RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERENZE?
RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERENZE?
Ciao a tutti gli amici di questo prezioso forum! Sono in prossimità del limite massimo di Aspettativa e vorrei sapere, nel caso la CMO non si esprimesse - se supero il limite massimo - verrei dispensato con quali penalizzazioni rispetto al caso se venissi riformato?
L'importo della pensione sarebbe inferiore? I sei scatti sarebbero esclusi? Come si chiamerebbe la pensione? (di inabilita', di inidoneità .....ecct)
UN RINGRAZIAMENTO ANTICIPATO A CHI, MAGARI PERCHE' GLI E' GIA' CAPITATO, MI AIUTA A SCIOGLIERE QUESTO DUBBIO
L'importo della pensione sarebbe inferiore? I sei scatti sarebbero esclusi? Come si chiamerebbe la pensione? (di inabilita', di inidoneità .....ecct)
UN RINGRAZIAMENTO ANTICIPATO A CHI, MAGARI PERCHE' GLI E' GIA' CAPITATO, MI AIUTA A SCIOGLIERE QUESTO DUBBIO
Re: RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERE
======================================================daga ha scritto:Ciao a tutti gli amici di questo prezioso forum! Sono in prossimità del limite massimo di Aspettativa e vorrei sapere, nel caso la CMO non si esprimesse - se supero il limite massimo - verrei dispensato con quali penalizzazioni rispetto al caso se venissi riformato?
L'importo della pensione sarebbe inferiore? I sei scatti sarebbero esclusi? Come si chiamerebbe la pensione? (di inabilita', di inidoneità .....ecct)
UN RINGRAZIAMENTO ANTICIPATO A CHI, MAGARI PERCHE' GLI E' GIA' CAPITATO, MI AIUTA A SCIOGLIERE QUESTO DUBBIO
L'Ordinamento previdenziale dell'INPDAP prevede tre categorie di pensioni di inabilità:
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12,Legge 335/95)
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (artt. 35 RDL 680/1938, 7 L. 11.4.1955, n. 379 e 13 L. 274/91);
. inabilità alle mansioni o inabilità relativa (artt. 32 e 33 RDL 680/1938 e 13 L.274/91).
============================================================
Re: 6 scatti per dispensa dopo 730 gg.
Messaggioda gino59 » lun ott 05, 2015 3:50 pm
sim ha scritto:
gino59 ha scritto:
sim ha scritto:
Salve,
ho da porre questo quesito agli esperti del forum e a chi magari a chi si è già trovato nella medesima situazione:
presupponendo che ai RIFORMATI spettano di sicuro i 6 scatti sulla pensione e sul tfs,
a chi DECADE per superamento dei 730 GG spettano lo stesso SULLA PENSIONE E SUL TFS?
bisogna pagarli?
conviene farlo?
Spero che intervenga qualcuno per aiutare chi si trova in questa situazione.
....... forse l'Avvocato?
Grazie a chi saprà darmi una risposta.
=====================NON C'E' BISOGNO DI SCOMODARE L'AVVOCATO=============================
Perché non fate prima una piccola ricerca e non logorarvi la vita...???
Re: 6 scatti paga
Messaggioda gino59 » dom set 27, 2015 10:04 am
Previdenza: chiarimenti circa l’applicazione dell’attribuzione di sei scatti paga per il calcolo del trattamento pensionistico
Continuano a pervenire richieste di chiarimento circa l’applicazione della attribuzione dei sei scatti paga (cd maggiorazione base pensionabile) per il calcolo del trattamento pensionistico riguardante il personale della Polizia di Stato.
Al riguardo si precisa quanto segue:
In virtù dell’articolo 4 del D.L.vo n. 165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo n. 503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.
Liquidazione con le regole del sistema retributivo
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, siano calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato” compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/1980.
Considerato che i sei aumenti periodici sono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in “quote” introdotto dal D.L.vo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la Tabella A) di cui al DLgs n. 165/1997 .
Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra. Per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del DLgs. n. 165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione del 33 per cento, di cui l’8,80 per cento a carico del dipendente. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto.
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
Effetti ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Si precisa che l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
Poiché nello “stipendio parametrato” è confluita, ai sensi art 3 punto 1 del D.L.vo 193/03, l’indennità integrativa speciale (cd. IIS), dal 1° gennaio 2005 la quota di stipendio corrispondente all’importo della suddetta indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è quindi valutabile ai fini della Buonuscita nella misura dell’80 per cento. Anziché del 60 per cento come era previsto dall’articolo 1 lettera b della legge 29 gennaio 1994 n, 87
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gino59
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Grazie gino59,
ma da quanto vedo ci sarebbe una contraddizione.
Nella parte rossa che ho indicato si dice che spettano per qualunque causa di cessazione dal servizio;
nella parte invece finale, quella verde, solo per i casi indicati (in cui non è menzionata la DECADENZA).
Come mai?
Cosa fa fede?
=======================================Si la contraddizione c'è=========================
Nel tuo caso (come da titolo) questi benefici li avrai solo sul trattamento pensione e non sul TFS.-
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gino59
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Re: RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERE
Grazie Gino 59,
come sempre in questo prezioso forum trovo le risposte che cerco.Grazie.
Le sintetizzo per sicurezza(sperando di aver capito bene):
1-PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO MAX DI ASPETTATIVA la pensione si dice di INABILITA' su cui vengono calcolati (a pagamento) i cd 6 scatti (ma non sul TFS). In pratica si perderebbe solo il 15% dello stipendio moltiplicato per gli anni di servizio.
2-IN CASO DI RIFORMA la pensione si chiama di INABILITA' assoluta e i 6 scatti si prendono (sempre a pagamento) anche sul tfs.
buona giornata a tutti
come sempre in questo prezioso forum trovo le risposte che cerco.Grazie.
Le sintetizzo per sicurezza(sperando di aver capito bene):
1-PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO MAX DI ASPETTATIVA la pensione si dice di INABILITA' su cui vengono calcolati (a pagamento) i cd 6 scatti (ma non sul TFS). In pratica si perderebbe solo il 15% dello stipendio moltiplicato per gli anni di servizio.
2-IN CASO DI RIFORMA la pensione si chiama di INABILITA' assoluta e i 6 scatti si prendono (sempre a pagamento) anche sul tfs.
buona giornata a tutti
Re: RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERE
=====================================Nel tuo caso (come da titolo) questi benefici (6 scatti)li avrai solo sul trattamento pensione e non sul TFS.-daga ha scritto:Grazie Gino 59,
come sempre in questo prezioso forum trovo le risposte che cerco.Grazie.
Le sintetizzo per sicurezza(sperando di aver capito bene):
1-PER IL SUPERAMENTO DEL PERIODO MAX DI ASPETTATIVA la pensione si dice di INABILITA' su cui vengono calcolati (a pagamento) i cd 6 scatti (ma non sul TFS). In pratica si perderebbe solo il 15% dello stipendio moltiplicato per gli anni di servizio.
2-IN CASO DI RIFORMA la pensione si chiama di INABILITA' assoluta e i 6 scatti si prendono (sempre a pagamento) anche sul tfs.
buona giornata a tutti
L'inabilità assoluta art.2 comma 12 legge 335/95 è tutt'altra cosa.-
Re: RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERE
Grazie Gino 59, scusami la ripetitività ma essendo tu una fonte autorevole del forum ti chiedo: volendo quantificare (a spanne) quale sarebbe la differenza fra un TFS con scatti ed uno senza? GRAZIE DI NUOVO ....purtroppo l'ambiguità di queste leggi mi lascia sempre insoddisfatto.
Re: RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERE
Ciao Lino,
nessun problema, siamo ad un forum e si chiacchera in maniera costruttiva. Fra l'altro per me questo forum è uno dei più seri che frequento e la serietà è una merce preziosa. Per la tua domanda io
ho superato 400 gg consecutivi e non so se nel 2015 mi verranno scalati i 45 gg di CS ma comunque mi hanno fatto idoneo e il 21 Gennaio dovrei partire per il corso da Sov (dec. 2005). Mi sto motivando per questo anche se so che non avrò grossi benefici essendo Assistente Capo da 15 anni
nessun problema, siamo ad un forum e si chiacchera in maniera costruttiva. Fra l'altro per me questo forum è uno dei più seri che frequento e la serietà è una merce preziosa. Per la tua domanda io
ho superato 400 gg consecutivi e non so se nel 2015 mi verranno scalati i 45 gg di CS ma comunque mi hanno fatto idoneo e il 21 Gennaio dovrei partire per il corso da Sov (dec. 2005). Mi sto motivando per questo anche se so che non avrò grossi benefici essendo Assistente Capo da 15 anni
Re: RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERE
Buon sera sono un appuntato scelto della guardia di finanza arruolato nel gennaio del 98, ho superato i 730gg di aspettativa nel quinquennio, qualcuno sa calcolarmi gentilmente quanto percepirei di pensione? Grazie anticipatamente.
Re: RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERE
Credo quella sociale!appgianni ha scritto:Buon sera sono un appuntato scelto della guardia di finanza arruolato nel gennaio del 98, ho superato i 730gg di aspettativa nel quinquennio, qualcuno sa calcolarmi gentilmente quanto percepirei di pensione? Grazie anticipatamente.
Re: RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERE
===========================Si,più o meno e così============================firefox ha scritto:Credo quella sociale!appgianni ha scritto:Buon sera sono un appuntato scelto della guardia di finanza arruolato nel gennaio del 98, ho superato i 730gg di aspettativa nel quinquennio, qualcuno sa calcolarmi gentilmente quanto percepirei di pensione? Grazie anticipatamente.
Re: RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERE
Significa che percepirai molto poco.appgianni ha scritto:Buon giorno scusate la mia ignoranza che significa quella sociale
Perdonami, ma non era meglio informarsi prima del superamento dei 730 gg?
Almeno Sei stato inviato alla cmo (almeno 30 gg. Prima )dal tuo comando prima dei 730 gg.?
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: RIFORMATO O DISPENSATO PER SUPERAMENTO AS: QUALI DIFFERE
Come ti ha risposto Lino, intendevo quello.appgianni ha scritto:Buon giorno scusate la mia ignoranza che significa quella sociale
Il conto (puramente matematico) è preso fatto:
- accantonamento previdenziale annuo dal 1998 alla data della pensione (rigo 24 CUD) rivalutato con indice PIL e sommato anno dopo anno
- l'importo che ne deriva moltiplicato per coefficiente di rivalutazione che sino al 31/12/2018, considerato che immagino tu abbia meno di 57 anni è 0,04246
- dividi il tutto per 13 e poi moltiplichi per 12 ed hai la tua PAL
- rimane il discorso dei 6 scatti che, NON avendoli come amministrazione, NON ne conosco appieno il meccanismo - specialmente per i misti o contributivi, ma vedrai che NON credo supererai le 600 euro nette/mese
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