corsi teorici di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali, ai sensi della direttiva europea 2003/59/CE.
(controlli)
Parere del CdS a seguito di ricorso.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501790 - Public 2015-06-18 -
Numero 01790/2015 e data 18/06/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 aprile 2015
NUMERO AFFARE 00541/2015
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dall’Unione Conducenti di Linea, con sede legale ad A. I., in persona del legale rappresentante signor P. V., per l’annullamento dei provvedimenti ministeriali del 20 ottobre 2014 n. 450 e del 18 luglio 2014 n. 289 di revoca dell’autorizzazione a svolgere corsi teorici di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 6870 del 2 febbraio 2015 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
visto il ricorso del 17 novembre 2014;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger;
Premesso:
L’Unione conducenti di linea era assegnataria di tre autorizzazioni per svolgere corsi teorici di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali, ai sensi della direttiva europea 2003/59/CE.
Con i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe, è stata disposta prima la sospensione e poi la revoca delle autorizzazioni prot. 34980 del 21 dicembre 2012 e prot. n. 15233 del 12 giugno 2013 perché l’Associazione era incorsa due volte, nell’arco di tre anni, nelle sanzioni di cui al decreto ministeriale 16 ottobre 2009.
La ricorrente deduce che il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a svolgere corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali è scaturito dalla seconda violazione ritenuta illegittima ''perché elevata in presenza di una chiara situazione di caso fortuito e forza maggiore" e, in quanto tale, non punibile.
Il provvedimento di sospensione del 25 novembre 2013 e 18 luglio 2014 è stato emanato a seguito di un'ispezione da funzionari dell'Ufficio Motorizzazione civile di Bari, intesa alla verifica di regolarità dello svolgimento dei corsi di formazione periodica per conducenti professionali organizzato dall'Unione conducenti di linea presso la sede di OMISSIS.
Nel verbale d’ispezione, i funzionari incaricati hanno annotato che "al momento dell'ispezione non si stava svolgendo la lezione frontale, in quanto, è stato riferito che il sistema multimediale non era funzionante perché in fase di aggiornamento software; il docente era impegnato ad installare un programma antivirus nel computer utilizzato per svolgere il corso.
Il provvedimento non è stato neppure adeguatamente motivato non tenendo in minimo conto la specialità della situazione. Inoltre, anche non volendo considerare le ore di corso contestate, le altre si sono tenute per una quantità ammessa dalla legge per conseguire l’abilitazione.
Il Ministero eccepisce che la mancata effettuazione della lezione del corso costituisce grave irregolarità di svolgimento del corso, soprattutto in considerazione del fatto che, in ogni caso, non era stato annotato, al momento dell'ispezione, che il corso stesso non si stava tenendo e che, dunque, le prime due ore non erano da considerarsi utili ai fini del conteggio della presenza degli allievi.
Evidenzia che il legale rappresentante dell'Unione conducenti di linea ha trasmesso proprie deduzioni alla Direzione generale per la motorizzazione nelle quali rileva che uno dei funzionari incaricati dell'ispezione, l'Ing. OMISSIS, avrebbe concordato, con il responsabile del corso di "considerare assenti anche gli allievi presenti informando gli stessi che non avrebbero potuto beneficiare del bonus delle 3 ore di assenza in applicazione alla disciplina delle assenze previste dal decreto ministeriale 10 ottobre 2009" e che, in ogni caso, alle 10.05 gli allievi presenti hanno apposto la firma in entrata e la lezione è ripresa regolarmente.
Però, il citato Ing. OMISSIS, su richiesta della Direzione generale per la motorizzazione, ha trasmesso una nota nella quale ha contestato di aver "concordato" di considerare assenti gli allievi presenti nell'aula al momento dell'ispezione e ribadisce che le lezioni previste dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 9.00 alle ore 10.00 non si sono svolte regolarmente.
La direttiva 2003/59/CE intende favorire un più elevato livello professionale degli autisti addetti al trasporto su strada di merci e di persone. Per questo è stato previsto che detti conducenti debbano frequentare un corso obbligatorio di qualificazione iniziale e sostenere uno specifico esame di abilitazione nonché, ogni cinque anni, frequentare un corso di formazione periodica, di 35 ore, presso un soggetto autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Considerato:
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009 (in vigore all'epoca in cui si sono svolti i corsi di cui si è constatata l'irregolarità) ha previsto precisi e determinati requisiti per l'accredito degli enti di formazione, ha disciplinato dettagliatamente lo svolgimento dei corsi ed ha previsto disposizioni sanzionatorie a carico degli enti che commettessero irregolarità nello svolgimento dei corsi.
La revoca dell'autorizzazione rilasciata alla ricorrente è stata disposta a seguito di due ispezioni, disposte nell'arco di nove mesi, ove sono state accertate gravi irregolarità.
La ricorrente non ha fornito spiegazioni precise ed attendibili del mancato svolgimento dei corsi; al contrario taluni giustificazioni sono state contraddette da chi era stato chiamato in causa.
Per queste considerazioni il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza sospensiva.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Hans Zelger Anna Leoni
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
Corsi teorici di qualif. e formaz. per conducenti profession
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