Buon giorno a tutti.
Come di consueto, per diffusione e conoscenza a tutti, allego sentenza del TAR di Milano che in accoglimento del gravame proposto nel 2010 ha annullato tutti gli atti relativi al collocamento in congedo del ricorrente dopo ben 5 anni interminabili di attesa.
Tutto annullato, atti dispositivi e decreti dirigenziali della DGPM.
Tutto da rifare.
Da tenere in considerazione che la sentenza pubblicata il 30 giugno 15 non è definitiva, quindi finchè non passerà in giudicato tutto è discutibile.
Buona lettura a tutti con i migliori auguri al collega ricorrente anche se, ritengo, con un poco di amaro in bocca dato che .....hai vinto...ricorso introduttivo più motivi aggiunti.....i procedimenti sono viziati....i provvedimenti illegittimi.....sei stato congedato senza neanche essere stato visitato dalla CMO.......emessi i decreti dalla DGPM mai notificati all'interessato...ma,.....spese compensate?!?!?
N. 01483/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, Via Fontana, n.18;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, n.1;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
- della comunicazione telex n. M-D/GMILII/6/1/2009/0528359 del Centro Elaborazione Dati dell’Aeronautica Militare datata 9 dicembre 2009, notificata al ricorrente in data 29 dicembre 2009;
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del foglio prot. n. M_DGMIL1II51-2012/0426445 del 22 novembre 2012 adottato dal Ministero della Difesa – D.G.P.M., II Reparto, V Divisione, notificato in data 27 luglio 2013;
- dei Decreti dirigenziali n. 608 dell’8 marzo 2011 e n. 1594 del 18 maggio 2012, mai notificati;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, nella sua qualità di sottufficiale dell'Aeronautica Militare, nel luglio del 2004 veniva comandato a svolgere il proprio servizio presso il Teleposto metereologico di Monte Bisbino, con l'incarico di sottufficiale osservatore metereologico addetto al teleposto e, in attesa dell'effettiva presa di servizio, veniva distaccato in regime di missione forfettaria presso il 6° stormo dell'Aeronautica Militare di Ghedi, ove rimaneva fino al settembre 2004.
A partire dal luglio 2004 il ricorrente iniziava a soffrire di disturbi di stress, ansia e depressione. Sottoposto a visite specialistiche veniva dichiarato affetto da disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso dalla Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano, senza che tuttavia venisse diagnosticata un’inidoneità parziale o totale alla mansione.
In ragione di tale diagnosi il ricorrente, con istanze in data 9 maggio 2008, 5 giugno 2008, 9 luglio 2008, 26 agosto 2008, 8 settembre 2008, 11 e 12 marzo 2009 chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.
Con nota del 3 febbraio 2009 l'Amministrazione militare comunicava al ricorrente che alla data del 3 febbraio 2009 aveva fruito di giorni 449 di aspettativa per infermità che "allo stato attuale non risulta dipendente da causa di servizio (totale giorno 571 nel quinquennio)" informandolo che se non fosse stato giudicato idoneo al servizio permanente entro il 13 luglio del 2009 sarebbe stato dispensato dal servizio per il successivo collocamento in congedo ai sensi del combinato disposto degli articoli 16, 26 lettera b) e 29 comma 1 della legge 599/1954.
Indi con nota del 23 febbraio 2009 l’Amministrazione richiedeva al Dipartimento Militare di Medicina Legale l’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio del ricorrente, dando atto, ai fini del computo del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, che alla data del 23 febbraio 2009 lo stesso aveva usufruito di 558 giorni di aspettativa.
In data 10 marzo 2009 la Commissione Medica Ospedaliera riteneva il ricorrente non idoneo temporaneamente al servizio permanente per 150 giorni (cfr. modello ml/bs n. 365) e conseguentemente veniva collocato in congedo fino al 9 agosto 2009.
Scaduto il congedo il ricorrente non riprendeva il servizio. Quindi il Centro Meteorologico Regionale di Milano disponeva, in data 12 agosto 2009, l’invio a visita con urgenza presso la CMO di Baggio. Il ricorrente non si presentava inviando un certificato medico.
Successivamente il ricorrente veniva convocato per il giorno 5 ottobre 2009 presso la competente Commissione Medica Ospedaliera per essere sottoposto a visita ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrategli, ma l’interessato non si presentava.
Riconvocato per il successivo 4 novembre 2009, presentava in ritardo la certificazione attestante la sopravvenuta impossibilità di sottoporsi a visita medica.
Convocato per la terza volta per il giorno 2 dicembre 2009, il ricorrente, senza addurre alcuna giustificazione, non si presentava.
Quindi la Commissione Medica, preso atto della mancata presentazione del ricorrente alle visite, restituiva gli atti all'Amministrazione di appartenenza (cfr. verbale del 2 dicembre 2009).
Con dispaccio del 9 dicembre 2009 l'Amministrazione comunicava che il sottufficiale, giudicato con il verbale del 10 marzo 2009 n. 365 temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per giorni 150, "sotto la data del 21 luglio 2009 ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibili in un quinquennio. Pertanto in relazione all'intervenuto giudizio medico legale il maresciallo cessa dal servizio permanente e sotto la data del 21 luglio 2009 deve essere considerato collocato in congedo nella categoria riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 16,26 lettera B. e 29 della legge 599 del 1954". Veniva altresì comunicato che il sottufficiale per il periodo della durata di giorni 616 dal 13 novembre 2007 al 20 luglio 2009 doveva essere considerato collocato in aspettativa per infermità che, allo stato degli atti, risultava non dipendente da causa di servizio.
L’interessato, con il ricorso indicato in epigrafe, impugnava tale provvedimento chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa resistendo al ricorso e insistendo per il suo rigetto.
Con ordinanza n. 301 del 1° aprile 2010 il Tar respingeva la domanda cautelare.
Successivamente con provvedimento n. 608 dell’8 marzo 2011 il Direttore della 5^ Divisione disponeva il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 616 dal 1 novembre 2007 al 20 luglio 2009 nonché la cessazione dal servizio permanente e il collocamento in congedo, categoria riserva, essendo alla data del 21 luglio 2009 ancora temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato.
Con successivo provvedimento n. 1594 del 18 maggio 2012 il Direttore della 5^ Divisione, considerato che successivamente al precedente decreto, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano in data 26 marzo 2012 aveva integrato il giudizio medico legale emesso in data 10 marzo 2009 relativamente alla categoria del congedo, in cui collocare l'interessato, rettificava il decreto n. 608/2011 disponendo che l'interessato dovesse considerarsi collocato in congedo assoluto.
Di tali provvedimenti l’interessato veniva reso edotto con comunicazione del 22 novembre 2012, consegnata in data 24 luglio 2013.
Tali provvedimenti venivano gravati con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 8 novembre 2013 e depositato il 3 dicembre 2013.
Con ordinanza n. 1395 del 19 dicembre 2013 il Tar respingeva la domanda cautelare.
A seguito dell’udienza pubblica del 3 giugno 2014 il Tribunale disponeva istruttoria ordinando all’Amministrazione la produzione della seguente documentazione:
- la nota MDE 24376/8088 del 26 marzo 2012 (richiamata nel decreto n. 1594 del 18 maggio 2012, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti) con la quale il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano integrava il giudizio medico legale emesso in data 10 marzo 2009 relativo al ricorrente;
- documentata relazione in ordine alle modalità e alle ragioni dell’integrazione del giudizio medico legale.
L’Amministrazione ottemperava all’ordine istruttorio.
All’udienza pubblica del 30 aprile 2015 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il maresciallo ...OMISSIS... ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione militare di appartenenza ha disposto il suo collocamento in congedo, categoria riserva, per superamento di un periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio.
Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato:
- il provvedimento n. 608 del 8 marzo 2011 con il quale il Direttore della V Divisione, dopo aver disposto il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 616 dal 1 novembre 2007 al 20 luglio 2009, e rilevato che, alla data del 21 luglio 2009 il dipendente era ancora temporaneamente inabile al servizio militare incondizionato, ha disposto la cessazione dal servizio permanente ed il relativo collocamento in congedo, categoria riserva;
- il provvedimento n. 1594 del 18 maggio 2012 con il quale, considerata l’integrazione del giudizio medico-legale da parte del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Milano in data 26 marzo 2012 ai fini della determinazione della categoria del congedo in cui collocare l'interessato, il Direttore della V Divisione ha rettificato il decreto n. 608 disponendo la collocazione in congedo assoluto.
Il gravame principale è affidato ad un unico motivo di ricorso, genericamente rubricato “violazione e falsa applicazione della legge”, in relazione al quale il Collegio ritiene di poter enucleare le seguenti censure:
1) a seguito del giudizio di non idoneità temporanea da parte della Commissione Medica, di cui al verbale modello ML/BS n. 365 del 10 marzo 2009, l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di riconvocare il dipendente per accertare se lo stesso avesse riacquisito la propria idoneità al servizio, cosa che non sarebbe avvenuta;
2) ai sensi dell’art. 13 comma 2 del d.p.r. 163 del 2002 il periodo di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non sarebbe computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo di due anni nel quinquennio previsti dalle leggi che regolano il ruolo del servizio permanente;
3) il collocamento in congedo a carico del ricorrente avrebbe potuto essere assunto solo a seguito di un intervenuto giudizio medico legale che avesse riconosciuto insussistente la dipendenza dell'infermità da causa di servizio ovvero avesse accertato la permanente inidoneità totale del ricorrente al servizio militare: nessuna di tali condizioni ricorrerebbe nel caso di specie;
4) il pregresso periodo di aspettativa sarebbe iniziato non come malattia ma come originato da un evento improvviso violento ed imprevedibile (l'attacco di panico mentre si doveva recare in missione a Pratica di Mare) che rientrerebbe nella nozione di ferita e/o lesione traumatica occorsa durante l'espletamento di un servizio di missione regolarmente ordinato e documentato. Inteso come tale non avrebbe dovuto essere computato nel periodo massimo di comporto fruibile nel quinquennio.
Con il ricorso per motivi aggiunti vengono dedotte le censure, anch’esse non rubricate ma solo “numerate”, alcune delle quali costituiscono meri ampliamenti argomentativi dei motivi già dedotti, che il Collegio di seguito sintetizza:
1) sarebbe erroneo il calcolo effettuato dei giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio che ha determinato l'avvenuto superamento del periodo massimo di comporto: a supporto di tale censura il ricorrente evidenzia la contraddittorietà tra gli atti dell’Amministrazione (in particolare tra la comunicazione del 3 febbraio 2009 indirizzata all’interessato, la nota del 9 ottobre 2009 del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica e la nota del 10 novembre del medesimo Centro) circa la decorrenza del collocamento in congedo, nonché la circostanza che con atto dispositivo n. 132 del 21 ottobre 2009 sono stati annullati i dispositivi nn. 103/2007, 13/2008, 14/2008, 56/2008, 81/2008, 127/2008, 166/2008, 182/2008 e 201/2008, con i quali il ricorrente era stato posto in aspettativa, senza che gli stessi siano stati sostituiti da un ulteriore provvedimento;
- il collocamento in congedo nella categoria riserva assoluta avrebbe dovuto essere effettuata in relazione alla patologia dalla quale risulta essere affetto l'interessato. A tal fine il ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposto ad apposito accertamento medico. In realtà l’unica visita cui lo stesso è stato sottoposto sarebbe quella del 10 marzo 2009 a seguito della quale il dipendente è stato dichiarato (solamente) temporaneamente inidoneo al servizio militare incondizionato con una prognosi di 150 giorni;
- il decreto n. 608/2011 dimostrerebbe l'erroneità dell'atto del 29 dicembre 2009, laddove dispone il collocamento in aspettativa per infermità del ricorrente dal 13 novembre 2007 al 20 luglio 2009;
- il conteggio effettuato circa i giorni di aspettativa fruiti sarebbe comunque errato, sia in quanto non sarebbero state concesse al ricorrente le licenze previste prima del collocamento in aspettativa sia perché avrebbero dovuto essere scomputati i giorni in cui il ricorrente è stato a disposizione della CMO.
Si impone una trattazione congiunta delle questioni poste, in quanto intimamente connesse.
Preliminarmente vanno precisate alcune circostanze in punto di fatto, dalle quali trarre le necessarie conseguenze in punto di diritto.
Il procedimento volto ad accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente si è concluso con la restituzione della pratica, da parte della Commissione Medica Ospedaliera (cfr. verbale del 2 dicembre 2009, prodotto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato), all’Amministrazione di appartenenza, non essendosi l’interessato presentato alle visite cui è stato convocato in tre occasioni, in applicazione dell’art. 6 comma 11 del DPR n. 461/2001, nella formulazione all’epoca vigente. Avverso tale esito non risulta che il dipendente abbia presentato ricorso.
Da tale circostanze devono trarsi due ordini di conseguenze. Innanzi tutto sono da considerare inammissibili, in questa sede, le argomentazioni volte a censurare il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente. Il relativo procedimento si è concluso, nella sostanza, in senso negativo, per le ragioni sopra ricordate, senza che il ricorrente ne abbia tempestivamente contestato l’esito.
In secondo luogo, e sotto altro profilo, non può trovare applicazione l'art. 13 comma 2 del d.p.r. 163 del 2002, in base al quale il periodo di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del limite massimo. Nel caso di specie, come appena precisato, non sussiste alcun accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del dipendente.
Rilevato quanto sopra, il Collegio osserva che se, come implicitamente assume l’Amministrazione, il raggiungimento del limite massimo del periodo fruibile per aspettativa si fosse verificato durante il periodo di congedo per inidoneità permanente, cui il ricorrente è stato collocato previo accertamento sanitario, troverebbe applicazione il disposto di cui all’art. 29 della legge 599/1954 – applicabile ratione temporis – laddove prevede che il sottufficiale che non abbia riacquistato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa cessa dal servizio permanente.
Se dunque il superamento del periodo massimo di aspettativa si fosse determinato mentre il ricorrente era ancora in una situazione di inidoneità fisica, per come accertato dalla Commissione Medica con verbale del 10 marzo 2009 (con prognosi di 150 giorni, scadente quindi il 6 agosto 2009), non sarebbe stato necessario sottoporre ad accertamento medico il dipendente.
Dirimente, sarebbe, sul punto l’approdo della giurisprudenza che il Collegio condivide secondo cui il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari, adottato al termine del biennio di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, ha natura assolutamente vincolata, tanto che i suoi effetti si producono in modo automatico al compimento del periodo massimo di aspettativa, sicchè l'Amministrazione non deve effettuare un ulteriore accertamento clinico delle condizioni di salute del militare, atteso che la cessazione dal servizio costituisce un effetto diretto, previsto automaticamente dalla legge, derivante dal compimento del periodo massimo di aspettativa per ragioni di salute (Consiglio di Stato sez. IV 28 novembre 2012 n. 6030; idem 18 gennaio 2011 n. 354; idem 22 ottobre 2010 n. 7621).
L’accertamento circa l’idoneità del militare non è infatti il presupposto del provvedimento di cessazione dal servizio, ma, piuttosto, ai sensi dell’art. 29 della legge 599/1954, sopra richiamato, della sua collocazione in congedo nella quota riserva o in congedo assoluto. Di tale aspetto si tratterà infra.
Tuttavia nel caso di specie va rilevato che con atto dispositivo n. 132 del 21 ottobre 2009 sono stati annullati i dispositivi nn. 103/2007, 13/2008, 14/2008, 56/2008, 81/2008, 127/2008, 166/2008, 182/2008 e 201/2008, con i quali il ricorrente era stato posto in aspettativa. L’atto dispositivo n. 132/2009 non reca alcuna motivazione circa la determinazione di annullamento.
Al momento di assunzione del dispaccio del 9 dicembre 2009 pertanto non sussisteva il presupposto giuridico ai fini del computo dei periodi di aspettativa fruiti. In altri termini alla data di assunzione del dispaccio, con il quale è stato disposto il collocamento in congedo del ricorrente, non sussisteva il necessario provvedimento prodromico con funzione accertativa dei giorni di aspettativa già fruiti, non potendosi comprendere se, effettivamente, alla data del 20 luglio 2009 fosse già stato maturato il periodo massimo fruibile.
Non può sopperire l’assenza di tale provvedimento il prospetto allegato alla nota prot. 10938 del 10 novembre 2009, che non può che avere valenza meramente ricognitiva e che presuppone l’esistenza di atti dispositivi di collocamento in aspettativa, in realtà inesistenti, per quanto sopra rilevato.
In sostanza non si ha alcuna certezza, sotto il profilo giuridico, del computo dei giorni di aspettativa fruiti alla data del 20 luglio 2009, termine di decorrenza della disposta cessazione dal servizio, nonché del corretto scomputo dei giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente.
Quanto rilevato risulta confermato dalla circostanza che con il provvedimento n. 608/2011 (si veda l’art. 1 del “decretato”), impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, si è disposto, evidentemente “ora per allora”, il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente dallo stato di servizio per la durata di giorni 616 dal 13 novembre 2007 al 20 luglio 2009.
Va aggiunto che, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa Amministrazione, il conteggio dei giorni di aspettativa è stato diverse volte modificato:
- nella comunicazione del 3 febbraio 2009, indirizzata al ricorrente, l’Amministrazione ha indicato, alla medesima data, la fruizioni di giorni 449 di aspettativa per infermità, indicando altresì un totale di giorni 571 nel quinquennio;
- nella richiesta di accertamenti medico-legali delle condizioni di idoneità al servizio indirizzata al Dipartimento di Medicina Legale in data 23 febbraio 2009 l’Amministrazione ha indicato, alla medesima data, la fruizione di 558 giorni complessivi;
- nella nota del 9 ottobre 2009 del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica viene indicata la data del 13 luglio 2009 quale superamento del periodo massimo di aspettativa;
- nella successiva nota del 10 novembre 2009 viene invece indicata la data del 20 luglio 2009.
Tale diffusa imprecisione circa i giorni di aspettativa fruiti nonché l’inesistenza di un atto dispositivo, sostitutivo dei precedenti annullati con l’atto n. 132 del 21 ottobre 2009, che disponga il collocamento in aspettativa per ben 616 giorni, determinano l’assoluta incertezza circa il presupposto legittimante la cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 29 della legge 599/1954, ovvero il superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nonché la relativa decorrenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso merita accoglimento e per l’effetto va disposto l’annullamento del dispaccio del 9 dicembre 2009 e del decreto n. 608 dell’8 marzo 2011.
Tale annullamento è di per sé sufficiente ad incidere sulla legittimità anche del successivo decreto n. 1594 del 18 maggio 2012, essendo la rettifica con lo stesso operata limitata alla categoria di congedo in cui collocare il ricorrente.
Per completezza, anche ai fini conformativi della presente decisione, va aggiunto che il provvedimento n. 1594/2012 è comunque affetto da un autonomo vizio.
Invero l’art. 29 della legge n. 599/1954 dispone che, a seguito della cessazione dal servizio, il militare sia “collocato nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità”.
La disposizione presuppone che, in vista di un collocamento in congedo nella riserva piuttosto che in una posizione di congedo assoluto, il militare sia sottoposto ad accertamenti sanitari diretti alla compiuta verifica della rinnovata condizione di idoneità semplice al servizio.
La finalità della norma è del resto quella di consentire ancora un potenziale residuo impiego del militare cessato dal servizio permanente effettivo il quale, pur avendo perso i requisiti di idoneità specifici (che devono essere assicurati in costanza di servizio) può essere collocato nella riserva, ossia in un contingente speciale della forza armata chiamato ad operare in condizioni particolari, ex art. 888 del codice di ordinamento militare.
Al predetto fine la Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 4 luglio 2011, ha richiesto all’Amministrazione “apposita certificazione rilasciata dal competente organo sanitario, che attesti l’idoneità del destinatario del provvedimento alla riserva”.
Tuttavia il ricorrente non è stato sottoposto ad accertamento sanitario in vista del suo collocamento in congedo assoluto o nella categoria riserva.
Risulta infatti che la Commissione Medica Ospedaliera, in data 26 marzo 2012, abbia espresso il giudizio - secondo il quale il ricorrente doveva essere collocato nella categoria del congedo assoluto - sulla scorta, esclusivamente, dei precedenti atti sanitari a disposizione, l’ultimo dei quali (quello di cui al verbale del 10 marzo 2009), risalente a tre anni prima, ha attestato esclusivamente una mera inidoneità temporanea con prognosi di 150 giorni.
Sotto tale profilo pertanto il provvedimento n. 1594 del 18 maggio 2012, nella parte in cui dispone il collocamento in congedo assoluto, non è supportato dal necessario presupposto costituito dall’accertamento sanitario all’uopo effettuato.
In conclusione, per i profili esaminati e assorbite le ulteriori censure, il ricorso merita accoglimento e per l’effetto vanno annullati tutti i provvedimenti impugnati.
Quanto alle spese di giudizio, in considerazione della non sempre chiara articolazione impugnatoria nonché dell’andamento complessivo della controversia, il Collegio ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015 e del giorno 17 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Alberto Di Mario, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Buon tutto a tutti.
TAR MILANO ANNULLA CONGEDO SUPERAMENTO 730 GG ASPETTATIVA
-
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- Messaggi: 227
- Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am
Re: TAR MILANO ANNULLA CONGEDO SUPERAMENTO 730 GG ASPETTATIV
complimenti vivissimi !!!!!!!!!
penso che il collega sia ben felice di indossare nuovamente l'uniforme dopo tutto questo periodo.
Per quanto riguarda la compensazione delle spese sembra oramai essere un abitudine di molti TAR, forse perche' si stancano di leggere la numerosa documentazione prodotta ?????
penso che il collega sia ben felice di indossare nuovamente l'uniforme dopo tutto questo periodo.
Per quanto riguarda la compensazione delle spese sembra oramai essere un abitudine di molti TAR, forse perche' si stancano di leggere la numerosa documentazione prodotta ?????
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