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delucidazione riformato
Inviato: mar dic 01, 2015 4:00 pm
da mannone71
Buongiorno un informazione
ass.c. con assegno di funzione
arruolato 1996
6 anni riscattatati da fuori
2 nostri
2 figli minori e moglie
quanto prenderei di pensione in caso di riforma??
Re: delucidazione riformato
Inviato: mar dic 01, 2015 11:02 pm
da marphy69
Prenderai con 19 di servizio e 6 risct. fuori cioè 19 + 6 / 25 intorno ai 1150 euro
Re: delucidazione riformato
Inviato: ven dic 04, 2015 9:10 am
da mannone71
Grazie.
ma i 4 anni (a 20 anni ) di abbuono non contano?
Re: delucidazione riformato
Inviato: ven dic 04, 2015 9:37 am
da lino
Essendo un contributivo puro no..
Re: delucidazione riformato
Inviato: ven dic 04, 2015 9:51 am
da lino
lino ha scritto:Essendo un contributivo puro no..
O meglio ti servono x il tfr riscattandoli o x raggiungere eta' pensionabile (es.35+5).
Re: delucidazione riformato
Inviato: ven dic 04, 2015 11:45 am
da gino59
mannone71 ha scritto:Grazie.
ma i 4 anni (a 20 anni ) di abbuono non contano?
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Stralcio della Circolare inpdap 19/2005.-
articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977 [6], riguardante il servizio di istituto. Per il personale in esame l’aumento del quinto di servizio deve intendersi riferito anche ai periodi di attività lavorativa con percezione dell’indennità pensionabile mensile.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura questa incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n. 335/1995, qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
Re: delucidazione riformato
Inviato: sab dic 05, 2015 7:54 pm
da mannone71
Grazie