calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14”.
Parere del CdS
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE C ,numero provv.: 201501692 - Public 2015-06-12 -
Numero 01692/2015 e data 10/06/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 21 maggio 2015
NUMERO AFFARE 00842/2015
OGGETTO:
Ministero della giustizia
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante disposizioni in materia di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14”.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 12 maggio 2015 n. 4857.U, con la il Ministero della giustizia - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;
Premesso.
Con relazione, ritualmente vistata dal Ministro della giustizia, l’Ufficio legislativo del Dicastero trasmette lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Regolamento recante disposizioni in materia di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione dell’8 maggio 2015.
Con detto provvedimento si intende dare attuazione all’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, che demanda a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, la definizione delle modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione. La stessa norma detta i principi ai quali la disciplina secondaria si deve attenere, prevedendo tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni e per i beni costituiti in azienda, l’applicazione del criterio della prevalenza della gestione più onerosa nel caso di patrimoni misti, la definizione di scaglioni commisurati al valore dei beni per la determinazione del compenso degli amministratori giudiziari, i casi e la percentuale di maggiorazione o diminuzione del compenso, le modalità di calcolo e di liquidazione qualora siano nominati più amministratori.
Si precisa in relazione che l’ambito applicativo dell’intervento regolamentare è stato limitato ai soli beni sequestrati (e non anche a quelli confiscati), in quanto il compito di amministrare i beni, dopo l’adozione del provvedimento di confisca di primo grado, è demandato all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (di seguito Agenzia) ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Si pone, altresì, in evidenza che, tenuto conto degli elementi di connessione dei procedimenti di prevenzione patrimoniali con le procedure concorsuali, per la liquidazione dei compensi si è assunto come modello di riferimento l’impianto della disciplina regolamentare, a cui rinviano gli artt. 39 e 165 della legge fallimentare per la determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare e al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo.
Tuttavia, nel caso specifico, si è ritenuto di apportare degli adeguamenti ai parametri considerati, da un lato riducendo gli indici di calcolo nel convincimento che gli adempimenti degli amministratori giudiziari non possono andare oltre il biennio e risultano meno complessi di quelli propri delle procedure concorsuali;
dall’altro contenendo la riduzione in misura inferiore rispetto a quella che si sarebbe dovuta applicare, al fine di considerare la maggiore esposizione dell’amministratore in contesti di criminalità organizzata.
Nel dare poi attuazione a un principio fissato dalla fonte primaria, è stato previsto che per la determinazione del compenso debba essere preso in considerazione il valore di stima dei beni risultante dalla relazione dell’amministratore giudiziario; ciò nondimeno, nel caso di liquidazione dei beni per il soddisfacimento dei creditori si è reputato opportuno affermare la prevalenza del prezzo di vendita sul valore di stima, in conformità al criterio fissato dall’art. 2 del decreto 15 maggio 2009 n. 80 del Ministro della giustizia in materia di compensi spettanti ai custodi di beni pignorati.
L’Amministrazione riferente allega, quindi, alcune tabelle, nelle quali sono messi a raffronto, attraverso delle simulazioni, i criteri previsti nel regolamento, comparandoli con quelli non uniformi applicati dagli uffici giudiziari in cui vi è un frequente ricorso alle misure di prevenzione (Tribunali di Reggio Calabria, Torre Annunziata, Santa Maria Capua Vetere, Milano e Roma), con il tariffario dei dottori commercialisti di cui al decreto 20 luglio 2012 n. 140 e con le indicazioni provenienti dall’Istituto nazionale amministratori giudiziari, che ha proposto per i beni mobili e immobili un compenso annuo oscillante tra 0,15% e 0,50% del valore stimato e per le aziende il compenso minimo previsto dal CCNL dei dirigenti del settore, in cui opera l’impresa oggetto di sequestro, ridotto tra il 10 e il 30%.
Sulla scorta del raffronto operato, il Ministero deduce che i criteri seguiti nel provvedimento all’esame, oltre a fornire ai Tribunali parametri uniformi, consentono un sensibile contenimento dei compensi attualmente liquidati dagli uffici giudiziari.
Il provvedimento si compone di 7 articoli.
L’art. 1 circoscrive l’ambito di applicazione del regolamento, mentre l’art. 2 reca le definizioni ricorrenti nel testo.
L’art. 3 contiene i criteri per la determinazione del compenso e mutua le percentuali dell’attivo (suddiviso in scaglioni) previste dal decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012 n. 30, apportando congrue riduzioni in relazione alla diversa tipologia dei beni in sequestro (beni costituiti in azienda, beni immobili e frutti relativi).
Nello stesso articolo sono indicati i criteri volti alla determinazione dell’attivo ai fini della liquidazione, viene previsto un compenso supplementare per remunerare l’attività di assistenza dell’amministratore giudiziario alla verifica dei crediti, nonché un ulteriore compenso nel caso in cui l’amministratore giudiziario, debitamente autorizzato, prosegua o riprenda l’attività d’impresa, avuto riguardo al contesto criminale in cui è chiamato ad assolvere il mandato.
Ancora nell’art. 3 è indicato il compenso minimo fissato in euro 811,35 e sono contenute ulteriori disposizioni volte a evitare duplicazioni del compenso e a regolare il calcolo delle spese generali, i costi dei coadiutori dell’amministratore, nonché i profili connessi alle ipotesi di fallimento delle società sottoposte a sequestro.
L’articolo 4 disciplina i casi in cui è possibile aumentare o diminuire il compenso.
L’articolo 5 indica i criteri per determinare i compensi per ciascuno degli amministratori nel caso di incarichi conferiti collegialmente.
L’articolo 6 precisa che i criteri di liquidazione previsti dal regolamento non si applicano ai casi in cui l’amministratore giudiziario svolge l’attività di gestione a seguito di incarico conferito dalla società, le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro.
In ultimo, l’art. 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Sull’articolato proposto é stato preventivamente acquisito il concerto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello Sviluppo economico.
Considerato.
Lo schema di decreto all’esame completa gli interventi regolatori, previsti dal decreto legislativo n. 14 del 2010, che ha istituto l’Albo degli amministratori giudiziari preposti alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati per effetto delle misure reali di prevenzione ed è coerente con il dichiarato obiettivo di fornire agli uffici giudiziari criteri uniformi per la liquidazione dei compensi a coloro ai quali l’amministrazione è affidata .
La determinazione dei relativi parametri è peraltro resa urgente dalla necessità di rendere più rapido l’affidamento dei beni sequestrati e uniformare il calcolo del compenso dovuto agli amministratori, considerato che, ai sensi dell’art. 38 del Codice delle leggi antimafia, la gestione dei beni confiscati è trasferita all’Agenzia dopo il decreto di confisca di primo grado e che l’art. 24 dello stesso Codice fissa stringenti limiti temporali, trascorsi i quali senza che il Tribunale si sia pronunciato per la confisca il provvedimento di sequestro decade.
Nel contesto delineato, pur ritenendo di esprimere parere favorevole all’approvazione dello schema di decreto in esame, la Sezione ritiene opportuno formulare alcune osservazioni di carattere sostanziale, delle quali l’Amministrazione vorrà tener conto nella predisposizione di prossimi schemi regolamentari e per apportare gli opportuni correttivi al provvedimento proposto.
Fermi restando gli ambiti di discrezionalità riconosciuti all’Amministrazione dall’art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010 nella determinazione delle modalità di calcolo dei compensi degli amministratori giudiziari espresse negli art. 3, 4 e 5 dello schema, dalla relazione illustrativa e neppure dalla relazione tecnica non si ricavano i criteri nel dettaglio seguiti per determinare le percentuali di base sull’ammontare dell’attivo ripartito per scaglioni e per giustificare l’oscillazione della percentuale da un minimo al massimo per ciascun scaglione.
Detti criteri, ove espressi, costituirebbero un utile ausilio per il giudice delegato a liquidare il compenso, tanto più che l’art. 4 prevede che il compenso di base, calcolato ai sensi dell’art. 3, possa essere suscettibile di maggiorazione o di riduzione non superiore al 50 % in ragione della maggiore o minore complessità della gestione e possa ancora fruire di una maggiorazione del 100% (che non è specificato se alternativa o aggiuntiva a quella del 50%) correlata ad amministrazioni particolarmente complesse o a risultati marcatamente positivi.
Né invero alla mancata precisazione dei suddetti criteri possono sopperire le simulazioni riportate nelle tabelle allegate alla relazione ministeriale, le quali costituiscono una esemplificazione dei costi di amministrazione, per effetto dell’applicazione delle percentuali dell’attivo indicate nell’articolato, e configurano compensi di ammontare inferiore alle istanze che provengono dalle categorie professionali interessate.
Sul punto si condivide l’intendimento perseguito dall’Amministrazione di stabilire un ragionevole bilanciamento tra il diritto a un equo compenso e l’interesse di chi subisce i costi dell’amministrazione giudiziaria a non sopportare oneri eccessivi durante il periodo di sequestro dei propri beni, ma non si può sottacere che in presenza di beni complessi o costituiti in azienda una gestione professionale dei beni, non sempre reperibile in loco, corrisponderebbe meglio all’interesse generale e, nel caso di confisca, sarebbe di vantaggio per la parte pubblica in ragione dei fini della valorizzazione dei beni; e ciò senza considerare che gli eventuali maggiori costi derivanti da ciò non assorbirebbero risorse pubbliche, in quanto le spese di amministrazione graverebbero comunque sugli stessi beni sequestrati.
In ogni caso, si rimette alla prudente valutazione dell’Amministrazione l’opportunità di inserire nell’art. 4 una previsione che legittimi la maggiorazione del compenso in presenza di situazioni di intimidazione ambientale, che è tipica dei contesti caratterizzati da diffusa presenza della criminalità organizzata e costituisce pertanto un parametro da tenere presente nel valutare il livello di difficoltà dell’amministrazione dei beni sequestrati, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lettera d), n. 1, del d.lgs. n. 14 del 2010.
Contestualmente appare meno giustificata la previsione di un compenso supplementare, previsto al comma 3 dell’art. 3, per l’assistenza prestata al giudice dall’amministratore giudiziario per la verifica dei crediti nella determinazione del passivo, trattandosi di prestazione assorbibile nella maggiorazione per la complessità della gestione prevista dal comma 1, lettera a) dell’art. 4.
Vanno, altresì, coordinati il disposto dell’art. 3, comma 8, che fa rientrare i costi dei coadiutori nel rimborso forfettario delle spese generali dovute all’amministratore giudiziario e la previsione dell’art. 4, comma 1, lettera b, che include tra i criteri da considerare, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del 50%, l’ipotesi in cui l’amministratore abbia fatto ricorso all’opera di coadiutori.
Si osserva ancora che nel testo manca qualsiasi indicazione sui parametri temporali per il calcolo dei compensi, che, avuto riguardo al modello delle procedure concorsuali preso a riferimento, dovrebbero ragionevolmente rapportarsi all’arco annuale o a frazione di esso. L’inserimento di una disposizione chiarificatrice risulterebbe utile anche per prevenire eventuali contenziosi.
Sul piano più strettamente formale si suggeriscono inoltre i seguenti correttivi:
a. nel preambolo:
- il secondo “visto”, nel quale si cita l’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, deve essere posposto dopo il richiamo alla preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri;
- nel quarto “visto”, dopo la citazione del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14, va aggiunta la precisazione “e in particolare l’art. 8” e deve essere, quindi, conseguentemente espunto il “visto” che segue;
- nel successivo “ritenuto” deve essere, eliminata, alla fine, l’espressione “con gli opportuni correttivi, in considerazione della minore complessità degli adempimenti richiesti ai primi”, in quanto introduttiva di un giudizio comparativo “a priori” che eccede – in definitiva - i limiti dell’intervento regolamentare fissati dalla fonte primaria;
b. all’art. 1, per una più compiuta delimitazione dell’oggetto del regolamento, è opportuno completare il comma 1 con 1’espressione “per la custodia, la conservazione e l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
c. all’art. 3, ogniqualvolta si indica l’ammontare dell’attivo, l’articolo “ì” anteposto al valore in euro dev’essere depennato;
d. infine, all’art. 6, comma 1, è opportuno integrare il testo – per maggior chiarimento – con le parole: “le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro”.
P.Q.M.
Si esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui alla parte motiva, in ordine allo schema regolamentare proposto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Giuseppe Faberi
IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini
Calcolo e liquidazione compensi Amm.tori giudiziari
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