Avrei la necessità di conoscere alcune informazioni relativamente alla mia posizione previdenziale.
Sono un 1°MRS ,ho svolto il servizio di leva in Marina ,18 mesi ( operativa di base come riportato sul foglio matricolare) Congedato, e arruolato poco dopo come allievo sottufficiale ( corso dal settembre 1985 al dicembre 1986 ).Quindi imbarcato,maggiorazione figurativa 2/5, fino al settembre 1992. Sbarcato,corso 6 mesi come operativa di base e rimbarcato fino 31.12.1995. Premesso che, alla data attuale ho maturato i 5 anni ai fini della maggiorazione previdenziale, vi chiedo se potrei chiedere un ricongiungimento dei servizi figurativi maturati alla data del 31.12.1995,secondo l'art.3 del decreto in argomento.ai fini di un'aumento dell'anzianità di servizio ? Per il servizio militare, presumo che essendo già riportato sul foglio matricolare, non sia necessario nessuna domanda di ricongiunzione ?'
Grazie.
Decreto n.165 del 30.4.1997 art.3
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Re: Decreto n.165 del 30.4.1997 art.3
Messaggio da Sempreme064 »
Art. 5.
Computo dei servizi operativi
e riconoscimento dei servizi prestati preruolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo
comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n.
838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n.
284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato
in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8
agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al
comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai
fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita'
contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In
tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente
al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata
legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni
massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche
per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai
fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve
l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato,
nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.
Computo dei servizi operativi
e riconoscimento dei servizi prestati preruolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo
comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n.
838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n.
284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato
in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8
agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al
comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai
fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita'
contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In
tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente
al 57 anno di eta' indicato nella tabella A allegata alla citata
legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni
massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche
per periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai
fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve
l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.
6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato,
nonche' quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
riscattabili ai fini dell'indennita' di fine servizio.
Re: Decreto n.165 del 30.4.1997 art.3
Messaggio da Laviadiuscita »
Chiedo se possibile un aiuto, circa quando di seguito indicato:
Ex militare transitato nei ruoli del personale civile della difesa per riforma sanitaria non dipendente da causa di servizio, ha chiesto all'INPS il riscatto del servizio comunque prestato ai sensi del D.lgv. n. 165/97 art. 5 comma 3, al fine di ottenere tramite parziale pagamento il riconoscimento della maggiorazione di servizio.
La domanda l'ho avanzata da civile.
L'INPS ha chiesto all'Ente l'invio della documentazione matricolare per procedere con la pratica che però è stata stoppata in quanto il mio Ente ha comunicato all'INPS che la domanda non può essere presa in considerazione a mente della lettera prot. 165/97 datata 11 aprile 2001 di PERSOMIL che rispondendo ad un quesito avanzato dal C.R.M.S. Direzione di Amm.ne di Napoli (tra l'altro Organo competente nel trattare pratiche amm.ve e FAVOREVOLE SENZA ALCUNA RESTRIZIONE) forniva PARERE CONTRARIO perchè il riscatto è subordinato alla condizione di militare in costanza di servizio e pertanto con il cambio di Status la domanda non può essere accolta. L'INPS pertanto ha comunicato allo scrivente di respingere la domanda (rappresento che l'INPS o meglio prima l'INPDAP a seguito contatti diretti aveva fornito un parere favorevole e senbra che a livello nazionali ci siano casi di ex militari transitati che hanno ottenuto il riscatto). Lo scrivente di conseguenza ha avanzato ricorso telematico all'INPS addicendo quanto scritto dal C.R.M.S. Direzione di Amm.ne di Napoli e cioè: " ..valgono le norme di carattere generale introdotte dal D.P.R. 1092/73, PARTE SECONDA TITOLO I, che prevedono la computabilità a domanda dei servizi, con o senza onere di riscatto, con la sola osservanza di eventuali termini di decadenza, legati alla permanenza in servizio..pertanto possono richiedere l'applicazione della norma in oggetto (oggetto: applicazione art.5 3 c. D.lvo 165/97... Sottufficiali passati all'impiego civile). Mi viene da pensare che i Sott.li oggetto del quesito siano transitati a domanda e non per una riforma sanitaria. In ogni caso la mia domanda di ricorso attualmente è depositata all'INPS di Roma Comitato di Vigilanza della gestione competente per la valutazione del caso.
Il riscatto che si riferisce ad un periodo di circa 10 anni di servizio in Enti territoriali mi permetterebbe di ottenere la maggiorazione di 2 anni che andrebbero ad unirsi a quelli già riconosciuti (3 anni) per ottenere i 5 anni massimi previsti. Ho già riscattato 5 anni per la buonuscita.
Grazie per un eventuale contributo che potete fornire.
Ex militare transitato nei ruoli del personale civile della difesa per riforma sanitaria non dipendente da causa di servizio, ha chiesto all'INPS il riscatto del servizio comunque prestato ai sensi del D.lgv. n. 165/97 art. 5 comma 3, al fine di ottenere tramite parziale pagamento il riconoscimento della maggiorazione di servizio.
La domanda l'ho avanzata da civile.
L'INPS ha chiesto all'Ente l'invio della documentazione matricolare per procedere con la pratica che però è stata stoppata in quanto il mio Ente ha comunicato all'INPS che la domanda non può essere presa in considerazione a mente della lettera prot. 165/97 datata 11 aprile 2001 di PERSOMIL che rispondendo ad un quesito avanzato dal C.R.M.S. Direzione di Amm.ne di Napoli (tra l'altro Organo competente nel trattare pratiche amm.ve e FAVOREVOLE SENZA ALCUNA RESTRIZIONE) forniva PARERE CONTRARIO perchè il riscatto è subordinato alla condizione di militare in costanza di servizio e pertanto con il cambio di Status la domanda non può essere accolta. L'INPS pertanto ha comunicato allo scrivente di respingere la domanda (rappresento che l'INPS o meglio prima l'INPDAP a seguito contatti diretti aveva fornito un parere favorevole e senbra che a livello nazionali ci siano casi di ex militari transitati che hanno ottenuto il riscatto). Lo scrivente di conseguenza ha avanzato ricorso telematico all'INPS addicendo quanto scritto dal C.R.M.S. Direzione di Amm.ne di Napoli e cioè: " ..valgono le norme di carattere generale introdotte dal D.P.R. 1092/73, PARTE SECONDA TITOLO I, che prevedono la computabilità a domanda dei servizi, con o senza onere di riscatto, con la sola osservanza di eventuali termini di decadenza, legati alla permanenza in servizio..pertanto possono richiedere l'applicazione della norma in oggetto (oggetto: applicazione art.5 3 c. D.lvo 165/97... Sottufficiali passati all'impiego civile). Mi viene da pensare che i Sott.li oggetto del quesito siano transitati a domanda e non per una riforma sanitaria. In ogni caso la mia domanda di ricorso attualmente è depositata all'INPS di Roma Comitato di Vigilanza della gestione competente per la valutazione del caso.
Il riscatto che si riferisce ad un periodo di circa 10 anni di servizio in Enti territoriali mi permetterebbe di ottenere la maggiorazione di 2 anni che andrebbero ad unirsi a quelli già riconosciuti (3 anni) per ottenere i 5 anni massimi previsti. Ho già riscattato 5 anni per la buonuscita.
Grazie per un eventuale contributo che potete fornire.
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