18 ANNI DI SERVIZIO AL 31.12.1995

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francolino
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18 ANNI DI SERVIZIO AL 31.12.1995

Messaggio da francolino »

Un saluto a tutti i partecipanti del forum.
Vorrei porre un domanda a quelle persone che con disponibilità e preparazione in campo pensionistico danno chiarimenti a profani della materia come me.

Rientro nel sistema misto, poichè al 31 dicembre 1995 avevo maturato complessivamente una anzianità di servizio di 17 anni 10 mesi e 8 giorni.

Ora, parlando con dei colleghi, questi mi hanno detto che forse facendo istanza all'INPS ci sarebbe la possibilità di poter pagare i periodi necessari a superare la soglia dei 18 anni.

Vi sarei grato se qualcuno mi potrebbe dare qualche dritta in merito all'argomento.

Ringrazio


gino59
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Re: 18 ANNI DI SERVIZIO AL 31.12.1995

Messaggio da gino59 »

francolino ha scritto:Un saluto a tutti i partecipanti del forum.
Vorrei porre un domanda a quelle persone che con disponibilità e preparazione in campo pensionistico danno chiarimenti a profani della materia come me.

Rientro nel sistema misto, poichè al 31 dicembre 1995 avevo maturato complessivamente una anzianità di servizio di 17 anni 10 mesi e 8 giorni.

Ora, parlando con dei colleghi, questi mi hanno detto che forse facendo istanza all'INPS ci sarebbe la possibilità di poter pagare i periodi necessari a superare la soglia dei 18 anni.

Vi sarei grato se qualcuno mi potrebbe dare qualche dritta in merito all'argomento.

Ringrazio
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Obiettivo pensione unica: la ricongiunzione:
La carriera di un lavoratore può essere caratterizzata da attività diverse con conseguente iscrizione a Casse previdenziali differenti. Al fine di garantire al lavoratore una pensione unica soccorrono alcuni istituti diretti a colmare quelle scoperture assicurative, per poter rendere lineare l’intero percorso del lavoratore. Tra questi istituti possiamo ricordare i riscatti, la contribuzione figurativa, la riunione di servizi, la contribuzione volontaria, la ricongiunzione e la totalizzazione. Nonostante lo scenario lavoristico sia decisamente mutato rispetto al passato, con l’introduzione da parte del legislatore di figure lavorative assai variegate, gli istituti previdenziali, almeno per ora, non hanno subito pari attenzione.

Facciamo il punto sulla ricongiuzione. Questo istituto, regolato dalle Leggi 29/1979 e 45/1990, permette al lavoratore che ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse di trasferire tutti i singoli periodi in una sola gestione che calcolerà la pensione come un unico trattamento. Ciò può avvenire solo a domanda e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione maturati dal lavoratore a qualsiasi titolo e che non siano stati già utilizzati per liquidare una pensione. Una volta trasferiti i contributi al fondo di destinazione essi vengono considerati come se fossero sempre stati versati in tale fondo, dando diritto alla liquidazione della pensione in base ai requisiti di tale ultimo fondo.

In particolare l’art. 1 della L. 29/79 disciplina la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’INPS, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive. L’art. 2, della stessa legge, regolamenta una diversa ipotesi di ricongiunzione per la quale il lavoratore, che possa far valere contribuzioni nella gestione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ovvero in forme obbligatorie sostitutive alla stessa ovvero ancora nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi dell’INPS, può, a sua scelta, chiedere di ricongiungere tutti i contributi nella gestione in cui risulti iscritto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro ovvero in un’altra gestione nella quali vanti una anzianità di almeno otto anni di contribuzione effettiva. Ai sensi della L. 45/1990 è possibile ricongiungere periodi di contribuzione esistenti presso varie casse di previdenza per i liberi professionisti esistenti presso differenti gestioni ovvero con quelli esistenti presso gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati. Alla luce del D.L. 201/2011 che ha soppresso l’INPDAP la Gestione Dipendenti Pubblici è oggi una gestione autonoma dell’INPS.

Tutte le forme di ricongiunzione sono sempre a titolo oneroso. Infatti il legislatore con Legge 30 luglio 2010 n. 122 ha introdotto importanti novità in tema di ricongiunzione che sono state recepite nella Circolare INPS n. 142 del 5 novembre 2010. Una volta accolta la domanda infatti viene determinato l’importo del pagamento e i termini per il versamento che può essere effettuato in unica soluzione entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento ovvero in forma rateale con un pagamento iniziale di tre rate e una rateizzazione complessiva non superiore alla metà dei periodi ricongiunti.

Pertanto la ricongiunzione di atteggia alla stregua di un investimento per il lavoratore che potrà decidere, in relazione alla valutazione della conseguente convenienza economica, se ricongiungere o meno i periodi contributivi. Una volta ricongiunti i periodi al lavoratore viene riconosciuto un unico trattamento pensionistico nella Cassa di destinazione il cui calcolo può risultare particolarmente vantaggioso.
Laviadiuscita

Re: 18 ANNI DI SERVIZIO AL 31.12.1995

Messaggio da Laviadiuscita »

Chiedo se possibile un aiuto, circa quando di seguito indicato:
Ex militare transitato nei ruoli del personale civile della difesa per riforma sanitaria non dipendente da causa di servizio, ha chiesto all'INPS il riscatto del servizio comunque prestato ai sensi del D.lgv. n. 165/97 art. 5 comma 3, al fine di ottenere tramite parziale pagamento il riconoscimento della maggiorazione di servizio.
La domanda l'ho avanzata da civile.
L'INPS ha chiesto all'Ente l'invio della documentazione matricolare per procedere con la pratica che però è stata stoppata in quanto il mio Ente ha comunicato all'INPS che la domanda non può essere presa in considerazione a mente della lettera prot. 165/97 datata 11 aprile 2001 di PERSOMIL che rispondendo ad un quesito avanzato dal C.R.M.S. Direzione di Amm.ne di Napoli (tra l'altro Organo competente nel trattare pratiche amm.ve e FAVOREVOLE SENZA ALCUNA RESTRIZIONE) forniva PARERE CONTRARIO per chè il riscatto è subordinato alla condizione di militare in costanza di servizio e pertanto con il cambio di Status la domanda non può essere accolta. L'INPS pertanto ha comunicato allo scrivente di respingere la domanda (rappresento che l'INPS o meglio prima l'INPDAP a seguito contatti diretti aveva fornito un parere favorevole e senbra che a livello nazionali ci siano casi di ex militari transitati che hanno ottenuto il riscatto). Lo scrivente di conseguenza ha avanzato ricorso telematico all'INPS addicendo quanto scritto dal C.R.M.S. Direzione di Amm.ne di Napoli e cioè: " ..valgono le norme di carattere generale introdotte dal D.P.R. 1092/73, PARTE SECONDA TITOLO I, che prevedono la computabilità a domanda dei servizi, con o senza onere di riscatto, con la sola osservanza di eventuali termini di decadenza, legati alla permanenza in servizio..pertanto possono richiedere l'applicazione della norma in oggetto (oggetto: applicazione art.5 3 c. D.lvo 165/97... Sottufficiali passati all'impiego civile). Mi viene da pensare che i Sott.li oggetto del quesito siano transitati a domanda e non per una riforma sanitaria. In ogni caso la mia domanda di ricorso attualmente è depositata all'INPS di Roma Comitato di Vigilanza della gestione competente per la valutazione del caso.
Il riscatto che si riferisce ad unperiodo di circa 10 anni di servizio in Enti territoriali mi permetterebbe di ottenere la maggiorazione di 2 anni che andrebbero ad unirsi a quelli già riconosciuti (3 anni) per ottenere i 5 anni massimi previsti. Ho già riscattato 5 anni per la buonuscita.
Grazie per un eventuale contributo che potete fornire.
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