Avvicinamento familiare

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Alelgr
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Avvicinamento familiare

Messaggio da Alelgr »

Salve,sono una ragazza della sicilia,vincitrice del concorso per allievo maresciallo. Desideravo sapere come e quando potrei richiedere l'avvicinamento familiare,considerando che mio marito lavora a palermo con contratto a tempo indeterminato. Inoltre vorrei sapere cosa potrebbe accadere nel caso in cui dovessi rimanere incinta. Rimango in attesa di info.


giosa
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Re: Avvicinamento familiare

Messaggio da giosa »

Alelgr ha scritto:Salve,sono una ragazza della sicilia,vincitrice del concorso per allievo maresciallo. Desideravo sapere come e quando potrei richiedere l'avvicinamento familiare,considerando che mio marito lavora a palermo con contratto a tempo indeterminato. Inoltre vorrei sapere cosa potrebbe accadere nel caso in cui dovessi rimanere incinta. Rimango in attesa di info.
???!!!
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umtambor
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Re: Avvicinamento familiare

Messaggio da umtambor »

Prima di tutto devi ancora entrare nell'Amministrazione...prima della fine del corso ti chiederanno le sedi gradite (a livello di regioni amministrative) e in quella sede potrai dar presente (tramite istanza scritta) che il tuo coniuge svolge lavoro a tempo indeterminato (con certificazione del datore di lavoro). Il Comando Generale non è tenuto però a trasferirti in ogni caso nella sede a te gradita, in quanto la circolare parla di "preminenti esigenze di servizio": al limite potrai riprovarci in seguito.

In caso di gravidanza :
- La militare è obbligata a comunicare al Comandante di Corpo il proprio
stato di gravidanza, non appena accertato.
b. Dopo l’accertamento dello stato di gravidanza è vietato adibire la militare
al servizio notturno, dalle ore 24 alle ore 6.
c. Il Comandante di Corpo, nel caso in cui lo stato di gravidanza venga
accertato:
(1) nel corso della fase addestrativa, pone la militare in licenza
straordinaria per maternità, a decorrere dalla data di presentazione della
certificazione attestante lo stato di gravidanza e fino all’inizio del
periodo di congedo di maternità, fatti salvi i casi in cui sia l’interessata
a chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi
attività fisica. L’accoglimento della domanda è disposto dallo stesso
Comandante di Corpo, in relazione agli obiettivi didattici da
conseguire, previo parere del dirigente del servizio sanitario
dell’Istituto di formazione ;
(2) dopo la fase addestrativa, deve valutare se la militare, prima dell’inizio
del periodo di congedo di maternità, possa essere impiegata in
mansioni compatibili con il suo stato, ovvero se debba essere attivata
la competente Direzione territoriale del lavoro, per disporre
l’anticipo dell’interdizione dal servizio dell’interessata, fino all’inizio
di quella obbligatoria.
d. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, l’interdizione dal
lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino all’inizio del congedo di
maternità, per uno o più periodi, per i seguenti motivi:
(1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme
morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
(2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino;
(3) quando la militare non possa essere destinata ad altro incarico.
e. L’anticipo dell’interdizione dal servizio, di cui al sottoparagrafo d. è
disposto:
(1) comma (1), dalla Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con
Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporto tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
(2) commi (2) e (3), dalla competente Direzione territoriale del lavoro,
d’ufficio o su istanza della militare, qualora nel corso della propria
attività di vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che danno
luogo all’astensione medesima.
I provvedimenti dei servizi ispettivi sono definitivi.
f. Per il periodo di interdizione anticipata dal servizio deve essere concessa
una licenza straordinaria non computabile nel limite massimo dei 45 giorni
annui.
g. L’inosservanza delle citate disposizioni è punita con l’arresto fino a sei
mesi.
h. Durante il periodo di gravidanza la militare non può svolgere incarichi
pericolosi, faticosi ed insalubri, determinati con decreto del Ministro
della Difesa.
i. Al personale collocato in licenza è attribuito il trattamento economico
nella misura intera. Lo stesso periodo è computato ai fini:
(1) dell’anzianità di servizio;
(2) della licenza ordinaria;
(3) della tredicesima mensilità.
j. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria134, è considerata
a tutti gli effetti come malattia.

2. NATURA DEL BENEFICIO

a. E’ vietato adibire al servizio il personale:
(1) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (tre mesi
quando il servizio, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, sia
da ritenersi gravoso o pregiudizievole);
(2) ove il parto avvenga oltre la data presunta, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e quella effettiva del parto;
(3) durante i tre mesi dopo il parto;
(4) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora questo
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono
aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
b. L’inosservanza delle citate disposizioni è punita con l’arresto fino a sei
mesi.
c. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, l’inizio del
periodo di congedo può essere ritardato fino al mese precedente la
data presunta del parto ed estendersi ai quattro mesi ad esso successivi a
domanda dell’interessata, a condizione che un medico specialista del
Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, ed il medico
competente in materia di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non reca pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro.
d. In caso di parto prematuro alla militare spettano i periodi di congedo di
maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono
aggiunti al periodo di astensione dopo il parto, anche se la somma di tali
periodi supera il limite complessivo di 5 mesi.
e. Qualora il neonato abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture
ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo
servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico
attestante la sua idoneità al servizio, la sospensione del congedo di
maternità, che potrà fruire, in tutto o in parte, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino. Tale diritto può essere esercitato una
sola volta.
f. Fino a sette mesi successivi al parto la militare non può svolgere incarichi
pericolosi, faticosi ed insalubri, determinati con decreto del Ministro
della Difesa.
g. È vietato adibire la militare al servizio notturno, dalle ore 24 alle ore 6,
fino al compimento di un anno di età del bambino.

3. MODALITÀ PROCEDURALI

a. Prima dell’inizio del periodo di congedo, l’interessata deve consegnare al
Comando di Corpo di appartenenza il certificato medico indicante la data
presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante
qualsiasi errore di previsione.
b. La militare:
(1) è collocata d’ufficio in congedo di maternità dal Comando di
Corpo;
(2) dopo il parto, deve presentare il certificato di nascita del figlio o la
dichiarazione sostitutiva, resa in ottemperanza alla normativa vigente
in tema di autocertificazione, entro trenta giorni.

4. PERMESSI RETRIBUITI

a. Il personale gestante ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche,
nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di servizio.
b. Per la fruizione dei permessi è necessario presentare al Comandante di
Reparto, apposita istanza e, successivamente, la relativa documentazione
giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami,
degli accertamenti o delle visite.

8. ALTRE AGEVOLAZIONI AI FINI DEL SERVIZIO

Al personale non dirigente si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a. esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta
degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con
figli fino a sei anni di età;
b. esonero, a domanda:
(1) per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno
sino al compimento del 3° anno di età del figlio;
(2) per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o
dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al
compimento del terzo anno di età del figlio;
(3) per la madre adottiva o affidataria di un minore dal servizio notturno,
nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, per il padre adottivo o affidatario convivente con la
stessa;
c. divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per
più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli
di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai
servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
d. possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso
la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si
svolge.
Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui sopra si applicano
dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
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