- sospeso dalla valutazione all’avanzamento al grado superiore poichè aveva ricevuto la notifica di un Decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per delitti non colposi e che, dunque, si sarebbe verificata nei suoi confronti la causa ostativa alla valutazione per l’avanzamento al grado superiore prevista dall’art. 1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
- circolare del Ministro della Difesa del 4 marzo 2014 n. M_DGMIL0835398.
Ricorso del ricorrente ACCOLTO
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Il CdS con il presente Parere in relazione al ricorso straordinario al P.D.R. precisa:
1) - Ai VFP4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di avanzamento relative ai Volontari in servizio Permanente (VSP).
2) - L’art. 1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, infine, configura quale impedimento all’inserimento nell’aliquota di avanzamento o alla valutazione per l’avanzamento, l’essere il personale militare interessato “rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo”.
3) - Il Comandante di Corpo non lo ha sottoposto alla valutazione per l’avanzamento al grado superiore da parte della competente Commissione, al raggiungimento della necessaria anzianità (18 mesi di servizio), ritenendo che a tale data (coincidente con il 7 giugno 2012), si fosse realizzata la causa ostativa di cui al citato art. 1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4) - La censura è fondata, in quanto il decreto di citazione a giudizio può essere ritenuto equivalente, ai fini della disposizione in commento, alla richiesta di rinvio a giudizio, ma non anche alla sentenza di rinvio a giudizio, cui fa evidente riferimento l’art. 1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66.
5) - Difatti, il decreto di citazione a giudizio è uno dei modi in cui il P.M. esercita l’azione penale al termine delle indagini preliminari (art. 405), ed è emesso direttamente dal P.M. per citare a giudizio l’imputato innanzi al Tribunale monocratico, per i reati previsti dall’art. 550 c.p.p. (contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva).
6) - Poiché i reati presi in considerazione ai fini del decreto di citazione a giudizio, rispetto a tutti gli altri che possono essere oggetto del rito ordinario attraverso la sentenza di rinvio a giudizio, si rivelano tendenzialmente di minore gravità di quest'ultimi, non essendo per i primi previsto il filtro del passaggio al giudice delle indagini preliminari, deve escludersi, ai fini dell’art. 1051, comma 2, lett. a) cit., l’equivalenza tra il decreto di citazione a giudizio e il rinvio a giudizio, a meno di non voler adottare un'interpretazione non conforme al principio di eguaglianza.
N.B.: rileggi i punti dal n. 3 al n. 6.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201502627 - Public 2015-09-17 -
Numero 02627/2015 e data 17/09/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 26 agosto 2015
NUMERO AFFARE 00435/2015
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, 6a Divisione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dall’Aviere Scelto (in congedo) OMISSIS avverso il provvedimento n. M_DACA…….del 26 settembre 2014, in materia di sospensione dalla valutazione per l’avanzamento al grado di Primo Aviere;
LA SEZIONE
Vista la relazione ministeriale del 7 aprile 2015;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;
Premesso:
1. L’Aviere Scelto OMISSIS, Volontario in ferma Prefissata Quadriennale (VFP4), era stato sospeso dalla valutazione all’avanzamento al grado-superiore di Primo Aviere a decorrere dal 7 dicembre 2010, con provvedimento del Comandante del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu n. M_DACA……..del 26 settembre 2014, notificatogli il successivo 29 settembre 2014.
La motivazione del provvedimento era basata sul fatto che l’interessato aveva ricevuto la notifica di un decreto di citazione a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS per delitti non colposi in data 4 luglio 2011 e che, dunque, si sarebbe verificata nei suoi confronti la causa ostativa alla valutazione per l’avanzamento al grado superiore prevista dall’art. 1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
2. Avverso il citato provvedimento di sospensione dalla valutazione del 26 settembre 2014, l’interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con atto spedito all’Avvocatura Generale dello Stato a mezzo raccomandata il 5 gennaio 2015.
Il ricorrente deduce incompetenza assoluta, violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.
Considerato:
3. Il ricorso è ammissibile, non essendo fondata l'eccezione circa la pretesa violazione della regola dell'alternatività.
Il provvedimento impugnato in questo ricorso è la nota prot. n. M_DACA……. del 26.09.2014 con la quale il comandante del "Reparto sperimentale di standardizzazione tiro aereo" dell'Aeronautica Militare con sede in Decimomannu disponeva la sospensione dell'OMISSIS dall'avanzamento al grado superiore. Con il precedente ricorso al TAR per il Lazio, notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato l’11 dicembre 2014, lo stesso militare aveva impugnato la nota del Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare II reparto – 6a Divisione - del 20 novembre 2014 e comunicata il successivo 28 novembre 2014, con cui si disponeva il "non accoglimento della istanza di rafferma"; nonché la circolare del Ministro della Difesa del 4 marzo 2014 n. M_DGMIL0835398 in parte qua.
I provvedimenti rispettivamente impugnati in sede straordinaria e giurisdizionale sono diversi e dunque il ricorrente non è incorso in alcuna violazione del divieto dell'alternatività tra ricorso giurisdizionale e straordinario di cui all’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 1199/1971 ed all’art. 20, comma 4 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
4. Il ricorso è altresì fondato nel merito.
Ai VFP4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di avanzamento relative ai Volontari in servizio Permanente (VSP). L’art. 1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, infine, configura quale impedimento all’inserimento nell’aliquota di avanzamento o alla valutazione per l’avanzamento, l’essere il personale militare interessato “rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo”.
L’OMISSIS è stato destinatario in data 4 luglio 2011 di un decreto di citazione a giudizio. Il Comandante di Corpo non lo ha sottoposto alla valutazione per l’avanzamento al grado superiore da parte della competente Commissione, al raggiungimento della necessaria anzianità (18 mesi di servizio), ritenendo che a tale data (coincidente con il 7 giugno 2012), si fosse realizzata la causa ostativa di cui al citato art. 1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Al riguardo, sostiene il ricorrente che vi sia una violazione dell’art. 1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, in quanto il decreto di citazione a giudizio non sarebbe inquadrabile nell’ambito delle figure (rinvio a giudizio o riti alternativi) in esso contemplate.
La censura è fondata, in quanto il decreto di citazione a giudizio può essere ritenuto equivalente, ai fini della disposizione in commento, alla richiesta di rinvio a giudizio, ma non anche alla sentenza di rinvio a giudizio, cui fa evidente riferimento l’art. 1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66.
Difatti, il decreto di citazione a giudizio è uno dei modi in cui il P.M. esercita l’azione penale al termine delle indagini preliminari (art. 405), ed è emesso direttamente dal P.M. per citare a giudizio l’imputato innanzi al Tribunale monocratico, per i reati previsti dall’art. 550 c.p.p. (contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva).
Poiché i reati presi in considerazione ai fini del decreto di citazione a giudizio, rispetto a tutti gli altri che possono essere oggetto del rito ordinario attraverso la sentenza di rinvio a giudizio, si rivelano tendenzialmente di minore gravità di quest'ultimi, non essendo per i primi previsto il filtro del passaggio al giudice delle indagini preliminari, deve escludersi, ai fini dell’art. 1051, comma 2, lett. a) cit., l’equivalenza tra il decreto di citazione a giudizio e il rinvio a giudizio, a meno di non voler adottare un'interpretazione non conforme al principio di eguaglianza.
Deve pertanto escludersi, nel caso in esame, che il decreto di citazione a giudizio ricevuto dal ricorrente potesse rappresentare un impedimento alla valutazione per l’avanzamento al grado superiore previsto dall’art. 1051, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Deve infine rilevarsi che la motivazione e soprattutto le conseguenze del provvedimento impugnato non rispondono ai necessari requisiti di sufficienza, proporzionalità e congruità, considerato che il militare risultava accusato soltanto di concorso in rissa in un pubblico locale, le cui modalità di svolgimento non sono state in alcun modo valutate ai fini disciplinari, pur essendo rilevabili dai rapporti all'Autorità giudiziaria, e non sono state neppure poste a confronto con i brillanti risultati di servizio conseguiti, come emergenti dalle relative schede valutative.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso straordinario deve essere accolto.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Sergio Santoro
IL SEGRETARIO
Marisa Allega
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