Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

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antoniomlg
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Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da antoniomlg »

Salve come da titolo
vorrei conoscere il vostro autorevole parere circa la cumulabilità
dei contributi figurativi provenienti da varie leggi.
e nello specifico.

>contributi figurativi esposizione amianto;
>contributi figurativi per maternità;
>contributi figurativi per operatività (famosi come scivolo)
>contributi figurativi legge art. 80 legge 388- 2000

Sè un Carabiniere del "Tuscania"
quindi percettore di indennità di "Aeronavigazione", dopo 15 massimo 16 anni di servizio
ha maturato il diritto al riscatto ai fini della buonuscita, 1/3, ed ha altrettanto
maturato il beneficio dei contributi figurativi (scivolo) di 5 anni e cioè nella misura massima.

se nel corso della sua carriera diviene invalido con ascrivibilita ad una delle prima 4 categoria dlla tabella A.
e permane in servizio piuttosto che transita al ruolo civile ecc ecc

può beneficiare del bonus contributivo di 2 mesi per ogni anno che permane al lavoro ai sensi dell' art. 80 legge 388 dl 2000?

essi contributi sono cumulabili con i 5 già accreditati per lo status di militare ????

Grazie a quanti vorranno contribuire.


avt8
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da avt8 »

antoniomlg ha scritto:Salve come da titolo
vorrei conoscere il vostro autorevole parere circa la cumulabilità
dei contributi figurativi provenienti da varie leggi.
e nello specifico.

>contributi figurativi esposizione amianto;
>contributi figurativi per maternità;
>contributi figurativi per operatività (famosi come scivolo)
>contributi figurativi legge art. 80 legge 388- 2000

Sè un Carabiniere del "Tuscania"
quindi percettore di indennità di "Aeronavigazione", dopo 15 massimo 16 anni di servizio
ha maturato il diritto al riscatto ai fini della buonuscita, 1/3, ed ha altrettanto
maturato il beneficio dei contributi figurativi (scivolo) di 5 anni e cioè nella misura massima.

se nel corso della sua carriera diviene invalido con ascrivibilita ad una delle prima 4 categoria dlla tabella A.
e permane in servizio piuttosto che transita al ruolo civile ecc ecc

può beneficiare del bonus contributivo di 2 mesi per ogni anno che permane al lavoro ai sensi dell' art. 80 legge 388 dl 2000?

essi contributi sono cumulabili con i 5 già accreditati per lo status di militare ????

Grazie a quanti vorranno contribuire.
Gli anni figurativi non possono eccedere ad anni 5- tranne le vittime del terrorismo che beneficiano dell'aumento figurativo di 10 extra- però questo 10 anni vanno calcolato su una sola pensione cioè quella che ha dato vita al riconoscimento di vittima del terrorismo-
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antoniomlg
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da antoniomlg »

non è che sia tanto convinto e d'accordo
almeno per il momento teoricamente......

ho trovato sentenze positive per il cumulo dei benefici derivanti dalla legge 388 del 2000
con la contribuzione figurativa riguardante la maternità.

io sono convinto che siano cumulabili
non è scritto da nessuna parte della non cumilabilità

ciao e grazie
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angri62
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da angri62 »

antoniomlg ha scritto:non è che sia tanto convinto e d'accordo
almeno per il momento teoricamente......

ho trovato sentenze positive per il cumulo dei benefici derivanti dalla legge 388 del 2000
con la contribuzione figurativa riguardante la maternità.

io sono convinto che siano cumulabili
non è scritto da nessuna parte della non cumilabilità

ciao e grazie
===non ho elementi normativi, adesso!!
ma credo che le due cose sono distinte da leggi diverse, una è la maggiorazione figurativa del servizio prestato, l'altra è contributiva, una maggiorazione pensionabile per infermità.
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antoniomlg
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da antoniomlg »

nel frattempo per caso magari qualcuno si è imbattuto in qualcosa inerente
all'argomento della discussione?


Qualcuno sà dirmi se i benefici figurati di 2 mesi agli invalidi , di cui all'art. 80 legge 388 del 2000, per ogni anno che restano al lavoro, sono in contrasto di cumulabilità con i contributi figurativi per impiego operativo.???

GRAZIE
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antoniomlg
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da antoniomlg »

per quanto mi stia sforzando a cercare
quasi quotidianamente sui vari siti di giustizia
compreso la banca data della corte dei conti,
non riesco a trovare niente che mi chiarisca le
idee già di per sé confuse.

faccio appello a chiunque abbia avuto una invalidità riconosciuta ed ascritta ad una della prima 4^ categoria, e che abbia continuato a lavorare in qualsiasi contesto, di partecipare

GRAZIE
avt8
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da avt8 »

antoniomlg ha scritto:per quanto mi stia sforzando a cercare
quasi quotidianamente sui vari siti di giustizia
compreso la banca data della corte dei conti,
non riesco a trovare niente che mi chiarisca le
idee già di per sé confuse.

faccio appello a chiunque abbia avuto una invalidità riconosciuta ed ascritta ad una della prima 4^ categoria, e che abbia continuato a lavorare in qualsiasi contesto, di partecipare

GRAZIE
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
E’ data dalla somma dei seguenti periodici qualora sussistenti:
-­‐ Servizio Effettivo
-­‐ Servizio Militare;
-­‐ Periodici Ricongiunti L. 29/79 (anni ricongiunti per attività
lavorativa prestata presso altri datori di
Lavoro);
-­‐ Riscatti;
-­‐ Aumenti Figurativi L. 284/77 e L. 232/90;
-­‐ 1/5 per servizi ordinari;
-­‐ 1/2 per servizi di frontiera terrestre, aeronavigazione e
imbarco per i primi due anni e 1/3 per gli anni successivi (dal
1997 non possono essere maturati più di 5 anni figurativi);
-­‐ Servizi svolti all’Estero (Regolamento CEE 1408/71).
Tutti questi periodi sono sempre validi per il raggiungimento del
diritto a percepire la pensione .
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antoniomlg
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da antoniomlg »

niente non trovo niente di niente
ho fatto un quesito all'inps vediamo come e cosa rispondono
se qualcuno ha trovato informazioni utile sono gradite

grazie
avt8
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da avt8 »

avt8 ha scritto:
antoniomlg ha scritto:per quanto mi stia sforzando a cercare
quasi quotidianamente sui vari siti di giustizia
compreso la banca data della corte dei conti,
non riesco a trovare niente che mi chiarisca le
idee già di per sé confuse.

faccio appello a chiunque abbia avuto una invalidità riconosciuta ed ascritta ad una della prima 4^ categoria, e che abbia continuato a lavorare in qualsiasi contesto, di partecipare

GRAZIE
ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
E’ data dalla somma dei seguenti periodici qualora sussistenti:
-­‐ Servizio Effettivo
-­‐ Servizio Militare;
-­‐ Periodici Ricongiunti L. 29/79 (anni ricongiunti per attività
lavorativa prestata presso altri datori di
Lavoro);
-­‐ Riscatti;
-­‐ Aumenti Figurativi L. 284/77 e L. 232/90;
-­‐ 1/5 per servizi ordinari;
-­‐ 1/2 per servizi di frontiera terrestre, aeronavigazione e
imbarco per i primi due anni e 1/3 per gli anni successivi (dal
1997 non possono essere maturati più di 5 anni figurativi);
-­‐ Servizi svolti all’Estero (Regolamento CEE 1408/71).
Tutti questi periodi sono sempre validi per il raggiungimento del
diritto a percepire la pensione .

Non trovi niente perchè la normativa e chiara, i contributi figurativi non possono eccedere i 5 anni-
Di solito con una IV categoria il personale viene riformato,per quanto di mia conoscenza-
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antoniomlg
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da antoniomlg »

la 4^ categoria è compatibile con la riforma parziale.

anche in questo caso le leggi sono sovrapposte ed io credo che
i contributi figurativi di cui alla legge 388 articolo 80 siano altra cosa rispetto ai
contributi per servizio/impiego operativo.

sono e devono essere simili ai contributi figurativi 10 anni alle vittime del terrorismo
che si cumulano ai 5 per impiego operativo.


ciao
avt8
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da avt8 »

antoniomlg ha scritto:la 4^ categoria è compatibile con la riforma parziale.

anche in questo caso le leggi sono sovrapposte ed io credo che
i contributi figurativi di cui alla legge 388 articolo 80 siano altra cosa rispetto ai
contributi per servizio/impiego operativo.

sono e devono essere simili ai contributi figurativi 10 anni alle vittime del terrorismo
che si cumulano ai 5 per impiego operativo.


ciao
Anche se non sono interessato a tale vicendo,ho fatto una ricerca e da una pagina INPS ho trovato questo:

I lavoratori con invalidità superiore al 74%
A decorrere dal 1° gennaio 2002 i lavoratori con disabilità riconosciuta, appartenenti
alle categorie dei ciechi civili, sordomuti, invalidi civili, invalidi di
guerra, invalidi per causa di servizio e invalidi del lavoro, con una percentuale
di invalidità non inferiore al 74%, hanno diritto all’accredito di due mesi
di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto fino
ad un massimo di cinque anni. Per i periodi inferiori all’anno il beneficio è
riconosciuto in misura proporzionale.
Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per i periodi di attività lavorativa
svolti dopo l’accertamento dell’invalidità. Inoltre, la maggiorazione contributiva
deve essere determinante per il raggiungimento del diritto alla
pensione. In tutta la vita lavorativa i contributi figurativi non possono eccedere i 5 anni.-


Comunque tu se hai due anni di contributi figurativi più 3 di impiego operativo, puoi sommarli, e se questi anni ti danno diritti alla pensione, puoi farne domanda all'Inps
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antoniomlg
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da antoniomlg »

Grazie avt8 per l'interesse disinteressato

questo è un sunto preso dal sito dell INPS
secondo te/voi come si interpreta il testo che ho evidenziato in rosso?

PERIODI RICONOSCIUTI

L' anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata, ai fini del riconoscimento e della liquidazione della pensione e per un massimo di 5 anni:
di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell'invalidità;
di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all' anno.

Dal calcolo vengono esclusi periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto anche anteriormente al 1° gennaio 2002 (circ. 29/2002 e circ. 92/2002).
In caso di ricongiunzione il beneficio verrà attribuito al momento della liquidazione della pensione nel fondo destinatario della ricongiunzione stessa.
Non è previsto l' accredito dei contributi sulla posizione assicurativa.

in attesa di un vostro parere
cordialmente vi saluto
Giuseppe1566
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da Giuseppe1566 »

Inequivocabile: Nota operativa INPDAP num. 31 del 24 giugno 2010.
Saluti al forum.
panorama
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Re: Contributi figurativi e cumulo con contributi figurativi

Messaggio da panorama »

Non so se può interessare a qualcuno ma cmq. la posto lo stesso questa sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2015 emessa in data di ieri 18.06.2015.
-------------------------------------------------------------------------

1) - nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici)

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SENTENZA N. 114
ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), promosso dalla Corte d’appello di Trieste nel procedimento vertente tra O. S. e l’INPS con ordinanza del 17 ottobre 2013, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 aprile 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 17 ottobre 2013, la Corte d’appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), «nella parte in cui essa, in base all’interpretazione datane in primo grado e più corretta, vieta il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi […] di prosecuzione dell’attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a tremila euro annui», in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

2.– La Corte rimettente premette in fatto di essere stata adìta per la riforma della sentenza 24 settembre 2010, n. 142, con la quale il Tribunale ordinario di Udine aveva accolto solo in parte la domanda, posta in via subordinata, di restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione volontaria dalla ricorrente in primo grado. Quest’ultima – precisa la Corte rimettente – si era rivolta al giudice di primo grado, esponendo quanto segue:
- di avere svolto attività di lavoro subordinato dal 1° settembre 1967 sino al giorno 11 agosto 2000 e di avere così maturato una contribuzione pari a 1699 settimane utili ai fini pensionistici, nonché di avere provveduto a versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a seguito di autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione, fino a tutto il mese di marzo dell’anno 2004, la somma di 24.355,80 euro, sì da raggiungere un numero totale di 1829 settimane utili ai fini della pensione;
- di avere intrapreso, negli anni dal 2003 al marzo 2005, un’attività di lavoro saltuario come promotrice commerciale solo nei fine settimana, versando i contributi nella gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con iscrizione avvenuta nell’ottobre 2002;
- di aver ottenuto, nell’aprile 2005, la pensione, a seguito della maturazione dell’anzianità contributiva per effetto del cumulo fra contributi per lavoro dipendente e contributi volontari;
- di avere richiesto, nel giugno 2007, la pensione supplementare per il lavoro svolto come promotrice dal 2003 al 2005;
- di avere dapprima ricevuto segnalazione dall’INPS, nell’ottobre 2008, della circostanza che la doppia contribuzione dalla predetta effettuata nel periodo 2003-2005 (a titolo di contribuzione volontaria e di gestione separata) non era consentita dall’art. 6 del d.lgs. n. 184 del 1997, e poi di aver subìto la revoca della pensione di anzianità in essere per avvenuto annullamento della contribuzione volontaria, con conseguente accertamento della sussistenza di un indebito di 82.502,96 euro per i ratei di pensione a lei pagati dall’aprile 2005 all’ottobre 2008.

La Corte rimettente prosegue ricordando che, sulla base delle richiamate premesse, la ricorrente chiedeva al giudice di primo grado di accertare il suo diritto a proseguire nella contribuzione volontaria nel periodo 2003-2005, di annullare il provvedimento di revoca della pensione di anzianità di cui aveva goduto sino al mese di ottobre 2008 e, in subordine, di condannare l’INPS a restituire le somme pagate per la contribuzione volontaria. Il Tribunale ordinario di Udine accoglieva, in parte, solo la domanda presentata in via subordinata. La Corte d’appello di Trieste ribadisce di essere stata adita per la riforma della decisione, in quanto in essa il giudice di primo grado si sarebbe basato su un’erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, dell’art. 6 del d.lgs. n. 184 del 1997, ritenendo che esso vietasse il cumulo delle due contribuzioni (quella volontaria e quella inerente alla gestione separata), e comunque non avrebbe rilevato – come avrebbe dovuto – il carattere discriminatorio del citato art. 6 in tema di divieto di cumulo, ove raffrontato ad altre analoghe fattispecie in cui detto divieto non sussisteva.

3.– Considerato ciò, la Corte rimettente, ritenendo che l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997 impedisca il ricorso alla contribuzione volontaria, per contestuali periodi di assicurazione ad una forma di previdenza obbligatoria, in ipotesi in cui, oltre a detta contribuzione vi sia stata anche quella versata nella cosiddetta gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, anzitutto in riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, Cost. Esso infatti determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad attività di lavoro simili per impegno orario e per reddito conseguito, alle quali non si applica il divieto di cumulo dei versamenti effettuati in via volontaria, come nel caso del lavoro dipendente a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), come integrato dall’art. 3, comma 1, sub d), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (Disposizioni correttive del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, in materia pensionistica), nonché per le prestazioni occasionali di carattere accessorio, di cui agli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come precisato dallo stesso INPS nella circolare 9 luglio 2010, n. 91. La diversità di trattamento del cumulo tra contribuzione volontaria ed altre forme di contribuzione sarebbe difficilmente giustificabile anche con riguardo alla tutela del lavoro in ogni sua forma ed applicazione apprestata dall’art. 35, primo comma, Cost., dato che ogni prestazione di lavoro merita eguale considerazione anche sul versante contributivo. Sarebbe, infine, violato l’art. 38, secondo comma, Cost., in quanto la differenziazione posta in risalto priverebbe soggetti come la ricorrente di un idoneo riconoscimento dell’attività svolta e degli accantonamenti effettuati per provvedere alla propria vecchiaia.

Considerato in diritto

1.– La Corte d’appello di Trieste dubita della legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), in quanto vieterebbe il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata, anche nei casi, come quello oggetto del giudizio principale, di prosecuzione dell’attività lavorativa «per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a tremila euro annui», in contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

Muovendo dalla considerazione che «l’interpretazione più corretta» del comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 184 del 1997 è quella accolta in primo grado, secondo la quale detta norma vieterebbe, in ogni caso, il cumulo di versamenti effettuati in via volontaria, la Corte rimettente denuncia, anzitutto, l’irragionevolezza di tale previsione generale, nella parte in cui si applica a tipologie di prestazioni lavorative, come quelle dedotte ad oggetto del giudizio pendente dinanzi a sé, del tutto simili, per impegno orario e per reddito conseguito, ad altre escluse da tale divieto.

Fra queste ultime, in particolare, il rimettente individua quelle riconducibili al lavoro subordinato a tempo parziale, di tipo verticale, orizzontale e ciclico, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), come integrato dall’art. 3, comma 1, sub d), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 (Disposizioni correttive del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181, e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 157, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 e del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, in materia pensionistica), e le prestazioni occasionali di tipo accessorio, disciplinate agli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Una simile irragionevole disparità di trattamento determinerebbe anche la lesione del principio di tutela del lavoro in ogni sua forma ed applicazione, costituzionalmente garantito dall’art. 35, primo comma, Cost., considerato che ogni prestazione di lavoro merita eguale considerazione anche sul versante contributivo e ciò, nella specie, andrebbe a danno di talune categorie di lavoratori (come l’appellante del giudizio principale). Inoltre, per i lavoratori rientranti nella tipologia contrattuale descritta, risulterebbe compromesso, in modo altrettanto irragionevole, il giusto riconoscimento dell’attività svolta e degli accantonamenti effettuati per provvedere alla vecchiaia.

2.– La questione è inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

La Corte rimettente prospetta il dubbio che il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 184 del 1997, vietando il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata, anche nei casi, come quello oggetto del giudizio principale, di «prosecuzione dell’attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a tremila euro annui», determini una irragionevole disparità di trattamento rispetto ad attività di lavoro simili per impegno orario e per reddito conseguito, alle quali non si applica il divieto di cumulo dei versamenti effettuati in via volontaria. E tuttavia non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per le quali, nel caso sottoposto al suo giudizio, essa ritiene debba applicarsi la regola generale del divieto di cumulo di cui alla norma censurata, diversamente da quanto accade nel caso del lavoro subordinato a tempo parziale, di tipo verticale, orizzontale e ciclico, e nel caso delle prestazioni occasionali di tipo accessorio.

2.1.– Occorre ricordare che sul decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES), integrato con correzioni dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES), si sono innestate negli anni numerose modifiche legislative, a conferma della centralità del lavoro a tempo parziale nel quadro delle politiche occupazionali.

In relazione alla disciplina previdenziale, l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 61 del 2000 prevede criteri di adattamento per il calcolo dei contributi previdenziali.

In considerazione delle caratteristiche peculiari delle prestazioni di lavoro a tempo parziale, in riferimento alle quali il versamento contributivo è correlato alla retribuzione, corrisposta in rapporto ai soli periodi in cui la prestazione di lavoro ha effettivamente luogo, l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 564 del 1996, successivo alla norma ora all’esame di questa Corte, stabilisce che per i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti quindi da contribuzione obbligatoria, coloro che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, «possono essere autorizzati […] alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza […]» al fine di garantire la copertura assicurativa dei periodi di attività svolta in regime di orario ridotto, altrimenti non coperti (come chiarito nella circolare INPS 25 marzo 2009, n. 45, evocata dal rimettente, che rinvia alla circolare 23 febbraio 2006, n. 29). Tutto questo rende ragione della mancata applicazione del divieto di cui al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. n. 184 del 1997.

2.2.– Quanto al lavoro occasionale di tipo accessorio, si tratta di un istituto introdotto nel nostro ordinamento dagli artt. 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), successivamente modificato, allo scopo di agevolare la regolarizzazione, dal punto di vista fiscale, contributivo e assicurativo, di prestazioni lavorative caratterizzate da elementi di discontinuità e di marginalità nel mercato del lavoro. Questa tipologia contrattuale ha subìto profondi mutamenti nel corso degli anni, secondo un itinerario che ha condotto ad ampliarne l’ambito di applicazione, fino al punto di ricomprendervi tutte quelle «attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare» (così l’art. 70 del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo modificato dall’art. 7, comma 2, lettera e, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto –IVA – e altre misure finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99). La finalità perseguita dal legislatore sempre più si indirizza a tutelare soggetti deboli nel mercato del lavoro, anche al fine di regolarizzarne la posizione contributiva.

In questa prospettiva si deve collocare la circolare INPS 9 luglio 2010, n. 91 che recita: «La natura della prestazione di carattere accessorio, delineata nella norma che la disciplina quale attività lavorativa che configura rapporti di natura meramente accessoria e occasionale, esclude che i lavoratori interessati possano essere ricompresi nelle categorie individuate dal comma 2 dell’art. 6 del citato decreto legislativo e pertanto non si ravvisa incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio, affluita alla Gestione Separata o al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti».

2.3.– Nell’ordinanza di rimessione la Corte descrive l’attività lavorativa – per cui era stata versata la contribuzione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, contestualmente alla contribuzione volontaria, oggetto di contestazione – quale attività di «lavoro saltuario come promotrice commerciale», svolta «solo nei fine settimana», «percependo degli importi pari ad euro 2.527 (nel 2003), euro 2.909 (nel 2004) ed euro 1.211 (nel 2005)». Non si forniscono altri elementi sufficienti a consentire di comprendere la natura ed i caratteri del rapporto di lavoro in questione, né il regime di tutele ad esso applicabile. Non è dato intendere se la natura “saltuaria” della prestazione sia riconducibile a un rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio, svolto da un soggetto a rischio di esclusione sociale, per un compenso inferiore alla somma dei cinquemila euro, somma indicata quale tetto massimo per tali prestazioni lavorative. Ugualmente incerta risulta la configurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo “verticale”, svolto solo in alcuni giorni della settimana, secondo una cadenza prestabilita nel contratto individuale di lavoro. La Corte rimettente non adduce specifiche e valide motivazioni, al fine di ricondurre la prestazione di lavoro in oggetto entro l’ambito di applicazione della norma censurata, né si premura di assimilarla alle fattispecie individuabili quali tertia comparationis. A queste ultime, peraltro, il divieto di cumulo non si applica in virtù di disposizioni sopravvenute al d.lgs. n. 184 del 1997 recante il medesimo divieto.

L’indeterminatezza della fattispecie esaminata impedisce a questa Corte di svolgere la valutazione di omogeneità delle situazioni poste a raffronto, necessaria al fine di giudicare sulla sussistenza della pretesa irragionevole discriminazione operata dalla norma censurata (fra le tante, sentenza n. 139 del 2014, ordinanze n. 100 del 2013 e n. 276 del 2012). In definitiva, la non esauriente motivazione in ordine alla riconducibilità della prestazione di lavoro esaminata all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997 non consente di formulare una valutazione sull’irragionevolezza della discriminazione asseritamente derivante dalla norma censurata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Trieste con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere


Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2015.
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