VITTIME DEL DOVERE NEGATO RICONOSCIMENTO
Inviato: ven gen 30, 2015 2:49 pm
Per quelli che su questo forum continuano a spare cavolate con il consiglio < potresti entrare nella categoria delle vittime del dovere >-
Facendo ingolfare il Ministero con inutile domande e perdita di tempo a discapito degli aventi diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2012, proposto da:
Vincenzo Antoniello, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Elefante, con domicilio presso T.A.R. Umbria in Perugia, Via Baglioni, 3 ai sensi di legge;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
Dipartimento P.S.- Dir. Generale della P.S.;
per l'annullamento
- del Decreto prot. 559/C/3/E/8/CC/1403 emesso dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 31 agosto 2012 e notificato il 26 settembre 2012 con il quale è stato comunicato al ricorrente il rigetto della domanda diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti dalla normativa vigente;
- di ogni ulteriore atto connesso conseguente e/o consequenziale comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone l’odierno ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, di aver presentato il 12 gennaio 2011 domanda diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti dalla normativa vigente, in relazione al soccorso prestato in data 15 maggio 1997 concretatosi nella scorta ad autoambulanza, a causa del quale per incidente stradale occorso durante il tragitto verso il Pronto Soccorso, ha riportato arresto cardiaco e diverse fratture, tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Con Decreto prot. 559/C/3/E/8/CC/1403 del 31 agosto 2012, il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha rigettato la suddetta domanda, escludendo la sussistenza dei presupposti di legge.
Il maresciallo Antoniello impugna il suesposto Decreto, deducendo censure così riassumibili:
I. Violazione e falsa applicazione della legge 466/1980 in relazione alla L. 302/1990, degli artt. 1 commi 562-565 della legge 266/2005, del d.P.R. 243/2006: sarebbero sussistenti nel caso di specie tutti i presupposti tipizzati dalla legge per l’ottenimento del beneficio richiesto avendo riportato il ricorrente infermità permanenti in incidente stradale nel mentre risultava impegnato in attività di soccorso, come da verbale della Compagnia Carabinieri di Gubbio;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria: la valutazione dei fatti di cui alla domanda del 12 gennaio 2011 sarebbe stata del tutto parziale ed approssimativa.
In via istruttoria chiede l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento ed i rapporti redatti dalla Compagnia Carabinieri relativi all’evento del 15 maggio 1997 occorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 3 dicembre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2. E’ materia del contendere la legittimità dell’impugnato Decreto del 31 agosto 2012, con cui il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha rigettato la domanda presentata dal ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri, diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti dalla normativa vigente.
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. In punto di fatto è pacifico e documentato in atti che il ricorrente in occasione della tradizionale manifestazione della “Corsa dei Ceri” presso Gubbio ha prestato un servizio di scorta in moto ad autoambulanza, riportando durante il tragitto verso il Pronto Soccorso di Gubbio fratture a causa della perdita del controllo del mezzo in curva.
Ritiene la difesa della ricorrente che tali fatti integrino appieno il presupposto della legge 23 dicembre 2005 n. 166 al fine dell’ottenimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti.
5. Reputa il Collegio di non poter aderire a tale prospettazione.
L'art. 1, comma 563, della l. 23 dicembre 2005 n. 166 stabilisce testualmente che "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".
L'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 (Speciali elargizioni in favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche) dispone: "Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni" (elargizione elevata ad euro 200.000,00 dall'art. 2 del d.l. 28 novembre 2003 n. 337, come modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003 n. 369).
L'art. 34 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007 n. 222, ha esteso anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti i benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo.
6. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va rilevato che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nell’affermare che il concetto di "vittima del dovere" presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve essere distinto dal decesso in o a causa di servizio e che, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale o invalidante sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042; id. sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404; id. sez. IV, 18 gennaio 1997, n. 11).
La speciale elargizione riconosciuta alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed estesa recentemente dal legislatore anche alle cd. "vittime del dovere" ed ai loro familiari presuppone che il fatto lesivo da cui si origina la relativa pretesa si connoti per un "quid pluris" rispetto all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte del pubblico dipendente; diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché eziologicamente connessa al servizio prestato, legittimi il soggetto leso a richiedere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio (ai fini della concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico), la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, “con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento del danno” (così T.A.R. Puglia - Lecce sez. II, 12 marzo 2014, n. 746).
Lo specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali é l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della vittima del dovere anche con riferimento alla l. n. 266/2005 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è, infatti, quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità, al fine di evitare un male oramai imminente, siano deceduti od abbiano riportato delle invalidità di carattere permanente (Consiglio di Stato sez. I, 31 gennaio 2013 n. 75959).
7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’evento di danno posto a base della pretesa azionata, pur riportato a causa di ”operazione di soccorso” di cui all’art. 1 c. 563 della legge 166/2005, sia riconducibile all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte delle forze di polizia, dovendo per tanto rapportarsi al rischio ordinario connesso all’attività di istituto, per il quale il ricorrente già beneficia della causa di servizio, non rinvenendosi i sopra descritti connotati di eccezionalità indispensabili per il riconoscimento dell’ulteriore particolare beneficio richiesto.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni tutte le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte risultano prive di pregio, con conseguente infondatezza del ricorso.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Facendo ingolfare il Ministero con inutile domande e perdita di tempo a discapito degli aventi diritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2012, proposto da:
Vincenzo Antoniello, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Elefante, con domicilio presso T.A.R. Umbria in Perugia, Via Baglioni, 3 ai sensi di legge;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
Dipartimento P.S.- Dir. Generale della P.S.;
per l'annullamento
- del Decreto prot. 559/C/3/E/8/CC/1403 emesso dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 31 agosto 2012 e notificato il 26 settembre 2012 con il quale è stato comunicato al ricorrente il rigetto della domanda diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti dalla normativa vigente;
- di ogni ulteriore atto connesso conseguente e/o consequenziale comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone l’odierno ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, di aver presentato il 12 gennaio 2011 domanda diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti dalla normativa vigente, in relazione al soccorso prestato in data 15 maggio 1997 concretatosi nella scorta ad autoambulanza, a causa del quale per incidente stradale occorso durante il tragitto verso il Pronto Soccorso, ha riportato arresto cardiaco e diverse fratture, tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Con Decreto prot. 559/C/3/E/8/CC/1403 del 31 agosto 2012, il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha rigettato la suddetta domanda, escludendo la sussistenza dei presupposti di legge.
Il maresciallo Antoniello impugna il suesposto Decreto, deducendo censure così riassumibili:
I. Violazione e falsa applicazione della legge 466/1980 in relazione alla L. 302/1990, degli artt. 1 commi 562-565 della legge 266/2005, del d.P.R. 243/2006: sarebbero sussistenti nel caso di specie tutti i presupposti tipizzati dalla legge per l’ottenimento del beneficio richiesto avendo riportato il ricorrente infermità permanenti in incidente stradale nel mentre risultava impegnato in attività di soccorso, come da verbale della Compagnia Carabinieri di Gubbio;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria: la valutazione dei fatti di cui alla domanda del 12 gennaio 2011 sarebbe stata del tutto parziale ed approssimativa.
In via istruttoria chiede l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento ed i rapporti redatti dalla Compagnia Carabinieri relativi all’evento del 15 maggio 1997 occorso.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 3 dicembre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2. E’ materia del contendere la legittimità dell’impugnato Decreto del 31 agosto 2012, con cui il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha rigettato la domanda presentata dal ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri, diretta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti dalla normativa vigente.
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
4. In punto di fatto è pacifico e documentato in atti che il ricorrente in occasione della tradizionale manifestazione della “Corsa dei Ceri” presso Gubbio ha prestato un servizio di scorta in moto ad autoambulanza, riportando durante il tragitto verso il Pronto Soccorso di Gubbio fratture a causa della perdita del controllo del mezzo in curva.
Ritiene la difesa della ricorrente che tali fatti integrino appieno il presupposto della legge 23 dicembre 2005 n. 166 al fine dell’ottenimento dello status di vittima del dovere e dei correlati benefici previsti.
5. Reputa il Collegio di non poter aderire a tale prospettazione.
L'art. 1, comma 563, della l. 23 dicembre 2005 n. 166 stabilisce testualmente che "per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".
L'art. 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 (Speciali elargizioni in favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche) dispone: "Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni" (elargizione elevata ad euro 200.000,00 dall'art. 2 del d.l. 28 novembre 2003 n. 337, come modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003 n. 369).
L'art. 34 del d.l. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007 n. 222, ha esteso anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti i benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo.
6. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va rilevato che la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nell’affermare che il concetto di "vittima del dovere" presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve essere distinto dal decesso in o a causa di servizio e che, per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale o invalidante sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042; id. sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1404; id. sez. IV, 18 gennaio 1997, n. 11).
La speciale elargizione riconosciuta alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed estesa recentemente dal legislatore anche alle cd. "vittime del dovere" ed ai loro familiari presuppone che il fatto lesivo da cui si origina la relativa pretesa si connoti per un "quid pluris" rispetto all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte del pubblico dipendente; diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché eziologicamente connessa al servizio prestato, legittimi il soggetto leso a richiedere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio (ai fini della concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico), la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, “con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento del danno” (così T.A.R. Puglia - Lecce sez. II, 12 marzo 2014, n. 746).
Lo specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali é l'elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della vittima del dovere anche con riferimento alla l. n. 266/2005 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è, infatti, quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità, al fine di evitare un male oramai imminente, siano deceduti od abbiano riportato delle invalidità di carattere permanente (Consiglio di Stato sez. I, 31 gennaio 2013 n. 75959).
7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’evento di danno posto a base della pretesa azionata, pur riportato a causa di ”operazione di soccorso” di cui all’art. 1 c. 563 della legge 166/2005, sia riconducibile all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte delle forze di polizia, dovendo per tanto rapportarsi al rischio ordinario connesso all’attività di istituto, per il quale il ricorrente già beneficia della causa di servizio, non rinvenendosi i sopra descritti connotati di eccezionalità indispensabili per il riconoscimento dell’ulteriore particolare beneficio richiesto.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni tutte le doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte risultano prive di pregio, con conseguente infondatezza del ricorso.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE