Buon giorno a tutti, non so bene come funziona questo forum e spero vogliate perdonarmi se commetto delle irregolarità. Ad ogni modo volevo chiedere a chi è bene informato delle delucidazioni sulla seguente domanda:
PREMESSA
- sono stato riformato in modo assoluto e permanente non dipendente da causa di servizio e contestualmente la cmo mi ha assegnato la ppo a vita per patologie di 8 e 7 cat. (per cumulo avevo già la sesta);
- Percepisco 38522,51 euro di pensione lorda annua;
DOMANDA
- a quanto potrebbe ammontare la pensione privilegiata ordinaria?
calcolo PPO
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Re: R: calcolo PPO
Messaggio da christian71 »
Benvenuto Antonio, in attesa che intervengano gli esperti della materia, posso anticiparti che la PPO dovrebbe ammontare al 10% della tua PAL, quindi, in teoria, dovrebbe essere il 10% di 38522,51€… cioè 3852,25€… poi non ricordo se questo importo dovrà essere diviso per le 12 o 13 mensilità compresa la tredicesima…antonio.nista ha scritto:Buon giorno a tutti, non so bene come funziona questo forum e spero vogliate perdonarmi se commetto delle irregolarità. Ad ogni modo volevo chiedere a chi è bene informato delle delucidazioni sulla seguente domanda:
PREMESSA
- sono stato riformato in modo assoluto e permanente non dipendente da causa di servizio e contestualmente la cmo mi ha assegnato la ppo a vita per patologie di 8 e 7 cat. (per cumulo avevo già la sesta);
- Percepisco 38522,51 euro di pensione lorda annua;
DOMANDA
- a quanto potrebbe ammontare la pensione privilegiata ordinaria?
Ma vediamo, se becco un caziatone da gino e angri vuol dire che non ho capito niente di quello che sto leggendo in merito sul forum da due anni… ;-)… e chiedo umilmente scusa sin da ora…
Saluti e buona giornata a tutti
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Re: calcolo PPO
ma..................con la PAL che prendi ti preoccupi dell'importo della PPO, azz.............antonio.nista ha scritto:Buon giorno a tutti, non so bene come funziona questo forum e spero vogliate perdonarmi se commetto delle irregolarità. Ad ogni modo volevo chiedere a chi è bene informato delle delucidazioni sulla seguente domanda:
PREMESSA
- sono stato riformato in modo assoluto e permanente non dipendente da causa di servizio e contestualmente la cmo mi ha assegnato la ppo a vita per patologie di 8 e 7 cat. (per cumulo avevo già la sesta);
- Percepisco 38522,51 euro di pensione lorda annua;
DOMANDA
- a quanto potrebbe ammontare la pensione privilegiata ordinaria?
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: calcolo PPO
=============================================================================ariete17 ha scritto:ma..................con la PAL che prendi ti preoccupi dell'importo della PPO, azz.............antonio.nista ha scritto:Buon giorno a tutti, non so bene come funziona questo forum e spero vogliate perdonarmi se commetto delle irregolarità. Ad ogni modo volevo chiedere a chi è bene informato delle delucidazioni sulla seguente domanda:
PREMESSA
- sono stato riformato in modo assoluto e permanente non dipendente da causa di servizio e contestualmente la cmo mi ha assegnato la ppo a vita per patologie di 8 e 7 cat. (per cumulo avevo già la sesta);
- Percepisco 38522,51 euro di pensione lorda annua;
DOMANDA
- a quanto potrebbe ammontare la pensione privilegiata ordinaria?
ahahahaaa.........forteeeeeeeeeeeeeeee....eheheeeeeeihihihihihiiii
La misura della P.P.O.:-
L’importo del trattamento pensionistico privilegiato è una frazione, variabile a seconda della classificazione dell’infermità nelle categorie della tab. A e delle categorie di dipendenti, della base pensionabile, come determinata per il pensionamento normale dall’art. 43 del cit. d.P.R; per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., la pensione diretta privilegiata annua si determina moltiplicando la retribuzione fondamentale (parte A) annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio per il coefficiente indicato nell’alleg. A della legge 26.7.1965 n. 965, corrispondente agli anni e mesi utili di servizio, maggiorato di un decimo; il coefficiente non può essere inferiore a 0,66667; ogni campagna di guerra comporta l’aumento del coefficiente di 0,02200; comunque, il coefficiente, per effetto delle maggiorazione, non può essere superiore a 1 (art. 3 cit. legge n. 965/1965); la parte B della retribuzione è aumentata di un decimo.
Esso si differenzia a seconda che trattasi di dipendenti "civili" o militari ed assimilati; per il personale civile, diverge con riferimento ai dipendenti non operai o operai.
Per i dipendenti "civili" non operai (art. 65 cit. d.P.R.), nel caso in cui l’infermità o lesione è ascrivile alla categoria:
prima, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile (comma 1 cit. art. );
ad altre categorie, essa è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della stessa base (comma 2 cit. art. ).
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad infortunio sul lavoro che dia diritto ad una rendita per inabilità, la pensione privilegiata è diminuita dell’importo della rendita; per effetto di tale decurtazione, essa, comunque, non può essere inferiore alla pensione normale calcolata in base ai servizi prestati (comma 3 cit. art. ).
Per i funzionari della polizia di stato, il trattamento privilegiato è liquidato secondo la disciplina regolante quella dei militari, se più favorevole (comma 4 cit. art. ).
Per i dipendenti "civili" operai (art. 66 cit. d.P.R.), il trattamento pensionistico privilegiata è pari a quello normale, calcolato in base al servizio utile aumentato di dieci anni; esso, comunque, non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile e non può essere inferiore al quaranta quattro per cento della stessa (comma 1 cit. art. ).
Nel caso in cui spetta l’indennità di infortunio (sul lavoro), l’interessato può optare per il cumulo di detta indennità con il trattamento pensionistico normale o per la pensione privilegiata con rinuncia del trattamento infortunistico (comma 2 cit. art. ).
Per i dipendenti militari ed assimilati con grado superiore a quello di caporale ed equivalente (art. 67 comma 5 cit. d.P.R.), il trattamento economico privilegiato è calcolato in relazione alla base pensionabile, come determinata dall’art. 53 del cit. d.P.R., tenuto conto della ascrizione dell’infermità o lesione in categ. della tab. A (cit. art. 67):
prima, è pari alla base pensionabile (comma 2 cit. art. ):
per altre categorie, si ha la seguente proporzione: 90% per la II categ., 80% per III categ., 70% per IV categ., 60% per V categ., 50% per VI categ., 40% per VII, 30% per VIII categ. (cit. comma).
Per i militari i quali, all’atto della cessazione dal servizio, non abbiano maturato l’anzianità per conseguire la pensione normale ma abbiano prestato almeno cinque anni di servizio militare effettivo, i trattamenti privilegiati di VII ed VIII categ. sono aumentati rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile; esso, comunque, non può superare il trattamento previsto dal primo comma dell’art. 54 (comma 3 cit. art. ).
Per i militari con grado inferiore a quello di caporale (ed equivalente) compreso, il trattamento privilegiato è quello "tabellare" previsto dalla tab. n. 3 annessa al cit. d.P.R. (comma 5 cit. art. ).
L’assegno rinnovabile (art. 68 cit. d.P.R.) è di importo uguale alla pensione privilegiata ed ha durata da due a sei anni in relazione al tempo previsto per il miglioramento dell’infermità (comma 1 cit. art. ).
Alla scadenza, l’infermità può essere ancora ritenuta migliorabile o non più suscettibile di miglioramento; se è ritenuta non più migliorabile ed è ascrivibile a categ. della tab. A, spetta la pensione privilegiata, se è ascrivibile alla tab. B, spetta l’indennità una tantum; se è ancora suscettibile di miglioramento ed è ascrivibile a categ. della tab. A, "spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni, spetta la pensione" (comma 2 cit. art. ); alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta o meno la pensione o l’indennità a seconda della ascrivibilità o non ascrivibilità nelle tab. A e B. (comma 3 cit. d.P.R.).
Se si riscontra miglioramento e quindi non può farsi luogo ad ascrizione a tabelle, non spetta alcun trattamento privilegiato (cit. comma 2); se per miglioramento l’infermità è ascrivibile a categ. inferiore alla prima, il trattamento economico in godimento è mantenuto per due anni, alla scadenza dei quali viene corrisposto il trattamento corrispondente alla categ. inferiore di ascrizione (comma 4 cit. art. ).
La rinnovabilità dell’assegno è al massimo di quattro anni per le infermità ascrivibile alla tab. E cit. legge n. 313/1968 con superinvalidità (comma 4 cit. art. ).
Nel caso in cui alla scadenza dell’assegno non può essere corrisposta la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile, "il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile" (comma 5 cit. art. ).
L’indennità una tantum è pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.); l’indennità è cumulabile con la pensione privilegiata e con l’assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tab. A, ma la somma dei due trattamenti non può essere superiore a quello stabilito per la ottava categ. tab. A.
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