conferimento dell'onorificenza della M.O. al V.M.

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conferimento dell'onorificenza della M.O. al V.M.

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conferimento dell'onorificenza della medaglia d'oro al valor militare.

N.B.: spero che analoghe situazioni NON debbano accadere più.
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1) - veniva comunicato che l’istanza del 24.02.2010 per il conferimento “alla memoria” del coniuge di un riconoscimento al valore /merito dell’Arma dei Carabinieri non poteva essere accolta a causa della sua tardiva proposizione, considerato che la normativa di riferimento, ossia per l’art. 7 del D.M. n. 412/2001, prevedeva la possibilità di avanzare proposte per fatti avvenuti nel territorio nazionale prima della sua entrata in vigore, entro un anno da quella data.

2) - L’istanza di riconoscimento avanzata dalla vedova era stata motivata dal fatto che il mar. magg. era stato ucciso nel corso di una azione di criminalità mafiosa, durante la quale, benché disarmato, non esitava ad intervenire per contrastare l’azione criminale: e, per tale condotta, era stato dichiarato vittima della mafia.

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA precisa:

3) - La decisione deve essere riformata, atteso che le censure mosse dalla difesa della vedova C.. appaiono fondate e meritano di essere accolte.

Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500312
- Public 2015-04-16 -


N. 00312/2015REG.PROV.COLL.
N. 00618/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso n. 618/ 2014 R.G. proposto da:
G. C., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cittadino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan n. 5;

contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Miniatro in carica;
COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA DELLA LEGIONE CARABINIARI SICILIA, in persona del Comandante in carica;

COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA, in persona del Comandante in carica -
Tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – CATANIA (Sez. III) n. 00982/2014, resa tra le parti, concernente: Ottemperanza a Sentenza TAR Sicilia - Catania n. 585/2012 - Riconoscimento del conferimento dell'onorificenza della medaglia d'oro al valor militare - Richiesta risarcimento danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, di Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri Sicilia e di Comando Legione Carabinieri Sicilia di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 10 dicembre 2014 il Consigliere Giuseppe Mineo e uditi per le parti gli avvocati Cittadino e Mango;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha dichiarato improcedibile il ricorso con cui la sig.ra G. C., in qualità di vedova del mar. magg. OMISSIS, ha denunciato l’inottemperanza dell’Amministrazione intimata al giudicato formatosi sulla sentenza n. 585/2012 resa dallo stesso Decidente, e per il risarcimento del danno.

Per resistere al ricorso le Amministrazioni intimate si sono costituite nel giudizio.

Nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Nel merito il ricorso va accolto per le ragioni che qui di seguito si precisano.

In effetti, con ricorso introduttivo n. 3198/2010 R.G., promosso contro il Ministero della Difesa, il Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri Sicilia ed il Comando Legione Carabinieri Sicilia, la sig.ra G. C., quale vedova del mar. magg. OMISSIS, chiedeva l’annullamento del provvedimento n. 93/ 19.08.2009 del 15.05.2010 del Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri di Sicilia, con il quale le veniva comunicato che l’istanza del 24.02.2010 per il conferimento “alla memoria” del coniuge di un riconoscimento al valore /merito dell’Arma dei Carabinieri non poteva essere accolta a causa della sua tardiva proposizione, considerato che la normativa di riferimento, ossia per l’art. 7 del D.M. n. 412/2001, prevedeva la possibilità di avanzare proposte per fatti avvenuti nel territorio nazionale prima della sua entrata in vigore, entro un anno da quella data. L’istanza di riconoscimento avanzata dalla vedova era stata motivata dal fatto che il mar. magg. OMISSIS era stato ucciso nel corso di una azione di criminalità mafiosa, durante la quale, benché disarmato, non esitava ad intervenire per contrastare l’azione criminale: e, per tale condotta, era stato dichiarato vittima della mafia.

Per contro, l’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, eccepiva in limine litis la competenza del TAR Lazio per riguardo alla ritenuta impugnazione del D.M. n. 412/2001, mentre nel merito del ricorso ribadiva le ragioni poste a base del provvedimento di diniego impugnato dalla vedova del militare ucciso.

Il TAR adito, con la sentenza n. 508/2012, della cui esatta esecuzione in questa sede si controverte, respinta la pregiudiziale di incompetenza, accoglieva il ricorso, dopo aver rilevato: che “seppure l‘art. 5 del D.M. n. 412/2001… fissa il termine di un anno, è pur vero che l’iniziativa per l’avvio del procedimento è espressamente ascritta al Comando Provinciale di appartenenza del militare..”: il quale, pertanto, “essendo a conoscenza dell’evento che aveva determinato il decesso del maresciallo OMISSIS, avrebbe dovuto tempestivamente avviarlo sul presupposto che in inconfutata sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla norma”; che, per contro “la circostanza che l’Autorità competente abbia lasciato decorrere il termine normativamente assegnatole, non è atta a determinare effetti preclusivi nei confronti di chi si protesta a buon titolo titolare della legittima aspettativa a conseguire l’ambita onorificenza…”. E che, pertanto, per effetto dell’accoglimento del ricorso, l’Amministrazione “ai sensi dell’art. 34, lett. c) c. p. a. adotti, quale misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, il provvedimento richiesto dalla ricorrente… “.

L’Amministrazione qui appellata, in riscontro alla decisione così resa, riesaminata la posizione del militare, avanzava d’ufficio al Ministero dell’Interno la proposta di ricompensa al merito Civile “alla memoria” del defunto mar. magg. OMISSIS. Dalla documentazione versata in atti in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 2976/2013, invero, risulta che la proposta è stata positivamente esitata mediante il conferimento della medaglia d’oro al Merito Civile alla “memoria” del defunto maresciallo magg. OMISSIS, consegnata in forma solenne alla vedova in data 6.06.2013, durante la celebrazione del 199° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Avendo tuttavia ritenuto che il conferimento della medaglia d’oro al valore civile non potesse reputarsi satisfattivo dell’onorificenza della medaglia d’oro al valore militare, così come statuito dalla sentenza n. 585/2012, la vedova del maresciallo ha adito lo stesso Decidente, quale giudice dell’ottemperanza, denunciando il difetto di esecuzione del giudicato e per il risarcimento dei danni subiti dalla condotta infedele tenuta dall’Amministrazione.

Il TAR, tuttavia, con la decisione qui appellata, accogliendo gli argomenti prospettati dalla Difesa erariale, ha dichiarato il ricorso “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”, dopo aver rilevato: che “la sussistenza dell’interesse giuridicamente protetto della ricorrente a conseguire il richiesto riconoscimento del conferimento dell’onorificenza della medaglia d’oro al valore militare alla memoria del marito, maresciallo magg. OMISSIS, deceduto in data 18 marzo 1982, vittima di un agguato mafioso..”, in realtà fosse stato già legittimamente soddisfatto dall’Amministrazione attraverso “il conferimento della medaglia d’oro al Merito civile ‘alla memoria’ ”; che, per effetto dell’accettazione di tale riconoscimento, gli effetti del conferimento di sarebbero definitivamente consolidati; e che, pertanto “nella rilevata insussistenza della possibilità del conferimento di due onorificenze per gli stessi fatti, nessuna altra pretesa la ricorrente può vantare in esecuzione della sentenza n. 585/2012 di questo Tribunale”.

2) La decisione deve essere riformata, atteso che le censure mosse dalla difesa della vedova C.. appaiono fondate e meritano di essere accolte.

Ed invero, come sopra riferito nei suoi passaggi salienti, con la ottemperanda sentenza n. 585/2012 il TAR, stabilito che il decorso del termine previsto dal D.M. n. 412/2001 non poteva essere invocato dall’Amministrazione come circostanza per “determinare effetti preclusivi nei confronti di chi si protesta a buon titolo titolare della legittima aspettativa a conseguire l’ambita onorificenza…”, ha quindi accolto il ricorso del vedova del mar. OMISSIS e, per l’effetto, ha ordinato alla Amministrazione soccombente di adottare “il provvedimento richiesto dalla ricorrente… “: cioè, per come dedotto dalla vedova nel ricorso principale n. 3198/2010 R.G., il conferimento ‘alla memoria’ della medaglia d’oro al valor militare. Tale esito è stato peraltro ribadito dallo stesso Decidente della sentenza qui appellata, quando ha individuato nel “richiesto riconoscimento del conferimento dell’onorificenza della medaglia d’oro al valore militare alla memoria” del marito, maresciallo magg. OMISSIS,…, “l’interesse giuridicamente protetto della ricorrente” riconosciuto in via di principio dalla ottemperanda sentenza n. n. 585/2012.

Nessun dubbio, dunque, può rilevarsi sul fatto che la sentenza ‘de qua’ ha accolto la domanda dell’odierna ricorrente relativamente al conferimento al coniuge defunto della medaglia d’oro al valor militare, da eseguire entro il termine dalla stessa previsto in motivazione. Il conferimento della medaglia d’oro al merito civile, piuttosto che della medaglia d’oro al valor militare ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010, altrimenti deciso dall’Amministrazione non appare perciò un comportamento esecutivo congruo con l’obbligo di ottemperare il giudicato formatosi sulla richiesta avanzata con il ricorso introduttivo.

D’altra parte, non vale a giustificare la condotta esecutiva dell’Amministrazione il fatto che l’onorificenza sia stata comunque accettata e, poi, effettivamente conferita alla vedova nella cerimonia del 6.06.2013; ovvero, che non sarebbe possibile conferire due onorificenze per gli stessi fatti, giusto quanto dispone l’art. 3 del D.P.R. n. 1397/1957.

Dando credito alla prima eccezione, in realtà, si finirebbe per riconoscere in questa materia una sorta di facoltà di commutazione tra ciò che viene richiesto e ciò che viene offerto, che deve altrimenti reputarsi esclusa in limine, dal momento che il riconoscimento delle onorificenze qui in discorso a favore di cittadini benemeriti della Repubblica, corrisponde ad un interesse pubblico di altissimo valore politico e sociale, che l’Amministrazione è tenuta ad esercitare nel rigoroso accertamento dei presupposti indicati dall’ordinamento: e perciò insuscettibile di ‘negoziazione’ del tipo di quella alla quale finisce per alludere lo stesso Decidente.

Siffatto orientamento, peraltro, è ribadito dallo stesso art. 3 del D.P.R. n.1397/1957, recante le norme per il conferimento delle “Ricompense al merito civile”: il quale, dopo aver prescritto al primo comma che “Non è consentito il conferimento di più ricompense per atti diretti ad un unico fine, anche se molteplici sono state le azioni compiute dalla medesima persona..”, nel secondo comma ha ritenuto di dover precisare che “la commutazione di più ricompense di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.. “ . L’insieme della disposizione, ex adverso invocata dalla difesa erariale, priva così di giustificazione la condotta dell’Amministrazione sotto un duplice profilo: sia perché ha voluto espressamente escludere ogni pratica ‘commutativa’ tra le ricompense previste, sia perché, come eccepito dalla difesa di parte ricorrente, il divieto è riferito al cumulo di onorificenze al valor civile, ma nulla dispone circa un eventuale divieto di cumulo dell’onorificenza al valor civile con l’assegnazione di una onorificenza al valor dell’Arma dei Carabinieri; mentre nessun effetto preclusivo può essere attribuito al fatto che entrambe possono essere concesse dal Presidente della Repubblica.

In conclusione, in riforma della sentenza qui impugnata, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Per conseguenza si dichiara l’obbligo del Ministero della Difesa e del Comando Provinciale di Catania della Legione Carabinieri Sicilia di dare integrale esecuzione alla sentenza TAR Sicilia - Catania n. 585/2012 conferendo l’onorificenza della medaglia d’oro al valore militare ‘alla memoria’ del mar. magg. OMISSIS.

In ragione di tale riconoscimento ogni ulteriore pretesa risarcitoria per danni morali, così come avanzata dalla parte ricorrente, risulta priva di fondamento.

Le spese del giudizio, considerata la natura degli interessi azionati, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’ottemperanza, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, per le ragioni ed agli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Ermanno de Francisco, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Alessandro Corbino, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2015


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Re: conferimento dell'onorificenza della M.O. al V.M.

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Decreto del Ministero della Difesa n. 412 del dì 8 ottobre 2001 Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 26 novembre 2001
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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 ottobre 2001, n. 412
Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'articolo 31, che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, prevede che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della Commissione per l'espressione del parere siano determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, concernente istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota 8/41584/D.VIII.55 del 20 luglio 2001;

Adotta
il seguente regolamento:
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Art. 1.
1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:

a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;

b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;

c) tenere alti il nome ed il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.


2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.

3. La medaglia di bronzo e' concessa per atti ed imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, il solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).


Note alle premesse:
- L'art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 173/L), nell'istituire le ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri prevede, al comma 3, che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

- La legge 26 luglio 1974, n. 330, recante istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1974, n. 211.

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Art. 2.
1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri può essere concessa alla memoria di colui che sia rimasto vittima della propria azione generosa o che sia deceduto in conseguenza di essa. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite.

2. In mancanza del coniuge l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli viventi; in mancanza di figli, al padre e, qualora manchi anche quest'ultimo, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli. In mancanza anche di fratelli, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare, ovvero al comune di nascita se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.

3. E' data facoltà di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri, concessa alla memoria del deceduto, al coniuge superstite di cui al primo comma oppure al padre ovvero alla madre del decorato.

4. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene e' necessario aver tenuto un comportamento valutato come consono ai valori morali e civili.

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Art. 3.
1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri e' destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace ad imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri, da cui siano derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.

2. Il grado della ricompensa e' commisurato all'importanza degli effetti conseguiti ed alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

3. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri può essere concessa "alla memoria"; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 2.

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Art. 4.
1. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.

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Art. 5.
1. Le proposte di concessione delle ricompense sono formulate dalle autorità le quali, per le loro attribuzioni, vengono a cognizione dei fatti e precisamente:
a) dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando il fatto sia di rilevanza nazionale;
b) dai comandanti di corpo per il tramite gerarchico in caso di atti ed attività compiuti dal militare in servizio nelle unità alle proprie dipendenze o appartenenti ad unità di altra Forza armata dislocate nei territori di giurisdizione, ovvero da civili;
c) dai comandanti di corpo o dall'autorità militare in grado più elevato presente, ovvero, nel caso non esista, dall'autorità consolare, per gli atti e le attività compiute all'estero.

2. I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto ed a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro quattro mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.

3. Per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presentedecreto, il termine suindicato e' di un anno mentre per i fatti avvenuti all'estero non e' prescritto termine alcuno.

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Art. 6.
1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Arma dei carabinieri e' espresso da una commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e composta da:
a) due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri;
b) un ufficiale generale di altra Forza armata o della Guardia di finanza, quando sia da premiare un militare che non appartiene all'Arma dei carabinieri;
c) un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando si tratti di premiare un dipendente civile dello Stato.

2. Esercita funzioni di segretario un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri.

3. Qualora la commissione non riscontri nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4, sempreché si tratti di atti di coraggio, può proporre che i documenti relativi siano inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.

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Art. 7.
1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dal presente decreto.

2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della concessione o, in caso di diniego, della comunicazione fatta all'interessato.

3. L'opposizione e' sottoposta all'esame della commissione di cui al successivo articolo 10 per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

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Art. 8.
1. In materia di inidoneità al conseguimento o di privazione delle medaglie di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 26 luglio 1974, n. 330.


Nota all'art. 8:
- Il testo degli articoli 8 e 9 della legge 26 luglio 1974, n. 330, e' il seguente:

"Art. 8. - Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente legge e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione conseguire le ricompense predette ne', avendole conseguite, possono fregiarsene.

Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dal pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito dell'Esercito, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero della difesa (Gabinetto) entro il termine di trenta giorni dopo che sono divenute definitive:
circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui e' decretata, le perdute concessioni di ricompense di cui ai primo comma del presente articolo.

Qualora la privazione di dette ricompense derivi dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza e la reintegrazione del grado producono, a riguardo di esse, i medesimi effetti della riabilitazione".

"Art. 9. - Le disposizioni sulla riabilitazione militare contenute nella legge 13 giugno 1935, n. 116, e le norme speciali per la riabilitazione dei condannati che hanno compiuto atti di valore militare o civile di cui al regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, si applicano anche a coloro che abbiano conseguito, in conformità delle disposizioni vigenti, una ricompensa al valore o al merito dell'Esercito.

Sono esclusi da ogni beneficio coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 23 dicembre 1936, n. 2284.

Il Ministero della difesa, su istanza dell'interessato, o a richiesta dell'autorità competente, attesta, mediante apposito certificato, il concorso delle condizioni prescritte per ottenere i benefici previsti dalle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo".

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Art. 9.
1. Le ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri sono consegnate al titolare o a coloro cui vengono attribuite in proprietà ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 del regolamento, in forma solenne, nella ricorrenza della festa dell'Arma o di feste nazionali, dal Comandante generale, da Generali di corpo d'armata o da altra autorità designata dal Ministro della difesa.

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Art. 10.
1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nel presente decreto viene data pubblicazione, con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Il Ministero della difesa partecipa di volta in volta ai comuni di nascita dei premiati la concessione delle ricompense dando comunicazione integrale delle motivazioni. Fa fede del conferimento delle ricompense il brevetto rilasciato dal Ministro per la difesa indicante il nome del premiato, la motivazione, la data ed il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.

3. Il comune di nascita del decorato porta a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

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Art. 11.
1. La medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro A annesso al presente decreto:

a) ha un diametro di 33 millimetri;
b) riporta, sul recto, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma, con intorno, nella parte inferiore, la legenda "Al valore dell'Arma dei carabinieri" e, sul verso, in mezzo a due rami, uno di quercia ed uno di alloro, fra loro decussati nella parte inferiore, vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento. Tra le estremità superiori dei serti, e' posta una stelletta a cinque punte;
c) e' sostenuta da un nastro di colore azzurro, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore bianco, sono larghi tre millimetri, mentre quello interno di colore rosso e' largo nove millimetri;
d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;
e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.

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Art. 12.
1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri, riportata in effige nel quadro B annesso al presente decreto:
a) ha forma di croce patente ritondata piena, delle dimensioni orizzontali e verticali pari a 40 millimetri;
b) riporta, sul recto, al centro, inserita in una circonferenza del diametro di 18 millimetri, la granata tradizionale dell'Arma, con al centro il monogramma della Repubblica italiana, sormontata dalla fiamma e, sul verso, in corrispondenza dei bracci orizzontali, la legenda "Al merito dell'Arma dei carabinieri"; sul braccio verticale superiore viene riportata una corona turrita, mentre sul braccio verticale inferiore vengono incisi il nome ed il cognome del decorato e l'indicazione del luogo e della data dell'evento;
c) e' sostenuta da un nastro di colore rosso, con al centro tre filetti. Quelli esterni, di colore azzurro, sono larghi sei millimetri, mentre quello interno, di colore bianco, e' largo tre millimetri;
d) si porta sulla sinistra del petto, se concessa a singole persone;
e) si applica alla bandiera o allo stendardo, se concessa a comandi e corpi che ne siano dotati.

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Art. 13.
1. Le disposizioni interne relative all'uso ed alle dimensioni dei nastrini da portare sul petto in luogo delle medaglie si estendono anche alle medaglie al valore ed alle croci al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. Sul nastrino della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valore viene applicata una stelletta a cinque punte, rispettivamente, d'oro, d'argento e di bronzo. Per il nastrino della medaglia d'oro al valore, la stelletta a cinque punte e' inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.
3. Sul nastrino della croce d'oro e d'argento viene applicata una corona turrita, rispettivamente, d'oro e d'argento.

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Art. 14.
1. L'insegna della medaglia al valore dell'Arma dei carabinieri può essere indossata anche sull'abito civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 2001

Il Ministro: Martino

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2001
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 13, foglio n. 121


Allegato
• Quadro A
• Quadro B
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