Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) ha accolto l'Appello dell'Amministrazione.
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SENTENZA ,sede di CGARS_GIURISDIZIONALE ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500071
- Public 2015-01-27 -
N. 00071/2015REG.PROV.COLL.
N. 01393/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2003, proposto da:
Ministero della difesa, Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Stato Maggiore della Marina Militare e Comando del 41° Stormo dell’Aeronautica Militare di Sigonella, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
contro
(congruo nr. di ricorrenti – Omissis per questione di spazio - ), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Lo Presti, Antonio Lombardo, con domicilio eletto presso l’avv. Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo, n. 5;
per la riforma
della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione I n. 00992/2003, resa tra le parti, concernente istanza concess.ne recupero compensativo servizio prestato nei giorni festivi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2014 il Cons. Gabriele Carlotti e udito per le parti l’avv. St. La Rocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Ministero della difesa, il Comando del 41° Stormo dell’Aeronautica Militare di Sigonella, lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare (d’ora in poi: SMA) e lo Stato Maggiore della Marina Militare hanno impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, accolse il ricorso, proposto in primo grado dagli odierni appellati, onde ottenere:
- l’annullamento del provvedimento del 27 dicembre 1999, con il quale il Comandante dell’Aeroporto di Sigonella negò agli appellati il riconoscimento del beneficio del recupero compensativo, a seguito del servizio prestato nelle giornate festive e non lavorative, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255;
- l'accertamento del diritto a godere del periodo di recupero compensativo, nella misura stabilita dall’ordinamento, a seguito dell'espletamento del servizio effettuato nelle giornate festive e non lavorative, ai sensi del citato art. 10 del D.P.R. n. 255/1999;
- la condanna dell'Amministrazione alla concessione del citato periodo di recupero compensativo, nella misura stabilita dalla legge.
2. – Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, gli appellati indicati in epigrafe.
3. – All’udienza pubblica del 12 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Prima di esaminare i motivi dedotti con l’appello, giova riferire in punto di fatto che:
- gli appellati sono sottufficiali del Ruolo marescialli della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare in servizio presso la base di Sigonella, aventi, come incarico primario, quello di componenti degli equipaggi fissi di volo;
- l’attività di equipaggio fisso di volo è necessaria per il corretto funzionamento e il buon esito dei voli degli aerei militari;
- gli appellati partecipano sia ai voli di addestramento sia a quelli operativi;
- tale attività implica un impegno che può raggiungere anche le 10-18 ore di volo consecutivo in qualunque giorno della settimana, anche se festivo;
- con istanza del 22 novembre 1999 i predetti sottufficiali chiesero all'Amministrazione Militare, in virtù dell'art. 10, comma 4, del D.P.R. n. 255/1999, il riconoscimento del beneficio del recupero compensativo delle ore di servizio prestato nei giorni festivi;
- il Comandante dell'Aeroporto di Sigonella, con il provvedimento impugnato in primo grado, negò la concessione del predetto reclamato beneficio;
- contro siffatto diniego gli appellati adirono il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania;
- il Tribunale adito accolse il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni: a) non era condivisibile la tesi, sostenuta dall’Amministrazione Militare, secondo cui il servizio svolto dagli odierni appellati non sarebbe stato annoverabile tra i “servizi armati e non” menzionati dal comma 4 del predetto art. 10 del D.P.R. n. 255/1999, in quanto diversamente riconducibile ai servizi continuativi di durata pari a 24 ore di cui alla precedente normativa ex D.P.R. n. 394/1995, cioè ai servizi di presidio e con quelli svolti all'interno di istallazioni militari, dovendosi per tali intendere (in forza di direttive interne all'Amministrazione) tutte le attività connesse con l'incarico ricoperto, che non avessero richiesto una specifica professionalità e che avessero comportato un minore onere rispetto a quello comunemente richiesto; b) in particolare, non era condivisibile l’idea di un collegamento con una norma che regolava lo specifico rapporto di lavoro prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 255/99 e non più vigente; c) in ogni caso il servizio di volo in funzione di tecnici specializzati (quali sono gli odierni appellati) non potrebbe coincidere con il servizio continuativo, essendo quest’ultimo caratterizzato dallo svolgersi all'interno del presidio, dal non essere connesso con l'incarico ricoperto e dal non richiedere una specifica professionalità, posto che il servizio svolto dai ricorrenti consiste piuttosto nel volo operativo o di addestramento e, quindi, è svolto al di fuori delle istallazioni militari e costituisce estrinsecazione dell'incarico ricoperto dagli appellati.
5. – Con ordinanza n. 1010 del 28 novembre 2003 questo Consiglio ha accolto l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata.
6. - L’appello dell’Amministrazione Militare è stato affidato ad un unico e articolato mezzo di gravame, così sintetizzabile: l'Amministrazione della difesa avanti al T.a.r. aveva osservato che, nell’ambito dei "servizi armati e non", potevano ricondursi solamente i servizi, comunque denominati, che non richiedessero una specifica professionalità (ossia, solo quelli tassativamente elencati nella direttiva SMA n. 130/1996), e non anche le attività istituzionali tipiche della qualifica posseduta (quali, appunto, le attività di volo), sottendendo queste una specifica professionalità, e perciò non preventivamente programmabili secondo turni ben determinati dipendendo esse da esigenze operative spesso impreviste ed imprevedibili;
il T.a.r. avrebbe quindi completamento travisato il riferito argomento difensivo, non essendosi avveduto che i “servizi armati e non” coincidono sostanzialmente con i "servizi continuativi di durata pari a 24 ore" di cui alla precedente normativa (D.P.R. n. 394/1995), cioè con i c.d. “servizi di presidio” e con quelli svolti all'interno delle installazioni militari, dovendosi per tali intendere (come già specificato a livello interforze con Direttiva del 28 giugno 1999, ed in ambito Forze Armate con la citata direttiva SMA) tutte le attività non connesse con l'incarico ricoperto, non richiedenti una specifica professionalità, elencate in maniera tassativa nella ridetta direttiva; tali servizi non rientrerebbero nell'orario di lavoro, implicando un onere inferiore a quello comunemente richiesto ad un appartenente alle Forze Armate, sicché le uniche differenze tra la previgente e quella in esame avrebbero riguardato - ferma restando la sostanziale identità dei servizi - unicamente la natura dei relativi compensi, in precedenza previsti in maniera forfetaria (con la concessione di recuperi compensativi ed erogazione di indennità per straordinario), e poi invece retribuiti esclusivamente con il recupero compensativo in ragione di un ora per ogni ora effettuata oltre il normale orario di lavoro, senza più alcuna monetizzazione; al contrario le concrete modalità di esplicazione delle attività proprie del personale facente parte degli equipaggi fissi di volo (E.F.V.), proprio perché caratterizzate da una particolare e peculiare professionalità (come, del resto, non avrebbero mancato di evidenziare sia le controparti sia il Primo Giudice), non potrebbero essere preventivamente programmati, correlandosi a esigenze operative spesso impreviste ed imprevedibili dell'Amministrazione della difesa; d’altro canto, proprio al fine di compensare l'assoluta e permanente disponibilità al servizio, la L. 23 marzo 1983, n. 58 (recte, n. 78) attribuisce ai componenti degli E.F.V. specifiche indennità di volo e di pronto intervento; inoltre, si garantiscono ai componenti degli E.F.V. periodi di riposo psicofisico - anche in via anticipata - rispetto al volo e, pertanto, al personale così impegnato spetterebbe unicamente il recupero delle ore in eccesso e il compenso per il lavoro straordinario, fermo restando in ogni caso il diritto (mai messo in discussione dall'Amministrazione della difesa) di godere del riposo settimanale;
argomentando nei sensi indicati dal T.a.r., si perverrebbe, invece, al risultato di una indebita sovracompensazione dell’attività svolta dagli appartenenti agli E.F.V. i quali verrebbero, difatti, a beneficiare sia della monetizzazione delle ore di volo prestate in più rispetto all’ordinario orario di ufficio sia della fruizione di un riposo compensativo - di durata pari al servizio attivo prestato - non monetizzabile, da fruire nei giorni successivi; tale situazione comporterebbe l’ulteriore, nefasta conseguenza di un’abnorme dilatazione periodi di riposo tra un volo ed un altro, con l’impossibilità per l'Amministrazione della difesa di disporre di un numero di equipaggi sufficienti a coprire le esigenze operative del Reparto di appartenenza.
7. – Gli appellati hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto; hanno soggiunto, in particolare, che:
- il diniego impugnato in primo grado fu motivato con riferimento al paragrafo 6 della direttiva SMA del 1996, la quale, però, sarebbe inapplicabile ratione temporis riguardando l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 10 del precedente contratto collettivo, recepito dal D.P.R. n. 394/1995, relativo ai “servizi continuativi”;
- sebbene sia stato siglato un nuovo contratto collettivo, che sostituisce il D.P.R. n. 255/1999 e che al comma 5 dell'art. 9, precisa che “Per servizi, armati e non, si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale ...”, nondimeno tali modifiche non spiegherebbero alcun effetto sulla situazione pregressa, quale quella dedotta nel presente contenzioso, giacché disciplinata dal previgente art. 10 del D.P.R. n. 255/1999; non avrebbe alcun senso concedere il recupero per le attività che non richiedono una specifica professionalità e negarlo, invece, per quelle attività che richiedono una particolare professionalità e qualificazione, considerato che proprio queste ultime tipologie di servizi danno luogo a maggiore stress psicofisico e, pertanto, necessitano di un maggiore tempo di recupero; in realtà, l’art. 10, in esame, avrebbe inteso ricomprendere nel suo ambito applicativo tutti i servizi in qualunque modo prestati, sia operativi che non operativi, sia armati che non armati, sia continuativi che non continuativi, sia di alta che di modesta professionalità con l'unica condizione che siano effettuati oltre il normale orario di lavoro o che siano effettuati nella giornata festiva o non lavorativa.
8. – Il Consiglio ritiene che l’appello dell’Amministrazione sia fondato. Ed invero, il più volte citato art. 10 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), rubricato “Orario di lavoro”, nei suoi primi cinque commi dispone: “1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del provvedimento di concertazione per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria è subordinata alla possibilità che il relativo costo venga con esse compensato.
3. Dal 1° luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
4. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate.
5. Le ore eccedenti l'orario di lavoro che non siano state retribuire devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.”. Dalla lettura dei surriportati commi dell’art. 10 si desume che i “servizi armati e non” sono ontologicamente distinti dall’attività rientrante nell’orario di lavoro e sono assoggettati alla regola particolare, rappresentata dal divieto di monetizzazione.
Orbene, ad avviso del Collegio, muovendo da tale considerazione e tenendo conto di quanto disposto dalla L. n. 78/1983 (richiamata dalle Amministrazioni appellanti), si perviene alla conclusione che - a prescindere dalla questione della effettiva e piena equiparazione, o no, dei ridetti servizi a quelli continuativi di cui al previgente D.P.R. n. 394/1995 - per l’attività svolta dai componenti gli E.F.V. non sia applicabile il suddetto comma 4 dell’art. 10 del D.P.R. n. 255/1999. Difatti, in ossequio alle comuni regole che governano l’esegesi dei testi normativi e, in particolare, al fondamentale canone ermeneutico della specialità quale criterio solutore delle antinomie normative, deve ritenersi che, quando una fattispecie risulti compiutamente disciplinata da una speciale fonte del diritto, la stessa non possa ritenersi al contempo assoggettata anche alle previsioni le quali, rispetto a detta disciplina speciale, si presentino incompatibili, dal punto di vista letterale o in via logica. Una volta calata siffatta considerazione nel caso che occupa il Collegio, è allora giocoforza concludere che, se la L. n. 78/1983 (art. 6) ha delineato per i servizi di E.F.V. uno specifico trattamento giuridico, basato tra l’altro sul riconoscimento di un’indennità di volo, allora non può reputarsi che per detti servizi, la cui natura – come condiviso sia dall’Amministrazione sia dagli appellati – preclude ogni programmazione e impone il ricorso a peculiari, elevate professionalità, sia riconoscibile anche un ulteriore recupero compensativo. In sostanza e conclusivamente, l’art. 10, comma 4, del D.P.R. n. 255/2009 si riferisce a servizi diversi da quelli richiesti ai componenti gli E.V.F, atteso che questi ultimi qualificano invece la prestazione lavorativa dei sottufficiali che li prestino. Ciò non significa, ovviamente, che anche i sottoufficiali che siano tenuti a far parte degli E.F.V. non possano essere chiamati anche a svolgere i “servizi armati o non” di cui al comma 4 del ridetto art. 10, ma solo in tal caso essi potranno beneficiare del riposo compensativo ivi stabilito.
Alla stregua delle superiori considerazioni non è, pertanto, dirimente che il provvedimento impugnato non risulti sorretto da una perspicua motivazione, dal momento che, nel caso in esame, si versa in materia di diritti soggettivi, rispetto ai quali il profilo della spettanza, o no (ossia della conformità, o no, alla legge della pretesa fatta valere in giudizio) prevale su quello della motivazione dell’atto contestato (la motivazione, per contro, viene in rilievo nelle controversie su interessi legittimi, potendo accadere che la motivazione incongrua costituisca un indice sintomatico di un possibile vizio di eccesso di potere).
9. – In conclusione, l’appello merita accoglimento e la sentenza gravata va dunque riformata.
10. – In ragione delle questioni trattate e della risalente sospensione dell’esecutività della pronuncia impugnata, si ritiene che le spese processuali del doppio grado del giudizio possano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2014, con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore
Vincenzo Neri, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere
Alessandro Corbino, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2015
Recupero compensativo
Re: Recupero compensativo
1) - il software utilizzato non riconosce loro il premio del rapporto 2 a 1 per le ore lavorative prestate nelle giornate libere dal servizio e in quelle festive, come, a loro avviso, sarebbe prescritto dall’art. 11 del D.P.R. n. 163/2002 e come discenderebbe da una corretta interpretazione della SMA – ORD -11.
Il TAR di Napoli precisa:
2) - Ciò posto, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il diritto al recupero compensativo per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari al doppio del servizio così prestato nelle sole giornate non lavorative in quanto in turno autocompensante; la medesima domanda deve, invece, essere rigettata con riguardo alle ore lavorative in più prestate in giornate festive.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 7 ,numero provv.: 201505852, - Public 2015-12-22 -
N. 05852/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03233/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2006, proposto da (congruo numero di ricorrenti – OMISSIS - ),
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Giugliano, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Morghen, 41;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti, ex art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 163/2002 al recupero compensativo per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate;
e per la conseguente condanna della intimata P.A. alla corresponsione del dovuto a titolo retributivo e/o risarcitorio per le ore di lavoro prestate in più, perché non compensate secondo legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, tutti militari dell’Aeronautica in servizio presso il 22° GRAM di Licola che svolgono la loro attività lavorativa secondo la modalità di turnazione h 24, assumono che il software utilizzato non riconosce loro il premio del rapporto 2 a 1 per le ore lavorative prestate nelle giornate libere dal servizio e in quelle festive, come, a loro avviso, sarebbe prescritto dall’art. 11 del D.P.R. n. 163/2002 e come discenderebbe da una corretta interpretazione della SMA – ORD -11.
1.1. I ricorrenti deducono, pertanto, l’illegittimità della condotta della P.A. e chiedono, in via principale, la declaratoria del loro diritto al recupero compensativo per i servizi armati e non effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari alla durata doppia del servizio prestato durante le festività e le giornate non lavorative con conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla riprogrammazione del software utilizzato dal 22° GRAM di Licola e al risarcimento del danno subito per l’usura psicofisica da quantificare in via equitativa o, in subordine, al pagamento delle ore in più lavorate perché non adeguatamente compensate.
2. Il Ministero della Difesa, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
3. Con l’ordinanza collegiale n. 6361 del 4.12.2014 la Sezione ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., in ordine alla modalità di contabilizzazione e alla quantificazione delle ore eventualmente non contabilizzate (cfr. Tar Campania, Napoli, VII, ord. coll. n. 5572 del 30.10.2014), demandandola al dirigente (o a un suo delegato competente) della Ragioneria Territoriale dello Stato, sede di Napoli.
3.1. Il verificatore Raffaele C.., designato dal dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, ha depositato la relazione peritale presso la Segreteria della VII Sezione in data 15.5.2015.
4. Alla pubblica udienza del 22.10.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.
6. I ricorrenti lamentano che la P.A. resistente, mediante l’utilizzo del software in uso al 22° GRAM di Licola, determinerebbe un’evidente illegittimità, nonché una disparità di trattamento tra personale turnista e personale non turnista, applicando al primo in senso peggiorativo e restrittivo la previsione di cui al paragrafo 6 lett. a) della SMA.ORD11 (Stato Maggiore dell’Aereonautica – normativa generale sull’orario di servizio e sul lavoro straordinario), secondo cui “tutti i servizi comunque effettuati, amati e non…oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo (non monetizzabile nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato (rapporto 1 a 1), oltre al recupero della festività e della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate”. Ad avviso dei ricorrenti, del tutto incomprensibilmente il software usato dal 22° GRAM di Licola per gestire la turnazione h 24 autocompensante non riconoscerebbe il premio del rapporto 2 ad 1 né per le ore in più prestate nelle giornate libere dal servizio, né in quelle festive, nonostante si tratterebbe di ore prestate per esigenze e su richiesta dell’amministrazione. Conseguentemente, in ossequio al D.P.R. n. 163/2002, le predette ore dovrebbero dare diritto – anche e soprattutto ai turnisti – al premio del riposo compensativo in ragione del doppio delle ore effettuate.
6.1. Sulla scorta della predetta ricostruzione della normativa i ricorrenti chiedono, quindi, la declaratoria del loro diritto al recupero compensativo per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari alla durata doppia del servizio così prestato durante le festività o le giornate non lavorative e comunque con le stesse modalità riconosciute al personale non turnista, con conseguente condanna della P.A. alla riprogrammazione del software utilizzato ed al risarcimento del danno subito da usura psicofisica da quantificare in via equitativa ovvero, in subordine, al pagamento delle ore lavorate in più come straordinario festivo o, in via gradata, come semplice straordinario, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
7. La Sezione con l’ordinanza collegiale n. 6361/2014 ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., al fine di chiarire se nelle colonne che aggregano i dati numerici siano o meno state conteggiate come doppie le ore prestate nelle giornate non lavorative e festive e, in caso di riscontro positivo della tesi di parte ricorrente, di quantificare le ore non contabilizzate e i corrispondenti importi dovuti.
7.1. All’esito dell’espletata istruttoria il verificatore ha depositato una relazione le cui conclusioni appaiono al Collegio pienamente condivisibili.
8. Con riguardo alle ore prestate dal personale turnista nelle giornate in cui risulta in turno “auto compensante” il verificatore ha precisato di avere acquisito i cartellini delle presenze del mese di marzo 2003 e del periodo gennaio 2004/settembre 2004 relativi al solo ricorrente Nicola C.., in quanto è l’unico rispetto al quale il difensore dei ricorrenti ha depositato documentazione, ritenendone la situazione esemplificativa delle problematiche oggetto di contenzioso.
8.1. Al riguardo il verificatore ha, in primo luogo, dato atto di avere accertato che le ore in più di lavoro eseguite in giornate libere dal servizio (in quanto il personale risulta in “riposo turno auto compensante”) non hanno comportato la concessione del recupero compensativo del doppio delle ore lavorate, anche se hanno determinato la corresponsione delle previste indennità economiche.
La predetta circostanza, affermata dal Ministero della Difesa e non contestata dal difensore dei ricorrenti, ha trovato, inoltre, riscontro nell’analisi degli specchi riepilogativi di presenza nei quali sono distinte tre colonne riferite alle eccedenze o carenze orarie effettuate rispettivamente in “feriale diurno”, “festivo diurno/feriale notturno” o “festivo notturno”, tripartizione finalizzata alla diversa indennità da riconoscere al dipendente in relazione alla singola fattispecie.
8.2. Tanto premesso, dall’analisi degli specchi dell’attività lavorativa allegati al ricorso è emerso che il ricorrente Nicola C.. nel periodo considerato ha avuto contabilizzate 34 ore e 45 minuti come straordinario prestato durante un “turno di riposo autocompensante” e non invece 69 ore e 30 minuti che avrebbe avuto se le stesse fossero state riconosciute con il premio 2 a 1.
In base al tenore letterale del disposto del paragrafo 6 lett. a) della SMA-ORD 11 il Collegio ritiene che anche al personale turnista vada applicato lo stesso principio utilizzato per il personale non turnista per il quale le ore lavorate in più, su richiesta e per esigenze dell’amministrazione, nelle giornate libere dal servizio danno diritto al premio del riposo compensativo in ragione del doppio delle ore prestate in più.
Tale diritto deve essere riconosciuto a maggior ragione perché le ore in più vengono effettuate quando il personale avrebbe diritto al riposo autocompensante rispetto ad un orario di lavoro che si articola su 24 ore e che non distingue tra giorni festivi e non festivi.
9. Ad avviso del Collegio il medesimo diritto non può essere riconosciuto con riguardo alle ore prestate in più nelle giornate festive.
9.1. Al riguardo occorre premettere che l’art. 10, comma 2, della legge n. 231/1990 prevede che con Decreto del Ministro della Difesa siano disciplinate le articolazioni dell’orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio.
L'art. 3 del D.M. 25 settembre 1990 dispone per gli incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana l'impiego di 5 persone in turni equidistribuiti non superiori alle 12 ore consecutive che, comunque, consentono al personale di fruire di almeno un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore. Tale attività lavorativa è definita dal D.M. “auto compensante” dei recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi.
La definizione dell'attività lavorativa "autocompensante" consente al personale turnista di osservare un orario di 33 ore e 36 minuti settimanali, inferiore rispetto all'orario di 36 ore settimanali previsto per il personale militare non turnista (art. 11 del D.P.R. n. 163/2002).
9.2. Sulla scorta della predetta normativa il Ministero della Difesa ha sviluppato un software di rilevamento delle presenze che considera come base di riferimento giornaliero 4 ore e 48 minuti e che valuta come eccedenze o debiti tutto ciò che differisce dall’orario indicato.
9.3. Il verificatore ha, quindi, dato atto che, in caso di turno autocompensante il personale è presente in servizio per circa 11 ore consecutive in una giornata diurna e per circa 13 ore in una giornata con turno notturno, totalizzando 24 ore di lavoro a cui seguono due giorni di riposo autocompensante tale da concretizzare una media di 4,48 ore al giorno ogni 5 giorni.
9.4. Tanto premesso occorre però evidenziare che, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, per il personale turnista non esistono né sabati né domeniche, essendo la presenza in detti giorni connaturata all’assegnazione del personale in turno h 24.
Ne discende, quindi, che sulla base della normativa che disciplina l’orario di lavoro del personale turnista appare del tutto condivisibile la conclusione del verificatore secondo il quale le 4,48 ore prese come base di calcolo per una giornata media lavorativa “non sono altro che il frutto di un calcolo aritmetico finalizzato alla determinazione delle eccedenze/carenze lavorative rispetto al totale di ore settimanali, non potendosi quindi considerare ciò che eccede le 4,48 ore prestate in giornata festiva come eccedenza rispetto al normale orario di lavoro per dipendenti in turno h 24”.
9.5. Ciò posto, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il diritto al recupero compensativo per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari al doppio del servizio così prestato nelle sole giornate non lavorative in quanto in turno autocompensante; la medesima domanda deve, invece, essere rigettata con riguardo alle ore lavorative in più prestate in giornate festive.
10. Infine, in considerazione del fatto che i ricorrenti non hanno prodotto nel corso della verificazione la documentazione necessaria al fine di accertare le ore prestate in eccedenza nelle giornate non lavorative in quanto in turno auto compensante e che, quindi, non hanno assolto all’onere probatorio su di essi gravante, non può essere accolta perché del tutto sfornita di prova ed assolutamente generica né l’ulteriore domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per usura psico – fisica, né quella, subordinata, al pagamento delle ore prestate in più del dovuto come ore di straordinario.
10.1. Né una simile indagine, in mancanza della produzione della suddetta documentazione, poteva essere demandata in via esplorativa al verificatore.
Come noto la C.T.U., così come anche la verificazione, sono mezzi di ausilio del giudice nella valutazione della prova e non relevatio ab onus probandi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 8.4.2011, n. 2000 secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio, in quanto mezzo di indagine finalizzato ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati”; in senso analogo T.A.R. Lombardia, Milano II, 5.3.2013, n. 592 “la richiesta di Ctu non può in alcun modo supplire alle lacune probatorie delle parti, non essendo ammissibile una consulenza c.d. esplorativa, volta cioè ad acquisire al processo elementi di prova che devono invece essere introdotti dalle parti, in applicazione della regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed all'art. 64, d.lg. n. 104 del 2010, "codice del processo amministrativo").
11. In considerazione del parziale rigetto del ricorso, le spese di lite possono essere compensate in ragione della metà e per il resto seguono la soccombenza. Pone le spese relative al compenso del verificatore, da liquidarsi con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui motivazione e per l’effetto accerta il diritto dei ricorrenti al recupero compensativo per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari al doppio del servizio così prestato nelle sole giornate non lavorative in quanto in turno autocompensante; lo rigetta per il resto.
Rigetta la domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno e al pagamento come ore di straordinario delle ore prestate in più del dovuto.
Compensa nella misura della metà le spese di lite e per la restante metà le pone a carico della soccombente amministrazione, liquidandole in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge. Pone le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2015
Il TAR di Napoli precisa:
2) - Ciò posto, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il diritto al recupero compensativo per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari al doppio del servizio così prestato nelle sole giornate non lavorative in quanto in turno autocompensante; la medesima domanda deve, invece, essere rigettata con riguardo alle ore lavorative in più prestate in giornate festive.
Cmq. leggete il tutto qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 7 ,numero provv.: 201505852, - Public 2015-12-22 -
N. 05852/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03233/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3233 del 2006, proposto da (congruo numero di ricorrenti – OMISSIS - ),
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Giugliano, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Morghen, 41;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;
per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti, ex art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 163/2002 al recupero compensativo per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate;
e per la conseguente condanna della intimata P.A. alla corresponsione del dovuto a titolo retributivo e/o risarcitorio per le ore di lavoro prestate in più, perché non compensate secondo legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti, tutti militari dell’Aeronautica in servizio presso il 22° GRAM di Licola che svolgono la loro attività lavorativa secondo la modalità di turnazione h 24, assumono che il software utilizzato non riconosce loro il premio del rapporto 2 a 1 per le ore lavorative prestate nelle giornate libere dal servizio e in quelle festive, come, a loro avviso, sarebbe prescritto dall’art. 11 del D.P.R. n. 163/2002 e come discenderebbe da una corretta interpretazione della SMA – ORD -11.
1.1. I ricorrenti deducono, pertanto, l’illegittimità della condotta della P.A. e chiedono, in via principale, la declaratoria del loro diritto al recupero compensativo per i servizi armati e non effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari alla durata doppia del servizio prestato durante le festività e le giornate non lavorative con conseguente condanna dell’amministrazione resistente alla riprogrammazione del software utilizzato dal 22° GRAM di Licola e al risarcimento del danno subito per l’usura psicofisica da quantificare in via equitativa o, in subordine, al pagamento delle ore in più lavorate perché non adeguatamente compensate.
2. Il Ministero della Difesa, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
3. Con l’ordinanza collegiale n. 6361 del 4.12.2014 la Sezione ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., in ordine alla modalità di contabilizzazione e alla quantificazione delle ore eventualmente non contabilizzate (cfr. Tar Campania, Napoli, VII, ord. coll. n. 5572 del 30.10.2014), demandandola al dirigente (o a un suo delegato competente) della Ragioneria Territoriale dello Stato, sede di Napoli.
3.1. Il verificatore Raffaele C.., designato dal dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, ha depositato la relazione peritale presso la Segreteria della VII Sezione in data 15.5.2015.
4. Alla pubblica udienza del 22.10.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.
6. I ricorrenti lamentano che la P.A. resistente, mediante l’utilizzo del software in uso al 22° GRAM di Licola, determinerebbe un’evidente illegittimità, nonché una disparità di trattamento tra personale turnista e personale non turnista, applicando al primo in senso peggiorativo e restrittivo la previsione di cui al paragrafo 6 lett. a) della SMA.ORD11 (Stato Maggiore dell’Aereonautica – normativa generale sull’orario di servizio e sul lavoro straordinario), secondo cui “tutti i servizi comunque effettuati, amati e non…oltre il normale orario di lavoro, danno titolo alla concessione del recupero compensativo (non monetizzabile nella misura pari al tempo di effettivo impegno lavorativo prestato (rapporto 1 a 1), oltre al recupero della festività e della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle predette giornate”. Ad avviso dei ricorrenti, del tutto incomprensibilmente il software usato dal 22° GRAM di Licola per gestire la turnazione h 24 autocompensante non riconoscerebbe il premio del rapporto 2 ad 1 né per le ore in più prestate nelle giornate libere dal servizio, né in quelle festive, nonostante si tratterebbe di ore prestate per esigenze e su richiesta dell’amministrazione. Conseguentemente, in ossequio al D.P.R. n. 163/2002, le predette ore dovrebbero dare diritto – anche e soprattutto ai turnisti – al premio del riposo compensativo in ragione del doppio delle ore effettuate.
6.1. Sulla scorta della predetta ricostruzione della normativa i ricorrenti chiedono, quindi, la declaratoria del loro diritto al recupero compensativo per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari alla durata doppia del servizio così prestato durante le festività o le giornate non lavorative e comunque con le stesse modalità riconosciute al personale non turnista, con conseguente condanna della P.A. alla riprogrammazione del software utilizzato ed al risarcimento del danno subito da usura psicofisica da quantificare in via equitativa ovvero, in subordine, al pagamento delle ore lavorate in più come straordinario festivo o, in via gradata, come semplice straordinario, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
7. La Sezione con l’ordinanza collegiale n. 6361/2014 ha disposto verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., al fine di chiarire se nelle colonne che aggregano i dati numerici siano o meno state conteggiate come doppie le ore prestate nelle giornate non lavorative e festive e, in caso di riscontro positivo della tesi di parte ricorrente, di quantificare le ore non contabilizzate e i corrispondenti importi dovuti.
7.1. All’esito dell’espletata istruttoria il verificatore ha depositato una relazione le cui conclusioni appaiono al Collegio pienamente condivisibili.
8. Con riguardo alle ore prestate dal personale turnista nelle giornate in cui risulta in turno “auto compensante” il verificatore ha precisato di avere acquisito i cartellini delle presenze del mese di marzo 2003 e del periodo gennaio 2004/settembre 2004 relativi al solo ricorrente Nicola C.., in quanto è l’unico rispetto al quale il difensore dei ricorrenti ha depositato documentazione, ritenendone la situazione esemplificativa delle problematiche oggetto di contenzioso.
8.1. Al riguardo il verificatore ha, in primo luogo, dato atto di avere accertato che le ore in più di lavoro eseguite in giornate libere dal servizio (in quanto il personale risulta in “riposo turno auto compensante”) non hanno comportato la concessione del recupero compensativo del doppio delle ore lavorate, anche se hanno determinato la corresponsione delle previste indennità economiche.
La predetta circostanza, affermata dal Ministero della Difesa e non contestata dal difensore dei ricorrenti, ha trovato, inoltre, riscontro nell’analisi degli specchi riepilogativi di presenza nei quali sono distinte tre colonne riferite alle eccedenze o carenze orarie effettuate rispettivamente in “feriale diurno”, “festivo diurno/feriale notturno” o “festivo notturno”, tripartizione finalizzata alla diversa indennità da riconoscere al dipendente in relazione alla singola fattispecie.
8.2. Tanto premesso, dall’analisi degli specchi dell’attività lavorativa allegati al ricorso è emerso che il ricorrente Nicola C.. nel periodo considerato ha avuto contabilizzate 34 ore e 45 minuti come straordinario prestato durante un “turno di riposo autocompensante” e non invece 69 ore e 30 minuti che avrebbe avuto se le stesse fossero state riconosciute con il premio 2 a 1.
In base al tenore letterale del disposto del paragrafo 6 lett. a) della SMA-ORD 11 il Collegio ritiene che anche al personale turnista vada applicato lo stesso principio utilizzato per il personale non turnista per il quale le ore lavorate in più, su richiesta e per esigenze dell’amministrazione, nelle giornate libere dal servizio danno diritto al premio del riposo compensativo in ragione del doppio delle ore prestate in più.
Tale diritto deve essere riconosciuto a maggior ragione perché le ore in più vengono effettuate quando il personale avrebbe diritto al riposo autocompensante rispetto ad un orario di lavoro che si articola su 24 ore e che non distingue tra giorni festivi e non festivi.
9. Ad avviso del Collegio il medesimo diritto non può essere riconosciuto con riguardo alle ore prestate in più nelle giornate festive.
9.1. Al riguardo occorre premettere che l’art. 10, comma 2, della legge n. 231/1990 prevede che con Decreto del Ministro della Difesa siano disciplinate le articolazioni dell’orario normale delle attività giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio.
L'art. 3 del D.M. 25 settembre 1990 dispone per gli incarichi che prevedono un lavoro continuativo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana l'impiego di 5 persone in turni equidistribuiti non superiori alle 12 ore consecutive che, comunque, consentono al personale di fruire di almeno un riposo settimanale continuativo non inferiore alle 36 ore. Tale attività lavorativa è definita dal D.M. “auto compensante” dei recuperi orari che spetterebbero al personale per le turnazioni svolte negli archi notturni e/o festivi.
La definizione dell'attività lavorativa "autocompensante" consente al personale turnista di osservare un orario di 33 ore e 36 minuti settimanali, inferiore rispetto all'orario di 36 ore settimanali previsto per il personale militare non turnista (art. 11 del D.P.R. n. 163/2002).
9.2. Sulla scorta della predetta normativa il Ministero della Difesa ha sviluppato un software di rilevamento delle presenze che considera come base di riferimento giornaliero 4 ore e 48 minuti e che valuta come eccedenze o debiti tutto ciò che differisce dall’orario indicato.
9.3. Il verificatore ha, quindi, dato atto che, in caso di turno autocompensante il personale è presente in servizio per circa 11 ore consecutive in una giornata diurna e per circa 13 ore in una giornata con turno notturno, totalizzando 24 ore di lavoro a cui seguono due giorni di riposo autocompensante tale da concretizzare una media di 4,48 ore al giorno ogni 5 giorni.
9.4. Tanto premesso occorre però evidenziare che, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, per il personale turnista non esistono né sabati né domeniche, essendo la presenza in detti giorni connaturata all’assegnazione del personale in turno h 24.
Ne discende, quindi, che sulla base della normativa che disciplina l’orario di lavoro del personale turnista appare del tutto condivisibile la conclusione del verificatore secondo il quale le 4,48 ore prese come base di calcolo per una giornata media lavorativa “non sono altro che il frutto di un calcolo aritmetico finalizzato alla determinazione delle eccedenze/carenze lavorative rispetto al totale di ore settimanali, non potendosi quindi considerare ciò che eccede le 4,48 ore prestate in giornata festiva come eccedenza rispetto al normale orario di lavoro per dipendenti in turno h 24”.
9.5. Ciò posto, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il diritto al recupero compensativo per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari al doppio del servizio così prestato nelle sole giornate non lavorative in quanto in turno autocompensante; la medesima domanda deve, invece, essere rigettata con riguardo alle ore lavorative in più prestate in giornate festive.
10. Infine, in considerazione del fatto che i ricorrenti non hanno prodotto nel corso della verificazione la documentazione necessaria al fine di accertare le ore prestate in eccedenza nelle giornate non lavorative in quanto in turno auto compensante e che, quindi, non hanno assolto all’onere probatorio su di essi gravante, non può essere accolta perché del tutto sfornita di prova ed assolutamente generica né l’ulteriore domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno per usura psico – fisica, né quella, subordinata, al pagamento delle ore prestate in più del dovuto come ore di straordinario.
10.1. Né una simile indagine, in mancanza della produzione della suddetta documentazione, poteva essere demandata in via esplorativa al verificatore.
Come noto la C.T.U., così come anche la verificazione, sono mezzi di ausilio del giudice nella valutazione della prova e non relevatio ab onus probandi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 8.4.2011, n. 2000 secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio, in quanto mezzo di indagine finalizzato ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati”; in senso analogo T.A.R. Lombardia, Milano II, 5.3.2013, n. 592 “la richiesta di Ctu non può in alcun modo supplire alle lacune probatorie delle parti, non essendo ammissibile una consulenza c.d. esplorativa, volta cioè ad acquisire al processo elementi di prova che devono invece essere introdotti dalle parti, in applicazione della regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. ed all'art. 64, d.lg. n. 104 del 2010, "codice del processo amministrativo").
11. In considerazione del parziale rigetto del ricorso, le spese di lite possono essere compensate in ragione della metà e per il resto seguono la soccombenza. Pone le spese relative al compenso del verificatore, da liquidarsi con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui motivazione e per l’effetto accerta il diritto dei ricorrenti al recupero compensativo per i servizi armati e non, effettuati oltre il normale orario di lavoro, nella misura pari al doppio del servizio così prestato nelle sole giornate non lavorative in quanto in turno autocompensante; lo rigetta per il resto.
Rigetta la domanda di condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno e al pagamento come ore di straordinario delle ore prestate in più del dovuto.
Compensa nella misura della metà le spese di lite e per la restante metà le pone a carico della soccombente amministrazione, liquidandole in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge. Pone le spese di verificazione, da liquidarsi con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
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