Ricorso per negata causa di servizio ed E.I. da civile

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panorama
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Ricorso per negata causa di servizio ed E.I. da civile

Messaggio da panorama »

Attenzione, perché i ricorsi vengono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando essa al Giudice Ordinario, per quanto riguarda il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità.
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SENTENZA ,sede di CAMPOBASSO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201400650 2014-11-28


N. 00650/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2010, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. N. M., con domicilio eletto presso N. M. Avv. in Campobasso, Via Garibaldi, 47;

contro
Ministero della Giustizia - D.A.P. Direz. Gen.Personale e Formaz. Area Previdenza - Sett. Polizia Penitenziaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze in Pers. del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, 124;

per l'annullamento del decreto del 26.2.09 del Ministero della Giustizia D.A.P., Direzione Generale del Personale e della Formazione - Area della Previdenza - Settore Amministrativo Sanitario del Personale di Polizia Penitenziaria, concernente il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermita"-OMISSIS-" nonchè delle delibere n. 291/07 del 18.10.07 e n. 818 del 15.12.08 a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, tutti notificati in data 27.04.10, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - D.A.P. Direz. Gen.Personale e Formaz. Area Previdenza - Sett. Polizia Penitenziaria e di Ministero dell'Economia e delle Finanze in Pers. del Ministro P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

-Considerato che il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria,, risulta essere transitato nel ruolo degli impiegati civili dello Stato fin dall’anno 2004 ed inquadrato, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.Lgs. 30.10.1992 n. 443

-Osservato che i provvedimenti contestati sono stati adottati nell’anno 2009 (ben cinque anni dopo il passaggio nei ruoli civili) e concernono un procedimento di riconoscimento del diritto all’equo indennizzo avviato quando il ricorrente era inquadrato nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

Visti i precedenti giurisprudenziali in materia – da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi- in base ai quali i provvedimenti riguardanti un militare o un agente di p.s. transitato nei ruoli civili ricadono nella sfera di disciplina dell'art. 63 del D. Lgv. 3.3.2001 n.165, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto di lavoro, (conf.: Cons. Stato, Sez. IV 5.8.2011 n. 4719) ;

-Ritenuto, pertanto, che, nella specie, la domanda del ricorrente debba essere ricondotta alla materia dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, le cui controversie, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del D. Lgv. 30.3.2001 n.165, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro;

-Considerato che il Collegio deve conseguentemente dichiarare il presente ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando essa al Giudice Ordinario, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice munito di giurisdizione, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma II, del D. L.gv. 2 luglio 2010 n.104;

-Ritenuto che, in considerazione della particolare fattispecie, le spese di giudizio possano essere eccezionalmente compensate ai sensi dell'art. 26 cpa e dell'art. 92 cpc;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Domenico De Falco, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2014


Carminiello
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Re: Ricorso per negata causa di servizio ed E.I. da civile

Messaggio da Carminiello »

Grazie Panorama. E nello stesso caso, ma di chi non è transitato ai civili ma ha optato per la pensione? Si ricorre al Tar o al Tribunale Ordinario?
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