riconoscimento dell’indennità di ordine pubblico fuori sede
Il dubbio per tanti nasce dalla parola "O.P. svolto in un altro comune".
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“indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede”, viene precisato che: qualora la giurisdizione territoriale dell’Ufficio di appartenenza si estenda oltre il Comune, il servizio di ordine pubblico reso deve intendersi in sede.
Ricorso perso.
Per completezza del delicato argomento leggete il tutto qui sotto.
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10/11/2014 201400929 Sentenza 1
N. 00929/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2006, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Visciano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Roberto Baratta in Latina, via Medaglie d'Oro, 8;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,
Ministero Interno, in persona del Ministro p.t.,
Prefettura di Latina, in persona del Prefetto p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il riconoscimento
della corresponsione dell’indennità di ordine pubblico fuori sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 6.12.2006, tempestivamente depositato, il Maresciallo Aiutante Mare della G.di F. OMISSIS, in servizio presso il Comando della Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale di Formia ha chiesto di accertare e dichiarare che il servizio di vigilanza fuori sede dal medesimo svolto, relativamente al periodo 1.10.2001/31.10.2006, venga qualificato come “servizio di ordine pubblico fuori sede”.
Espone, in punto di fatto, il deducente: di aver prestato - dal mese di ottobre 2001 - servizi di vigilanza e prevenzione antiterroristica presso il Comando OMISSIS; che su disposizione della Prefettura di Latina, l’interessato era stato incaricato di prestare, relativamente al predetto periodo, attività di vigilanza e prevenzione antiterroristica nelle acque antistanti al molo OMISSIS del Porto di Gaeta; di avere espletato detto servizio con turni di servizio con orari variabili dalle 4 alle 8 ore continuative.
Soggiunge l’interessato che il predetto servizio non sarebbe stato prestato in sede, in quanto espletato in Gaeta, ubicato in un comune diverso dall’ordinaria sede di servizio (Formia).
Le Amministrazioni statali intimate si sono costituite, in giudizio resistendo all’impugnativa.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2014, la causa è stata riservata per la decisione.
La questione, dalla cui soluzione dipende l’esito del presente giudizio attiene essenzialmente al se l’indennità di ordine pubblico di cui agli artt. 10 e 49 del D.P.R. 18-6-2002, n. 164 debba essere riconosciuta anche a coloro che – come l’odierno ricorrente – abbiano prestato servizio al di fuori dell’ambito comunale in cui è ubicato l’Ufficio di loro appartenenza.
Si tratta, in sostanza di stabilire se “la sede” a cui si riferisce la surrichimata disciplina debba essere determinata con riferimento alla competenza circoscrizionale del Reparto di appartenenza del Militare (tesi sostenuta dalla Amministrazione) che, talvolta può estendersi oltre l’ambito comunale; ovvero, come sostiene il ricorrente, con riferimento all’ambito territoriale comunale dell’Ufficio di appartenenza dell’interessato.
Ritiene il Collegio più persuasiva la prima delle esposte tesi, atteso che l’interpretazione sistematica delle infra indicate disposizioni del d.P.R. 164/02 sembra far propendere per la tesi propugnata dall’Amministrazione.
Ed invero, il comma 1 dell’art. 49 di detto decreto, la cui rubrica è intitolata “Indennità di ordine pubblico” dispone che l'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore…; laddove, il 3.comma prosegue precisando che l'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore…
Ora, dal combinato disposto di dette disposizioni, non pare potersi evincere che il discrimine per qualificare il servizio “in sede” o “fuori sede” vada individuato con riferimento all’ambito territoriale comunale in cui il dipendente presta Servizio.
Sul punto appare dirimente la circolare del Ministero dell’Interno n. 333-G/2.3.81 del 7.12 2006 intitolata “indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede”, laddove a pg. 2 viene precisato che: qualora la giurisdizione territoriale dell’Ufficio di appartenenza si estenda oltre il Comune, il servizio di ordine pubblico reso deve intendersi in sede.
Poiché, nel caso in esame, la competenza circoscrizionale del Reparto di appartenenza del ricorrente si estende dalla Foce del Garigliano a Torre Paola (comune di san felice Circeo), con l’inclusione quindi sia del Comune di Formia che di quello di Gaeta, l’indennità di ordine pubblico invocata dall’interessato non può essere a lui riconosciuta.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente FF
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2014
Indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede
Re: Indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede
personale GdiF
Ricorso respinto. Vedere i motivi.
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12/11/2014 201405796 Sentenza 6
N. 05796/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2012, proposto da (congruo nr. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Pier Paolo Zambardino e, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliati d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Regionale Campania Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – sono ope legis domiciliati;
per il riconoscimento e l’attribuzione del trattamento economico di missione, di vitto e alloggio, del riposo settimanale, di ordine pubblico fuori sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe i ricorrenti, militari della GdF, agiscono per il riconoscimento e l’attribuzione del trattamento economico di missione, di vitto e alloggio, del riposo settimanale, di ordine pubblico fuori sede siccome distaccati in servizio di presidio del territorio dai Comandi Provinciali di Napoli e Salerno presso il Gruppo di Aversa durante l’operazione strade sicure varata con l’articolo 7 bis del d.l. 92/08 dal 4.8.2008 con proroga fino al 31.10.2011.
L’istanza all’uopo presentata, in data 11.10.2011, veniva, infatti, respinta con nota del 22.10.2011.
Nel costrutto giuridico attoreo il trattamento aggiuntivo come sopra rivendicato sarebbe compatibile con gli emolumenti già percepiti e cioè con l'indennità di ordine pubblico fuori sede.
Tanto in ragione delle argomentazioni di seguito sintetizzate: lo stesso impiego dei ricorrenti presso una sede di servizio distante più di 10 km da quella ordinaria giustificherebbe, di per sé, il riconoscimento dell’indennità cd. di missione. Tale trattamento includerebbe i rimborsi dei viaggi, del vitto e del pernottamento nonché le maggiorazioni dell’indennità oraria ovvero, in via sostitutiva, il riconoscimento di una prefissata somma forfettaria. Di contro, per il vitto l’Amministrazione avrebbe erogato solo due buoni pasto di importo irrisorio ed escludendo la colazione; non sarebbe stato messo a disposizione l’alloggio.
Rispetto, poi, al periodo di riposo settimanale i militari avrebbero dovuto godere del vitto, dell’alloggio e dell’indennità di O.P. fuori sede ridotto, ma di fatto non avrebbero percepito alcunché. Spetterebbe in aggiunta anche l’indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all’articolo 10 comma 1 del d.p.r. n. 147/1990.
Resistono in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 5.11.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Giusta quanto anticipato nella narrativa in fatto, i ricorrenti, militari della GdF, sono stati distaccati in servizio di presidio del territorio dai Comandi Provinciali di Napoli e Salerno presso il Gruppo di Aversa durante l’operazione strade sicure istituita ex articolo 7 bis del d.l. 92/08 dal 4.8.2008 con proroga fino al 31.10.2011.
Segnatamente, l’articolo 7 bis del D.L. 23-5-2008 n. 92 ha previsto, al primo comma, che “Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia”.
Il comma 4 dell’articolo qui in esame ha assicurato copertura finanziaria alla suddetta operazione, a tali fini considerando le spese per il trasferimento e l’impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un’indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell’ articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia.
Gli importi giornalieri dell'indennità onnicomprensiva ex articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per il personale delle Forze armate, sono stati determinati, con d.m. del 25.6.2004, secondo misure corrispondenti a quelle dell'indennità di ordine pubblico fuori sede stabilite nel tempo in favore delle omologhe categorie di personale delle Forze di polizia.
Vale, poi, aggiungere che il legislatore, nell’incentivare la prosecuzione del rapporto di collaborazione tra le forze armate e quelle di polizia, ha espressamente previsto la possibilità di prorogare il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
A tali fini, all’articolo 24 comma 75 del D.L. 1-7-2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 – replicato anche in successivi provvedimenti - ha previsto che:
Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Tanto premesso, e venendo alla res iudicanda, occorre soggiungere che i ricorrenti sono stati compensati per il servizio svolto mediante il riconoscimento dell’indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera.
D’altro canto, a mezzo del gravame in epigrafe insistono per il riconoscimento, in via aggiuntiva (e non già alternativa), anche del trattamento di missione.
Ritiene il Collegio che l’opzione prescelta dalla GdF di riconoscere al personale impiegato nelle suddette missioni l’indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera – in sintonia con le ordinanze adottate dalla Questura di Caserta, cui mettevano capo i corpi aggregati – si rivela aderente alla disciplina di settore in considerazione:
- della tipologia dei servizi svolti, non avendo i ricorrenti allegato l’impiego in specifiche attività diverse da quelle genericamente volte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- del fatto che l’indennità omnicomprensiva riconosciuta al personale delle forze armate utilizzati nel medesimo piano di impiego ex articolo 7 bis del D.L. 23-5-2008 n. 92, pur avendo autonoma dignità giuridica, risulta giustappunto commisurata, ai sensi dell’ articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128 e del d.m. del 25.6.2004, all'indennità di ordine pubblico fuori sede stabilite nel tempo in favore delle omologhe categorie di personale delle Forze di polizia;
- dell’espresso riconoscimento normativo in favore del personale delle forze di polizia, per i servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, sopraindicato, svolti a decorrere dal 4 agosto 2009, di un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, corrisposta al personale delle Forze armate, estesa (quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico) anche per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.
Orbene, come efficacemente evidenziato dall’Amministrazione resistente, l’erogazione dell’indennità di ordine pubblico è in rapporto di reciproca esclusione con il trattamento di missione.
La disciplina dell’indennità di ordine pubblico è compendiata, infatti, al combinato disposto degli articoli 10 del d.p.r. 147/1990 e 10 e 49 del d.p.r. 164/2002.
Segnatamente, e per quanto di più diretto interesse, l’art. 49 del d.p.r. 164/2002 prevede che:
1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1
Da parte sua l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, alle disposizioni sopra richiamate, prevede che:
b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;
c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;
d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;
e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.
Del pari, e rispetto ai servizi svolti a decorrere dal 4 agosto 2009, l’indennità prevista dall’articolo 24 comma 75 del D.L. 1-7-2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, a cagione della sua specialità e della sua dichiarata valenza omnicomprensiva, non può ritenersi cumulabile al trattamento di missione.
In definitiva, non può essere condivisa la tesi attorea secondo cui in aggiunta all’indennità di o.p. spettava, in via cumulativa, anche il trattamento di missione siccome espressamente escluso dalla disciplina di settore (arg. ex lett. c dell’articolo 10 comma 2 del d.p.r. 147/1990 ovvero articolo 24 comma 75 del D.L. 1-7-2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102).
Quanto alle ulteriori rivendicazioni azionate in giudizio, e segnatamente rispetto alla richiesta del riconoscimento della “indennità di ordine pubblico fuori sede ridotto” in riferimento al periodo di riposo settimanale, si rilevano assorbenti – in senso ostativo alle pretese attoree – le eccezioni dell’Amministrazione resistente circa la mancanza di elementi giustificativi idonei a dimostrare l’effettiva permanenza dei militari ricorrenti nella sede di destinazione durante la fruizione del riposo settimanale, lacuna probatoria che non risulta giammai colmata, nemmeno nel corso del presente giudizio.
Le considerazioni appena svolte – circa la mancata dimostrazione della permanenza in sede durante la fruizione del riposo settimanale - si rivelano assorbenti anche rispetto alle ulteriori richieste di monetizzazione del vitto e dell’alloggio spettante in riferimento ai riposi settimanali.
Rispetto, poi, al periodo di servizio effettivamente svolto l’Amministrazione intimata ha eccepito – giusta comunicazione del Gruppo della GdF di Aversa – che i militari distaccati, per il periodo 2008/2001, avevano titolo a fruire:
- ove provenienti da altri Comandi regionali, del vitto presso ristorante convenzionato o ticket pacchetto operativo, nonché di alloggiamento in caserma;
- ovvero, se in forza al Comando Regionale Campania, di vitto tramite ticket pacchetto operativo a carico dei Comandi di appartenenza, nonché di disponibilità di alloggiamento presso la Scuola Militare di Commissariato e di Amministrazione di Maddaloni con trasporto mediante automezzo dell’Amministrazione.
Di talchè la mancata fruizione dell’alloggio messo a disposizione non può che essere imputato a libera scelta dei ricorrenti.
Non può poi essere qui utilmente contestata la scelta di assicurare il vitto attraverso l’erogazione di buoni pasto ovvero la congruità del valore economico dei ticket erogati.
Rispetto al primo profilo va detto che costituisce un’evenienza possibile quella dell’impossibilità (cfr. gli artt. 2, comma 1 e 3 della legge n. 203/89) di garantire al militare la fruizione del servizio mensa. In questi casi tuttavia il vettovagliamento gratuito al personale che ne ha diritto deve essere comunque assicurato; e fra le modalità alternative di erogazione del servizio di vettovagliamento è prevista quella della fornitura di buoni pasto (cfr. art. 61, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254; cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, 12 giugno 2009 n. 5604) nella misura prevista dalle disposizioni regolamentari (cfr. decreto del Ministero dell’Economia e Finanze dell’11.7.2008) e dalle circolari vigenti, di cui i ricorrenti non provano la violazione.
Né è possibile sindacare in questa sede il valore dei buoni pasto erogati in via sostitutiva, essendo questo stabilito dal d.p.r. (n°51 del 16.4.2009 articolo 30) di riconoscimento degli accordi sindacali di categoria.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono nondimeno, per la peculiarità della vicenda scrutinata cui si riconnettono oggettive ragioni di equità, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF, Estensore
Luca Cestaro, Primo Referendario
Paola Palmarini, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
Ricorso respinto. Vedere i motivi.
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12/11/2014 201405796 Sentenza 6
N. 05796/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2012, proposto da (congruo nr. di ricorrenti), tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Pier Paolo Zambardino e, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliati d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Regionale Campania Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – sono ope legis domiciliati;
per il riconoscimento e l’attribuzione del trattamento economico di missione, di vitto e alloggio, del riposo settimanale, di ordine pubblico fuori sede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe i ricorrenti, militari della GdF, agiscono per il riconoscimento e l’attribuzione del trattamento economico di missione, di vitto e alloggio, del riposo settimanale, di ordine pubblico fuori sede siccome distaccati in servizio di presidio del territorio dai Comandi Provinciali di Napoli e Salerno presso il Gruppo di Aversa durante l’operazione strade sicure varata con l’articolo 7 bis del d.l. 92/08 dal 4.8.2008 con proroga fino al 31.10.2011.
L’istanza all’uopo presentata, in data 11.10.2011, veniva, infatti, respinta con nota del 22.10.2011.
Nel costrutto giuridico attoreo il trattamento aggiuntivo come sopra rivendicato sarebbe compatibile con gli emolumenti già percepiti e cioè con l'indennità di ordine pubblico fuori sede.
Tanto in ragione delle argomentazioni di seguito sintetizzate: lo stesso impiego dei ricorrenti presso una sede di servizio distante più di 10 km da quella ordinaria giustificherebbe, di per sé, il riconoscimento dell’indennità cd. di missione. Tale trattamento includerebbe i rimborsi dei viaggi, del vitto e del pernottamento nonché le maggiorazioni dell’indennità oraria ovvero, in via sostitutiva, il riconoscimento di una prefissata somma forfettaria. Di contro, per il vitto l’Amministrazione avrebbe erogato solo due buoni pasto di importo irrisorio ed escludendo la colazione; non sarebbe stato messo a disposizione l’alloggio.
Rispetto, poi, al periodo di riposo settimanale i militari avrebbero dovuto godere del vitto, dell’alloggio e dell’indennità di O.P. fuori sede ridotto, ma di fatto non avrebbero percepito alcunché. Spetterebbe in aggiunta anche l’indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all’articolo 10 comma 1 del d.p.r. n. 147/1990.
Resistono in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 5.11.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Giusta quanto anticipato nella narrativa in fatto, i ricorrenti, militari della GdF, sono stati distaccati in servizio di presidio del territorio dai Comandi Provinciali di Napoli e Salerno presso il Gruppo di Aversa durante l’operazione strade sicure istituita ex articolo 7 bis del d.l. 92/08 dal 4.8.2008 con proroga fino al 31.10.2011.
Segnatamente, l’articolo 7 bis del D.L. 23-5-2008 n. 92 ha previsto, al primo comma, che “Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell’ articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia”.
Il comma 4 dell’articolo qui in esame ha assicurato copertura finanziaria alla suddetta operazione, a tali fini considerando le spese per il trasferimento e l’impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un’indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell’ articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia.
Gli importi giornalieri dell'indennità onnicomprensiva ex articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per il personale delle Forze armate, sono stati determinati, con d.m. del 25.6.2004, secondo misure corrispondenti a quelle dell'indennità di ordine pubblico fuori sede stabilite nel tempo in favore delle omologhe categorie di personale delle Forze di polizia.
Vale, poi, aggiungere che il legislatore, nell’incentivare la prosecuzione del rapporto di collaborazione tra le forze armate e quelle di polizia, ha espressamente previsto la possibilità di prorogare il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
A tali fini, all’articolo 24 comma 75 del D.L. 1-7-2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 – replicato anche in successivi provvedimenti - ha previsto che:
Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è attribuita un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate. Quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, l'indennità di cui al periodo precedente è attribuita anche al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Tanto premesso, e venendo alla res iudicanda, occorre soggiungere che i ricorrenti sono stati compensati per il servizio svolto mediante il riconoscimento dell’indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera.
D’altro canto, a mezzo del gravame in epigrafe insistono per il riconoscimento, in via aggiuntiva (e non già alternativa), anche del trattamento di missione.
Ritiene il Collegio che l’opzione prescelta dalla GdF di riconoscere al personale impiegato nelle suddette missioni l’indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera – in sintonia con le ordinanze adottate dalla Questura di Caserta, cui mettevano capo i corpi aggregati – si rivela aderente alla disciplina di settore in considerazione:
- della tipologia dei servizi svolti, non avendo i ricorrenti allegato l’impiego in specifiche attività diverse da quelle genericamente volte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- del fatto che l’indennità omnicomprensiva riconosciuta al personale delle forze armate utilizzati nel medesimo piano di impiego ex articolo 7 bis del D.L. 23-5-2008 n. 92, pur avendo autonoma dignità giuridica, risulta giustappunto commisurata, ai sensi dell’ articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128 e del d.m. del 25.6.2004, all'indennità di ordine pubblico fuori sede stabilite nel tempo in favore delle omologhe categorie di personale delle Forze di polizia;
- dell’espresso riconoscimento normativo in favore del personale delle forze di polizia, per i servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, sopraindicato, svolti a decorrere dal 4 agosto 2009, di un'indennità di importo analogo a quella onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, corrisposta al personale delle Forze armate, estesa (quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico) anche per i servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale.
Orbene, come efficacemente evidenziato dall’Amministrazione resistente, l’erogazione dell’indennità di ordine pubblico è in rapporto di reciproca esclusione con il trattamento di missione.
La disciplina dell’indennità di ordine pubblico è compendiata, infatti, al combinato disposto degli articoli 10 del d.p.r. 147/1990 e 10 e 49 del d.p.r. 164/2002.
Segnatamente, e per quanto di più diretto interesse, l’art. 49 del d.p.r. 164/2002 prevede che:
1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1
Da parte sua l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, alle disposizioni sopra richiamate, prevede che:
b) l'indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;
c) l'indennità non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;
d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;
e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.
Del pari, e rispetto ai servizi svolti a decorrere dal 4 agosto 2009, l’indennità prevista dall’articolo 24 comma 75 del D.L. 1-7-2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, a cagione della sua specialità e della sua dichiarata valenza omnicomprensiva, non può ritenersi cumulabile al trattamento di missione.
In definitiva, non può essere condivisa la tesi attorea secondo cui in aggiunta all’indennità di o.p. spettava, in via cumulativa, anche il trattamento di missione siccome espressamente escluso dalla disciplina di settore (arg. ex lett. c dell’articolo 10 comma 2 del d.p.r. 147/1990 ovvero articolo 24 comma 75 del D.L. 1-7-2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102).
Quanto alle ulteriori rivendicazioni azionate in giudizio, e segnatamente rispetto alla richiesta del riconoscimento della “indennità di ordine pubblico fuori sede ridotto” in riferimento al periodo di riposo settimanale, si rilevano assorbenti – in senso ostativo alle pretese attoree – le eccezioni dell’Amministrazione resistente circa la mancanza di elementi giustificativi idonei a dimostrare l’effettiva permanenza dei militari ricorrenti nella sede di destinazione durante la fruizione del riposo settimanale, lacuna probatoria che non risulta giammai colmata, nemmeno nel corso del presente giudizio.
Le considerazioni appena svolte – circa la mancata dimostrazione della permanenza in sede durante la fruizione del riposo settimanale - si rivelano assorbenti anche rispetto alle ulteriori richieste di monetizzazione del vitto e dell’alloggio spettante in riferimento ai riposi settimanali.
Rispetto, poi, al periodo di servizio effettivamente svolto l’Amministrazione intimata ha eccepito – giusta comunicazione del Gruppo della GdF di Aversa – che i militari distaccati, per il periodo 2008/2001, avevano titolo a fruire:
- ove provenienti da altri Comandi regionali, del vitto presso ristorante convenzionato o ticket pacchetto operativo, nonché di alloggiamento in caserma;
- ovvero, se in forza al Comando Regionale Campania, di vitto tramite ticket pacchetto operativo a carico dei Comandi di appartenenza, nonché di disponibilità di alloggiamento presso la Scuola Militare di Commissariato e di Amministrazione di Maddaloni con trasporto mediante automezzo dell’Amministrazione.
Di talchè la mancata fruizione dell’alloggio messo a disposizione non può che essere imputato a libera scelta dei ricorrenti.
Non può poi essere qui utilmente contestata la scelta di assicurare il vitto attraverso l’erogazione di buoni pasto ovvero la congruità del valore economico dei ticket erogati.
Rispetto al primo profilo va detto che costituisce un’evenienza possibile quella dell’impossibilità (cfr. gli artt. 2, comma 1 e 3 della legge n. 203/89) di garantire al militare la fruizione del servizio mensa. In questi casi tuttavia il vettovagliamento gratuito al personale che ne ha diritto deve essere comunque assicurato; e fra le modalità alternative di erogazione del servizio di vettovagliamento è prevista quella della fornitura di buoni pasto (cfr. art. 61, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254; cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, 12 giugno 2009 n. 5604) nella misura prevista dalle disposizioni regolamentari (cfr. decreto del Ministero dell’Economia e Finanze dell’11.7.2008) e dalle circolari vigenti, di cui i ricorrenti non provano la violazione.
Né è possibile sindacare in questa sede il valore dei buoni pasto erogati in via sostitutiva, essendo questo stabilito dal d.p.r. (n°51 del 16.4.2009 articolo 30) di riconoscimento degli accordi sindacali di categoria.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono nondimeno, per la peculiarità della vicenda scrutinata cui si riconnettono oggettive ragioni di equità, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF, Estensore
Luca Cestaro, Primo Referendario
Paola Palmarini, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
Re: Indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede
Il CdS con la sentenza n. 4561/2022 pubblicata il 03/06/2022 rigetta l'Appello del Ministero dell'Interno.
La sentenza contiene circolari diramate dal Min. Int. in tal senso.
1) - Gli odierni appellati, dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione autostradale della Polizia di Susa ad eccezione di taluni di loro medio tempore trasferiti presso altri uffici dell’Amministrazione, hanno a suo tempo impugnato innanzi al Ta.r. per il Piemonte il provvedimento della Questura di Torino n. 864 del 4 aprile 2016, con il quale era stata respinta la loro istanza finalizzata alla percezione dell’indennità di ordine pubblico “fuori sede”, di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 147/1999 ed all’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002, avendo percepito il meno favorevole trattamento per servizi della specie “in sede” pur essendo stati comandati in servizio di ordine pubblico sin dal 2011 presso i cantieri TAV in località poste in un comune diverso dalla sede di servizio.
La sentenza contiene circolari diramate dal Min. Int. in tal senso.
1) - Gli odierni appellati, dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione autostradale della Polizia di Susa ad eccezione di taluni di loro medio tempore trasferiti presso altri uffici dell’Amministrazione, hanno a suo tempo impugnato innanzi al Ta.r. per il Piemonte il provvedimento della Questura di Torino n. 864 del 4 aprile 2016, con il quale era stata respinta la loro istanza finalizzata alla percezione dell’indennità di ordine pubblico “fuori sede”, di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 147/1999 ed all’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 164/2002, avendo percepito il meno favorevole trattamento per servizi della specie “in sede” pur essendo stati comandati in servizio di ordine pubblico sin dal 2011 presso i cantieri TAV in località poste in un comune diverso dalla sede di servizio.
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Re: Indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede
Il C.G.A. CC con l'allegata circolare del 30/05/2024 dispone il pagamento dell'indennità degli arretrati a far data 01/07/2017 per i motivi indicati nella sentenza del CdS n. 4561/2022 sopra postata da me.
Tale decorrenza è stata individuata dall'Avvocatura Generale dello Stato.
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