Circolare INPS nr,154 del 17.9.2015

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avt8
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Circolare INPS nr,154 del 17.9.2015

Messaggio da avt8 »

Con la circolare nr,154 del 17.9.2015- L'inps chiarisce, che non compete l'avanzamento al grado superiore anche in caso di riforma ecc.

. Effetti e sui trattamenti pensionistici e di fine servizio derivanti dell'abrogazione di articoli del codice dell'amministrazione militare e di altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro



Il comma 258, ha abrogato gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del Codice dell'amministrazione militare contenuto nel d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, nonché l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tali abrogazioni hanno effetti sia nei confronti del personale militare che nei confronti del personale della Polizia di Stato.



Per quanto riguarda il personale militare, l'abrogazione degli articoli 1076, 1082 e 1083 del Codice dell'amministrazione militare comporta che non può essere più concessa la promozione al grado superiore nell'ultimo giorno di servizio ad ufficiali che si trovino in una delle seguenti situazioni:



- cessano per raggiungimento del limite di età; - iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei ma non iscritti in quadro di avanzamento e che non possono conseguire la promozione o essere valutati perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti; - cessano per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.



Analogamente, l'abrogazione dell'articolo 1077 disposta dal citato comma 258, determina il venir meno della promozione nell'ultimo giorno di servizio per sottufficiali e graduati in servizio permanente che si trovino in una delle seguenti situazioni:



- giudicati idonei e iscritti in quadro di avanzamento e non promossi o che non possono essere valutati per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti; - giudicati idonei, avendo maturato l'anzianità per essere compresi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, e che non possono esservi inclusi perché divenuti permanentemente inabili al servizio o perché deceduti; - inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento e che si vengono a trovare nelle stesse condizioni sopra ricordate anteriormente all'iscrizione ai quadri di avanzamento.



Il venir meno della promozione ai sensi dell'abrogato art. 1077 del codice vale anche per appuntati e carabinieri che, avendo maturato l'anzianità prescritta, non possono essere valutati per l'avanzamento o per aver raggiunto i limiti di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio militare o perché deceduti.



Per quanto riguarda la Polizia di Stato, la conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è che non può più essere attribuita ai dirigenti superiori (con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica) la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.


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