Indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede
Inviato: gio nov 13, 2014 9:29 am
riconoscimento dell’indennità di ordine pubblico fuori sede
Il dubbio per tanti nasce dalla parola "O.P. svolto in un altro comune".
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“indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede”, viene precisato che: qualora la giurisdizione territoriale dell’Ufficio di appartenenza si estenda oltre il Comune, il servizio di ordine pubblico reso deve intendersi in sede.
Ricorso perso.
Per completezza del delicato argomento leggete il tutto qui sotto.
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10/11/2014 201400929 Sentenza 1
N. 00929/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2006, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Visciano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Roberto Baratta in Latina, via Medaglie d'Oro, 8;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
Ministero Interno, in persona del Ministro p.t.,
Prefettura di Latina, in persona del Prefetto p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il riconoscimento
della corresponsione dell’indennità di ordine pubblico fuori sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 6.12.2006, tempestivamente depositato, il Maresciallo Aiutante Mare della G.di F. OMISSIS, in servizio presso il Comando della Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di Formia ha chiesto di accertare e dichiarare che il servizio di vigilanza fuori sede dal medesimo svolto, relativamente al periodo 1.10.2001/31.10.2006, venga qualificato come “servizio di ordine pubblico fuori sede”.
Espone, in punto di fatto, il deducente: di aver prestato - dal mese di ottobre 2001 - servizi di vigilanza e prevenzione antiterroristica presso il Comando OMISSIS; che su disposizione della Prefettura di Latina, l’interessato era stato incaricato di prestare, relativamente al predetto periodo, attività di vigilanza e prevenzione antiterroristica nelle acque antistanti al molo OMISSIS del Porto di Gaeta; di avere espletato detto servizio con turni di servizio con orari variabili dalle 4 alle 8 ore continuative.
Soggiunge l’interessato che il predetto servizio non sarebbe stato prestato in sede, in quanto espletato in Gaeta, ubicato in un comune diverso dall’ordinaria sede di servizio (Formia).
Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite, in giudizio resistendo all’impugnativa.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2014, la causa è stata riservata per la decisione.
La questione, dalla cui soluzione dipende l’esito del presente giudizio attiene essenzialmente al se l’indennità di ordine pubblico di cui agli artt. 10 e 49 del D.P.R. 18-6-2002, n. 164 debba essere riconosciuta anche a coloro che – come l’odierno ricorrente – abbiano prestato servizio al di fuori dell’ambito comunale in cui è ubicato l’Ufficio di loro appartenenza.
Si tratta, in sostanza di stabilire se “la sede” a cui si riferisce la surrichimata disciplina debba essere determinata con riferimento alla competenza circoscrizionale del Reparto di appartenenza del Militare (tesi sostenuta dalla Amministrazione) che, talvolta può estendersi oltre l’ambito comunale; ovvero, come sostiene il ricorrente, con riferimento all’ambito territoriale comunale dell’Ufficio di appartenenza dell’interessato.
Ritiene il Collegio più persuasiva la prima delle esposte tesi, atteso che l’interpretazione sistematica delle infra indicate disposizioni del d.P.R. 164/02 sembra far propendere per la tesi propugnata dall’Amministrazione.
Ed invero, il comma 1 dell’art. 49 di detto decreto, la cui rubrica è intitolata “Indennità di ordine pubblico” dispone che l'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore…; laddove, il 3.comma prosegue precisando che l'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore…
Ora, dal combinato disposto di dette disposizioni, non pare potersi evincere che il discrimine per qualificare il servizio “in sede” o “fuori sede” vada individuato con riferimento all’ambito territoriale comunale in cui il dipendente presta Servizio.
Sul punto appare dirimente la circolare del Ministero dell’Interno n. 333-G/2.3.81 del 7.12 2006 intitolata “indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede”, laddove a pg. 2 viene precisato che: qualora la giurisdizione territoriale dell’Ufficio di appartenenza si estenda oltre il Comune, il servizio di ordine pubblico reso deve intendersi in sede.
Poiché, nel caso in esame, la competenza circoscrizionale del Reparto di appartenenza del ricorrente si estende dalla Foce del Garigliano a Torre Paola (comune di san felice Circeo), con l’inclusione quindi sia del Comune di Formia che di quello di Gaeta, l’indennità di ordine pubblico invocata dall’interessato non può essere a lui riconosciuta.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente FF
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2014
Il dubbio per tanti nasce dalla parola "O.P. svolto in un altro comune".
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“indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede”, viene precisato che: qualora la giurisdizione territoriale dell’Ufficio di appartenenza si estenda oltre il Comune, il servizio di ordine pubblico reso deve intendersi in sede.
Ricorso perso.
Per completezza del delicato argomento leggete il tutto qui sotto.
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10/11/2014 201400929 Sentenza 1
N. 00929/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2006, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Visciano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Roberto Baratta in Latina, via Medaglie d'Oro, 8;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
Ministero Interno, in persona del Ministro p.t.,
Prefettura di Latina, in persona del Prefetto p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il riconoscimento
della corresponsione dell’indennità di ordine pubblico fuori sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 6.12.2006, tempestivamente depositato, il Maresciallo Aiutante Mare della G.di F. OMISSIS, in servizio presso il Comando della Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di Formia ha chiesto di accertare e dichiarare che il servizio di vigilanza fuori sede dal medesimo svolto, relativamente al periodo 1.10.2001/31.10.2006, venga qualificato come “servizio di ordine pubblico fuori sede”.
Espone, in punto di fatto, il deducente: di aver prestato - dal mese di ottobre 2001 - servizi di vigilanza e prevenzione antiterroristica presso il Comando OMISSIS; che su disposizione della Prefettura di Latina, l’interessato era stato incaricato di prestare, relativamente al predetto periodo, attività di vigilanza e prevenzione antiterroristica nelle acque antistanti al molo OMISSIS del Porto di Gaeta; di avere espletato detto servizio con turni di servizio con orari variabili dalle 4 alle 8 ore continuative.
Soggiunge l’interessato che il predetto servizio non sarebbe stato prestato in sede, in quanto espletato in Gaeta, ubicato in un comune diverso dall’ordinaria sede di servizio (Formia).
Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite, in giudizio resistendo all’impugnativa.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2014, la causa è stata riservata per la decisione.
La questione, dalla cui soluzione dipende l’esito del presente giudizio attiene essenzialmente al se l’indennità di ordine pubblico di cui agli artt. 10 e 49 del D.P.R. 18-6-2002, n. 164 debba essere riconosciuta anche a coloro che – come l’odierno ricorrente – abbiano prestato servizio al di fuori dell’ambito comunale in cui è ubicato l’Ufficio di loro appartenenza.
Si tratta, in sostanza di stabilire se “la sede” a cui si riferisce la surrichimata disciplina debba essere determinata con riferimento alla competenza circoscrizionale del Reparto di appartenenza del Militare (tesi sostenuta dalla Amministrazione) che, talvolta può estendersi oltre l’ambito comunale; ovvero, come sostiene il ricorrente, con riferimento all’ambito territoriale comunale dell’Ufficio di appartenenza dell’interessato.
Ritiene il Collegio più persuasiva la prima delle esposte tesi, atteso che l’interpretazione sistematica delle infra indicate disposizioni del d.P.R. 164/02 sembra far propendere per la tesi propugnata dall’Amministrazione.
Ed invero, il comma 1 dell’art. 49 di detto decreto, la cui rubrica è intitolata “Indennità di ordine pubblico” dispone che l'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore…; laddove, il 3.comma prosegue precisando che l'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore…
Ora, dal combinato disposto di dette disposizioni, non pare potersi evincere che il discrimine per qualificare il servizio “in sede” o “fuori sede” vada individuato con riferimento all’ambito territoriale comunale in cui il dipendente presta Servizio.
Sul punto appare dirimente la circolare del Ministero dell’Interno n. 333-G/2.3.81 del 7.12 2006 intitolata “indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede”, laddove a pg. 2 viene precisato che: qualora la giurisdizione territoriale dell’Ufficio di appartenenza si estenda oltre il Comune, il servizio di ordine pubblico reso deve intendersi in sede.
Poiché, nel caso in esame, la competenza circoscrizionale del Reparto di appartenenza del ricorrente si estende dalla Foce del Garigliano a Torre Paola (comune di san felice Circeo), con l’inclusione quindi sia del Comune di Formia che di quello di Gaeta, l’indennità di ordine pubblico invocata dall’interessato non può essere a lui riconosciuta.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente FF
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2014