ricostruzione della carriera solo quando riceva (eventualmente a cura dell'interessato) una copia conforme della sentenza, recante però l'attestazione dell'irevocabilità (normalmente tramite apposito timbro).
Se la sentenza non ha il timbro o l'attestazione in questione è legittimamente ignorata dall'Amministrazione, potendo il provvedimento essere stato frattanto impugnato in Cassazione.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
effettivamente, l'Amministrazione procede alla ricostruzione della carriera solo quando riceva (eventualmente a cura dell'interessato) una copia conforme della sentenza, recante però l'attestazione dell'irevocabilità (normalmente tramite apposito timbro).
Se la sentenza non ha il timbro o l'attestazione in questione è legittimamente ignorata dall'Amministrazione, potendo il provvedimento essere stato frattanto impugnato in Cassazione.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
Per lo meno fai il quesito correttamente- Ho avuto per due anni dal 2013 al 2015 cosa hai avuto ?davide822 ha scritto:Buongiorno scusate l intrusione....
Volevo porre un quesito se è possibile...ho avuto per due anni dal dic 2013 all apr 2015 prendendo lo stipendio per intero.E successimante destituito dal servizio a seguito di perdita del grado per rimozione successivamente sospesa con ordinanza cautelare del Cds. ..ora mi è arrivata la richiesta da parte della mia amministrazione di somme percepite in eccesso...ma se il CdS ha sospeso la sanzione della perdita del grado io devo dare lo stesso questi soldi?cioè non spetterebbe anche a me la ricostruzione della carriera?o quantomeno sospendere il recupero fino a quando il tar non entri nel merito?
Grazie
Il Ministero ti chiede dei soldi indietro per cosa ?
Non puoi avere la ricostruzione della carriera fino a quando la sentenza del T.A.R. non diventa passata in giudicato salvo appello del ministero-
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
Buonasera...
La sospensione facoltativa dal dicembre 2013 ad aprile 2015.
Sono stato sospeso per questo periodo ma solitamente nel periodo di sospensione danno la metà stipendio invece a me hanno dato lo stipendio per intero..ora il Cds ha annullato con ordinanza cautelare la sanzione della perdita del grado.
L amministrazione ora mi chiede la differenza da me percepita dato che dovevo prendere metà stipendio....ma se hanno annullato,anche se temporaneamente la sanzione ,per il momento devo dare sto soldi?
La sospensione facoltativa dal dicembre 2013 ad aprile 2015.
Sono stato sospeso per questo periodo ma solitamente nel periodo di sospensione danno la metà stipendio invece a me hanno dato lo stipendio per intero..ora il Cds ha annullato con ordinanza cautelare la sanzione della perdita del grado.
L amministrazione ora mi chiede la differenza da me percepita dato che dovevo prendere metà stipendio....ma se hanno annullato,anche se temporaneamente la sanzione ,per il momento devo dare sto soldi?
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
Messaggio da davidoski »
La ringrazio moltissimo avvocato per la tempestiva risposta, in sostanza devo attendere un funzionario della cancelleria o il cancelliere in persona che si scomodi al punto da apporre un timbro! Capisco faccio prima a non pensarci più, sono due mesi che aspetto.... ho inviato una mail pec io, una il mio avvocato ed un altra l'ufficio competente del mio reparto! Dopo aver speso 10.000 euro per dimostrare la mia estraneità ai fatti non intendo buttare più un altro centesimo, quando pontificano mi ridaranno indietro tutto, sia dal punto di vista giuridico che amministrativo giusto? Visto che saró Mar ord +15 mi spetta un cospicuo aumento!
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
E corretto l'operato del tuo ministero in quanto durante la sospensione cautelare il dipendente ha diritto a percepire il 50% dello stipendio oltre i carichi di famiglia-davide822 ha scritto:Buonasera...
La sospensione facoltativa dal dicembre 2013 ad aprile 2015.
Sono stato sospeso per questo periodo ma solitamente nel periodo di sospensione danno la metà stipendio invece a me hanno dato lo stipendio per intero..ora il Cds ha annullato con ordinanza cautelare la sanzione della perdita del grado.
L amministrazione ora mi chiede la differenza da me percepita dato che dovevo prendere metà stipendio....ma se hanno annullato,anche se temporaneamente la sanzione ,per il momento devo dare sto soldi?
Per cui essendoci stato un'errore da parte dell'amministrazione in quanto ti hanno dato lo stipendio intero anzichè al 50 %- Però tu hai fatto il furbo, e potevi anche farlo presente al tuo comando che vi era un'errore-
Adesso poichè il C.D.S. ha accolta la sospensiva avverso la perdita del grado, dovrai essere riammesso in servizio, e ti faranno un prelievo dallo stipendio per recuparare i soldi in più percepiti-
Il Consiglio di stato ha annullato la perdita del grado, in attesa che il T.A.R. si pronuncia nel merito-Non ha detto che non andavi sospeso-
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
Chiedo scusa ma se a me davano lo stipendio x metà e dopo il Cds mi annullava la sanzione della perdita del grado io non avevo diritto a tutti gli arretrati?
Come vita il cod ord militare all art 918 lettera c:
c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si
esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della
sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione
precauzionale;
E poi art 921Art. 921 Ricostruzione di carriera e rimborso spese
1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 1, il militare ha
diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
In base a ciò non dovrei pagare nulla all amministrazione
Come vita il cod ord militare all art 918 lettera c:
c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si
esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della
sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione
precauzionale;
E poi art 921Art. 921 Ricostruzione di carriera e rimborso spese
1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 1, il militare ha
diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
In base a ciò non dovrei pagare nulla all amministrazione
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
Visto che conosci la materia a te conveniente, ti rispondo e ti spiego tutto, come funziona-davide822 ha scritto:Chiedo scusa ma se a me davano lo stipendio x metà e dopo il Cds mi annullava la sanzione della perdita del grado io non avevo diritto a tutti gli arretrati?
Come vita il cod ord militare all art 918 lettera c:
c) se, per i medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si
esaurisce senza dar luogo a sanzione di stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della
sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello sofferto a titolo di sospensione
precauzionale;
E poi art 921Art. 921 Ricostruzione di carriera e rimborso spese
1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell’ articolo 918, comma 1, il militare ha
diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere
speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
In base a ciò non dovrei pagare nulla all amministrazione
Nel tuo caso poichè di sicuro ci sta una sentenza penale di condanna, ed qualora ti viene irrogata una sanzione disciplinare da uno a 6 mesi- avresti diritto alla restituzione degli stipendi per il periodo di sospensione sofferto in più- Ma la giurisprudenza da 10 anni nel caso di condanna e riammissione in servizio, del dipendente, stabilisce che devono essere sottratti gli stipendi anche per il periodo di condanna anche se non scontata-
E ti faccio un'esempio se tu sei stato sospeso per 4 anni ,e condannato a 2 anni ,anche se non sconti la pena, ed il provvedimento disciplinare ex novo che ci sarà per te, si conclude con una sanzione disciplinare di 6 mesi, non hai dirtto a percepire gli stipendi per i due anni della condanna-mentre per i rimanenti anni 2 avrai diritto a percepire gli stipendi.-
Scusa mi pui dire la sentenza del consiglio di stato che voglio dare un'occhiata ?
Re: ricostruzione carriera a seguito di assoluzione
QUESTA E LA RISPOSTA DEFINITIVA AL TUO QUESITO ANCHE SE GIA' IN PASSATO DI HO RISPOSTO ESAURIENTEMENTE AVENDO LETTO SIA L'ORDINANZA DEL t.a.r. che quella del consiglio di stato:
Ina caso di condanna ecco cosa succede per gli stipendi non percepite come stabilito dall'Adunaza Plenaria del cosiglio di Stato-
Questo Consiglio, oltre a quanto già ritenuto in sede consultiva con il parere della sez. III, 13 luglio 1998, n. 96/98, richiamato dall’amministrazione nella sua relazione, ha invece ritenuto che nel caso in cui l’amministrazione non si sia avvalsa delle prestazioni del dipendente sottoposto a sospensione cautelare, a questo non debbano essere corrisposti gli emolumenti non pagati per il periodo corrispondente a quello per il quale il dipendente risulti condannato in sede penale ad una pena detentiva, anche se non concretamente eseguita [Sez. V, 12 gennaio 2000, n. 169; 13 marzo 2000, n. 1308; 10 luglio 2000, n. 3848; Sez. VI, 17 ottobre 2000, n. 5540; cfr. anche Cons. Giust. Sic., 22 settembre 1999, n. 392].
Questo indirizzo del Consiglio di Stato trae origine da un orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del medesimo Consiglio, 16 giugno 1999, n. 15, successiva alla ricordata delibera n. 60/99 della Corte dei Conti.
L’Adunanza, prendendo atto del contrasto insorto in seno alle sezioni giurisdizionali e del diverso orientamento espresso dai Giudici Contabili, ha ritenuto che:
- i rapporti tra artt. 96 e 97 del t. u. n. 3/1957 non sono (erano, vista l’intervenuta disapplicazione delle predette norme) di regola ed eccezione: le due norme operano su piani distinti, quello strettamente disciplinare e quello penale con riflessi disciplinari;
- conseguentemente, la sospensione cautelare connessa a procedimento penale sottostà alla regola che se il procedimento disciplinare si estingue per mancata attivazione entro il termine di 180 giorni, non scatta la reintegrazione nell’intero trattamento economico, come previsto per le ipotesi di sentenze assolutorie piene dal primo comma dell’articolo 97, che privano di ogni titolo giuridico la sospensione cautelare, ma la reintegrazione viene depurata o dedotta degli importi corrispondenti al periodo della pena detentiva inflitta dal giudice penale, ancorché essa non debba essere concretamente scontata
CONTENTO ????????????????????????
Ina caso di condanna ecco cosa succede per gli stipendi non percepite come stabilito dall'Adunaza Plenaria del cosiglio di Stato-
Questo Consiglio, oltre a quanto già ritenuto in sede consultiva con il parere della sez. III, 13 luglio 1998, n. 96/98, richiamato dall’amministrazione nella sua relazione, ha invece ritenuto che nel caso in cui l’amministrazione non si sia avvalsa delle prestazioni del dipendente sottoposto a sospensione cautelare, a questo non debbano essere corrisposti gli emolumenti non pagati per il periodo corrispondente a quello per il quale il dipendente risulti condannato in sede penale ad una pena detentiva, anche se non concretamente eseguita [Sez. V, 12 gennaio 2000, n. 169; 13 marzo 2000, n. 1308; 10 luglio 2000, n. 3848; Sez. VI, 17 ottobre 2000, n. 5540; cfr. anche Cons. Giust. Sic., 22 settembre 1999, n. 392].
Questo indirizzo del Consiglio di Stato trae origine da un orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria del medesimo Consiglio, 16 giugno 1999, n. 15, successiva alla ricordata delibera n. 60/99 della Corte dei Conti.
L’Adunanza, prendendo atto del contrasto insorto in seno alle sezioni giurisdizionali e del diverso orientamento espresso dai Giudici Contabili, ha ritenuto che:
- i rapporti tra artt. 96 e 97 del t. u. n. 3/1957 non sono (erano, vista l’intervenuta disapplicazione delle predette norme) di regola ed eccezione: le due norme operano su piani distinti, quello strettamente disciplinare e quello penale con riflessi disciplinari;
- conseguentemente, la sospensione cautelare connessa a procedimento penale sottostà alla regola che se il procedimento disciplinare si estingue per mancata attivazione entro il termine di 180 giorni, non scatta la reintegrazione nell’intero trattamento economico, come previsto per le ipotesi di sentenze assolutorie piene dal primo comma dell’articolo 97, che privano di ogni titolo giuridico la sospensione cautelare, ma la reintegrazione viene depurata o dedotta degli importi corrispondenti al periodo della pena detentiva inflitta dal giudice penale, ancorché essa non debba essere concretamente scontata
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