indennità vacanza contrattuale pensionati

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Sempreme064
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indennità vacanza contrattuale pensionati

Messaggio da Sempreme064 »

io non capisco il motivo per il quale non è stato riportato nel mod. PA04 e nel calcolo pensionistico la "vacanza contrattuale" che sarebbe un ritardo del rinnovo contrattuale , fermo dal 2010 alla faccia del ritardo, Vuoi vedere che facciamo un altro ricorso ? gli altri sono più furbi ? o sono banchieri ?

Il 28 agosto è stata pronunciata dal Presidente del Tribunale di Torino una significativa sentenza in tema di pensionabilità dell’indennità di vacanza contrattuale.

Al momento, in estrema sintesi, (cui intendo dare seguito con un approfondimento molto più accurato) anticipo come flash la problematica:



Ad ogni rinnovo contrattuale viene erogata un’indennità per vacanza contrattuale, che viene riconosciuta anche a chi è stato collocato in pensione durante il periodo di vacanza contrattuale (con esclusione di chi è stato incentivato, o in altre ipotesi, ma questo è un altro discorso).

Questa indennità di vacanza contrattuale non viene considerata pensionabile dalle Banche e dai loro Fondi Pensione, poiché così è disposto esplicitamente nei rinnovi contrattuali, salvo diversa disposizione degli Statuti.

Il Tribunale di Torino ha condannato il Fondo Pensioni della Cassa di Risparmio di Torino a considerare pensionabile tale erogazione, riconoscendo che lo Statuto applicabile considera pensionabile tale somma.

La sentenza del Tribunale di Torino fa seguito a tre sentenze di Cassazione sul punto: le sentenze sono: 6820/04 (CR Venezia), 8786/04 (CR Pisa) e 15897/04 (CR Biella e Vercelli).

Anche i colleghi della CR Roma avevano vinto in appello e la causa è oggi in Cassazione.

L’importanza della questione consiste in questo: per tutti i Fondi Pensione nei quali la pensione è calcolata in base all’ultimo stipendio, si può chiedere il ricalcolo della pensione per i pensionati collocati in pensione durante una vacanza contrattuale (naturalmente previa verifica del loro Statuto).



Si tratterebbe di un’iniziativa importante della FAP, unitamente all’ impugnativa dei due blocchi della perequazione del ’98 e del 2008, ed al ricalcolo del TFR, quale segnale di tutela degli iscritti.


Sempreme064
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Re: indennità vacanza contrattuale pensionati

Messaggio da Sempreme064 »

sempre per i pensionati, settimana prossima ci saranno novità per lo sblocco del tetto salariale..

ritornando allla vacanza da 10 euro.. da una granita alla spiaggia .. dal 2010 mancheranno circa 6 mila euro all'anno.. buona serata
Sempreme064
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Re: indennità vacanza contrattuale pensionati

Messaggio da Sempreme064 »

La pensionabilità della indennità di vacanza contrattuale nel settore del credito




Nel 2004 la Cassazione ha avuto modo di occuparsi della cd. una tantum contrattuale del settore del credito.




I rinnovi contrattuali del 1994 (impiegati) e 1995 (dirigenti) avvennero ad una notevole distanza di tempo dalla scadenza del precedente contratto collettivo.

Durante il periodo intermedio (cd. “vacanza contrattuale”), i lavoratori in servizio si videro congelare le loro retribuzioni.

All’ atto della stipula del nuovo contratto collettivo (avvenuta mediamente circa due anni dopo) e della pattuizione delle nuove tabelle retributive, le parti contraenti si posero il problema della compensazione di quanto non percepito per il periodo intermedio della vacanza contrattuale.

Il problema venne risolto in due modi:

1.per un primo periodo della vacanza venne erogata ai lavoratoti una somma forfettizzata “una tantum”, differenziata per grado e per anzianità;


2.per un secondo periodo, invece, vennero pattuite delle vere e proprie nuove tabelle retributive, con decorrenza anteriore alla stipula del contratto collettivo e quindi con efficacia retroattiva, che portarono ad un ricalcolo degli stipendi arretrati già percepiti dai lavoratori per tale periodo.





Più precisamente la corresponsione della indennità una tantum suddetta è stata prevista:

1.Quanto al personale impiegatizio dal CCNL 19/12/94, art. VIII, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 (1).


2.Quanto al personale direttivo dal CCNL 22/06/95, art. 5, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995 (2)





La questione venne così definita in sede sindacale per i lavoratori che erano in servizio al momento della firma del contratto collettivo.




I problemi per i pensionati




Per i pensionati, però, sono rimasti aperti alcuni problemi, sia di ordine retributivo che pensionistico, e precisamente:

1.I lavoratori collocati in pensione nel periodo di vacanza contrattuale, se incentivati all’ esodo, non hanno percepito la suddetta una tantum, che invece hanno percepito – sia pure pro quota - i pensionati non “esodati”.


2.Sotto il profilo previdenziale vi sono due questioni, piuttosto complesse, su cui si è pronunciata la Suprema Corte:

1.Se la somma erogata a titolo di una tantum per il periodo di vacanza contrattuale sia pensionabile, e quindi da computarsi nella base di calcolo della pensione, che nell’ ipotesi contraria rimarrebbe invece calcolata sulla retribuzione congelata del precedente contratto collettivo;


2.Se, di conseguenza, nei regimi previdenziali integrativi nei quali è prevista la “clausola oro“, ovvero il cd. “aggancio al pari grado in servizio”, i pensionati di data anteriore (alla scadenza del precedente contratto collettivo) possano invocare tale pensionabilità dell’ una tantum per richiedere il ricalcolo dell’ importo mensile della loro pensione.


3.Infine, se i pensionati “esodati”, che non hanno quindi percepito l’ “una tantum” possano, oltre a richiedere comunque il pagamento del suo importo (come sopra esposto sub 1), ottenerne in ogni caso il ricalcolo sulla pensione.






La pensionabilità dell’ una tantum

Le norme contrattuali

Come si vede dal testo contrattuale integralmente riportato in nota, e qui di seguito trascritto per la parte più significativa, siamo in presenza di una regola e di una eccezione.

Infatti, si legge, l’ importo erogato

- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell' A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi.




La regola sarebbe quindi la non computabilità dell’ importo, mentre come eccezione è previsto il suo inserimento nella retribuzione pensionabile, ma solo se si è presenza di una diversa disposizione di Statuto o di Regolamento.

I problemi sorgono per il fatto nessun regolamento poteva prevedere espressamente nella retribuzione pensionabile una voce così particolare come l’ una tantum.

Abitualmente gli statuti e i regolamenti contengono un elenco delle varie voci retributive (stipendio, scala mobile, ecc.) e si differenziano soltanto per il carattere chiuso o aperto (tassativo od esemplificativo) della elencazione.

In pratica alcuni regolamenti contengono, dopo la elencazione delle varie voci specifiche, una clausola finale di chiusura, che fa genericamente rinvio ad ogni altra voce a carattere “continuativo”.




L’ interpretazione della Cassazione

In tale situazione la Cassazione ha stabilito che la voce corrisposta per una tantum, benché corrisposta in un'unica soluzione e con un solo pagamento, va “spalmata” per l’ intero arco temporale della vacanza contrattuale a cui si riferisce.

Scrive testualmente la Cassazione (Cass. 8/5/04 n° 8786 e Cass. 7/4/04 n° 6820 Cass. 14/8/04 n° 15897/04) che devono includersi nella retribuzione pensionabile anche gli importi suddetti “in quanto trattavasi di erogazione a carattere continuativo anche se di fatto corrisposta posticipatamente, in dipendenza del ritardo con cui era stato raggiunto il nuovo accordo” (Cass. 7/4/04, n° 6820).

La una tantum quindi sembra essere pensionabile per gli statuti contenenti la norma generale di inserimento nella retribuzione pensionabile di ogni voce “continuativa”, mentre va esclusa per quegli statuti che contengono solo un elenco tassativo.

Non si è infatti in presenza di un ricalcolo tabellare delle voci pensionabili, ma soltanto di una voce nuova che però va riferita ad un intero arco temporale continuativo, e viene erogata quale corrispettivo della avvenuta prestazione lavorativa.




Le conseguenze della pensionabilità

Nell’ ipotesi - in presenza delle clausole sopraindicate – della pensionabilità dell’ una tantum, questa potrà acquistare rilievo sotto un duplice profilo:

1.I soggetti collocati pensione nell’ arco della vacanza contrattuale remunerata con l’ una tantum potranno richiedere il ricalcolo della pensione dal momento del pensionamento, con diritto ai relativi arretrati, e soprattutto al ricalcolo della pensione anche odierna e futura.


2.Negli ordinamenti nei quali è stato in vigore la cd. “clausola oro” (o aggancio al pari grado in servizio), anche i soggetti collocati in pensione in data anteriore al rinnovo contrattuale di cui ci stiamo occupando, avranno diritto al ricalcolo della loro pensione con riferimento a tale voce (l’ una tantum) che è sttaa appunto riconosciuta pensionabile. Quest’ ultima nostra affermazione richiede però due precisazioni:

1.L’ aggancio al pari grado, ove previsto dagli Statuti, è stato riconosciuto valido solo per i Fondi integrativi privati (non agli ex esonerativi) e soltanto fino al 31/12/97, risultanto poi abrogata dal 1°/1/98.


2.L’ aggancio al pari grado per tale periodo risulta però poi generalmente assorbito dai successivi aumenti delle tabelle retributive ordinarie, riducendo quindi il diritto del pensionato al solo ricalcolo della pensione percepita per il periodo della vacanza contrattuale.



La eventuale prescrizione degli arretrati




Occorre verificare altresì il problema della eventuale prescrizione degli arretrati.

La questione si presenta complessa e dibattuta.

In tema di pensioni INPS la regola generale è quella della prescrizione decennale, in forza dell’ art. 129 del R.D.L. 4/10/35 N. 1827 (Cass. - 25 luglio 2002 n. 10955).

In tema di pensioni integrative negoziali, invece, la Cassazione applica la prescrizione breve quinquennale: Cassazione 27 febbraio 1997 n° 1787 (C.R. Pisa) e Cassazione 7 gennaio 2002 n° 81 (BNL).

Occorrerebbe quindi doverosamente concludere nel senso del termine di 5 anni di prescrizione.
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Re: indennità vacanza contrattuale pensionati

Messaggio da Sempreme064 »

quindi una tantum è pensionabile . oggi mi informo con l'avvocato per gli arretrati etc etc etc , doveva essere riportata la voce vacanza contrattuale sino alla stipula del nuovo contratto.. ma c'è qualcuno che ci tutela in queste cose serie o pensano ad altro i nostri amici... ?
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Re: indennità vacanza contrattuale pensionati

Messaggio da buromi »

marco064 ha scritto:sempre per i pensionati, settimana prossima ci saranno novità per lo sblocco del tetto salariale..

ritornando allla vacanza da 10 euro.. da una granita alla spiaggia .. dal 2010 mancheranno circa 6 mila euro all'anno.. buona serata
Speriamo bene
Sempreme064
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Re: indennità vacanza contrattuale pensionati

Messaggio da Sempreme064 »

speriamo bene.. il nostro Statuto non so osa prevede , doveva essere riportata anche sulla pensione.. perlomenno non ti lascia il dubbio "rientreremo o no nella vacanza contrattuale" ? mettetela inseritela e se ne parla meno.. e meno confusione casini perdite di tempo etc etc etc etc etc all'infinito
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