Riconoscimento lavoro civile pre arruolamento

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Moderatore: Avv. Giorgio Carta

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gino59
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Re: Riconoscimento lavoro civile pre arruolamento

Messaggio da gino59 »

marci64 ha scritto:Salve,
desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che contribuiscono al forum, per la informazioni utili che si trovano.
Il mio quesito è il seguente: prima di arruolarmi (1982) ho lavorato per 2 anni presso l'azienda di mio padre, ma tutto senza nessun contratto ne contributi, gradirei sapere se esiste un modo per far riconoscere quel periodo di lavoro, per poi pagare i dovuti contributi e far riconoscere il tutto per il calcolo pensionistico, per ma sarebbe di grande aiuto in quanto passerei dal sistema contributivo a quello retributivo ( non rientro per soli 8 mesi grrrrr)

Grazie a tutti

Marci
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P.S. Non sono l'avvocato.-

In primis vediamo se rientri veramente:- Data arruolamento e corpo........Servizi particolari....etc.


gino59
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Re: Riconoscimento lavoro civile pre arruolamento

Messaggio da gino59 »

marci64 ha scritto:AM ruolo M.LLI arruolato nel 11/10/982 categoria di volo quindi riscatto 1/3.
Scusa l'ignoranza, potresti indicarmi quali sono i servizi particolari che possono contribuire al calcolo?
dal settembre 1994 ero in servizio all'estero presso ente NATO con qualifica di capo ufficio, non so se serve...

Grazie mille
==============================
Confine-volo-navigazione etc.
gis63
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Re: Riconoscimento lavoro civile pre arruolamento

Messaggio da gis63 »

Temo vi sia la prescrizione decennale, però ti consiglio di informarti presso un patronato, loro saranno più precisi.
Saluti
gino59
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Re: Riconoscimento lavoro civile pre arruolamento

Messaggio da gino59 »

marci64 ha scritto:bene.....

allora credo di non aver nessun servizio particolare, solo la categoria di volo
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N.B. Calcoliamo tutto il servizio (sino al 1995) con la maggiorazione del 1/5:-

Corso allievi quindi sino al 11/10/83:- AA1;
Dal 12/10/83 al 31/12/83:MM2 GG20 con una maggiorazione di GG16;
Dal 01/01/1984 al 31/12/1995:-AA12 di cui AA2 MM4 GG24 di maggiorazione.-
Totale al 31.12.1995 AA15 MM8.-

Ovviamente (come io credo) se almeno il servizio dopo il corso è decretato con il 1/3 al 31.12.1995
sono:-AA17 MM3 GG16.-
P.S. Se sei certo di quest'ultimo, dammi conferma e successivamente ti dirò come fare per il "RETRIBUTIVO"


3.4 Maggiorazione dei servizi

L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:

• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;

• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);

• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.


Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.

Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
gino59
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Re: Riconoscimento lavoro civile pre arruolamento

Messaggio da gino59 »

marci64 ha scritto:Grazie Gino per la risposta,

si sono sicuro della maggiorazione 1/3 in quanto faccio parte di categoria di volo, cmq al più presto mi farò fare dal mio ufficio personale il resoconto della mia situazione, se esiste un sistema per ottenere il retributivo sarebbe una bella svolta, se sai come fare te ne sarò grato vita eterna durante :-)
un altro consiglio, fino ad oggi ho riscattato 4 e 8 mesi, il mio ufficio personale mi sconsiglia di riscattare i rimanenti 3 mesi, secondo in base alla cifra che pagherei in confronto ai benefici ricevuti non conviene farlo.

Grazie mille per i tuoi consigli
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Ultima mia domanda di riscatto gennaio 2009,periodo totale era di MM20 (1/5) quindi il riscatto concreto era di MM4e, nel mese di giugno 2010 vado in congedo, successivamente inizio 2012, mi chiama l'inpdap
e per abbreviare il totale da pagare veniva sui 400€,.... 100€...al mese.-
Morale della favola,la funzionaria procedeva la formula del dare e avere (compensazione),io non ho dato
una lira e di quei 4MM mi accreditavano 900€ e...passa.-

P.S. Ciò posto,i colleghi che dicono che non conviene, sono degli sfaticati.- A presto
oreste.vignati
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Re: Riconoscimento lavoro civile pre arruolamento

Messaggio da oreste.vignati »

gino59 ha scritto:
marci64 ha scritto:bene.....

allora credo di non aver nessun servizio particolare, solo la categoria di volo
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N.B. Calcoliamo tutto il servizio (sino al 1995) con la maggiorazione del 1/5:-

Corso allievi quindi sino al 11/10/83:- AA1;
Dal 12/10/83 al 31/12/83:MM2 GG20 con una maggiorazione di GG16;
Dal 01/01/1984 al 31/12/1995:-AA12 di cui AA2 MM4 GG24 di maggiorazione.-
Totale al 31.12.1995 AA15 MM8.-

Ovviamente (come io credo) se almeno il servizio dopo il corso è decretato con il 1/3 al 31.12.1995
sono:-AA17 MM3 GG16.-
P.S. Se sei certo di quest'ultimo, dammi conferma e successivamente ti dirò come fare per il "RETRIBUTIVO"


3.4 Maggiorazione dei servizi

L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:

• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;

• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);

• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.


Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.

Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
oreste.vignati
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Re: Riconoscimento lavoro civile pre arruolamento

Messaggio da oreste.vignati »

gino59 ha scritto:
marci64 ha scritto:bene.....

allora credo di non aver nessun servizio particolare, solo la categoria di volo
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N.B. Calcoliamo tutto il servizio (sino al 1995) con la maggiorazione del 1/5:-

Corso allievi quindi sino al 11/10/83:- AA1;
Dal 12/10/83 al 31/12/83:MM2 GG20 con una maggiorazione di GG16;
Dal 01/01/1984 al 31/12/1995:-AA12 di cui AA2 MM4 GG24 di maggiorazione.-
Totale al 31.12.1995 AA15 MM8.-

Ovviamente (come io credo) se almeno il servizio dopo il corso è decretato con il 1/3 al 31.12.1995
sono:-AA17 MM3 GG16.-
P.S. Se sei certo di quest'ultimo, dammi conferma e successivamente ti dirò come fare per il "RETRIBUTIVO"


3.4 Maggiorazione dei servizi

L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:

• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;

• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);

• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.


Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.

Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.
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