Chiarezza alle voci contrastanti.
Quanti anni occorrono per l'avanzamento alla qualifica di Luogotenente.
Avanzamento alla qualifica di Luogotenente
Re: Avanzamento alla qualifica di Luogotenente
Ieri (17/05/2018) sono stati pubblicati diversi Pareri del CdS (Negativi sotto diversi aspetti) e tutti con le stesse motivazioni, quindi, al fine di non commettere gli stessi errori, Vi posto un solo Parere come esempio per tutti.
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1) - Sottoposto a valutazione fu giudicato idoneo ma non promosso
2) - omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.
Cmq. il CdS ribadisce:
3) - Secondo giurisprudenza consolidata di questo Collegio il giudizio espresso dalla Commissione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia manifestamente affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.
4) - Si ritiene infatti che “ Il giudizio del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, dalla quale, per ritenere sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere in senso relativo, deve emergere con immediata evidenza quella macroscopica difformità del criterio di valutazione utilizzato in cui si concreta il vizio in questione (Cons. di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901 e 16 luglio 2008 n. 3562)” Cons. di Stato sez. II, Parere 00044/2018.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801303 - Public 2018-05-17 -
Numero 01303/2018 e data 16/05/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 maggio 2018
NUMERO AFFARE 00291/2018
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso al Presidente della Repubblica proposto dal Primo Maresciallo dell’ esercito Salvatore Lupo avverso il Decreto Dirigenziale n. 713 del 19 marzo 2010, in materia di mancato conferimento della qualifica di Luogotenente ( aliquota 31 dicembre 2007).
LA SEZIONE
Vista la nota del 5-2-2018 M-D GMIL REG 2018 0092305 di trasmissione della relazione ministeriale del 21 dic. 2017 Prot. n. M_D GMIL 0676668 pervenuta alla segreteria della Sezione il 21 febbraio 2018, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;
PREMESSO e CONSIDERATO
Il Primo Maresciallo dell’ Esercito Salvatore Lupo fu considerato per il conferimento della qualifica di luogotenente con l’aliquota 31 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 6-ter, comma 2, lett. b, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, quale introdotto dall’art. 4 del d. lgs. 28 febbraio 2001, n. 82. Sottoposto a valutazione fu giudicato idoneo ma non promosso con verbale n. 727 del 23 febbraio 2010 della Commissione di Valutazione per l’avanzamento dei sottoufficiali dell’esercito (circolare n. M_D GMIL II 6 2 0114883 del 18 marzo 2010).
Ad esito della suddetta valutazione il Sottoufficiale con atto in data 13 aprile 2010, inoltrato per il tramite gerarchico, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il Decreto Dirigenziale n. 713 del 19 marzo 2010 lamentando l’eccessiva discrezionalità della Commissione nell’esercizio delle sue funzioni di valutazione.
L’amministrazione nella relazione in epigrafe afferma che il ricorso sia inammissibile per genericità e per mancata notificazione ai controinteressati nonché infondato nel merito.
Il ricorrente omette di indicare puntualmente nel ricorso quali siano i vizi dell’atto impugnato, limitandosi a generiche osservazioni circa la natura discrezionale delle valutazioni svolte dalla Commissione.
2. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità; nonché per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato. Il medesimo dicastero si è, inoltre, espresso per il rigetto nel merito del ricorso de quo.
3. Tanto premesso, la Sezione ritiene che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ad almeno un controinteressato, formulata dall’Amministrazione riferente, debba ritenersi fondata. Rileva, infatti, la Sezione che, in atti, non vi è alcuna prova dell’avvenuta notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, in violazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 del d. P.R. n. 1199 del 1971, che espressamente prevede che “…il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati…”.
Nel caso di specie, infatti, la Sezione rileva che i soggetti giudicati idonei ed utilmente collocati nella graduatoria per il conferimento della qualifica di luogotenente aliquota del 2007, assumono la veste di controinteressati, e cioè di portatori di un interesse qualificato al mantenimento in vita del provvedimento medesimo, poiché la loro posizione potrebbe essere pregiudicata dall’accoglimento del presente ricorso volto a modificare l’uguale decorrenza delle qualifiche riconosciute dal citato decreto ai soggetti in esso ricompresi.
Pertanto, risultando non contestata in atti la circostanza che il ricorso in esame non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, il medesimo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 9, comma 2 del d. P.R. n. 1199 del 1971. (ex plurimis Cons. di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2016, n. 113).
Il ricorso è infondato nel merito. La procedura valutativa si basa su un esame complessivo ed inscindibile di tutti gli elementi forniti dal candidato istante, senza che questi possano considerarsi separatamente, così influendo in modo determinante sul giudizio finale. Secondo giurisprudenza consolidata di questo Collegio il giudizio espresso dalla Commissione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia manifestamente affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Si ritiene infatti che “ Il giudizio del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, dalla quale, per ritenere sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere in senso relativo, deve emergere con immediata evidenza quella macroscopica difformità del criterio di valutazione utilizzato in cui si concreta il vizio in questione (Cons. di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901 e 16 luglio 2008 n. 3562)” Cons. di Stato sez. II, Parere 00044/2018.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba ritenersi inammissibile per genericità e per mancata notificazione ai controinteressati ed infondato nel merito
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso sia inammissibile ed infondato.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio Cafaggi Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
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1) - Sottoposto a valutazione fu giudicato idoneo ma non promosso
2) - omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.
Cmq. il CdS ribadisce:
3) - Secondo giurisprudenza consolidata di questo Collegio il giudizio espresso dalla Commissione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia manifestamente affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.
4) - Si ritiene infatti che “ Il giudizio del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, dalla quale, per ritenere sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere in senso relativo, deve emergere con immediata evidenza quella macroscopica difformità del criterio di valutazione utilizzato in cui si concreta il vizio in questione (Cons. di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901 e 16 luglio 2008 n. 3562)” Cons. di Stato sez. II, Parere 00044/2018.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201801303 - Public 2018-05-17 -
Numero 01303/2018 e data 16/05/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 9 maggio 2018
NUMERO AFFARE 00291/2018
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso al Presidente della Repubblica proposto dal Primo Maresciallo dell’ esercito Salvatore Lupo avverso il Decreto Dirigenziale n. 713 del 19 marzo 2010, in materia di mancato conferimento della qualifica di Luogotenente ( aliquota 31 dicembre 2007).
LA SEZIONE
Vista la nota del 5-2-2018 M-D GMIL REG 2018 0092305 di trasmissione della relazione ministeriale del 21 dic. 2017 Prot. n. M_D GMIL 0676668 pervenuta alla segreteria della Sezione il 21 febbraio 2018, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;
PREMESSO e CONSIDERATO
Il Primo Maresciallo dell’ Esercito Salvatore Lupo fu considerato per il conferimento della qualifica di luogotenente con l’aliquota 31 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 6-ter, comma 2, lett. b, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, quale introdotto dall’art. 4 del d. lgs. 28 febbraio 2001, n. 82. Sottoposto a valutazione fu giudicato idoneo ma non promosso con verbale n. 727 del 23 febbraio 2010 della Commissione di Valutazione per l’avanzamento dei sottoufficiali dell’esercito (circolare n. M_D GMIL II 6 2 0114883 del 18 marzo 2010).
Ad esito della suddetta valutazione il Sottoufficiale con atto in data 13 aprile 2010, inoltrato per il tramite gerarchico, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il Decreto Dirigenziale n. 713 del 19 marzo 2010 lamentando l’eccessiva discrezionalità della Commissione nell’esercizio delle sue funzioni di valutazione.
L’amministrazione nella relazione in epigrafe afferma che il ricorso sia inammissibile per genericità e per mancata notificazione ai controinteressati nonché infondato nel merito.
Il ricorrente omette di indicare puntualmente nel ricorso quali siano i vizi dell’atto impugnato, limitandosi a generiche osservazioni circa la natura discrezionale delle valutazioni svolte dalla Commissione.
2. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero riferente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per genericità; nonché per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato. Il medesimo dicastero si è, inoltre, espresso per il rigetto nel merito del ricorso de quo.
3. Tanto premesso, la Sezione ritiene che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica ad almeno un controinteressato, formulata dall’Amministrazione riferente, debba ritenersi fondata. Rileva, infatti, la Sezione che, in atti, non vi è alcuna prova dell’avvenuta notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, in violazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 del d. P.R. n. 1199 del 1971, che espressamente prevede che “…il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritte per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati…”.
Nel caso di specie, infatti, la Sezione rileva che i soggetti giudicati idonei ed utilmente collocati nella graduatoria per il conferimento della qualifica di luogotenente aliquota del 2007, assumono la veste di controinteressati, e cioè di portatori di un interesse qualificato al mantenimento in vita del provvedimento medesimo, poiché la loro posizione potrebbe essere pregiudicata dall’accoglimento del presente ricorso volto a modificare l’uguale decorrenza delle qualifiche riconosciute dal citato decreto ai soggetti in esso ricompresi.
Pertanto, risultando non contestata in atti la circostanza che il ricorso in esame non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, il medesimo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 9, comma 2 del d. P.R. n. 1199 del 1971. (ex plurimis Cons. di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2016, n. 113).
Il ricorso è infondato nel merito. La procedura valutativa si basa su un esame complessivo ed inscindibile di tutti gli elementi forniti dal candidato istante, senza che questi possano considerarsi separatamente, così influendo in modo determinante sul giudizio finale. Secondo giurisprudenza consolidata di questo Collegio il giudizio espresso dalla Commissione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non sia manifestamente affetto dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, dell’arbitrarietà, dell’irrazionalità, dell’irragionevolezza, del palese travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Si ritiene infatti che “ Il giudizio del giudice amministrativo deve limitarsi alla verifica in generale della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione di avanzamento, dalla quale, per ritenere sussistente il lamentato vizio di eccesso di potere in senso relativo, deve emergere con immediata evidenza quella macroscopica difformità del criterio di valutazione utilizzato in cui si concreta il vizio in questione (Cons. di Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 1901 e 16 luglio 2008 n. 3562)” Cons. di Stato sez. II, Parere 00044/2018.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba ritenersi inammissibile per genericità e per mancata notificazione ai controinteressati ed infondato nel merito
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso sia inammissibile ed infondato.
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