La mia domanda è semplice.
Esistono impiegati CIVILI nell'amministrazione penitenziaria, nella fattispecie all'interno delle case circondariali?
Preciso che NON mi riferisco al transito nei ruoli civili L. 266/99, ma semplicemente se esiste un concorso, o contratto particolare come CO.CO.CO, che preveda l'inserimento di personale CIVILE estraneo alle forze di polizia all'interno di una casa circondariale e con quale qualifica e mansione.
GRAZIE a chi sarà così gentile da rispondermi.
Esistono impiegati CIVILI nelle case circondariali?
Re: Esistono impiegati CIVILI nelle case circondariali?
Questa sentenza del Consiglio di Stato riguarda il caso di un collega della Penitenziaria.
N. 05903/2010 REG.DEC.
N. 03984/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3984 del 2004, proposto da:
A. V. R., rappresentato e difeso dall'avvocato M. O., con domicilio eletto presso l’avvocato L. R. in Roma, via del Vignola 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA n. 01930/2003, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. A. A. e uditi per le parti l’avvocato M. O. e l’avvocato dello Stato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. V. R. A., all’epoca assistente nel Corpo della Polizia Penitenziaria, nell’anno 2001 è stato dichiarato inidoneo in via permanente al servizio di istituto, ma idoneo all’impiego nei ruoli civili dell’Amministrazione dello Stato.
L’interessato ha quindi chiesto di transitare nei ruoli dell’Agenzia delle entrate (uffici di Fermo) con la qualifica di operatore tributario.
I competenti uffici ministeriali e l’Agenzia delle entrate hanno però riscontrato negativamente tale istanza, sia in ragione degli esuberi di organico sia in ragione della inadeguata professionalità dell’aspirante.
Per conseguenza il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato tale diniego di assunzione al Ministero della giustizia, il quale ha disposto il definitivo collocamento a riposo del dipendente.
Il sig. A… ha impugnato i provvedimenti sfavorevoli ora richiamati avanti al T.A.R. Marche, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
In sede cautelare l’adito Tribunale ha disposto il riesame della domanda da parte del Ministero dell’economia, il quale però all’esito del procedimento ha insistito nell’impossibilità di utilizzare la professionalità dell’aspirante operatore.
Anche la successiva nomina di un commissario ad acta da parte del Tribunale non ha sortito effetti positivi.
Da ultimo, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso (ed i motivi aggiunti nel frattempo presentati dal ricorrente), rilevando che il transito nei ruoli civili dell’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria può essere legittimamente negato ove la professionalità dell’interessato non risulti proficuamente utilizzabile dall’Amministrazione.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal sig. A…, il quale ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’efficacia, deducendo due motivi di impugnazione.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione.
Con ord.ze cautelari nn. 3443 del 2004 e 2272 del 2005 la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, disponendo il riesame da parte degli uffici finanziari della istanza presentata dal dipendente.
All’esito l’Amministrazione, con provvedimento del 20 luglio 2005, ha assegnato il sig. A… alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona dove lo stesso – stando alla documentazione depositata dalla difesa dell’appellante e non contestata dall’Avvocatura erariale – presta tuttora proficuamente servizio.
All’udienza del 13 luglio 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Con la seconda parte del secondo motivo, che conviene prioritariamente esaminare, l’appellante deduce il difetto di motivazione e di istruttoria che vizia i provvedimenti negativi adottati dall’Amministrazione.
La doglianza merita accoglimento.
L’art. 75 del Decreto legislativo n. 443 del 1992 ( recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) prevede al comma 1 che “ Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.”.
Come rilevato dal T.A.R., la disposizione ora trascritta affida alla Amministrazione un ambito di valutazione discrezionale, facoltizzandola ( “può”) a rifiutare il trasferimento sulla base di considerazioni attinenti alle necessità di servizio, nonché alla specifica idoneità dell’istante a svolgere i compiti propri della qualifica da assegnare.
Ciò si deduce chiaramente dal comma 9 del seguente art. 76, il quale consente all’Amministrazione ricevente di sottoporre l’istante a visita medica e a prova teorico pratica, nonché dal successivo art. 77 il quale prevede la dispensa del personale non trasferibile per ragioni di servizio.
In tale prospettiva il trattamento degli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria giudicati inidonei al servizio di istituto sembra differenziarsi da quello riservato in condizioni analoghe al personale delle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, il quale ai sensi dell’art. 14 comma 5 della legge n. 266 del 1999 esprime un vero e proprio diritto (salvo il giudizio della C.M.O.) a transitare nell’impiego civile ( cfr. IV Sez. n. 484 del 2009).
Ogni questione attinente alla ragionevolezza di tale differenziazione non è però rilevante in questa sede, atteso che – come si è anticipato – i provvedimenti impugnati in primo grado vanno in ogni caso annullati, in quanto adottati dall’Amministrazione finanziaria senza il supporto di una congrua motivazione nonché in base ad una istruttoria lacunosa.
Al riguardo deve infatti rilevarsi in primo luogo che l’Amministrazione, come risulta dai provvedimenti impugnati in primo grado, ha affermato di non poter validamente utilizzare la professionalità del sig. A….. in modo del tutto apodittico, senza quindi evidenziare in concreto – e cioè con un minimo di specificità – quali esigenze di servizio impedivano di collocare il dipendente presso le numerose articolazioni territoriali del Ministero.
In altri termini, visto il grado in precedenza rivestito dall’interessato e il diploma di istruzione superiore da questi posseduto, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire le ragioni che effettivamente ne impedivano l’inquadramento – oltre tutto in soprannumero, come previsto dalla normativa di riferimento – nella corrispondente area B dell’ordinamento professionale ministeriale.
Per quanto riguarda l’istruttoria sostiene l’interessato, senza essere smentito dall’Avvocatura, di non essere mai stato sottoposto dal Ministero ad alcuna prova teorico pratica finalizzata all’accertamento della sua professionalità.
Ora, come si è visto sopra, l’Amministrazione statale ricevente non è obbligata per legge a consentire il transito del dipendente del Corpo di polizia penitenziaria, essendo titolare appunto di un ambito di discrezionalità valutativa al riguardo: ma tale discrezionalità va esercitata sulla base delle risultanze dello strumento istruttorio (appunto la prova in questione) che la legge appresta a tal fine.
In realtà, risulta dagli atti che il sig. A….. sarebbe stato sottoposto ad un colloquio informale presso l’Agenzia delle entrate ed è a tale accertamento che il Ministero sembra aver fatto generalmente riferimento per respingere la richiesta dell’interessato.
Tuttavia, proprio dalle comunicazioni inviate dall’Agenzia si evince il travisamento in cui è con ogni probabilità incorsa l’Amministrazione centrale, in quanto nelle stesse la inidoneità del sig. A…. è predicata non in assoluto ma – a ben vedere – con esclusivo riferimento ai posti di elevata professionalità effettivamente all’epoca vacanti negli uffici locali di tale Organo, peraltro dotato di spiccata autonomia e di un ordinamento interno del tutto autonomo da quello del plesso propriamente ministeriale.
Quindi, in termini piani, è mancato un ragionevole accertamento circa la effettiva idoneità dell’interessato a svolgere le mansioni proprie dell’area impiegatizia negli uffici ministeriali.
Dalle considerazioni che precedono risulta confermato che il provvedimento del Ministero dell’economia n. …… del 31.7.2002 (diniego impugnato in primo grado con l’atto di motivi aggiunti notificato il 29.11.2002) è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria e va conseguentemente annullato.
Conseguentemente risulta viziato per illegittimità derivata anche il provvedimento del Ministero della giustizia n. ….. del 2.10.2002 (impugnato in primo grado con il secondo atto di motivi aggiunti notificato il 16.12.2002) col quale l’assistente di polizia penitenziaria sig. A….. fu definitivamente collocato a riposo per infermità, provvedimento che va anch’esso annullato.
Non rilevano invece in questa sede gli ulteriori provvedimenti negativi adottati dall’Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi di atti conseguenti a misure cautelari propulsive disposte dal Tribunale e quindi aventi efficacia meramente interinale sino all’esito del giudizio di merito.
In questi termini l’appello va quindi accolto, con riforma per quanto di ragione della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, attesa la particolare complessità della vicenda fattuale, mentre resta a carico dell’Amministrazione il compenso per il commissario ad acta liquidato in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello n. 3984 del 2004, riforma per quanto di ragione la sentenza impugnata e per l’effetto annulla i provvedimenti indicati in motivazione.
Compensa le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio tra le Parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
P. N., Presidente
P. L. L., Consigliere
A. P., Consigliere
A. A., Consigliere, Estensore
S. D. F., Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/08/2010
N. 05903/2010 REG.DEC.
N. 03984/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3984 del 2004, proposto da:
A. V. R., rappresentato e difeso dall'avvocato M. O., con domicilio eletto presso l’avvocato L. R. in Roma, via del Vignola 5;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA n. 01930/2003, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Cons. A. A. e uditi per le parti l’avvocato M. O. e l’avvocato dello Stato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. V. R. A., all’epoca assistente nel Corpo della Polizia Penitenziaria, nell’anno 2001 è stato dichiarato inidoneo in via permanente al servizio di istituto, ma idoneo all’impiego nei ruoli civili dell’Amministrazione dello Stato.
L’interessato ha quindi chiesto di transitare nei ruoli dell’Agenzia delle entrate (uffici di Fermo) con la qualifica di operatore tributario.
I competenti uffici ministeriali e l’Agenzia delle entrate hanno però riscontrato negativamente tale istanza, sia in ragione degli esuberi di organico sia in ragione della inadeguata professionalità dell’aspirante.
Per conseguenza il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato tale diniego di assunzione al Ministero della giustizia, il quale ha disposto il definitivo collocamento a riposo del dipendente.
Il sig. A… ha impugnato i provvedimenti sfavorevoli ora richiamati avanti al T.A.R. Marche, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
In sede cautelare l’adito Tribunale ha disposto il riesame della domanda da parte del Ministero dell’economia, il quale però all’esito del procedimento ha insistito nell’impossibilità di utilizzare la professionalità dell’aspirante operatore.
Anche la successiva nomina di un commissario ad acta da parte del Tribunale non ha sortito effetti positivi.
Da ultimo, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto il ricorso (ed i motivi aggiunti nel frattempo presentati dal ricorrente), rilevando che il transito nei ruoli civili dell’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria può essere legittimamente negato ove la professionalità dell’interessato non risulti proficuamente utilizzabile dall’Amministrazione.
La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dal sig. A…, il quale ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’efficacia, deducendo due motivi di impugnazione.
Si è costituita in resistenza l’Amministrazione.
Con ord.ze cautelari nn. 3443 del 2004 e 2272 del 2005 la Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, disponendo il riesame da parte degli uffici finanziari della istanza presentata dal dipendente.
All’esito l’Amministrazione, con provvedimento del 20 luglio 2005, ha assegnato il sig. A… alla segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ancona dove lo stesso – stando alla documentazione depositata dalla difesa dell’appellante e non contestata dall’Avvocatura erariale – presta tuttora proficuamente servizio.
All’udienza del 13 luglio 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato e va pertanto accolto.
Con la seconda parte del secondo motivo, che conviene prioritariamente esaminare, l’appellante deduce il difetto di motivazione e di istruttoria che vizia i provvedimenti negativi adottati dall’Amministrazione.
La doglianza merita accoglimento.
L’art. 75 del Decreto legislativo n. 443 del 1992 ( recante Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria) prevede al comma 1 che “ Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.”.
Come rilevato dal T.A.R., la disposizione ora trascritta affida alla Amministrazione un ambito di valutazione discrezionale, facoltizzandola ( “può”) a rifiutare il trasferimento sulla base di considerazioni attinenti alle necessità di servizio, nonché alla specifica idoneità dell’istante a svolgere i compiti propri della qualifica da assegnare.
Ciò si deduce chiaramente dal comma 9 del seguente art. 76, il quale consente all’Amministrazione ricevente di sottoporre l’istante a visita medica e a prova teorico pratica, nonché dal successivo art. 77 il quale prevede la dispensa del personale non trasferibile per ragioni di servizio.
In tale prospettiva il trattamento degli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria giudicati inidonei al servizio di istituto sembra differenziarsi da quello riservato in condizioni analoghe al personale delle Forze Armate, inclusa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, il quale ai sensi dell’art. 14 comma 5 della legge n. 266 del 1999 esprime un vero e proprio diritto (salvo il giudizio della C.M.O.) a transitare nell’impiego civile ( cfr. IV Sez. n. 484 del 2009).
Ogni questione attinente alla ragionevolezza di tale differenziazione non è però rilevante in questa sede, atteso che – come si è anticipato – i provvedimenti impugnati in primo grado vanno in ogni caso annullati, in quanto adottati dall’Amministrazione finanziaria senza il supporto di una congrua motivazione nonché in base ad una istruttoria lacunosa.
Al riguardo deve infatti rilevarsi in primo luogo che l’Amministrazione, come risulta dai provvedimenti impugnati in primo grado, ha affermato di non poter validamente utilizzare la professionalità del sig. A….. in modo del tutto apodittico, senza quindi evidenziare in concreto – e cioè con un minimo di specificità – quali esigenze di servizio impedivano di collocare il dipendente presso le numerose articolazioni territoriali del Ministero.
In altri termini, visto il grado in precedenza rivestito dall’interessato e il diploma di istruzione superiore da questi posseduto, l’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire le ragioni che effettivamente ne impedivano l’inquadramento – oltre tutto in soprannumero, come previsto dalla normativa di riferimento – nella corrispondente area B dell’ordinamento professionale ministeriale.
Per quanto riguarda l’istruttoria sostiene l’interessato, senza essere smentito dall’Avvocatura, di non essere mai stato sottoposto dal Ministero ad alcuna prova teorico pratica finalizzata all’accertamento della sua professionalità.
Ora, come si è visto sopra, l’Amministrazione statale ricevente non è obbligata per legge a consentire il transito del dipendente del Corpo di polizia penitenziaria, essendo titolare appunto di un ambito di discrezionalità valutativa al riguardo: ma tale discrezionalità va esercitata sulla base delle risultanze dello strumento istruttorio (appunto la prova in questione) che la legge appresta a tal fine.
In realtà, risulta dagli atti che il sig. A….. sarebbe stato sottoposto ad un colloquio informale presso l’Agenzia delle entrate ed è a tale accertamento che il Ministero sembra aver fatto generalmente riferimento per respingere la richiesta dell’interessato.
Tuttavia, proprio dalle comunicazioni inviate dall’Agenzia si evince il travisamento in cui è con ogni probabilità incorsa l’Amministrazione centrale, in quanto nelle stesse la inidoneità del sig. A…. è predicata non in assoluto ma – a ben vedere – con esclusivo riferimento ai posti di elevata professionalità effettivamente all’epoca vacanti negli uffici locali di tale Organo, peraltro dotato di spiccata autonomia e di un ordinamento interno del tutto autonomo da quello del plesso propriamente ministeriale.
Quindi, in termini piani, è mancato un ragionevole accertamento circa la effettiva idoneità dell’interessato a svolgere le mansioni proprie dell’area impiegatizia negli uffici ministeriali.
Dalle considerazioni che precedono risulta confermato che il provvedimento del Ministero dell’economia n. …… del 31.7.2002 (diniego impugnato in primo grado con l’atto di motivi aggiunti notificato il 29.11.2002) è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria e va conseguentemente annullato.
Conseguentemente risulta viziato per illegittimità derivata anche il provvedimento del Ministero della giustizia n. ….. del 2.10.2002 (impugnato in primo grado con il secondo atto di motivi aggiunti notificato il 16.12.2002) col quale l’assistente di polizia penitenziaria sig. A….. fu definitivamente collocato a riposo per infermità, provvedimento che va anch’esso annullato.
Non rilevano invece in questa sede gli ulteriori provvedimenti negativi adottati dall’Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, trattandosi di atti conseguenti a misure cautelari propulsive disposte dal Tribunale e quindi aventi efficacia meramente interinale sino all’esito del giudizio di merito.
In questi termini l’appello va quindi accolto, con riforma per quanto di ragione della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, attesa la particolare complessità della vicenda fattuale, mentre resta a carico dell’Amministrazione il compenso per il commissario ad acta liquidato in primo grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello n. 3984 del 2004, riforma per quanto di ragione la sentenza impugnata e per l’effetto annulla i provvedimenti indicati in motivazione.
Compensa le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio tra le Parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
P. N., Presidente
P. L. L., Consigliere
A. P., Consigliere
A. A., Consigliere, Estensore
S. D. F., Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/08/2010
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