CAUSA DI SERVIZIO - SENTENZA T.A.R. TORINO

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CAUSA DI SERVIZIO - SENTENZA T.A.R. TORINO

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BUON GIORNO A TUTTI.
PER OPPORTUNA DIVULGAZIONE E CONOSCENZA, DI SEGUITO QUANTO DETERMINATO DAL T.A.R. PER IL PIEMONTE DI TORINO SEGNALANDO CHE E' POSSIBILE E DOVEROSO IMPUGNARE I DECRETI DI DINIEGO ALLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO.
BUONA LETTURA.


N. 00635/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2012, proposto da:
…OMISSIS…, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del provvedimento decreto n. 5145/N (posizione n.648174/A) datato 22 settembre 2011 emanato dalla Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati - II reparto 8^ Divisione 2^ Sezione;
- del connesso parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio, posizione n. 29309/2010 in Roma, nell'adunanza n. 45/2011 del 3 giugno 2011;
- di tutti gli atti prodromici, connessi, correlati e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l’avv. M. Ferrario su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente, e l'avvocato dello Stato Carotenuto per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con ricorso notificato il 9 gennaio 2012 e depositato il 18 gennaio successivo, il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo presso la Direzione del 1° Reparto Manutenzione Velivoli di Cameri (NO), ha impugnato il decreto n. 5145/N del 22 settembre 2012, notificato l’11 novembre successivo, con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente in data 29 novembre 2007 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “…OMISSIS…”.
1.1. Il predetto decreto è stato adottato in conformità al parere, pure impugnato dal ricorrente, del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 29309/2010 reso nell’adunanza del 3 giugno 2011, nel quale l’infermità sopra descritta è stata giudicata non dipendente da causa di servizio sulla scorta di articolata motivazione, ma sostanzialmente sintetizzabile nell’inciso secondo cui la dipendenza da causa di servizio non potrebbe essere affermata in considerazione “sia dei generici elementi prodotti a corredo della domanda dalla parte sia risultanti dagli atti dell’Amministrazione”.
1.2. Attraverso un unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati, deducendo vizi di carenza di istruttoria e di motivazione, di illogicità e di travisamento del fatto, nonché di violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 per mancata comunicazione del preavviso di diniego, chiedendo conclusivamente l’annullamento degli atti impugnati e la rifusione delle spese di lite.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato, in prossimità dell’udienza di discussione, dal deposito di documentazione e di memoria integrativa, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, in particolare sottolineando il carattere obbligatorio e vincolante dei pareri espressi dal Comitato di Verifica, i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di merito espresse dal medesimo e invocando l’applicazione dell’art. 21 octies comma 2 L. 241/90 in relazione alla censura concernente la mancata comunicazione del preavviso di diniego, tenuto conto che il contenuto dei provvedimenti impugnati non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
3. La difesa di parte ricorrente ha depositato una memoria di replica nel termine di rito.
4. All’udienza pubblica del 2 aprile 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
1. Il provvedimento impugnato si è fondato sui rilievi formulati dal Comitato di Verifica nel parere del 3 giugno 2011, nel quale si è ritenuto che la dipendenza da causa di servizio dell’infermità dedotta dal richiedente non potesse essere affermata alla luce della genericità degli elementi istruttori allegati dall’interessato e trasmessi dall’Amministrazione di appartenenza; in particolare, secondo il Comitato di Verifica risulterebbero mancanti:
- il rapporto redatto dal responsabile della struttura di appartenenza del ricorrente, in relazione alle circostanze di modo, tempo e luogo in cui si è verificato l’incidente;
- valide testimonianze;
- altra idonea documentazione probatoria.
2. In realtà, l’esame degli atti istruttori raccolti dall’amministrazione nel corso del procedimento e trasmessi al Comitato di Verifica attesta, ad avviso del collegio, l’esatto contrario.
3. L’istanza del ricorrente in data 29 novembre 2011 (doc. 7 ricorrente) ha ricostruito compiutamente le circostanze di tempo e di luogo e le modalità in cui si è verificato l’incidente da cui è derivata l’infermità per la quale ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio …OMISSIS…:
- il giorno 5 giugno 2007, alle ore 8,00 circa, nell’area di parcheggio nei pressi della palazzina AGE, il ricorrente, in divisa e in compagnia del …OMISSIS…, mentre si apprestava a prendere servizio, …OMISSIS…che gli causava un forte dolore;
- alle ore 11,00 dello stesso giorno, notando la persistenza del dolore e un rigonfiamento anomalo …OMISSIS…, egli si presentava presso l’infermeria del Comando Aeroporto di Cameri, ove l’ufficiale medico in servizio pronunciava diagnosi di “…OMISSIS…” (doc. 4 ricorrente); nello stesso referto l’ufficiale medico, dopo aver riferito le circostanze di tempo e di luogo dell’infortunio così come riferitegli dall’interessato, dichiarava di ritenerle “verosimili”, aggiungendo che testimone dell’infortunio era il …OMISSIS… e, quanto alla causa dell’infortunio, che questo era da qualificarsi “spontaneo in servizio”;
- il giorno 19 giugno 2007 il ricorrente si sottoponeva ad accertamenti diagnostici (risonanza magnetica) presso una clinica privata di Novara, dalla quale si riscontrava la presenza di …OMISSIS…;
- di conseguenza, il 12 ottobre 2007 il ricorrente si sottoponeva presso il Policlinico San Matteo di Pavia ad un intervento chirurgico di “…OMISSIS…”.
3.1. Quindi, il giorno 29 novembre 2007, il ricorrente presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “…OMISSIS…”.
3.2. L’Amministrazione di appartenenza del ricorrente istruiva la domanda e con nota del 26 giugno 2008 a firma del direttore del 1° R.M.V., (doc. 5 ricorrente), trasmetteva il fascicolo istruttorio al Dipartimento di Medicina Legale di Milano, allegando l’istanza dell’interessato, i documenti comprovanti la patologia, il rapporto informativo informale vistato dal …OMISSIS…, la dichiarazione testimoniale del …OMISSIS…, stralcio dei precedenti sanitari del Comando Aeroporto Servizio Sanitario di Cameri e copie conformi del foglio matricolare aggiornato dell’interessato.
3.7. Il 30 settembre 2008 l’interessato era sottoposto a visita medica presso il Dipartimento di Medicina Legale di Milano, all’esito della quale la Commissione Medica Ospedaliera pronunciava diagnosi di “…OMISSIS…” e formulava un giudizio di “dipendenza da causa di servizio” dell’infermità (doc. 6 ricorrente).
4. Dall’esame di tali elementi istruttori è possibile evincere le seguenti conclusioni:
- risulta agli atti il rapporto informativo sulle circostanze di modo, tempo e luogo in cui si è verificato l’incidente redatto dal responsabile della struttura di appartenenza;
- risulta la dichiarazione testimoniale del …OMISSIS… che era in compagnia del ricorrente al momento del sinistro;
- risulta la documentazione medica che attesta la verosimiglianza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, in particolare: il referto dell’ufficiale medico redatto nell’imminenza del sinistro, in cui si dichiarano “verosimili” le circostanze di modo di tempo e di luogo dell’incidente riferite dall’interessato e dal teste, e il referto della C.M.O. di Milano in cui si esprime un giudizio di dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
5. Alla luce di tali elementi, il parere del Comitato di Verifica impugnato nel presente giudizio, nella parte in cui lamenta un’asserita genericità degli elementi istruttori addotti dal richiedente a trasmessi dall’amministrazione di appartenenza, ed in particolare l’assenza del rapporto informativo, di dichiarazione testimoniale e di idonea documentazione medica, si fonda su un evidente travisamento del fatto, o, quanto meno, su un altrettanto evidente difetto di istruttoria – vizi di legittimità entrambi sindacabili da questo giudice pur nel contesto di valutazioni della P.A. connotate da discrezionalità tecnica - dal momento che, al contrario di quanto affermato dal Comitato di Verifica, l’istanza del ricorrente appariva corredata da tutti gli elementi di valutazione ritenuti erroneamente assenti.
6. Del resto, in tale contesto, il preavviso di diniego omesso dall’amministrazione avrebbe certamente consentito all’interessato, non tanto di produrre nuovi elementi istruttori (quelli esistenti apparendo già sufficienti a consentire al Comitato di Verifica di formulare il proprio parere), quanto piuttosto di evidenziare la completezza degli atti già trasmessi e la non genericità degli elementi istruttori già in possesso del Comitato.
7. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati ai fini di un motivato riesame da parte del Comitato di Verifica, da condursi sulla scorta degli elementi istruttori già in possesso dello stesso Comitato, e dell’adozione da parte del competente ufficio di un nuovo provvedimento conclusivo di accoglimento o di rigetto dell’istanza, previa, in quest’ultimo caso, la necessaria comunicazione al richiedente del preavviso di diniego (TAR Piemonte, sez. I, 12 dicembre 2014, n. 1991).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Pescatore, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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