diritto dei ricorrenti alla percezione dell’indennita' di rischio prevista dal Gruppo I – Tabella A, allegata al regolamento di attuazione della legge n. 734 del 1973 approvato con D.P.R. n. 146 del 1975.
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1) - Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di prestare servizio presso reparti del comparto aeronavale della Guardia di Finanza, Sezioni Aeree, in qualità di specialisti antincendio in quanto in possesso di specifico brevetto, svolgendo i compiti individuati nella circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 314322 del 26 settembre 2008.
2) - Nel rilevare i ricorrenti come i compiti svolti dagli specialisti antincendio comportino l’esposizione a particolari rischi, per come stabilito dalla circolare del Comando Generale n. 244207 del 25 luglio 2008, dovendo pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, rappresentano di non percepire alcuna indennità operativa e di aver presentato diffida in data 18 giugno 2008 al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità prevista dal Gruppo I – Tab. A del D.P.R. n. 146 del 1975, secondo le procedure ivi previste, oltre arretrati.
3) - Con memoria successivamente depositata i ricorrenti hanno precisato che con nota del 19 dicembre 2008 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha chiesto ai rispettivi comandi di appartenenza informazioni sulle attività svolte dagli specialisti antincendio al fine di avviare l’iter di concessione dell’indennità richiesta sulla base della dichiarazione motivata rilasciata dal capo dell’ufficio, come prescritto dall’art. 8 del D.P.R: n. 146 del 1975, rappresentando come i reparti aerei interpellati abbiano risposto favorevolmente in ordine all’attribuzione dell’indennità di rischio in favore degli specialisti antincendio, insistendo quindi nelle proprie richieste ed avanzando istanza istruttoria.
4) - Con ulteriore memoria, depositata in data 15 maggio 2015, i ricorrenti hanno rappresentato la mancata conclusone dell’iter volto al riconoscimento dell’indennità di rischio chiedendo l’accoglimento del ricorso.
IL TAR LAZIO scrive:
5) - Il ricorso è meritevole di favorevole esame limitatamente all’azione rivolta avverso l’inerzia serbata dalle competenti Amministrazioni sull’istanza dei ricorrenti, non essendo stato concluso, seppur avviato, il procedimento volto all’individuazione del personale avente diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio in relazione alle attività pericolose svolte.
6) - Deve inoltre rilevarsi come con nota del 19 dicembre 2008 il Comando Generale della Guardia di Finanza abbia chiesto ai comandi di appartenenza dei ricorrenti informazioni sulle attività svolte dagli specialisti antincendio al fine di avviare l’iter di concessione dell’indennità di rischio sulla base della dichiarazione motivata rilasciata dal capo dell’ufficio, come prescritto dall’art. 8 del D.P.R. n. 146 del 1975, e i reparti aerei interpellati abbiano risposto favorevolmente in ordine all’attribuzione dell’indennità di rischio in favore degli specialisti antincendio.
7) - Dalla mancata definizione del procedimento di individuazione dei soggetti aventi diritto alla percezione dell’indennità di rischio deriva l'obbligo delle intimate Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, di concludere il procedimento mediante adozione del previsto decreto nel termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 117, comma 2, c.p.a., dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201511182, - Public 2015-09-10 -
N. 11182/2015 REG.PROV.COLL.
N. 12193/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12193 del 2008, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio -), rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Maria La Scala, con domicilio eletto presso Stefania Steri in Roma, Piazzale Clodio, 8/C - 3;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze; Comando Generale Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per ottenere
- l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione dell’indennita' di rischio prevista dal Gruppo I – Tabella A, allegata al regolamento di attuazione della legge n. 734 del 1973 approvato con D.P.R. n. 146 del 1975;
- la condanna delle intimate Amministrazioni al pagamento a favore dei ricorrenti della predetta indennità con riferimento agli ultimi cinque anni, oltre interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale Guardia di Finanza e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di prestare servizio presso reparti del comparto aeronavale della Guardia di Finanza, Sezioni Aeree, in qualità di specialisti antincendio in quanto in possesso di specifico brevetto, svolgendo i compiti individuati nella circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 314322 del 26 settembre 2008.
Nel rilevare i ricorrenti come i compiti svolti dagli specialisti antincendio comportino l’esposizione a particolari rischi, per come stabilito dalla circolare del Comando Generale n. 244207 del 25 luglio 2008, dovendo pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, rappresentano di non percepire alcuna indennità operativa e di aver presentato diffida in data 18 giugno 2008 al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità prevista dal Gruppo I – Tab. A del D.P.R. n. 146 del 1975, secondo le procedure ivi previste, oltre arretrati.
Non avendo le intimate Amministrazioni fornito riscontro alcuno alla diffida i ricorrenti hanno quindi proposto ricorso articolando, a sostegno dell’azione, i seguenti motivi di diritto:
I – Violazione di legge.
Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.
Nell’illustrare i ricorrenti il quadro normativo di riferimento - avuto particolare riguardo alle previsioni recate dal D.P.R. n. 146 del 1975 che, in attuazione della legge n. 734 del 1973, riconosce l’indennità di rischio a favore del personale civile secondo specifiche classificazioni stabilite all’Allegato A, che comprendono i servizi antincendi, demandando ad appositi decreti dei Ministri competenti il compito di stabilire la corrispondenza tra le categorie di personale che svolgono attività di rischio e la spettanza dell’indennità, nonchè alla legge n. 628 del 1973 che disciplina le indennità per il personale militare – precisano come la circolare n. 1718115 del 1986, nel disciplinare l’attribuzione dell’indennità agli appartenenti alla Guardia di Finanza non ha ricompreso le attività antincendio non essendovi all’epoca tale specialità, istituita solo successivamente.
Lamentano quindi i ricorrenti come a seguito dell’istituzione, all’interno del Servizio Aereo della Guardia di Finanza, dello specialista antincendio non sia mai stata contemplata la corresponsione dell’indennità di rischio nonostante la continua e diretta esposizione a rischio, denunciando quindi l’inerzia delle Amministrazioni competenti in ordine alla riferibilità del servizio antincendio prestato dai ricorrenti alle attività pericolose previste dal Gruppo I della Tabella A allegata al D.P.R. n. 146 del 1975.
Evidenziano i ricorrenti la necessità della mediazione dell’attività amministrativa volta a verificare la riconducibilità dei servii di istituto svolti alla sfera delle prestazioni pericolose al fine di dare attuazione all’art. 8 del D.P.R. n. 146 del 1975, precisando come la pericolosità delle attività svolte sia stata già riconosciuta dalle circolari n. 314322 del 2008 – che elenca i compiti demandati agli specialisti antincendi - e n. 244207 del 2008, che contempla tale categoria tra quelle sottoposte a particolari rischi ai fini del D.Lgs. n. 626 del 2006 in materia di sicurezza dei lavoratori.
Sostengono quindi i ricorrenti l’illegittimità del silenzio serbato dalle intimate Amministrazioni che si risolve in un diniego del loro diritto a percepire l’indennità di rischio antincendio, in quanto contrastante con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, con la legge n. 628 del 1973 e con la legge n. 734 del 1973.
Chiedono pertanto i ricorrenti il riconoscimento del loro diritto ad ottenere la corresponsione dell’indennità di rischio prevista dal Gruppo I della Tabella A allegata al D.P.R. n. 146 del 1975, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e, in via subordinata, la rimessione della questione di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 146 del 1975.
Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio con formula di stile.
Con memoria successivamente depositata i ricorrenti hanno precisato che con nota del 19 dicembre 2008 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha chiesto ai rispettivi comandi di appartenenza informazioni sulle attività svolte dagli specialisti antincendio al fine di avviare l’iter di concessione dell’indennità richiesta sulla base della dichiarazione motivata rilasciata dal capo dell’ufficio, come prescritto dall’art. 8 del D.P.R: n. 146 del 1975, rappresentando come i reparti aerei interpellati abbiano risposto favorevolmente in ordine all’attribuzione dell’indennità di rischio in favore degli specialisti antincendio, insistendo quindi nelle proprie richieste ed avanzando istanza istruttoria.
Con ulteriore memoria, depositata in data 15 maggio 2015, i ricorrenti hanno rappresentato la mancata conclusone dell’iter volto al riconoscimento dell’indennità di rischio chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza dell’1 luglio 2015 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in esame gli odierni ricorrenti – che prestano servizio presso reparti del comparto aeronavale della Guardia di Finanza, Sezioni Aeree, in qualità di specialisti antincendio in quanto in possesso di specifico brevetto - si dolgono del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni in ordine alla diffida dagli stessi presentata volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di rischio prevista dal Gruppo I della Tabella A allegata al D.P.R. n. 146 del 1975, secondo le procedure ivi previste, oltre arretrati, chiedendo altresì al giudice adito il riconoscimento del loro diritto ad ottenere la predetta indennità.
Il ricorso è meritevole di favorevole esame limitatamente all’azione rivolta avverso l’inerzia serbata dalle competenti Amministrazioni sull’istanza dei ricorrenti, non essendo stato concluso, seppur avviato, il procedimento volto all’individuazione del personale avente diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio in relazione alle attività pericolose svolte.
Deve invece essere rigettata l’azione volta ad ottenere l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione di detta indennità, con accessiva condanna delle Amministrazioni resistenti al relativo pagamento, ivi compresi arretrati ed accessori, non potendo il giudice sostituirsi nelle determinazioni che la normativa di riferimento demanda alle stesse.
Ed invero, l’art. 8 del D.P.R. n. 147 del 1975 – recante il Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge n. 734 del 1973, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato – prevede che la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennità di rischio e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato A, è determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata rilasciata dal capo dell’ufficio presso cui il personale presta servizio.
La richiamata Tabella A, Gruppo I, prevede tra le attività comportanti rischio le “prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attività di addestramento e le esercitazioni”.
Alla disciplina prevista per il personale civile rinvia, per il personale militare, la legge n. 628 del 1973 per la determinazione delle indennità e gli assegni.
Spetta quindi alle singole Amministrazioni procedere alla individuazione delle attività che, in relazione alla tipologia dei compiti, siano riconducibili alle categorie per le quali il richiamato D.P.R. n. 146 del 1975 prevede la corresponsione dell’indennità di rischio.
L’espressa previsione, a livello normativo, della necessità della mediazione dell’attività valutativa amministrativa quanto a riconducibilità dei singoli incarichi alle prestazioni comportanti rischio, che danno quindi diritto alla percezione dell’indennità di rischio, preclude al Giudice di procedere al sollecitato accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione di detta indennità, non essendo stati ancora stabiliti, a livello normativo secondario, i relativi presupposti del vantato diritto mediante adozione dei previsti decreti di individuazione del personale cui corrispondere l’indennità e non potendo il giudice colmare tale lacuna sostituendosi all’Amministrazione nella propria attività valutativa, essendo precluso in tali casi il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere.
Il quadro normativo di riferimento, infatti, stante la mancata adozione di detti decreti da parte delle Amministrazioni competenti, risulta essere ancora in formazione ed è dunque incompleto quanto alla determinazione della spettanza o meno agli specialisti antincendio della Guardia di Finanza della richiesta indennità.
In ragione di ciò la posizione soggettiva vantata dai ricorrenti è di interesse legittimo, e si sostanzia nella pretesa ad ottenere da parte dell’Amministrazione l’adozione degli atti necessari ai fini del riconoscimento o meno della spettanza della richiesta indennità, coerentemente con la ratio dell’istituto del silenzio inadempimento disciplinato dall'art. 117 c.p.a., finalizzato a conferire al privato un potere procedimentale, strumentalmente volto a rendere effettivo l'obbligo giuridico dell'Amministrazione di provvedere mediante l'adozione di un provvedimento espresso, sancito dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Laddove, invero, i presupposti per l’ottenimento dell’indennità di rischio fossero già predeterminati a livello normativo, anche di dettaglio, sarebbero venute in rilievo posizioni di diritto soggettivo, con la conseguenza che lo strumento del silenzio non sarebbe stato compatibile in caso di denunciata inerzia, essendo la lesione di diritti soggettivi direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale.
Quanto all’obbligo di provvedere delle resistenti Amministrazioni, deve osservarsi come lo stesso discenda direttamente dalla disciplina normativa sopra illustrata che demanda all’adozione di specifici decreti ministeriali l’individuazione delle categorie di personale aventi diritto alla percezione dell’indennità, risultando quindi l’inadempimento in re ipsa rispetto ad un obbligo sancito dalla disciplina normativa, che avrebbe dovuto determinare l’avvio d’ufficio del relativo procedimento, rispetto al quale la diffida dei ricorrenti ha funzione di stigmatizzare la già maturata inezia e di sollecitare l’adozione dei previsti provvedimenti, rafforzando l’obbligo per le Amministrazioni di provvedere.
Tale obbligo ad esercitare i poteri attribuiti all’Amministrazione è preesistente sul piano sostanziale all’istanza di ricorrenti, trovando fondamento in una specifica norma che impone direttamente all'Amministrazione di adottare il provvedimento nell'interesse del privato richiedente.
Deve inoltre rilevarsi come con nota del 19 dicembre 2008 il Comando Generale della Guardia di Finanza abbia chiesto ai comandi di appartenenza dei ricorrenti informazioni sulle attività svolte dagli specialisti antincendio al fine di avviare l’iter di concessione dell’indennità di rischio sulla base della dichiarazione motivata rilasciata dal capo dell’ufficio, come prescritto dall’art. 8 del D.P.R. n. 146 del 1975, e i reparti aerei interpellati abbiano risposto favorevolmente in ordine all’attribuzione dell’indennità di rischio in favore degli specialisti antincendio.
Risulta così essere stato avviato, dopo la presentazione dell’istanza, l’iter per il riconoscimento dell’indennità di rischio, che, tuttavia, ad oggi, non si è ancora concluso mediante adozione della determinazione finale.
Discende, dalle considerazioni dianzi illustrate che il ricorso in esame va accolto, essendo incontroversa la mancata adozione del decreto di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 146 del 1975.
Dalla mancata definizione del procedimento di individuazione dei soggetti aventi diritto alla percezione dell’indennità di rischio deriva l'obbligo delle intimate Amministrazioni, ciascuna per quanto di propria competenza, di concludere il procedimento mediante adozione del previsto decreto nel termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 117, comma 2, c.p.a., dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
In questi limiti il ricorso deve essere accolto, con accertamento dell'illegittimità dell'inerzia tenuta dalle resistenti Amministrazioni e del loro obbligo a provvedere nel termine sopra indicato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 12193/2008 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
a) ordina alle resistenti Amministrazioni di adottare il decreto di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 146 del 1975, entro il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
b) condanna le resistenti Amministrazioni, in solido, al pagamento delle spese di giudizio a favore di parte ricorrente, che liquida forfettariamente in € 1.500,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2015
Indennità di rischio
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