PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201403592
-Public 2014-11-20-
Numero 03592/2014 e data 20/11/2014 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 ottobre 2014
NUMERO AFFARE 01756/2014
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dall’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente, in persona del presidente P. L., nato a OMISSIS ed ivi residente, per l’annullamento del decreto del prefetto di Cosenza 23 ottobre 2013 n. 43732, notificato il 25 novembre 2013.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario depositato in data 8 settembre 2014 presso il Consiglio di Stato dal signor P. L.;
vista la nota 18 settembre 2014 n. 19559 del presidente di questa Sezione indirizzata al Ministero dell’interno - gabinetto del ministro;
vista la comunicazione n. 557/PAS/E/016158/10173.A.25 pervenuta al Consiglio di Stato il 24 ottobre 2014, con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento di pubblica sicurezza - ha chiesto il parere della Sezione sulla domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.
Premesso.
Con il ricorso straordinario in oggetto, il signor P. L., in qualità di presidente dell’Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente, ha impugnato con istanza incidentale di sospensione il decreto con il quale il Prefetto di Cosenza ha respinto la domanda di rilascio del decreto di guardia particolare giurata ad alcuni aderenti dell’Associazione.
Il Ministero dell’interno chiede indicazioni sulla richiesta di accesso agli scritti difensivi proposta dal ricorrente e fa riserva di inviare la prescritta relazione ministeriale.
Considerato.
La Sezione premette che, trattandosi di richiesta di accesso a fini difensivi e in applicazione dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione dovrà inviare sollecitamente a mezzo servizio postale copia della relazione ministeriale al ricorrente, assegnandogli un congruo termine per replicare (generalmente 30 giorni). Dovrà quindi trasmettere al Consiglio di Stato, oltre alla suddetta relazione, l’eventuale replica del ricorrente con le proprie osservazioni.
In attesa dei suddetti adempimenti, la Sezione sospende l’espressione del parere anche ai fini dell’istanza di sospensiva e fissa sin d’ora la trattazione dell’affare all’adunanza del 21 gennaio 2015, con la precisazione che si pronuncerà comunque sul merito del ricorso anche se la relazione ministeriale non dovesse pervenire per tempo.
P.Q.M.
sospende l’espressione del parere in attesa degli adempimenti richiesti e fissa la trattazione del ricorso all’adunanza del 21 gennaio 2015.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Paola Rossi
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Interessante passaggio qui sotto.
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1) - Il regio decreto da ultimo citato al titolo IV (articoli da 133 a 141), contiene la disciplina delle guardie particolari giurate (“particolare”, nel linguaggio dell’epoca, corrisponde a “privato”, sicché guardia giurata e guardia particolare giurata sono espressioni sinonime), cioè delle persone che ottengono dal prefetto la licenza di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Nessuna disposizione del testo unico, come pure nessuna disposizione del regolamento di esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, conferisce a taluno il diritto di ottenere tale licenza. Va aggiunto che normalmente, alla nomina a guardia giurata, fa seguito la licenza di porto d’armi (vedasi l’art. 256 del regio decreto n. 635 del 1940).
Cmq. leggete le differenze e il tutto qui sotto
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PARERE SOSPENSIVO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500890
-Public 2015-03-23-
Numero 00890/2015 e data 23/03/2015 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015
NUMERO AFFARE 01756/2014
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al presidente della repubblica, con istanza sospensiva, proposto dall’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente, con sede a Corato, in persona del signor P. L. T., contro il decreto del prefetto di Cosenza 23 ottobre 2013 prot. 43732, ricevuto il 25 novembre 2013, di rigetto dell’istanza di nomina a guardia giurata di propri associati.
LA SEZIONE
Visto il ricorso, presentato al ministero il 20 marzo 2013 e depositato direttamente presso questo Consiglio per il parere, ai sensi dell’art. 11 del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi, l’8 settembre 2014;
visto il proprio parere istruttorio reso nell’adunanza del 29 ottobre 2014;
esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Raffaele Carboni.
Premesso.
L’associazione sopra indicata ha ottenuto dalla Regione Calabria l’iscrizione della propria sezione di quella regione nell’albo delle associazioni protezionistiche istituito presso la presidenza della giunta regionale della Calabria ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 5 maggio 1990 n. 41 (“Istituzione dell’anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali”). Con istanza del 16 maggio 2013 ha chiesto al prefetto di Cosenza la nomina di alcuni degli associati a guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 6 della legge 20 luglio 2004 n. 189 concernente il divieto di maltrattamento degli animali. Con il provvedimento sopra indicato il prefetto ha respinto la domanda, con la motivazione che, come si desume dall’art. 27 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, le associazioni destinatarie della normativa della legge n. 189 del 2004 sono quelle di protezione ambientale riconosciute dal ministero dell’ambiente ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, mentre l’associazione richiedente non è né tra quelle riconosciute dal ministero dell’ambiente né tra quelle riconosciute ai sensi dell’art. 17 della legge regionale della Calabria n. 41 del 1990, ma è stata solo individuata dal ministero della salute quale affidataria di animali sequestrati o confiscati nonché iscritta nell’albo delle associazioni per la protezione della Calabria.
Con il ricorso in esame l’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente ha impugnato il diniego, premettendo di essere stata riconosciuta dal ministero della salute ai sensi della legge n. 189 del 2004, la quale rimanda all’art. 91 del codice di procedura penale, e di avere la personalità giuridica, e sostenendo di aver diritto di ottenere per i propri iscritti la nomina a guardia particolare giurata.
Considerato.
È opportuno preliminarmente esporre il quadro normativo della materia.
L’art. 6 della legge 20 luglio 2004 n. 189 concernente il divieto di maltrattamento degli animali al comma 2 recita: «La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».
L’art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, dispone: «Sono … ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55»; (ossia prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, e raccogliere quant’altro possa servire per l'applicazione della legge penale, svolgere le indagini e attività disposte o delegate dall’autorità giudiziaria).
La legge 11 febbraio 1992 n. 157 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio all’art. 27, comma 1, stabilisce: «La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata: … b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773».
Il regio decreto da ultimo citato al titolo IV (articoli da 133 a 141), contiene la disciplina delle guardie particolari giurate (“particolare”, nel linguaggio dell’epoca, corrisponde a “privato”, sicché guardia giurata e guardia particolare giurata sono espressioni sinonime), cioè delle persone che ottengono dal prefetto la licenza di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Nessuna disposizione del testo unico, come pure nessuna disposizione del regolamento di esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, conferisce a taluno il diritto di ottenere tale licenza. Va aggiunto che normalmente, alla nomina a guardia giurata, fa seguito la licenza di porto d’armi (vedasi l’art. 256 del regio decreto n. 635 del 1940).
La legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente, all’art. 13, comma 1, dispone: «Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente … ».
Infine dell’art. 18 della legge regionale della Calabria 5 maggio 1990 n. 41 (“Istituzione dell’anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali) stabilisce: «È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali, costituite per atto pubblico, operanti nella Calabria, che ne facciano richiesta. … 4. Ai fini dell’incentivazione dell’attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all’albo regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione può erogare contributi annuali per progetti specifici».
Come si vede, nessuna delle disposizioni citate conferisce, né alla ricorrente né ad altre associazioni, il diritto di ottenere la nomina a guardia giurata dei propri iscritti. È solo previsto, dalla legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica, che alle guardie giurate ivi indicate (tra le quali, in ogni caso, la ricorrente non è), possano essere affidati determinati compiti di vigilanza sull’applicazione di quella legge, Ugualmente la legge n. 189 del 2004 affida, alle guardie giurate associate, già nominate, di associazioni protezionistiche, determinati compiti di vigilanza; ma non dà affatto alle guardie volontarie il diritto di esser nominate guardie giurate.
La pretesa della ricorrente è perciò destituita di fondamento e il ricorso dev’essere respinto.
P.Q.M.
esprime parere che il ricorso debba essere respinto.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente
Re: Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente
diniego di rilascio del decreto di guardia particolare agli associati.
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Con il presente parere il CdS precisa:
1) - l’associazione rappresentata dal ricorrente non riunisce i requisiti richiesti ai fini dell’affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, atteso che le associazioni di volontariato che perseguono finalità di natura protezionistico ambientale per poter richiedere direttamente al prefetto i decreti di nomina a guardia particolare devono essere riconosciute con provvedimento del ministero dell’ambiente, presupposto indefettibile ai fini dell’art. 6, secondo comma della legge n.189/2004, non sussistente nel caso di specie.
2) - Né l’associazione in oggetto risulta riconosciuta dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge 157/1992.
N.B.: cmq leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501141 - Public 2015-04-15 -
Numero 01141/2015 e data 15/04/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015 e del 4 marzo 2015
NUMERO AFFARE 03726/2013
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor L. P., nato a ……. ed ivi residente, nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione nazionale Guardie per l’Ambiente, contro l’atto 5 giugno 2013 prot. 5324 della questura di Roma, recante diniego di rilascio del decreto di guardia particolare agli associati.
LA SEZIONE
Vista la relazione 23 luglio 2014 prot. 557/PAS/E/018556/10089.D.70 con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, spedito al ministero dell’interno il 31 ottobre 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi.
Premesso:
Con il ricorso in esame il signor P.., nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione nazionale Guardie per l’Ambiente, ha impugnato la nota della questura di Roma in data 05/06/2013, con la quale l’interessato veniva informato circa le disposizioni normative e ministeriali regolanti il settore della vigilanza zoofila volontaria.
Il ministero ritiene il ricorso inammissibile, e omette di riferire sui motivi di ricorso, perché l’atto impugnato avrebbe natura di atto endoprocedimentale, non produttivo di effetti diretti nei confronti del destinatario.
Considerato:
L’eccezione d’inammissibilità dell’atto impugnato, che constituisce diniego di rilascio dei decreti di guardia volontaria zoofila, è infondata, perché l’atto impugnato, che conclude con il rigetto della richiesta («l’ulteriore richiesta di rilascio dei decreti di guardia giurata, non può essere accolta») è un atto decisorio e impugnabile.
Nel merito il ricorso va respinto, in quanto l’associazione rappresentata dal ricorrente non riunisce i requisiti richiesti ai fini dell’affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, atteso che le associazioni di volontariato che perseguono finalità di natura protezionistico ambientale per poter richiedere direttamente al prefetto i decreti di nomina a guardia particolare devono essere riconosciute con provvedimento del ministero dell’ambiente, presupposto indefettibile ai fini dell’art. 6, secondo comma della legge n.189/2004, non sussistente nel caso di specie.
Né l’associazione in oggetto risulta riconosciuta dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge 157/1992.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Resta assorbito l’esame dell’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
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Con il presente parere il CdS precisa:
1) - l’associazione rappresentata dal ricorrente non riunisce i requisiti richiesti ai fini dell’affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, atteso che le associazioni di volontariato che perseguono finalità di natura protezionistico ambientale per poter richiedere direttamente al prefetto i decreti di nomina a guardia particolare devono essere riconosciute con provvedimento del ministero dell’ambiente, presupposto indefettibile ai fini dell’art. 6, secondo comma della legge n.189/2004, non sussistente nel caso di specie.
2) - Né l’associazione in oggetto risulta riconosciuta dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge 157/1992.
N.B.: cmq leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501141 - Public 2015-04-15 -
Numero 01141/2015 e data 15/04/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015 e del 4 marzo 2015
NUMERO AFFARE 03726/2013
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor L. P., nato a ……. ed ivi residente, nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione nazionale Guardie per l’Ambiente, contro l’atto 5 giugno 2013 prot. 5324 della questura di Roma, recante diniego di rilascio del decreto di guardia particolare agli associati.
LA SEZIONE
Vista la relazione 23 luglio 2014 prot. 557/PAS/E/018556/10089.D.70 con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, spedito al ministero dell’interno il 31 ottobre 2013;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi.
Premesso:
Con il ricorso in esame il signor P.., nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione nazionale Guardie per l’Ambiente, ha impugnato la nota della questura di Roma in data 05/06/2013, con la quale l’interessato veniva informato circa le disposizioni normative e ministeriali regolanti il settore della vigilanza zoofila volontaria.
Il ministero ritiene il ricorso inammissibile, e omette di riferire sui motivi di ricorso, perché l’atto impugnato avrebbe natura di atto endoprocedimentale, non produttivo di effetti diretti nei confronti del destinatario.
Considerato:
L’eccezione d’inammissibilità dell’atto impugnato, che constituisce diniego di rilascio dei decreti di guardia volontaria zoofila, è infondata, perché l’atto impugnato, che conclude con il rigetto della richiesta («l’ulteriore richiesta di rilascio dei decreti di guardia giurata, non può essere accolta») è un atto decisorio e impugnabile.
Nel merito il ricorso va respinto, in quanto l’associazione rappresentata dal ricorrente non riunisce i requisiti richiesti ai fini dell’affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca a norma del codice penale, atteso che le associazioni di volontariato che perseguono finalità di natura protezionistico ambientale per poter richiedere direttamente al prefetto i decreti di nomina a guardia particolare devono essere riconosciute con provvedimento del ministero dell’ambiente, presupposto indefettibile ai fini dell’art. 6, secondo comma della legge n.189/2004, non sussistente nel caso di specie.
Né l’associazione in oggetto risulta riconosciuta dal ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge 157/1992.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Resta assorbito l’esame dell’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Antonio Cangelosi Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
Re: Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente
1) - è stato disposto il rilascio del decreto di nomina del signor OMISSIS a guardia particolare giurata volontaria zoofila sull’osservanza sulle norme poste a tutela degli animali esclusivamente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004 n. 189 nell’ambito della provincia di Bari.
2) - all’associazione aderiscono circa 4.500 iscritti tra appartenenti a diverse Forze dell’ordine (Polizia, carabinieri, guardia di finanza e altre), pensionati già appartenenti alle Forze dell’ordine e privati cittadini.
3) - Anche se talune prefetture abbiano ampliato i decreti in oggetto anche agli effetti della legge n. 611/1913 citata, la differente interpretazione della norma - che la Sezione non condivide – non può possa configurare disparità di trattamento, perché tale vizio non può configurarsi in relazione ad atti di autorità diverse.
Per completezza dell'argomento leggete tutto il contesto del ricorso Respinto, qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501768 - Public 2015-06-17 -
Numero 01768/2015 e data 17/06/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 6 maggio 2015
NUMERO AFFARE 02448/2014
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente, con sede a Corato, in persona del signor P. L., per l’annullamento del decreto della prefettura di Bari 7 maggio 2014 prot. n. 38/16B/Area O.P.I° bis con cui si limita la nomina del signor OMISSIS a guardia particolare giurata sulla vigilanza volontaria zoofila unicamente a tutela degli animali d’affezione.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 10 novembre 2014 n. 557/PAS/E/014922/10173.A.9 con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, spedito il 9 giugno 2014 al Ministero dell’interno;
visto l’ulteriore scritto difensivo della ricorrente;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.
Premesso:
L’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente impugna il decreto della prefettura di Bari 7 maggio 2014 prot. n. 38/16B/Area O.P.I° bis con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio di decreto di nomina a guardia giurata volontaria per la vigilanza zoofila ai fini dell’applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico, richiesta ai sensi della legge 12 giugno 1913 n. 611 nonché del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti) ed è stato disposto il rilascio del decreto di nomina del signor OMISSIS a guardia particolare giurata volontaria zoofila sull’osservanza sulle norme poste a tutela degli animali esclusivamente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004 n. 189 nell’ambito della provincia di Bari.
La ricorrente deduce che all’associazione aderiscono circa 4.500 iscritti tra appartenenti a diverse Forze dell’ordine (Polizia, carabinieri, guardia di finanza e altre), pensionati già appartenenti alle Forze dell’ordine e privati cittadini. Essa è stata riconosciuta dal Ministero della salute ai sensi della legge 20 luglio 2004 n. 189; riconosciuta con la personalità giuridica valevole ai sensi della legge 12 giugno 1913 n. 611.
Avverso il provvedimento che limita la competenza delle guardie giurate alla tutela degli animali d’affezione, escludendo i servizi specifici di vigilanza ambientale, deduce illogicità manifesta della motivazione e violazione di legge. L’impalcatura logico-giuridico-decisionale a cui perviene la prefettura di Bari è un girare attorno alla questione: è necessario stabilire se la legge invocata dai ricorrenti, la n. 611 del 12 giugno 1913, sia in vigore ed esplichi la sua funzione di atto normativo. Tale norma riporta chiaramente i compiti delle guardie zoofile. Tale norma non è indirizzata, come paventato dalla prefettura di Bari, solo all’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA). Il Comune di Corato ha affidato alle guardie dell’associazione ricorrente anche i compiti di cui alla legge n. 611/1913, per la gravità della situazione riscontrabile sul territorio comunale. Infine l’avviso di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 non è stato comunicato anche alla guardia giurata OMISSIS.
Il Ministero, richiamando anche la relazione della prefettura di Bari, conclude per il rigetto del ricorso.
Argomenta che l’art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004 n. 189 conferisce al prefetto il potere di riconoscere la qualifica di guardia particolare giurata al personale appartenente alle associazioni per la tutela ambientale per lo svolgimento di compiti di vigilanza limitatamente alla tutela degli animali di affezione e non anche agli specifici servizi di vigilanza ambientale.
Infatti, dall’assetto legislativo vigente non è riconosciuta espressamente la qualifica di guardia particolare giurata, con generali compiti di tutela dell’ambiente e della natura. Diversamente, all’art. 27, comma 2, della legge-quadro sulla caccia (11 febbraio 1992 n. 157:-norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è prevista una riserva legislativa delegata alle regioni che costituisce il presupposto per la previsione del riconoscimento di guardia volontaria ecologica, destinata alla tutela dell’ambiente ed all'espletamento dei servizi connessi.
Le regioni, nell’esercizio della loro potestà legislativa, prevedono l’istituzione dei servizi di vigilanza ecologica volontaria sul proprio territorio, ed altresì le procedure ed i requisiti per il riconoscimento della qualifica di guardia volontaria specifica. Nel caso che riguarda la regione Puglia, con legge regionale 8 settembre 2003 n. 10 è stato istituito il servizio di vigilanza ecologica, recante la previsione delle procedure ed i requisiti per il riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie, nonché dei compiti loro assegnati. Non è previsto, invece, il riconoscimento di guardia volontaria specifica con compiti in àmbito ambientale. Nella fattispecie in esame la prefettura di Bari, pur riconoscendo la qualifica di guardia particolare giurata al signor OMISSIS ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189 (per lo svolgimento dei compiti di protezione degli animali di affezione), ha contestualmente negato tale riconoscimento per quanto concerne la vigilanza zoofila ai fini dell’applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico, richiesta ai sensi della legge del 13.6.1913 n. 61 e successive modifiche, nonché ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
Tale decisione trova fondamento nella mancanza di disposizioni normative che prevedano il riconoscimento di una specifica qualifica di guardia giurata operante nel settore, ad eccezione delle guardie zoofile appartenenti all’ENPA, che per espressa disposizione legislativa possono essere utilizzate gratuitamente dai Comuni per fini di tutela del patrimonio zootecnico.
Considerato:
L’associazione nazionale ricorrente è stata istituita e riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 29 luglio 2004 n. 189 articolo 6, comma 2 che dispone: “la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. Dall’attuale assetto legislativo non è riconosciuta espressamente alle guardie di queste associazioni la qualifica di guardia particolare giurata, con generali compiti di tutela dell’ambiente e della natura per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli animali d’affezione, in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva o di collegamento con la legge 12 giugno 1913 n. 611.
Anche se talune prefetture abbiano ampliato i decreti in oggetto anche agli effetti della legge n. 611/1913 citata, la differente interpretazione della norma - che la Sezione non condivide – non può possa configurare disparità di trattamento, perché tale vizio non può configurarsi in relazione ad atti di autorità diverse.
Infine, l’istanza di rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata era stata presentata dall’associazione ricorrente e che, quindi, solo a questa doveva essere comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Per queste considerazioni il ricorso dev’essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
2) - all’associazione aderiscono circa 4.500 iscritti tra appartenenti a diverse Forze dell’ordine (Polizia, carabinieri, guardia di finanza e altre), pensionati già appartenenti alle Forze dell’ordine e privati cittadini.
3) - Anche se talune prefetture abbiano ampliato i decreti in oggetto anche agli effetti della legge n. 611/1913 citata, la differente interpretazione della norma - che la Sezione non condivide – non può possa configurare disparità di trattamento, perché tale vizio non può configurarsi in relazione ad atti di autorità diverse.
Per completezza dell'argomento leggete tutto il contesto del ricorso Respinto, qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501768 - Public 2015-06-17 -
Numero 01768/2015 e data 17/06/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 6 maggio 2015
NUMERO AFFARE 02448/2014
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente, con sede a Corato, in persona del signor P. L., per l’annullamento del decreto della prefettura di Bari 7 maggio 2014 prot. n. 38/16B/Area O.P.I° bis con cui si limita la nomina del signor OMISSIS a guardia particolare giurata sulla vigilanza volontaria zoofila unicamente a tutela degli animali d’affezione.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 10 novembre 2014 n. 557/PAS/E/014922/10173.A.9 con la quale il Ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, spedito il 9 giugno 2014 al Ministero dell’interno;
visto l’ulteriore scritto difensivo della ricorrente;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hans Zelger.
Premesso:
L’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente impugna il decreto della prefettura di Bari 7 maggio 2014 prot. n. 38/16B/Area O.P.I° bis con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio di decreto di nomina a guardia giurata volontaria per la vigilanza zoofila ai fini dell’applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico, richiesta ai sensi della legge 12 giugno 1913 n. 611 nonché del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 146 (attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti) ed è stato disposto il rilascio del decreto di nomina del signor OMISSIS a guardia particolare giurata volontaria zoofila sull’osservanza sulle norme poste a tutela degli animali esclusivamente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004 n. 189 nell’ambito della provincia di Bari.
La ricorrente deduce che all’associazione aderiscono circa 4.500 iscritti tra appartenenti a diverse Forze dell’ordine (Polizia, carabinieri, guardia di finanza e altre), pensionati già appartenenti alle Forze dell’ordine e privati cittadini. Essa è stata riconosciuta dal Ministero della salute ai sensi della legge 20 luglio 2004 n. 189; riconosciuta con la personalità giuridica valevole ai sensi della legge 12 giugno 1913 n. 611.
Avverso il provvedimento che limita la competenza delle guardie giurate alla tutela degli animali d’affezione, escludendo i servizi specifici di vigilanza ambientale, deduce illogicità manifesta della motivazione e violazione di legge. L’impalcatura logico-giuridico-decisionale a cui perviene la prefettura di Bari è un girare attorno alla questione: è necessario stabilire se la legge invocata dai ricorrenti, la n. 611 del 12 giugno 1913, sia in vigore ed esplichi la sua funzione di atto normativo. Tale norma riporta chiaramente i compiti delle guardie zoofile. Tale norma non è indirizzata, come paventato dalla prefettura di Bari, solo all’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA). Il Comune di Corato ha affidato alle guardie dell’associazione ricorrente anche i compiti di cui alla legge n. 611/1913, per la gravità della situazione riscontrabile sul territorio comunale. Infine l’avviso di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 non è stato comunicato anche alla guardia giurata OMISSIS.
Il Ministero, richiamando anche la relazione della prefettura di Bari, conclude per il rigetto del ricorso.
Argomenta che l’art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004 n. 189 conferisce al prefetto il potere di riconoscere la qualifica di guardia particolare giurata al personale appartenente alle associazioni per la tutela ambientale per lo svolgimento di compiti di vigilanza limitatamente alla tutela degli animali di affezione e non anche agli specifici servizi di vigilanza ambientale.
Infatti, dall’assetto legislativo vigente non è riconosciuta espressamente la qualifica di guardia particolare giurata, con generali compiti di tutela dell’ambiente e della natura. Diversamente, all’art. 27, comma 2, della legge-quadro sulla caccia (11 febbraio 1992 n. 157:-norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è prevista una riserva legislativa delegata alle regioni che costituisce il presupposto per la previsione del riconoscimento di guardia volontaria ecologica, destinata alla tutela dell’ambiente ed all'espletamento dei servizi connessi.
Le regioni, nell’esercizio della loro potestà legislativa, prevedono l’istituzione dei servizi di vigilanza ecologica volontaria sul proprio territorio, ed altresì le procedure ed i requisiti per il riconoscimento della qualifica di guardia volontaria specifica. Nel caso che riguarda la regione Puglia, con legge regionale 8 settembre 2003 n. 10 è stato istituito il servizio di vigilanza ecologica, recante la previsione delle procedure ed i requisiti per il riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie, nonché dei compiti loro assegnati. Non è previsto, invece, il riconoscimento di guardia volontaria specifica con compiti in àmbito ambientale. Nella fattispecie in esame la prefettura di Bari, pur riconoscendo la qualifica di guardia particolare giurata al signor OMISSIS ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189 (per lo svolgimento dei compiti di protezione degli animali di affezione), ha contestualmente negato tale riconoscimento per quanto concerne la vigilanza zoofila ai fini dell’applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico, richiesta ai sensi della legge del 13.6.1913 n. 61 e successive modifiche, nonché ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
Tale decisione trova fondamento nella mancanza di disposizioni normative che prevedano il riconoscimento di una specifica qualifica di guardia giurata operante nel settore, ad eccezione delle guardie zoofile appartenenti all’ENPA, che per espressa disposizione legislativa possono essere utilizzate gratuitamente dai Comuni per fini di tutela del patrimonio zootecnico.
Considerato:
L’associazione nazionale ricorrente è stata istituita e riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 29 luglio 2004 n. 189 articolo 6, comma 2 che dispone: “la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. Dall’attuale assetto legislativo non è riconosciuta espressamente alle guardie di queste associazioni la qualifica di guardia particolare giurata, con generali compiti di tutela dell’ambiente e della natura per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli animali d’affezione, in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva o di collegamento con la legge 12 giugno 1913 n. 611.
Anche se talune prefetture abbiano ampliato i decreti in oggetto anche agli effetti della legge n. 611/1913 citata, la differente interpretazione della norma - che la Sezione non condivide – non può possa configurare disparità di trattamento, perché tale vizio non può configurarsi in relazione ad atti di autorità diverse.
Infine, l’istanza di rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata era stata presentata dall’associazione ricorrente e che, quindi, solo a questa doveva essere comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Per queste considerazioni il ricorso dev’essere respinto.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Hans Zelger Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
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