DECRETO CSO ANNULLATO MANCA PREAVVISO RIGETTO
Inviato: sab dic 13, 2014 1:02 pm
UN SALUTO A TUTTI.
IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA INFERMITA' RICHIESTA QUALE CAUSA DI SERVIZIO SI TRASCRIVE SENTENZA TAR TORINO CHE HA ANNULLATO DECRETO DI RIGETTO CSO PER MANCANZA DEL PREAVVISO DI RIGETTO EX ART. 10 BIS LEGGE 241/90.
BUONA LETTURA.
N. 01991/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del decreto n. 2222/2014/cs datato 18 giugno 2014, promanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione notificato il 1°.7.2014;
- del parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio- posizione n. 22808/2013, prot. n. 20468/2013 in Roma, nell'adunanza n. 395/2013 del 9.10.2013;
di tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente il 18 novembre 2014;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi L. Formentin su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente, e l’avvocato dello Stato Melandri per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo, già in servizio presso la casa Circondariale di Vercelli, ha impugnato il decreto del 18 giugno 2014 n. 2222/2014/s, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo per l'infermità " OMISSIS ".
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto due profili di censura, in particolare lamentando vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90.
3. Si è costituito il Ministero della Giustizia con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documentazione (tra cui una relazione sui fatti di causa del competente ufficio ministeriale) e instando con atto di stile per la reiezione del ricorso.
4. Alla udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2014, la causa è stata trattenuta dal collegio per essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo dedotto con il secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.
5.1. Sul punto si osserva che la giurisprudenza - anche di questa Sezione - ha già affermato che é illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, preavviso di diniego imposto dall'art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, con esclusione dei soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
5.2. Fra questi ultimi non rientra il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo (TAR Piemonte, sez. I, 23 gennaio 2014 n. 132; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374; TAR Veneto, sez. I, 8 agosto 2013 n. 1043;T.A.R. Liguria, sez. II, 18 marzo 2010, n. 1195).
5.3. Né, ai fini dell'eventuale applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990 – peraltro neppure evocata dalla difesa erariale - rileva che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le causa di servizio.
In disparte la circostanza che l'art. 14 comma 1 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l'Amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al C.V.C.S. ove non ritenga - a ciò eventualmente sollecitata da pertinenti, puntuali e persuasive osservazioni del privato - di conformarsi al primo parere, è dirimente il rilievo che l'argomentazione sollevata dalla difesa erariale confonde la natura vincolante del parere del C.V.C.S. con la natura certamente discrezionale (quantomeno, dal punto di vista della discrezionalità tecnica, cioè di una valutazione operata secondo i criteri della scienza medico-legale) del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti.
5.4. Donde l'illegittimità dell’impugnato decreto n. 2222/2014/cs del 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, previa comunicazione al medesimo dei motivi ostativi, ed eventualmente richiedendo previamente al Comitato di Verifica la formulazione di un nuovo parere, ove ritenuto necessario, o anche solo opportuno, alla luce delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito del predetto preavviso di diniego.
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, stante la natura formale del vizio riscontrato ed il carattere meramente interlocutorio della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il decreto n. 222/2014/cs in data 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione;
b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA INFERMITA' RICHIESTA QUALE CAUSA DI SERVIZIO SI TRASCRIVE SENTENZA TAR TORINO CHE HA ANNULLATO DECRETO DI RIGETTO CSO PER MANCANZA DEL PREAVVISO DI RIGETTO EX ART. 10 BIS LEGGE 241/90.
BUONA LETTURA.
N. 01991/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del decreto n. 2222/2014/cs datato 18 giugno 2014, promanato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione notificato il 1°.7.2014;
- del parere deliberato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio- posizione n. 22808/2013, prot. n. 20468/2013 in Roma, nell'adunanza n. 395/2013 del 9.10.2013;
di tutti gli atti prodromici, presupposti, conseguenti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla parte ricorrente il 18 novembre 2014;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi L. Formentin su delega dell'avv. Zaccaglino per la parte ricorrente, e l’avvocato dello Stato Melandri per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., in ordine ad una possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con la qualifica di Assistente Capo, già in servizio presso la casa Circondariale di Vercelli, ha impugnato il decreto del 18 giugno 2014 n. 2222/2014/s, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha rigettato la sua istanza volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e alla concessione dell'equo indennizzo per l'infermità " OMISSIS ".
2. A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto due profili di censura, in particolare lamentando vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90.
3. Si è costituito il Ministero della Giustizia con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documentazione (tra cui una relazione sui fatti di causa del competente ufficio ministeriale) e instando con atto di stile per la reiezione del ricorso.
4. Alla udienza in camera di consiglio del 20 novembre 2014, la causa è stata trattenuta dal collegio per essere definita con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo dedotto con il secondo motivo, concernente la violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990.
5.1. Sul punto si osserva che la giurisprudenza - anche di questa Sezione - ha già affermato che é illegittimo il provvedimento recante diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, preavviso di diniego imposto dall'art. 10-bis L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, con esclusione dei soli procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
5.2. Fra questi ultimi non rientra il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza di una determinata patologia da causa di servizio e al conseguimento del relativo equo indennizzo (TAR Piemonte, sez. I, 23 gennaio 2014 n. 132; T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374; TAR Veneto, sez. I, 8 agosto 2013 n. 1043;T.A.R. Liguria, sez. II, 18 marzo 2010, n. 1195).
5.3. Né, ai fini dell'eventuale applicazione della sanatoria giurisprudenziale di cui all'art. 21-octies L. n. 241/1990 – peraltro neppure evocata dalla difesa erariale - rileva che l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto concludere diversamente il procedimento, stante la natura vincolante del parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le causa di servizio.
In disparte la circostanza che l'art. 14 comma 1 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 contempla espressamente la possibilità, per l'Amministrazione, di richiedere un ulteriore parere al C.V.C.S. ove non ritenga - a ciò eventualmente sollecitata da pertinenti, puntuali e persuasive osservazioni del privato - di conformarsi al primo parere, è dirimente il rilievo che l'argomentazione sollevata dalla difesa erariale confonde la natura vincolante del parere del C.V.C.S. con la natura certamente discrezionale (quantomeno, dal punto di vista della discrezionalità tecnica, cioè di una valutazione operata secondo i criteri della scienza medico-legale) del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti.
5.4. Donde l'illegittimità dell’impugnato decreto n. 2222/2014/cs del 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del ricorrente, previa comunicazione al medesimo dei motivi ostativi, ed eventualmente richiedendo previamente al Comitato di Verifica la formulazione di un nuovo parere, ove ritenuto necessario, o anche solo opportuno, alla luce delle osservazioni presentate dall’interessato a seguito del predetto preavviso di diniego.
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, stante la natura formale del vizio riscontrato ed il carattere meramente interlocutorio della presente decisione, foriera di ulteriori sviluppi procedimentali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, e per l’effetto annulla il decreto n. 222/2014/cs in data 18 giugno 2014 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione;
b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)