Distacco e indennità di trattamento di missione

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Distacco e indennità di trattamento di missione

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Per opportuna notizia.
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Il CdS precisa:

ecco alcuni tratti.

1) - È evidente che NON sussiste un divieto, per la P.A., di protrarre la missione oltre detto termine, ché la norma impone, allo stato, solo un limite temporale di riconoscimento di tal spettanza. Non sfugge allora al Collegio il vuoto normativo specifico sulla questione, la quale non concreta di fatto che un vero e proprio trasferimento ad altra sede. Ciò avviene in modo informale e, dunque, senza garanzie e benefici che tal vicenda comporta al militare interessato, come d’altronde ben si legge nella circol. GDF n. 255300 del 1° agosto 2001, laddove parla di “distacco” e in tal caso non riconosce neanche l’indennità di trasferimento. Ma il Collegio neppure può ingerirsi, in via pretoria, nella materia della concertazione posta dal Dlg 212/1995, che assegna in via esclusiva alle relative parti la definizione del contenuto del rapporto d’impiego, nonché della struttura della retribuzione.

2) - Ciò configura pur sempre una sorta di rapporto di mero fatto contra (non praeter) legem, ossia un fatto ingiusto in danno al militare, sol perché questi, a cagione del principio di gerarchia, è rimasto applicato alla sua sede di distacco. Sicché ben può l’appellante, ove ne ricorrano i presupposti, far constare tal vicenda dannosa nelle opportune sedi, ai fini risarcitori che non formano oggetto del presente giudizio.

Leggete qui sotto il tutto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201600321
- Public 2016-01-28 -


N. 00321/2016REG.PROV.COLL.
N. 04495/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso n. 4495/2015 RG, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonelli, con domicilio eletto in Roma, p.za Gondar n. 22,

contro
il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Comando generale della Guardia di Finanza, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma
della sentenza del TAR Liguria, sez. II, n. 330/2015, resa tra le parti e relativa alla determinazione del periodo di riferimento per il pagamento dell’indennità di trattamento di missione;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 3 dicembre 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Antonelli e l'Avvocato dello Stato Grassi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. OMISSIS, già maresciallo ordinario della GDF assegnato al RETLA di OMISSIS, fa presente d’esser stato comandato dall’11 gennaio 2008 al 29 dicembre 2013, nell’interesse e per volizione del Corpo, a prestar servizio presso l’Avvocatura generale dello Stato, nella sede di questa in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Il sig. OMISSIS rende noto altresì che, con istanza del 20 gennaio 2014, ha chiesto al Corpo d’essere retribuito, con il trattamento di missione, per tutto il tempo in cui egli è stato comandato in una sede diversa dal reparto d’assegnazione. La P.A., con nota prot. n. OMISSIS del 14 aprile successivo, gli ha inoltrato il preavviso di rigetto dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241, ma senza poi far seguire alcun altro atto esplicito. Sicché il sig. OMISSIS, con sua missiva del successivo 26 giugno e stante l’inerzia della P.A., l’ha diffidata a provvedere, ma ancora senza esito.

A seguito del silenzio così serbato, protrattosi oltre il termine di 90 gg. all’uopo indicato dal DPR 5 maggio 2011 n. 163 per la conclusione dei procedimenti di competenza della GDF, il sig. OMISSIS ha allora adito il TAR Liguria, con il ricorso n. 938/2014 RG, deducendone l’illegittimità. Con nota n. OMISSIS del 25 settembre 2014, il RETLA della GDF per la Liguria ha rigettato in via definitiva la domanda del sig. OMISSIS, contro la quale egli ha proposto l’atto per motivi aggiunti , notificato il 17 ottobre successivo. L’adito TAR, con sentenza n. 330 del 25 marzo 2015, ha accolto sì la pretesa in questione, ma soltanto nella parte in cui, annullando per quanto di ragione l’atto impugnato, accerta il diritto del sig. OMISSIS ad ottenere l’invocato trattamento di missione per i prescritti 240 gg., oltre agli interessi legali.

Appella quindi il sig. OMISSIS, con il ricorso in epigrafe, con cui deduce l’erroneità della sentenza qui gravata per non aver colto, nonostante i precedenti giurisprudenziali citati ed a lui favorevoli, che il distacco che lo coinvolse, cui si riferisce il § 97) della circol. GDF n. 255300 del 1° agosto 2001, vada assistito dall’indennità di missione per tutto il tempo in cui si svolge. E tanto al fine di evitare ogni elusione delle regole ordinarie sulla mobilità del personale militare, attraverso l’uso incongruo e gratuito dell’istituto, neutro ed atecnico, del distacco. Resistono in giudizio le Amministrazioni statali intimate, che concludono per il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2015, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

L’odierno appellante, già maresciallo della GDF in servizio presso un reparto di OMISSIS, dal 2008 a tutto il 2013 è stato comandato da Corpo a prestar servizio continuativo presso altra P.A. in Roma, senza ottenere un trasferimento definitivo in questa città e senza indennità di missione per tutto tal periodo, riconosciutagli dal TAR per quello massimo di 240 gg., donde il ricorso in epigrafe.

L’appello non è fondato, per le ragioni di cui appresso.

In linea di massima, non si può dire erronea l’impugnata sentenza, laddove ha limitato il trattamento de quo a soli 240 gg. del comando dell’appellante a prestar servizio dalla sua sede ordinaria presso un’altra P.A. ed in una città differente. Infatti, il TAR ha fatto applicazione nella specie dell'art. 1, III c. della l. 26 luglio 1978 n. 417, il quale, nella parte in cui stabilisce che per i dipendenti statali il trattamento di missione cessi dopo i primi 240 gg. di missione continuativa nella medesima località, enuncia un principio di carattere generale valido per tutti i dipendenti dello Stato (cfr. Cons. St., III, 24 aprile 2012 n. 2420).

Non a diversa conclusione si deve pervenire, con riguardo alla struttura di retribuzione ed alle altre indennità (compresa quella in esame) spettanti al personale non dirigente dei Corpi di polizia ad ordinamento militare, in base all’art. 4, c. 1, lett. g) del Dlg 12 maggio 1995 n. 212 e dall’art. 36 del DPR 16 aprile 2009 n. 51 (recante il recepimento dell’accordo per siffatto personale – quadriennio 2007/2010).

Entrambe le fonti non si occupano ex professo, quantunque ne costituiscano la sedes materiae, del tempo massimo per il trattamento di missione e della relativa indennità, che resta tuttora ancorata ai principi generali ex l. 417/1978.

È solo da osservare, in linea con la prevalente giurisprudenza (cfr. Cons. St., VI, 11 ottobre 2005 n. 5631: id., V, 16 giugno 2009 n. 3871), l’obbligo incombente alla P.A. datrice di lavoro, in assenza di altra e più consona fonte da assumere tra le Amministrazioni e le rappresentanze del personale dei Corpi di polizia nell’adeguata sede di concertazione ex Dlg 212/1995, di non corrispondere tale indennità oltre il termine massimo de quo.

È evidente che NON sussiste un divieto, per la P.A., di protrarre la missione oltre detto termine, ché la norma impone, allo stato, solo un limite temporale di riconoscimento di tal spettanza. Non sfugge allora al Collegio il vuoto normativo specifico sulla questione, la quale non concreta di fatto che un vero e proprio trasferimento ad altra sede. Ciò avviene in modo informale e, dunque, senza garanzie e benefici che tal vicenda comporta al militare interessato, come d’altronde ben si legge nella circol. GDF n. 255300 del 1° agosto 2001, laddove parla di “distacco” e in tal caso non riconosce neanche l’indennità di trasferimento.

Ma il Collegio neppure può ingerirsi, in via pretoria, nella materia della concertazione posta dal Dlg 212/1995, che assegna in via esclusiva alle relative parti la definizione del contenuto del rapporto d’impiego, nonché della struttura della retribuzione.

In tal caso, non basta ottenere un’estensione ultra vires del termine massimo de quo, come hanno statuito taluni TAR sia pur in assenza d’una norma specifica, per fondare il titolo ad ottenere quanto preteso ed a ritenerlo. Tuttavia, il sistema consente o comunque non inibisce l’estensione non certo del termine, ma dell’assegnazione del militare distaccato, senza, però, prevedere un meccanismo compensativo (per il dipendente) o sanzionatorio (per la P.A. datrice di lavoro). Ciò configura pur sempre una sorta di rapporto di mero fatto contra (non praeter) legem, ossia un fatto ingiusto in danno al militare, sol perché questi, a cagione del principio di gerarchia, è rimasto applicato alla sua sede di distacco. Sicché ben può l’appellante, ove ne ricorrano i presupposti, far constare tal vicenda dannosa nelle opportune sedi, ai fini risarcitori che non formano oggetto del presente giudizio.

Giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 4495/2915 RG in epigrafe), lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2015, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Alessandro Maggio, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016


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Re: Distacco e indennità di trattamento di missione

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L'Amministrazione perde l'Appello al CdS dando ragione al militare ricorrente.
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1) - Il Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza ....., all’epoca in servizio presso il Gruppo di Torre Annunziata.

2) - Il ricorrente, premesso in fatto che in data 11 febbraio 2011 era stato “comandato in missione” presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, .....

Il CdS precisa:

3) - I due istituti, accomunati dal fatto di gemmare da decisioni assunte unilateralmente ed imperativamente dall’Amministrazione in virtù della propria posizione di supremazia speciale, divergono quanto ai rispettivi presupposti:

- ) - mentre infatti la prima, allo stato contemplata dalla legge n. 86 del 2001 (e prima ancora dalla legge n. 100 del 1987), ha come suo fondamento la stabile e definitiva assegnazione del dipendente ad una nuova sede di servizio (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 1999; Ad. Plen., 14 dicembre 2011, n. 23; Ad. Plen., 29 gennaio 2016, n. 1; v. anche Sez. II, parere n. 5277 in data 11 dicembre 2012),

- ) - la seconda si correla alla temporanea prestazione di lavoro al di fuori dell’ordinaria sede di servizio che, tuttavia, resta formalmente immutata (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1215; n. 5966/2000; 27 aprile 1995, n. 271; Sez. VI, 28 aprile 1994, n. 618).

4) - In conclusione, nella specie ricorrono tutti i requisiti costitutivi del diritto alla percezione dell’indennità in questione: il sig. Celona è stato temporaneamente assegnato, in virtù di provvedimento unilaterale ed autoritativo, ad un Reparto ubicato in località diversa e lontana più di dieci chilometri (circostanza, questa, mai contestata ex adverso) da quella ordinaria, presso la quale, comunque, egli è rimasto formalmente incardinato.

5) - Il sig. Celona, dunque, ha diritto all’indennità solo per i primi 240 giorni di servizio continuativo presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli: il restante periodo “configura … una sorta di rapporto di mero fatto contra (non praeter) legem, ossia un fatto ingiusto in danno al militare, sol perché questi, a cagione del principio di gerarchia, è rimasto applicato alla sua sede di distacco” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 321), il cui scrutinio è, tuttavia, estraneo al presente giudizio, incentrato solo sulla pretesa alla corresponsione dell’indennità ed in cui non è stata formulata, da parte del sig. Celona, domanda di risarcimento dei danni.

N.B.: leggete il tutto cmq. qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201704591 - Public 2017-10-03 -

Pubblicato il 03/10/2017


N. 04591/2017REG.PROV.COLL.
N. 09133/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9133 del 2016, proposto da Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Marcello Celona, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Longobardi, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania – Sede di Napoli, Sez. VI n. 3263 del 28 giugno 2016, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto a percepire l’indennità di missione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marcello Celona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2017 il consigliere Luca Lamberti e udito per la parte ricorrente l’avvocato dello Stato Urbani Neri, mentre nessuno è comparso per parte resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza Marcello Celona, all’epoca in servizio presso il Gruppo di Torre Annunziata, ha impugnato avanti il T.a.r. per la Campania - Sede di Napoli il provvedimento prot. n. 451822/12 del 13 agosto 2012, con cui il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania ha respinto la sua istanza di liquidazione dell’anticipo sull’indennità di missione ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.p.r. n. 170 del 2007 (recante “Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare”).

2. Il ricorrente, premesso in fatto che in data 11 febbraio 2011 era stato “comandato in missione” presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, sostiene che sussisterebbero tutte le condizioni per la fruizione dell’indennità in questione, in considerazione della natura officiosa del movimento e della distanza chilometrica intercorrente fra la sede ordinaria di servizio e quella di comando, ben superiore ai dieci chilometri previsti come limite minimo dall’art. 1 della legge n. 417 del 1978.

3. Costituitasi l’Amministrazione, il Tribunale ha accolto il ricorso con l’onere delle spese, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori ove dovuti e rimborso del contributo unificato.

4. L’Amministrazione ha interposto appello, sostenendo che il distacco presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, peraltro terminato in data 24 marzo 2013, non implicherebbe alcuna “alterazione” né “modificazione oggettiva” del rapporto d’impiego, rimanendo il dipendente incardinato presso l’ufficio di originaria assegnazione: non spetterebbe, quindi, alcuna indennità.

5. In subordine, l’Amministrazione ha sostenuto che il limite massimo di legge per il riconoscimento dell’indennità sarebbe, comunque, pari a 240 giorni.

6. L’Amministrazione, infine, ha censurato la regolamentazione delle spese di lite disposta in prime cure.

7. Il sig. Celona si è ritualmente costituito e, in vista della trattazione del ricorso, ha versato in atti memoria scritta.

8. L’Amministrazione non ha, invece, atteso alla formulazione di ulteriori argomentazioni difensive.

9. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 28 settembre 2017, non merita accoglimento.

10. La censura in punto di spettanza dell’indennità si infrange contro il chiaro disposto normativo.

11. Il Collegio osserva, in proposito, che l’art. 1 della legge n. 836 del 1973 così dispone: “Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'articolo 3 della presente legge”.

11.1. L’art. 1 della legge n. 417 del 1978, relativo esclusivamente “ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali”, ha poi rimodulato nel quantum gli importi e ridotto il requisito della distanza a soli dieci chilometri.

11.2. La legge n. 266 del 2005 ha, in seguito, soppresso l’indennità in esame salvo che per alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui – per quanto qui di interesse – il personale delle Forze Armate e di polizia (art. 1, commi 213 e 213-bis), per il quale, dunque, il trattamento de quo continua a trovare applicazione.

12. Orbene, osserva il Collegio che la spettanza dell’indennità in esame consegue all’applicazione di un criterio non formale, bensì tutto sostanziale: l’indennità, in particolare, compete per il solo fatto che il dipendente sia stato incaricato di prestare le proprie mansioni “fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri” (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2877).

12.1. Il testo della legge, in particolare, non assegna alcun rilievo, ai fini della spettanza dell’indennità di missione, ai profili dell’identità ovvero alterità dell’Amministrazione presso cui il dipendente sia temporaneamente riallocato, dell’estensione temporale del periodo durante il quale si protragga siffatta assegnazione, del nomen juris del provvedimento che disponga il movimento: in ogni caso in cui il dipendente venga, con provvedimento unilaterale ed autoritativo, temporaneamente incaricato di espletare materialmente il servizio presso un ufficio ubicato in località distante almeno trenta (o, nei casi indicati dall’art. 1 della l. n. 417 del 1978, dieci) chilometri dall’ordinaria sede di servizio, per ciò solo compete l’indennità di missione (salvo che il movimento sia a carattere definitivo, competendo in tal caso la diversa indennità di trasferimento).

12.2. Siffatti elementi, del resto, oltre a non essere contemplati dalla legge sono eccentrici e distonici rispetto alla stessa ratio della previsione normativa in commento, con tutta evidenza tesa a plasmare una forma di monetizzazione compensativa del disagio personale intrinseco nel temporaneo svolgimento del servizio in località diversa e lontana da quella ove è ubicata la sede di stabile assegnazione.

13. In una più ampia prospettiva sistematica, il Collegio evidenzia la differenza intercorrente fra le due indennità previste dalla legge a tutela del dipendente pubblico interessato da misure di mobilità geografica disposte unilateralmente da parte datoriale: l’indennità di trasferimento e l’indennità di missione (o trasferta).

13.1. I due istituti, accomunati dal fatto di gemmare da decisioni assunte unilateralmente ed imperativamente dall’Amministrazione in virtù della propria posizione di supremazia speciale, divergono quanto ai rispettivi presupposti: mentre infatti la prima, allo stato contemplata dalla legge n. 86 del 2001 (e prima ancora dalla legge n. 100 del 1987), ha come suo fondamento la stabile e definitiva assegnazione del dipendente ad una nuova sede di servizio (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 7 del 1999; Ad. Plen., 14 dicembre 2011, n. 23; Ad. Plen., 29 gennaio 2016, n. 1; v. anche Sez. II, parere n. 5277 in data 11 dicembre 2012), la seconda si correla alla temporanea prestazione di lavoro al di fuori dell’ordinaria sede di servizio che, tuttavia, resta formalmente immutata (Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1215; n. 5966/2000; 27 aprile 1995, n. 271; Sez. VI, 28 aprile 1994, n. 618).

13.2. Del resto, le indennità in esame riflettono la diversa sostanza dei sottesi provvedimenti: l’invio in missione ha natura temporanea e non determina alcuna scopertura dell’organico, mentre il trasferimento ha carattere definitivo ed incide sull’organico delle Amministrazioni coinvolte.

13.3. Una volta esclusa la ricorrenza di un trasferimento stricto sensu inteso, dunque, l’individuazione autoritativa, da parte dell’Amministrazione, di una sede temporanea di servizio diversa da quella ordinaria è condizione ex se sufficiente (in presenza del requisito della distanza come indicato ex lege) a cristallizzare in capo al dipendente il diritto all’indennità di missione.

13.4. In senso conforme, del resto, si è pronunciata anche la Cassazione: da ultimo Cass., Sez. Lavoro, 30 novembre 2012, n. 21519 ha, infatti, stabilito che “come affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa corte, ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore (cui consegue il suo diritto a percepire la relativa indennità), che si distingue dal trasferimento (il quale comporta l’assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa dalla precedente), è necessaria la sussistenza del permanente legame del prestatore con l’originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tal fine, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta medesima” (conformi Cass., Sez. Lavoro, 5 luglio 2002, n. 9744 e 28 febbraio 2013, n. 5011).

14. In conclusione, nella specie ricorrono tutti i requisiti costitutivi del diritto alla percezione dell’indennità in questione: il sig. Celona è stato temporaneamente assegnato, in virtù di provvedimento unilaterale ed autoritativo, ad un Reparto ubicato in località diversa e lontana più di dieci chilometri (circostanza, questa, mai contestata ex adverso) da quella ordinaria, presso la quale, comunque, egli è rimasto formalmente incardinato.

15. Non ha pregio, inoltre, neppure la censura in punto di estensione temporale del diritto: il Tribunale, infatti, ha sì accertato, in capo al sig. Celona, la spettanza dell’indennità di missione in relazione al temporaneo distacco presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli, ma solo “nei limiti di quanto previsto dalla legge”.

15.1. In proposito, il Collegio osserva che l’art. 1, comma 3, della l. n. 417 del 1978 ha previsto che “Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località” (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 321).

15.2. Per vero, i decreti recanti recepimento delle intese raggiunte all’esito delle procedure di concertazione militare (art. 7, comma 1, d.p.r. n. 171 del 2007 n. 171; art. 36, comma 13, d.p.r. n. 51 del 2009) hanno successivamente elevato tale periodo a 365 giorni, ma solo a favore del “personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi”, non anche a favore del personale addetto, come nella specie, a compiti prettamente operativi.

16. Il sig. Celona, dunque, ha diritto all’indennità solo per i primi 240 giorni di servizio continuativo presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli: il restante periodo “configura … una sorta di rapporto di mero fatto contra (non praeter) legem, ossia un fatto ingiusto in danno al militare, sol perché questi, a cagione del principio di gerarchia, è rimasto applicato alla sua sede di distacco” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 321), il cui scrutinio è, tuttavia, estraneo al presente giudizio, incentrato solo sulla pretesa alla corresponsione dell’indennità ed in cui non è stata formulata, da parte del sig. Celona, domanda di risarcimento dei danni.

17. Per le esposte ragioni, pertanto, il ricorso deve essere in toto rigettato con l’onere delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il Ministero dell’economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento a favore del sig. Marcello Celona delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
Giuseppa Carluccio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Lamberti Vito Poli





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Re: Distacco e indennità di trattamento di missione

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L'Amministrazione perde nuovamente l'Appello ed il CdS richiama la suindicata sentenza

(Nel merito la Giurisprudenza di questa Sezione – cfr. IV Sez. sentenze nn. 4591/2017 e 4595/2017 alle quali si fa integrale rinvio per esigenze di sinteticità).
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201901146

Pubblicato il 19/02/2019

N. 01146/2019 REG. PROV. COLL.
N. 04100/2011 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4100 del 2011, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - Comando Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Giuseppe Gabriele, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Cellini, Maria Claudia Conidi, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Ricci in Roma, via Cola di Rienzo 180;

per la riforma
per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO: SEZIONE I n. 00133/2011, resa tra le parti, concernente ISTANZA DI ANTICIPO DI INDENNITA' DI MISSIONE EX ART.6,COMMA 9, DPR 170/2007


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Gabriele;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il m.llo della Guardia di Finanza Gabriele Giuseppe, in servizio presso il Nucleo P.T. di Catanzaro, è stato distaccato presso la Compagnia di Crotone dal 29.2.2008 al 25.6.2008, per svolgere indagini di P.G. su impulso della locale Procura.

Il militare ha richiesto un anticipo sulla indennità di missione, ma la richiesta è stata respinta per non spettanza dell’emolumento.

Al termine dell’incarico il Gabriele ha nuovamente domandato la liquidazione dell’indennità di missione.

Anche stavolta il competente Reparto amministrativo ha respinto l’istanza, rilevando che – ai sensi della circolare interna sulla mobilità – l’indennità di missione spetta solo in caso di formale comando e non nel caso di distacco temporaneo presso altra articolazione del Corpo.

Il militare ha quindi proposto ricorso avanti al TAR Catanzaro il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il gravame.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi in esame dalla soccombente Amministrazione che ne ha chiesto l’integrale riforma nel merito, previa sospensione dell’esecutività.

L’appellante ha peraltro eccepito la irricevibilità del ricorso introduttivo.

Si è costituito l’appellato che ha chiesto il rigetto dell’avverso gravame.

Con ord.za n. 2779 del 2011 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus.

Con decreto 1861/2016 l’appello è stato dichiarato perento ma IV Sez. ord.za n. 1961 del 2018 ha accolto l’opposizione dell’appellante, rimettendo la causa sul ruolo.

All’udienza del 14 febbraio 2019 l’appello infine è stato trattenuto in decisione.

L’appello, come già indicato in fase cautelare, non è fondato.

L’eccezione di irricevibilità del ricorso originario va disattesa.

La controversia ha infatti ad oggetto diritti patrimoniali non affievoliti, il cui accertamento, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, può essere domandato nei termini di prescrizione, a prescindere dall’impugnazione del provvedimento paritetico che ha respinto la relativa pretesa.

Nel merito la Giurisprudenza di questa Sezione – cfr. IV Sez. sentenze nn. 4591/2017 e 4595/2017 alle quali si fa integrale rinvio per esigenze di sinteticità – ha del tutto condivisibilmente chiarito che l’indennità di missione va erogata nel caso di applicazione del militare ad un incarico fuori sede, a prescindere dalla tipologia o nomen iuris del provvedimento che assegna tale nuovo incarico.

Dal momento che l’appellante Amministrazione non contesta la ricorrenza degli ulteriori presupposti ( distanza minima tra le due sedi, durata dell’applicazione etc.) per l’erogazione dell’indennità al sottufficiale, l’appello va perciò respinto.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza al pagamento in favore di Gabriele Giuseppe di euro 2500,00 ( duemilacinquecento) oltre spese generali IVA e CPA per onorari del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Luca Lamberti, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





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Re: Distacco e indennità di trattamento di missione

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corresponsione dell'indennità di missione i periodi di distacco

Il TAR Lazio conclude

1) - il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti indicati sopra indicati, limitatamente ai ricorrenti che hanno dichiarato la persistenza del loro interesse alla definizione del presente giudizio, nonché dichiarato estinto per perenzione nei riguardi dei sigg.ri Emilio M.. ed Alessandro F...
--------------------------

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 2T, numero provv.: 202001738,

Pubblicato il 10/02/2020

N. 01738/2020 REG. PROV. COLL.
N. 02404/2013 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2404 del 2013, proposto da
Mauro G.., Pasquale R.., Pischedda Giuseppino, F.. Giuseppe, Giovanni T.., Federico P.., M.. Emilio, Marco M.., Biagio Stefano M.., Salvatore N.., E.. Enrico, Luigi T.., Carlo B.., Pietro D. R., Alessandro F.., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Fortuna, Umberto Coronas, con domicilio eletto presso lo studio Umberto Coronas in Roma, via G. Ferrari, 4;

contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per l'annullamento
della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza dell’11 novembre 2009, n. 379389/09 e,

per l’accertamento
del loro diritto alla corresponsione dell'indennità di missione di cui agli artt. 1 e 3 della l. n. 836/73 per i periodi di distacco dalla sede ordinaria di servizio in località distante dalla stessa oltre 10 km, del rimborso di cui all’art. 12, comma 7 della medesima legge, o in subordine del rimborso di cui all’art. 36, comma 1 del d.p.r. n. 51/2009, o in subordine dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, e,

per la condanna
dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione dei singoli ratei sino all’effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale e di Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 2404/2013) i sigg.ri Mauro G.., Pasquale R.., Pischedda Giuseppino, F.. Giuseppe, Giovanni T.., Federico P.., M.. Emilio, Marco M.., Biagio Stefano M.., Salvatore N.., E.. Enrico, Luigi T.., Carlo B.., Pietro D. R., Alessandro F.., tutti appartenenti ai ruoli della Guardia di Finanza hanno adito questo Tribunale per l’annullamento della circolare, in epigrafe indicata, per l’accertamento del loro diritto alla corresponsione dell'indennità di missione di cui agli artt. 1 e 3 della l. n. 836/73 per i periodi di distacco dalla sede ordinaria di servizio in località distante dalla stessa oltre 10 km, del rimborso di cui all’art. 12, comma 7 della medesima legge, o in subordine del rimborso di cui all’art. 36, comma 1 del d.p.r. n. 51/2009, o in subordine dell’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla maturazione dei singoli ratei sino all’effettivo soddisfo.

Espongono che il Comando della Regione Lazio della Guardia di Finanza ha disposto, con decorrenza 9 ottobre 2010, il loro distacco dalle loro sedi di assegnazione (COGUARFI Tivoli; GRUPPOGUARDIFI Roma, NUPOGUARDIFI Roma) alla sede della istituenda Squadra operativa stanziale di Guidonia Montecelio, per asserite esigenze di servizio, e che l’Amministrazione di appartenenza ha corrisposto ai soli ricorrenti provenienti dalla sede di servizio a quo di Tivoli, per i mesi di novembre e dicembre 2010, l’indennità prevista in caso di trasferimento di sede superiore ad una distanza di 10 km, senza poi riconoscere per i mesi successivi tale beneficio.

A sostegno della domanda giudiziale odiernamente proposta i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 836/1973, dell’art. 36, comma 1 del d.p.r. n. 51/2009; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, , atteso il loro diritto ad ottenere il trattamento economico di missione ai sensi della legge n. 836/1973, tenuto conto della distanza dalla sede a quo a quella ad quem di oltre30 km (ora 10 km ex lege n. 417/1978), nonché delle sottese esigenze di servizio, nonché l’indennità di cui all’art. 12, comma 7 della legge n. 836/1973 ed all’art. 36, comma 1 del d.p.r. n. 51/2009, o in subordine il loro diritto a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001.

Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito indicati.

Giova rilevare, al fine del decidere, che i ricorrenti, tutti appartenenti ai ruoli della Guardia di Finanza, distaccati, per esigenze di servizio, presso la Squadra operativa stanziale di Guidonia Montecelio con decorrenza 9 ottobre 2010, sino alle date da ciascuno di essi indicate nella memoria difensiva depositata in atti il 1 ottobre 2019, chiedono il riconoscimento del loro diritto a vedersi corrispondere l’indennità di missione di cui all’art. 1 della legge n. 836/1973 e successive modificazioni ed integrazioni tenuto conto della distanza metrica – superiore a 10 km - intercorrente tra le sedi di originaria assegnazione e la sede di destinazione ubicata in Guidonia Montecelio, oltre che l’indennità – rectius rimborso – di cui all’art. 12, comma 7 della predetta legge n. 836/1973 e quella di cui all’art. 36, comma 1 del d.p.r. n. 51/2009, o in subordine il riconoscimento del loro diritto a percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001.

In relazione alla indennità di missione di cui all’art. 1 della legge n. 836/2001, il Collegio rileva che per i soli mesi di novembre e dicembre 2010 la Compagnia di Tivoli della Guardia di Finanza ha corrisposto detta indennità ai ricorrenti sigg.ri R.., M.., F.., P.., T.., M.., T.., F.. ed E...

In relazione alla domanda giudiziale proposta la Sezione premette che l’art. 1 della L. n. 836/1973 racchiude la disciplina della liquidazione dell’indennità di missione per il personale militare destinata a ristorare i costi sostenuti dal dipendente nel corso dell’attività di missione e che l’art. 1 della legge 26 Luglio 1978 n. 417, in materia di “Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”, ha esteso l’indennità di trasferimento a categorie di dipendenti, fra cui il personale militare, all’uopo prevedendo per i dipendenti statali traferiti temporaneamente in sede diversa da quella ordinaria di servizio e distante da quest’ultima almeno 10 chilometri, il riconoscimento dei diritto a vedersi corrispondere l’indennità anzidetta.

Occorre, peraltro, rammentare che proprio nella materia in esame il giudice amministrativo ha riconosciuto la sussistenza del diritto indennitario del dipendente in presenza dei presupposti ex lege stabiliti, che non può essere negato dall’Amministrazione per la sola ragione che il provvedimento amministrativo di trasferimento di sede qualifichi tale mutamento di sede quale distacco e non anche quale trasferimento di missione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2877/2005; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5543/2003; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 133/2011), dovendosi rilevare, nella controversia de qua come i trasferimenti dei dipendenti risultino eccedenti la distanza minima prevista per la corresponsione del beneficio.

I ricorrenti risultano, difatti, esser stati temporaneamente assegnati, in virtù di provvedimenti unilaterali ed autoritativi ad uffici o reparti della stessa Amministrazione ubicati in località distante oltre 10 chilometri da quella ordinaria, presso la quale, comunque, alcuni di essi sono rimasti formalmente incardinati.

Ne consegue, per quanto premesso, che dove esser riconosciuto in favore degli odierni istanti il loro diritto alla percezione dell’indennità, secondo i limiti temporali del beneficio economico e del computo degli accessori definiti dall’art. 1, comma 3, della l. n. 417 del 1978 a norma del quale “il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località” (in tali termini, Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 321) ed avendo così i ricorrenti diritto all’indennità solo per i primi 240 giorni di servizio continuativo presso la sede di destinazione temporanea, da determinarsi quanto ai ricorrenti provenienti dalla sede di Tivoli tenendo conto di quanto, per loro stessa ammissione, dagli stessi già percepito limitatamente ai mesi di novembre e di dicembre 2010.

Riconosciuto il loro diritto alla corresponsione dell’indennità in questione, sui singoli ratei maturati quanto alla sorte capitale secondo le relative scadenze per i periodi di riferimento declinati per ciascun ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio, devono considerarsi spettanti anche gli accessori di legge da calcolarsi sull’ammontare netto degli importi spettanti al dipendente (ovvero detratte le ritenute fiscali e previdenziali in quanto dovute) a decorrere dalla data di scadenza dei singoli ratei (ovvero della maturazione del diritto) e fino all’effettivo soddisfo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 3 del 1998, n. 3 del 1999, n. 18 del 2011 e n. 18 del 2012).

Quanto alla domanda giudiziale volta ad ottenere l’indennità di trasferta di cui all’art. 3 della succitata legge n. 836/1973, il Collegio ritiene suscettibile di accoglimento la pretesa attorea.

Ed invero, la disposizione de qua espressamente prevede che:

“Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria interna per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;

d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in località isolate.”.

In ragione di quanto premesso il Collegio rileva che la richiesta di corresponsione dell’indennità di trasferta di cui al succitato art. 3 spetti ai ricorrenti in ragione dei turni di servizio (8.00/14.00; 14.00/20.00; 20.00/8.00).

Insuscettibili di accoglimento deve, invece, ad avviso del Collegio, considerarsi sia la pretesa al riconoscimento del rimborso di cui all’art.12 c.7 della cit lege n.836/1971 non avendo i ricorrenti dimostrato che il percorso da essi svolto non sia servito da ferrovia o da altri servizi di linea,
sia quella relativa all’indennità di cui all’art.36 c.1 d.P.R. n.51/2009, atteso l’espresso richiamo, ai fini della percezione del beneficio, al personale comandato riferendosi con ciò al “comando” vero e proprio e dunque alle spese necessarie per consentire al dipendente che viene assegnato ad altro ente o ufficio diverso da quello di appartenenza con mutazione anche del rapporto di servizio dipendente dal nuovo ufficio, fattispecie, quella disciplinata dalla succitata disposizione, non rinvenibile nel caso di in esame.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti indicati sopra indicati, limitatamente ai ricorrenti che hanno dichiarato la persistenza del loro interesse alla definizione del presente giudizio, nonché dichiarato estinto per perenzione nei riguardi dei sigg.ri Emilio M.. ed Alessandro F...

Le spese di giudizio possono essere compensate, fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-lo accoglie nei limiti indicati nella parte motiva;

- lo dichiara estinto per perenzione nei confronti dei sigg.ri Emilio M.. ed Alessandro F...

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Mattei Pietro Morabito





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Re: Distacco e indennità di trattamento di missione

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Il CdS rigetta l'Appello del Ministero e del C.do Gen. della GdF.

Il ricorrente è un M.llo GdF.

Il CdS precisa:

1) - L’art. 1 della l. n. 836/1973 ha previsto che: ...... omissis. Tale indennità ha continuato a trovare applicazione anche per la categoria di personale cui appartiene l’appellato, per effetto dell’art. 1, co. 213 e 213-bis l. n. 266/2005. L’interpretazione di tali disposizioni seguita da questo Consiglio sottolinea la natura sostanziale del criterio in base al quale determinare la spettanza dell’indennità, incentrato sul fatto che l’interessato sia stato destinato a prestare il proprio servizio fuori della ordinaria sede di servizio, purché a distanza di almeno 30 chilometri (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2877). Tale oggettivo criterio prescinde sia dalla durata della temporanea assegnazione, sia dalla sua formale qualificazione.

Omissis

2) - Cosicché, deve ritenersi sussistente il diritto del dipendente all’indennità di missione di cui all’art. 1, l. n. 836/1973, qualora egli sia temporaneamente assegnato ad una sede diversa e distante almeno 30 chilometri da quella ordinaria di servizio, a prescindere dalla formale qualificazione di tale assegnazione quale distacco anziché missione.

3) - Omissis. In ogni caso, la disciplina dell’indennità di missione è imperniata solo sul dato oggettivo dell’assegnazione temporanea del dipendente ad una sede di servizio distante almeno 30 km da quella ordinaria di servizio, elemento sussistente nella fattispecie.
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Re: Distacco e indennità di trattamento di missione

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Il CdS rigetta l'Appello del Ministero e del C.do Gen. della GdF.

- indennità di missione per distacco

Il CdS precisa:

1) - Quanto esposto dall’appellante in merito alla diversità degli istituti della missione e del distacco non consente di discostarsi da tale orientamento giurisprudenziale, dovendosi ritenere che l’Amministrazione non possa negare l’applicazione dell’art. 1 l. n.836/1973 “per la sola ragione che il provvedimento amministrativo di trasferimento di sede qualifichi tale mutamento di sede quale distacco e non anche quale trasferimento di missione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2877/2005; Cons. Stato, Sez. IV, n. 5543/2003” (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 4585). Cosicché, basta l’assegnazione temporanea d’ufficio a sede di servizio diversa da quella ordinaria, a distanza di almeno 30 km, ai fini del diritto del dipendente all’indennità di missione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4591/2017; sez. IV, n. 1146/2019; sez. II, n. 2330/2022).

N.B.: Per completezza leggete tutto il resto direttamente dall'allegato.
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