PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE C ,numero provv.: 201503294 - Public 2015-12-10 -
Numero 03294/2015 e data 03/12/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 5 novembre 2015
NUMERO AFFARE 01799/2015
OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo - finanze.
Schema di decreto ministeriale recante modifiche alle dotazioni organiche del Ruolo Tecnico Logistico Amministrativo degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, in applicazione dell’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e istituzione di nuove specialità.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 0223805/IS del 30 luglio 2015, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore Cons. Sabato Malinconico;
Premesso:
Riferisce l’Amministrazione che, nell’ambito del riassetto dei ruoli e delle carriere degli Ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza operato con il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 – in attuazione dei principi e criteri di delega fissati dall’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 – è stato istituito il Ruolo Tecnico Logistico Amministrativo.
L’istituzione di tale ruolo, inizialmente implementato attraverso il transito “orizzontale” di ufficiali di altri ruoli del Corpo, si colloca nel complesso processo di riordino delle strutture ordinamentali per il quale è prevista una lunga fase di attuazione a decorrere dal 2001 e fino al 2015 preordinata all’assestamento dei ruoli e dei connessi meccanismi di avanzamento ai vari gradi.
In particolare l’articolo 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 69 del 2001 stabilisce che “Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguare la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico”.
Avvalendosi di tale autorizzazione l’Amministrazione riferente con interventi del 2005 e del 2008 ha già provveduto rispettivamente a rivisitare gli organici dei gradi di generale del ruolo normale nonché i relativi cicli di promozione e ad incrementare le dotazioni organiche degli ufficiali del ruolo Tecnico Logistico Amministrativo di nove unità di colonnello.
Con lo schema di decreto sottoposto al parere l’Amministrazione propone ora ulteriori modifiche consistenti:
a.) nella soppressione della specialità “motorizzazione” e nella contestuale istituzione della specialità “motorizzazione terreste, aerea e navale”, che accoglierà anche gli ufficiali specializzati nell’avionica e nell’ingegneria navale, con le seguenti dotazioni organiche: n. 2 colonnelli (uno dei quali già assegnato alla sopprimenda specialità motorizzazione e l’altro da attingere dalla specialità amministrazione, che al momento presenta il maggior numero di dirigenti nelle proprie dotazioni organiche) e n. 17 ufficiali direttivi (di cui 10 unità già previste per la sopprimenda specialità motorizzazione);
b.) nella riduzione di un’unità organica di colonnello nelle specialità “sanità” e “commissariato” e contestuale incremento di pari unità per quelle “psicologia” e “infrastrutture”.
La stessa Amministrazione nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di provvedimento in argomento adduce come motivazione del nuovo intervento proposto le esigenze di seguito riportate testualmente:
“a.) disporre di ufficiali specializzati anche nei settori dell’avionica e dell’ingegneria navale, in grado di assolvere le funzioni di supervisione e di gestione delle attività tecnico-manutentive dei mezzi aeronavali (90 unità di velivoli e 400 unità navali), con particolare riguardo alle attività cui sono connesse conseguenze sul piano giuridico (es. collaudi) nonché al mantenimento dell’efficienza e di adeguati livelli di prontezza operativa. Tali esigenze sono state sinora soddisfatte da ufficiali tratti, ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dall’Aeronautica militare (Genio Aeronautico) e della Marina Militare (Genio Navale) i quali, tuttavia, non potranno assicurare ancora il loro supporto per via della nota contrazione degli organici delle Forze armate (da ultimo d.lgs. n. 8/2014), tenuto anche conto del progressivo, crescente impegno richiesto al dispositivo navale del Corpo;
b.) potenziare l’organico di n. 1 unità di colonnello nella specialità “psicologia” e “infrastrutture”. Agli ufficiali della specialità psicologia, infatti, il Corpo ha attribuito, nell’ultimo periodo, funzioni di particolare responsabilità connesse all’assistenza del personale, mentre gli ufficiali del settore infrastrutture sono sempre più impegnati su tutto il territorio nazionale alla ricerca di soluzioni in campo logistico finalizzate al contenimento dei costi”.
Precisa inoltre che l’istituzione della nuova specialità “motorizzazione terrestre, aerea e navale” in luogo della preesistente specialità “motorizzazione” decorre dall’entrata in vigore del regolamento in esame, atteso che occorre da subito procedere all’arruolamento di ufficiali del grado di tenente specializzati nei settori dell’avionica e dell’ingegneria navale: al contrario l’effettiva applicazione delle modifiche degli organici del ruolo decorrerà dal 31 dicembre 2018 mediante riduzione di una unità del grado di colonnello nelle specialità “sanità”, “commissariato” e “amministrazione” e contestuale incremento di una unità di pari grado nel settore “psicologia”, “infrastrutture” e “motorizzazione terrestre, aerea e navale”.
Quest’ultimo differimento ad avviso dell’Amministrazione si rende necessario per le seguenti ragioni:
1. non pregiudicare le aspettative di carriera degli ufficiali attualmente iscritti nel ruolo che saranno interessati da procedure di avanzamento al grado superiore nel corso del prossimo biennio, anche al fine di evitare possibili contenziosi da parte degli stessi;
2. consentire all’Amministrazione il regolare svolgimento di dette procedure, il cui complesso iter (formazione delle aliquote di avanzamento, convocazione delle commissioni di avanzamento, valutazione degli interessati, formazione dei quadri di avanzamento, predisposizione dei provvedimenti di promozione al grado superiore) è avviato l’anno precedente rispetto a quello di decorrenza delle promozioni.
Da ultimo la richiedente Amministrazione precisa che lo strumento normativo in questa sede adottato è costituito da un decreto di natura regolamentare ex art. 59 del decreto legislativo n. 69/2001 sopracitato anche se la mera soppressione della specialità “motorizzazione” e la corrispondente istituzione della specialità “motorizzazione terreste, aerea e navale” può essere realizzata con un decreto ministeriale di natura non regolamentare (ex art. 60 del d.lgs . n. 69/2001), ma tenuto conto che le ulteriori (e correlate) esigenze di modifica del ruolo sono realizzabili solo con provvedimento di natura regolamentare (ex art. 59 del d.lgs. n. 69/2001), è stato ritenuto opportuno procedere con un unico provvedimento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Considerato:
La Sezione, esaminati gli atti trasmessi dall’Amministrazione rileva preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale sottoposto all’esame del Collegio appare in linea di massima funzionale al perseguimento degli obiettivi fissati dal legislatore delegato e coerente con gli indirizzi e le norme dettati dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 recante il riordino del personale del Corpo della Guardia di Finanza.
Tuttavia – osserva la Sezione – lo schema di regolamento proposto, che si compone di soli 3 articoli e di una tabella allegata, appare suscettibile di taluni limitati interventi e correzioni che sono di seguito illustrati distintamente per i profili formali e per gli aspetti sostanziali: A) Quanto al primo profilo si rileva l’opportunità di eliminare taluni riferimenti ridondanti nel preambolo dello schema in argomento (v. in particolare il quinto capoverso nel quale impropriamente vengono riprodotti i contenuti degli articoli 59 e 60 del decreto legislativo n. 69 del 2001); pertanto si suggerisce di sopprimere al menzionato capoverso, terzo rigo, le parole da “ai sensi dei quali” fino alla fine del periodo; B) in ordine al secondo aspetto la Sezione rileva: 1) all’articolo 1, concernente la previsione della sostituzione della tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 con la tabella annessa allo schema di decreto in esame, al comma 1, in fine dopo la parola “allegata” occorre sostituire le parole “al presente decreto” con le seguenti: “che fa parte integrante del presente decreto”; la formula suggerita si rende necessaria al fine di conferire valore di norma cogente ai contenuti della tabella di che trattasi;
2) fermo quanto osservato al punto 1), per esigenze di chiarezza e puntuale esposizione della modifica proposta, sembrerebbe opportuno riportare in norma, (oltre che in tabella) la previsione esplicita della istituzione della nuova specialità “Motorizzazione terrestre aerea e navale” in sostituzione della preesistente specialità “Motorizzazione”; si eviterebbe in tal modo qualsiasi incertezza e possibilità di confusione sulla effettiva operazione perseguita con l’iniziativa in esame;
3) premesso che la stessa Amministrazione ha precisato nella relazione illustrativa che l’istituzione della nuova specialità “motorizzazione terrestre, aerea e navale” ha effetto da subito mentre le variazioni degli organici del ruolo TLA (pure indicate esclusivamente in tabella) decorreranno solo dal 31 dicembre 2018, la Sezione rileva che in relazione a tale presupposto lo schema di articolato deve essere necessariamente integrato con un’apposita, specifica previsione avente ad oggetto la diversa decorrenza delle modifiche proposte (peraltro riportate esclusivamente nella tabella allegata) non potendosi ritenere congrue e adeguate a tal fine le indicazioni riportate in calce alla Tabella medesima alla lettera d).
P.Q.M.
Esprime parere favorevole all’ulteriore corso con le osservazioni e i suggerimenti di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sabato Malinconico Giuseppe Faberi
IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini
Dotazioni organiche del Ruolo Tecnico Logistico Amm.vo
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