pagamento licenza non fruita

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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leonel
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pagamento licenza non fruita

Messaggio da leonel »

Sono un Br. della G.di F. in pensione dal 01.04.2010 vorrei sapere se nel mio caso specifico spetta il pagamento della licenza non fruita per i seguenti fatti: Mi sono infortunato in servizio, dopo terapie , intervento chilurgico e convalescenza di 411 giorni di concessi dalla CMO a gennaio c.a. venivo riformato parzialmente con la seguente motivazione: Non idoneo permanentemente al servizio nella Guardia di Finanza, si idoneo nella riserva. Reimpiegabile nelle aree corrispondenti al personale civile,qualora la patologia venga riconosciuta si dipendente per causa di sevizio, si impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi DPR 738/81 e della L.266/99. Allo stato attuale in mansioni non comportanti sovraccarico funzionale dell'arto superiore dx. Si giustifica ai fini amministrativi il periodo intercorso dalla data di presentazione presso questa cmo alla data di emissione del provvedimentomedico-legale. allo stato degli atti l'inabilità è determinata in misura prevalente da infermità/lesioni che ai fini del riconoscimento della dcs risultano in corso di accertamento.
Nel contempo venivo posto in stain bait dal servizio affinchè il Comitato di Verifica si pronunciasse per un eventuale impiego che tuttora alla data odierna non si è ancora pronunciata.
Da premettere che in data 07.10.2009 il sottoscritto ancora ignaro di quanto sopra espresso dalla cmo, presentava domanda di congedo per raggiunti anni contributivi e successivamente posto in congedo il 01.04.2010. Non avendo avuto l'opportunità di poter fruire la licenza ordinaria relativa agli anni 2008-09-010 ammontante a gg59, il sottoscritto chiede se vi sono i presupposti del pagamento della stessa. In attesa di una risposta invio i miei piu cordiali saluti


A.MARIANO

Re: pagamento licenza non fruita

Messaggio da A.MARIANO »

fai istanza immediata tramite raccomandata r/r al tuo ex Comando della GDF Servizio Amm.vo e chiedi il pagamento della licenza ordinaria non usufruita per i periodi (devi contare 411 gioni ) anno 2009 e mesi del 2010.dovrebbe essere ai sensi del d.p.r 170 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
se dopo 30 giorni vedi che nessuno ti contatta e ti risponde gli riscrivi chiedendo ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni notizie sulla pratica mettendo x conoscenza (in indirizzo) anche l'ispettorato della funzione pubblica piazza s.apollonia 14 ROMA.
poi fammi sapere a.mariano
leonel
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Re: pagamento licenza non fruita

Messaggio da leonel »

Mariano hai ricevuto la mia rispa al tuo consiglio?
panorama
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Re: pagamento licenza non fruita

Messaggio da panorama »

ALTRA IMPORTANTE SENTENZA

N. 05043/2010 REG.DEC.
N. 09318/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9318 del 2005, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G. G.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 2816/2005, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER GIORNI DI CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il consigliere di Stato (omissis) e udito per le parti l’avvocato dello stato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor G… G…, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie ( relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica.
Il Ministero ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che durante il periodo di aspettativa per infermità non matura il diritto alle ferie, in quanto l’art. 18 del d.P.R. n. 254/99, secondo cui al pagamento delle ferie non godute si deve procedere, oltre che nei casi previsti dall’art. 14 comma 14 del d.P.R. 395/95 ( mancata fruizione per esigenze di servizio), anche quando detto congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, testualmente esclude il diritto alla prestazione sostitutiva durante il periodo di aspettativa per malattia, durante il quale il lavoratore si trova nell’impossibilità di prestare la sua attività e contestualmente di fruire delle ferie.
Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta consequenziale di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello va respinto.
L'oggetto giuridica che la controversia pone non è nuova e riguarda la possibilità di monetizzare le ferie non godute maturate durante il periodo di aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario non fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Osserva il Collegio ( conformemente alla più recente giurisprudenza della Sezione, cfr. da ultimo decisione n. 1049 del 23 febbraio 2010) che la tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, non è persuasiva.
Con il richiamato precedente della Sezione, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, è stato evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può veder tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie (ex art. 2109, capoverso, c.c.), trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).
Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).
Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento della indennità di che trattasi in conformità a quanto sostenuto in più recenti decisioni (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008; n.1084/2009). Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità contratta per causa di servizio, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.
Inoltre, come non si è mancato di evidenziare nella citata decisione della Sezione n. 1084/09, poiché tale principio non si fonda soltanto sul tenore dell’ art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale, al suddetto art. 18 non va riconosciuto carattere costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente di primo grado ( donde l’inconsistenza degli argomenti fondati sulla efficacia temporale di tale disposizione), ma meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione specifica in relazione al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame ( atteso che questa è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi costituzionali).
Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a protezione della effettività del diritto alle ferie) non potrebbe certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
In conclusione, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la impugnata sentenza..
In difetto di costituzione dell’appellato, non vi è spazio per provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2010
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Re: pagamento licenza non fruita

Messaggio da panorama »

ALTRA IMPORTANTE SENTENZA DI AGOSTO 2010 del Consiglio di Stato.

N. 05982/2010 REG.DEC.
N. 05069/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5069 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G. F.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 03679/2005, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO DI FERIE NON FRUITE (OPPOSIZ. A DECRETO INGIUNTIVO T.A.R).

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il consigliere R. G. e udito l’avvocato dello Stato ………..;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero dell’interno avverso la decisione del T.a.r Lazio, sez. I ter, n. 3679/2005.
La sentenza di primo grado ha respinto l’opposizione proposta dal medesimo Ministero avverso il decreto ingiuntivo n. 749/2004, con il quale all’Amministrazione veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.494,19, costituente il compenso di 46 giorni di ferie non fruite dall’interessato.
L’appello non merita accoglimento.
Il Collegio ritiene di confermare l'opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo d'infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che, quando il mancato godimento delle ferie non sia imputabile all'interessato, ciò non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez, VI, dec. n. 2520/2001, Sez. VI, n. 339/2009).
Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
G. B., Presidente
R. G., Consigliere
R. G., Consigliere, Estensore
M. A., Consigliere
C. C., Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2010
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Re: pagamento licenza non fruita

Messaggio da panorama »

Ho più volte messo a disposizione di tutti circa 7-8 sentenze del Consiglio di Stato in materia che ha condannato più volte il M.I..
Spero tanto che qualche delegato Cocer prenda spunto di tali sentenze a favore dei Poliziotti e metta nero su bianco con una mozione da mandare al C.G.A., dicendo, guarda sta scritto quì e quì, pertanto che dobbiamo fare?
Però nutro forti dubbi che i delegati Cocer ed altri riescano a togliersi la benda.
Speriamo in un miracolo che gli dia la vista a tutti, altrimenti, come sempre siamo fritti nei secoli dei secoli.
pinella45
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Iscritto il: lun set 27, 2010 1:42 pm

Re: pagamento licenza non fruita

Messaggio da pinella45 »

Caro Avvocato,
Sono un'Assistente Capo della Polizia di
Stato in servizio dal luglio 85, vorrei avere da parte sua una risposta
che ancora oggi nn si riesce ad avere, dal febbraio 2009 sono in
malattia per un fatto accaduto in servizio durante un'esercitazione di
tiro, nel febbraio 2010 la CMO di cagliari mi giudica parzialmente
idoneo al servizio qualora l'infermita venisse riconosciuta Si
dipendente da causa di servizio. Ora per vie ufficiose mi e' stato
confermato che l'infermita' e' stata riconosciuta causa di servizio,
dunque sono in attesa della notifica del provvedimento Ministeriale. La
domanda è questa: ho inoltrato richiesta all'Ufficio Amministrativo
Contabile che mi venissero corrisposte le ferie nn godute per gli anni
2008 (10gg) del 2009 (45+4 gg) ancora oggi l'ufficio nn si e' espresso
in merito.
Mi conferma che possono essere pagate le ferie di cui sopra? mi da i
riferimenti normativi con eventuali sentenze che confermino la
leggittimità della domanda?
in attesa di riscontro positivo la saluto cordialmente
Massimo Onnis
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