Buonasera Avv. Carta e la pregherei di attenzionarmi poichè è un'annosa problematica per tanti Militari e appartenenti alle FF.PP. che ad un certo punto con famiglie a carico si trovano senza reddito.
Navigando in questo Forum ho appreso che a seguito di procedimento penale, ad esempio per reati contro la pubblica amministrazione ed eventualmente condannato, interviene prima la sospensione precauzionale obbligatoria o facoltativa e poi un'azione disciplinare, salvo che non vi sia la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per la rimozione dal grado (licenziamento). Ora, qualora prima della condanna definitiva, il soggetto venga riformato no causa servizio e quindi messo a percepire la pensione, anche dopo anni e dopo la rimozione del grado che ha inizio il giorno della riforma gli viene sospesa la pensione stessa e richiesta quella percepita sino al quel giorno in quanto alla data della riforma non aveva i requisiti per la pensione di anzianità.
Cercando nell'ampio ventaglio normativo sono riuscito a trovare la circolare di cui si parlerà ampiamente tra poco ove sono descritti i termini coi quali INPS può recuperare il presunto indebito, in pratica solo se vi è dolo da parte del percettore. A questo punto mi chiedo ma le mensilità vanno restituite?
La circolare 31/2006 dell'INPS stabilisce:
La prima vera norma di sistema sull’indebito è costituita
dall’art. 52, legge n. 88/1989 che, abrogando
di fatto l’art. 80 cit., nella sua formulazione iniziale
prevede, senza alcun limite temporale, l’impossibilità
del recupero dei ratei di pensione erogati per errore
e quindi indebitamente riscossi salva l’imputabilità
dell’indebita percezione al dolo dell’interessato.
Il mancato recupero delle somme può essere addebitato
al funzionario responsabile soltanto in
caso di dolo o colpa grave.
L’ampia tutela concessa all’accipiens subisce una
certa contrazione ad opera dell’art. 13, legge n.
412/1991, norma dichiaratasi di interpretazione
autentica dell’art. 52 cit.
L’irripetibilità è subordinata a due precisi requisiti:
a) la corresponsione delle somme in base ad un
provvedimento definitivo formalmente comunicato
al pensionato;
b) la insussistenza del dolo dell’interessato, consistente
anche nella omessa o incompleta segnalazione di
fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
In generale, quindi, in presenza di una situazione di
fatto non addebitabile al percettore della prestazione
pensionistica, la ripetizione è esclusa, essendo
inoltre irrilevante lo stato di buona o mala fede
dell’accipiens (salve le ipotesi di dolo). La stessa Corte
Costituzionale (sentenza n. 166/1996) esclude la
possibilità di ripetizione di trattamenti indebiti
quando la erogazione non sia addebitabile al percettore.
La maggior attenzione è rivolta
quindi alla tutela dell’affidamento del
pensionato, e la deroga è prevista solo
in caso di falsità delle dichiarazioni indirizzate
all’Istituto (sempre che il percettore
non dimostri che tale falsità non
sia ascrivibile a dolo ma a colpa).
Distinti saluti
Restituzione della pensione - Rimozione dal grado.
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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