HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Salve a tutti, sono un App dei Carabinieri, questo e il mio caso, chiedo un vostro parere in merito a quante possibilità ho per il riconoscimento dello status di vittiama del dovere.
Nella notte tra il 26 ed il 27 luglio 2013, in ________________), presso la Ditta “________________.” veniva commesso, ad opera di ignoti, il furto di un ingente quantitativo di rame consistente in circa 7 quintali di rame e di un furgone. Nella tarda serata del 27 luglio il sottoscritto unitamente a militari della stessa squadra localizzavano in via ____________in un capannone in disuso, il luogo ove gli autori del furto avevano trasferito il materiale rubato. Dopo aver richiesto l’ausilio dell’Arma locale, opportunamente pianificato l’intervento ed indossato le casacche ad alta visibilità, alle successive ore 23,20, irrompevano all’interno della citata area, ad eccezione di un militare __________________), che effettuava servizio di copertura all’esterno dell’immobile. Una volta fatto ingresso all’interno dello stabile ed essersi qualificati, intimavano all’alt a due malviventi presenti all’interno. Uno di questi veniva immediatamente bloccato, mentre l’altro ingaggiava una violenta e tenace colluttazione con il _______________, (con me) ed il _________________. Nella medesima circostanza il _(collega)_________, si avvicinava a loro con in pugno l’arma di ordinanza, armata poco prima di entrare nel suddetto edificio. Una volta giunto alle spalle _(io)______(IO), qualche istante dopo essere entrato anch’egli nella colluttazione, partiva accidentalmente un colpo d’arma da fuoco che attingeva il sottoscritto alla spalla destra.
TENGO A PRECISARE CHE DAL 2007 AL 2013 ERO EFFETTIVO UIN UNA STAZIONE cc DISTACCATA, DAL 2012 AL LUGLIO 2013 ENTRAI A FAR PARTE DI UNA SQUADRA EDITA AL CONTRASTO DEI COSIDDETTI REATI PREDATORI.
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER LE RIPSOTE AL MIO QUESITO.
Nella notte tra il 26 ed il 27 luglio 2013, in ________________), presso la Ditta “________________.” veniva commesso, ad opera di ignoti, il furto di un ingente quantitativo di rame consistente in circa 7 quintali di rame e di un furgone. Nella tarda serata del 27 luglio il sottoscritto unitamente a militari della stessa squadra localizzavano in via ____________in un capannone in disuso, il luogo ove gli autori del furto avevano trasferito il materiale rubato. Dopo aver richiesto l’ausilio dell’Arma locale, opportunamente pianificato l’intervento ed indossato le casacche ad alta visibilità, alle successive ore 23,20, irrompevano all’interno della citata area, ad eccezione di un militare __________________), che effettuava servizio di copertura all’esterno dell’immobile. Una volta fatto ingresso all’interno dello stabile ed essersi qualificati, intimavano all’alt a due malviventi presenti all’interno. Uno di questi veniva immediatamente bloccato, mentre l’altro ingaggiava una violenta e tenace colluttazione con il _______________, (con me) ed il _________________. Nella medesima circostanza il _(collega)_________, si avvicinava a loro con in pugno l’arma di ordinanza, armata poco prima di entrare nel suddetto edificio. Una volta giunto alle spalle _(io)______(IO), qualche istante dopo essere entrato anch’egli nella colluttazione, partiva accidentalmente un colpo d’arma da fuoco che attingeva il sottoscritto alla spalla destra.
TENGO A PRECISARE CHE DAL 2007 AL 2013 ERO EFFETTIVO UIN UNA STAZIONE cc DISTACCATA, DAL 2012 AL LUGLIO 2013 ENTRAI A FAR PARTE DI UNA SQUADRA EDITA AL CONTRASTO DEI COSIDDETTI REATI PREDATORI.
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Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
PREDATORI ha scritto:Salve a tutti, sono un App dei Carabinieri, questo e il mio caso, chiedo un vostro parere in merito a quante possibilità ho per il riconoscimento dello status di vittiama del dovere.
Nella notte tra il 26 ed il 27 luglio 2013, in ________________), presso la Ditta “________________.” veniva commesso, ad opera di ignoti, il furto di un ingente quantitativo di rame consistente in circa 7 quintali di rame e di un furgone. Nella tarda serata del 27 luglio il sottoscritto unitamente a militari della stessa squadra localizzavano in via ____________in un capannone in disuso, il luogo ove gli autori del furto avevano trasferito il materiale rubato. Dopo aver richiesto l’ausilio dell’Arma locale, opportunamente pianificato l’intervento ed indossato le casacche ad alta visibilità, alle successive ore 23,20, irrompevano all’interno della citata area, ad eccezione di un militare __________________), che effettuava servizio di copertura all’esterno dell’immobile. Una volta fatto ingresso all’interno dello stabile ed essersi qualificati, intimavano all’alt a due malviventi presenti all’interno. Uno di questi veniva immediatamente bloccato, mentre l’altro ingaggiava una violenta e tenace colluttazione con il _______________, (con me) ed il _________________. Nella medesima circostanza il _(collega)_________, si avvicinava a loro con in pugno l’arma di ordinanza, armata poco prima di entrare nel suddetto edificio. Una volta giunto alle spalle _(io)______(IO), qualche istante dopo essere entrato anch’egli nella colluttazione, partiva accidentalmente un colpo d’arma da fuoco che attingeva il sottoscritto alla spalla destra.
TENGO A PRECISARE CHE DAL 2007 AL 2013 ERO EFFETTIVO UIN UNA STAZIONE cc DISTACCATA, DAL 2012 AL LUGLIO 2013 ENTRAI A FAR PARTE DI UNA SQUADRA EDITA AL CONTRASTO DEI COSIDDETTI REATI PREDATORI.
RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER LE RIPSOTE AL MIO QUESITO.
PREDATORI, per prima cosa benvenuto. Qualora fai domanda e il Ministero ritiene che il tuo episodio, può rientrare nelle “vittime del dovere” ti invia alla CMO, per stabilire la tua invalidità. Visto che la materia è molto articolata, su “cerca” del forum scrivi: riconoscimento vittime del dovere”, ci sono molte risposte esaustive di colleghi rientranti nella fattispecie “Vittime del dovere” .
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Messaggio da christian71 »
Benvenuto anche da parte mia PREDATORI… secondo il modesto parere dovresti rientrare pienamente nella Legge 266/05, art.1, comma 563, lettera f)… pare sia riferito proprio a chi rimane ferito a causa del c.d. fuoco amico…
Ma visti i tempi che corrono metti in conto che potrebbe occorrere un ricorso per ottenere questo speciale riconoscimento…
Se hai bisogno di chiarimenti in merito chiedi tranquillamente…
Saluti
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Ma visti i tempi che corrono metti in conto che potrebbe occorrere un ricorso per ottenere questo speciale riconoscimento…
Se hai bisogno di chiarimenti in merito chiedi tranquillamente…
Saluti
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
siPREDATORI ha scritto:Tante garzie Antonio... PE sta per Pescara ?
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Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Non scrivete cavolate illudendo i colleghi, il fuoco amico e la negligenza non rientra nella fatispecie di vittime del dovere-
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8914 del 2009, proposto da:
Massimo Addio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Valentino e Valeria Coppola, con domicilio eletto presso Roberto Valentino in Roma, Via Antonio Locatelli, 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva del Ministero della Difesa con cui veniva rigettata l’istanza prodotta dal ricorrente volta ad ottenere i benefici di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n.266 del 2005;
e per l’accertamento
del diritto dell’istante a percepire i benefici previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 1980 n.496 e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme, maggiorate di interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 29 marzo 2013 e depositato il successivo 23 aprile, l’interessato, in qualità di Caporal maggiore in servizio, all’epoca dei fatti, presso il BTG Logistico Brigata Garibaldi impiegato a Sarajevo in una missione internazionale per conto dell’ONU, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al diritto alla corresponsione del beneficio economico di cui all’art. 3 della legge 13agosto 1980 n. 496, di cui si chiede contestualmente l’accertamento, unitamente alla condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle somme spettanti, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui identifica e qualifica il fatto causativo del danno: in sostanza indebitamente la p.a. avrebbe riconosciuto le circostanze dell’evento dannoso come irrilevanti, mancando nella fattispecie in esame il requisito dell’altruità dell’azione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con atto meramente formale e depositando apposita relazione della Direzione Generale delle Pensioni Militari e del Collocamento al Lavoro dei Volontari congedati e della Leva.
All’udienza del 29 ottobre 2014 la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 legge n. 466/1980 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici che abbiano riportato una invalidità nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi determinati (contrasto ad ogni tipo di criminalità; svolgimento di servizi di ordine pubblico; vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; attività di tutela della pubblica incolumità; impiego internazionale); in virtù del comma 564 del medesimo articolo sono equiparati ai soggetti citati coloro che abbiano subito un medesimo evento in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Le norme citate evidenziano chiaramente che l'infermità debba essere in rapporto di causalità immediata e diretta ("per effetto diretto") con le lesioni subite per causa di servizio.
Il dato letterale delle norme, da valutare alla luce dell'eccezionalità del meccanismo premiale che assicurano, evidenzia l'insufficienza della sussistenza di una ordinaria causa di servizio, ovvero del nesso causale (nella specie acclarato), tra la patologia e l'espletamento del servizio, richiedendo il quid pluris della specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide, infatti, con il presupposto richiesto per l'attribuzione dei benefici spettanti alle vittime del dovere o ai loro congiunti, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto.
Per il riconoscimento della invalidità permanente è stato sufficiente assolvere l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita.
Per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta, dunque, che l'evento lesivo sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni di istituto, ma occorre pure che sia dipendente da un rischio specificamente attinente a individuate operazioni di polizia preventiva o repressiva, all'espletamento di attività di soccorso ovvero volte alla tutela della pubblica incolumità.
Occorre, in sostanza, che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto e sia riconducibile a determinate circostanze del servizio.
Nella specifica materia la giurisprudenza ha, infatti, affermato che ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 per aver diritto alla speciale elargizione prevista a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche non è sufficiente che i fatti che hanno causato l'evento siano connessi con l'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre che l'evento sia dipendente da rischi specifici attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (ex plurimis: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 227/96).
Ma altra giurisprudenza ha precisato che la specificità del rischio va valutata, di volta in volta, nel contesto della circostanza in cui le operazioni si sono svolte (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 313/98), come pure va valutato il particolare stato di tensione del momento (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 164/87).
Nella specie, è pacifico che non si sia trattato nemmeno di un’ordinaria attività di servizio, ma unicamente di una condotta posta in essere senza la necessaria diligenza nella manipolazione degli ordigni esplosivi. Ciò rende inapplicabile il comma 563 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 il quale così si esprime: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi……. c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Infatti, al riguardo, dalla relazione depositata in giudizio dalla suindicata Direzione Generale del Ministero della Difesa, si evince (senza alcuna smentita in fatto da parte della difesa del ricorrente) che, in data 24 gennaio 1996, come è desumibile dalle dichiarazioni testimoniali redatte e rilasciate da altri commilitoni presenti, il ricorrente, mentre era seduto insieme ad altri commilitoni, tra i quali tre portoghesi, veniva travolto dall’esplosione conseguente ad un incerto maneggio di un ordigno esplosivo che da uno di questi ultimi veniva mostrato ai commilitoni italiani.
Sul caso di specie le testimonianze allegate escludono che tale evento dannoso sia stato frutto di un’operazione bellica e di prevenzione, anzi mettono in risalto che la medesima esplosione sia dovuta ad incuria e superficialità di alcuni commilitoni nel periodo immediatamente successivo alla somministrazione della cena e nell’ambito dei locali destinati al riposo.
L’attività posta in essere, oltre a non rientrare nelle normali attività d'istituto deputate alla manutenzione degli ordigni esplosivi, è da addebitare unicamente alla colpa dei militari che hanno posto in essere una condotta deprecabile e connotata giustamente dall’Amministrazione resistente da negligenza ed imprudenza.
Il rischio specifico delle operazioni poste in esse non era, dunque, reale, tenuto anche conto della assenza di un particolare stato di tensione, atteso che le circostanze accertate dimostrano altresì che il contesto ambientale era quello dei luoghi deputati alla somministrazione dei pasti e del riposo (camerata).
Ed invero, l'ordinamento riconosce la speciale elargizione di cui si discute come espressione del dovere di solidarietà sociale che incombe in presenza di fatti dai quali alcuni cittadini (militari o civili) sono colpiti nell'adempimento di doveri specifici e particolari che travalicano quelli propri d'istituto e che sono svolti a difesa degli interessi dell'intera comunità (Cfr. TAR Lazio, Sez. I/ter, 2 agosto 2013 n. 7807).
Il provvedimento impugnato resiste, dunque, alle rubricate censure mentre la domanda di accertamento s’appalesa infondata per mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta dei postulati benefici economici.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va, perciò, respinto.
La natura e la particolarità della questione prospettata inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8914 del 2009, proposto da:
Massimo Addio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Valentino e Valeria Coppola, con domicilio eletto presso Roberto Valentino in Roma, Via Antonio Locatelli, 1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva del Ministero della Difesa con cui veniva rigettata l’istanza prodotta dal ricorrente volta ad ottenere i benefici di cui all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n.266 del 2005;
e per l’accertamento
del diritto dell’istante a percepire i benefici previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 1980 n.496 e la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme, maggiorate di interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 29 marzo 2013 e depositato il successivo 23 aprile, l’interessato, in qualità di Caporal maggiore in servizio, all’epoca dei fatti, presso il BTG Logistico Brigata Garibaldi impiegato a Sarajevo in una missione internazionale per conto dell’ONU, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al diritto alla corresponsione del beneficio economico di cui all’art. 3 della legge 13agosto 1980 n. 496, di cui si chiede contestualmente l’accertamento, unitamente alla condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle somme spettanti, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui identifica e qualifica il fatto causativo del danno: in sostanza indebitamente la p.a. avrebbe riconosciuto le circostanze dell’evento dannoso come irrilevanti, mancando nella fattispecie in esame il requisito dell’altruità dell’azione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con atto meramente formale e depositando apposita relazione della Direzione Generale delle Pensioni Militari e del Collocamento al Lavoro dei Volontari congedati e della Leva.
All’udienza del 29 ottobre 2014 la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio osserva che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005, per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 legge n. 466/1980 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici che abbiano riportato una invalidità nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi determinati (contrasto ad ogni tipo di criminalità; svolgimento di servizi di ordine pubblico; vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; attività di tutela della pubblica incolumità; impiego internazionale); in virtù del comma 564 del medesimo articolo sono equiparati ai soggetti citati coloro che abbiano subito un medesimo evento in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Le norme citate evidenziano chiaramente che l'infermità debba essere in rapporto di causalità immediata e diretta ("per effetto diretto") con le lesioni subite per causa di servizio.
Il dato letterale delle norme, da valutare alla luce dell'eccezionalità del meccanismo premiale che assicurano, evidenzia l'insufficienza della sussistenza di una ordinaria causa di servizio, ovvero del nesso causale (nella specie acclarato), tra la patologia e l'espletamento del servizio, richiedendo il quid pluris della specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio.
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide, infatti, con il presupposto richiesto per l'attribuzione dei benefici spettanti alle vittime del dovere o ai loro congiunti, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto.
Per il riconoscimento della invalidità permanente è stato sufficiente assolvere l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita.
Per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta, dunque, che l'evento lesivo sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni di istituto, ma occorre pure che sia dipendente da un rischio specificamente attinente a individuate operazioni di polizia preventiva o repressiva, all'espletamento di attività di soccorso ovvero volte alla tutela della pubblica incolumità.
Occorre, in sostanza, che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto e sia riconducibile a determinate circostanze del servizio.
Nella specifica materia la giurisprudenza ha, infatti, affermato che ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466 per aver diritto alla speciale elargizione prevista a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche non è sufficiente che i fatti che hanno causato l'evento siano connessi con l'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre che l'evento sia dipendente da rischi specifici attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso (ex plurimis: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 227/96).
Ma altra giurisprudenza ha precisato che la specificità del rischio va valutata, di volta in volta, nel contesto della circostanza in cui le operazioni si sono svolte (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 313/98), come pure va valutato il particolare stato di tensione del momento (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 164/87).
Nella specie, è pacifico che non si sia trattato nemmeno di un’ordinaria attività di servizio, ma unicamente di una condotta posta in essere senza la necessaria diligenza nella manipolazione degli ordigni esplosivi. Ciò rende inapplicabile il comma 563 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 il quale così si esprime: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi……. c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Infatti, al riguardo, dalla relazione depositata in giudizio dalla suindicata Direzione Generale del Ministero della Difesa, si evince (senza alcuna smentita in fatto da parte della difesa del ricorrente) che, in data 24 gennaio 1996, come è desumibile dalle dichiarazioni testimoniali redatte e rilasciate da altri commilitoni presenti, il ricorrente, mentre era seduto insieme ad altri commilitoni, tra i quali tre portoghesi, veniva travolto dall’esplosione conseguente ad un incerto maneggio di un ordigno esplosivo che da uno di questi ultimi veniva mostrato ai commilitoni italiani.
Sul caso di specie le testimonianze allegate escludono che tale evento dannoso sia stato frutto di un’operazione bellica e di prevenzione, anzi mettono in risalto che la medesima esplosione sia dovuta ad incuria e superficialità di alcuni commilitoni nel periodo immediatamente successivo alla somministrazione della cena e nell’ambito dei locali destinati al riposo.
L’attività posta in essere, oltre a non rientrare nelle normali attività d'istituto deputate alla manutenzione degli ordigni esplosivi, è da addebitare unicamente alla colpa dei militari che hanno posto in essere una condotta deprecabile e connotata giustamente dall’Amministrazione resistente da negligenza ed imprudenza.
Il rischio specifico delle operazioni poste in esse non era, dunque, reale, tenuto anche conto della assenza di un particolare stato di tensione, atteso che le circostanze accertate dimostrano altresì che il contesto ambientale era quello dei luoghi deputati alla somministrazione dei pasti e del riposo (camerata).
Ed invero, l'ordinamento riconosce la speciale elargizione di cui si discute come espressione del dovere di solidarietà sociale che incombe in presenza di fatti dai quali alcuni cittadini (militari o civili) sono colpiti nell'adempimento di doveri specifici e particolari che travalicano quelli propri d'istituto e che sono svolti a difesa degli interessi dell'intera comunità (Cfr. TAR Lazio, Sez. I/ter, 2 agosto 2013 n. 7807).
Il provvedimento impugnato resiste, dunque, alle rubricate censure mentre la domanda di accertamento s’appalesa infondata per mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta dei postulati benefici economici.
Il ricorso è, pertanto, infondato e va, perciò, respinto.
La natura e la particolarità della questione prospettata inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio
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Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Grazie anche a te avt8, comunque non preoccuparti non mi illudo assolutamente pero' penso che vale la pena provarci. Visto comunque il caso del collega del btg non è proprio uguale al mio.
Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Questo l'ho trovato su internet:
Agente Roberto Marcelli
<<Agente del Corpo degli Agenti di Custodia - nato a Fabrica di Roma (VT) il 03/08/1952 in servizio presso la Casa Circondariale di Genova.
Il 6 aprile 1973, nell'espletamento del servizio di vigilanza sul muro di cinta dell'Istituto di Genova, veniva accidentalmente colpito a morte da un collega.
Riconosciuto "Vittima del Dovere" ai sensi della Legge 466/1980 dal Ministero dell'Interno.>>
Agente Roberto Marcelli
<<Agente del Corpo degli Agenti di Custodia - nato a Fabrica di Roma (VT) il 03/08/1952 in servizio presso la Casa Circondariale di Genova.
Il 6 aprile 1973, nell'espletamento del servizio di vigilanza sul muro di cinta dell'Istituto di Genova, veniva accidentalmente colpito a morte da un collega.
Riconosciuto "Vittima del Dovere" ai sensi della Legge 466/1980 dal Ministero dell'Interno.>>
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Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Messaggio da christian71 »
Guida pratica dell’Avv. BAVA Andrea.doc
Appunto avt8, sono pienamente d'accordo con te...quindi ti invito a leggere e documentarti ... c'è un avvocato (che non è proprio "UN" avvocato è!!!....) che ha dice così:avt8 ha scritto:....Non scrivete cavolate ....
...I casi appena esaminati e enumerati dalla legge nelle lettere da a) a f) sono di facile comprensione; l'unico che potrebbe meritare un minimo di spiegazione è quello della lettera "F" a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il legislatore con questa norma ha inteso tutelare coloro che siano stati feriti o uccisi nelle varie missioni di pace, anche accidentalmente, per il cosiddetto “fuoco amico”.
Bisogna notare ancora la particolarità del fatto che il legislatore ha espressamente stabilito che le ferite o lesioni riportate in questi contesti sono tutelate quando si stesse operando
in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto... Ad ogni modo ritengo che sia interessante leggere l'intera guida del predetto Avvocato e che ho allegato qui sotto:
Guida pratica dell’Avv. BAVA Andrea.doc
SalutiChristian
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Infatti, come detto da panorama, io ho scritto: Qualora fai domanda e il Ministero ritiene che il tuo episodio, può rientrare nelle “vittime del dovere” .............. di sicuro ci vuole un avvocato.
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Caro Cristian ,qesto di BAVA che e anche il mio avvocato, che conosco da 4 anni,ed ho anche spesso contatti telefonici o via e malil, che secondo Lui la legge va interpretata in quel modo- Ma lui per far riconoscere il beneficio per il fuoco amico, ha dovuto fare e continua a fare ricorso, alcuni li vince ed altri li perde- per cui quella fattispecie del fuoco amico, non rientra in particolar modo nella legge- E quindi per far valer il diritto occore poi trovare il giudice che ti da ragione .-christian71 ha scritto:Guida pratica dell’Avv. BAVA Andrea.docAppunto avt8, sono pienamente d'accordo con te...quindi ti invito a leggere e documentarti ... c'è un avvocato (che non è proprio "UN" avvocato è!!!....) che ha dice così:avt8 ha scritto:....Non scrivete cavolate ....
...I casi appena esaminati e enumerati dalla legge nelle lettere da a) a f) sono di facile comprensione; l'unico che potrebbe meritare un minimo di spiegazione è quello della lettera "F" a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Il legislatore con questa norma ha inteso tutelare coloro che siano stati feriti o uccisi nelle varie missioni di pace, anche accidentalmente, per il cosiddetto “fuoco amico”.
Bisogna notare ancora la particolarità del fatto che il legislatore ha espressamente stabilito che le ferite o lesioni riportate in questi contesti sono tutelate quando si stesse operando
in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto... Ad ogni modo ritengo che sia interessante leggere l'intera guida del predetto Avvocato e che ho allegato qui sotto:
Guida pratica dell’Avv. BAVA Andrea.docSaluti
Christian
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Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Messaggio da christian71 »
Ed io avevo scritto:AntonioPE ha scritto:Infatti, come detto da panorama, io ho scritto: Qualora fai domanda e il Ministero ritiene che il tuo episodio, può rientrare nelle “vittime del dovere” .............. di sicuro ci vuole un avvocato.
Ma visti i tempi che corrono metti in conto che potrebbe occorrere un ricorso per ottenere questo speciale riconoscimento… Non vedo dove avt8 abbia visto l'intenzione di illudere l'amico "PREDATORI".
Caro Cristian ,qesto di BAVA che e anche il mio avvocato, che conosco da 4 anni,ed ho anche spesso contatti telefonici o via e malil, che secondo Lui la legge va interpretata in quel modo- Ma lui per far riconoscere il beneficio per il fuoco amico, ha dovuto fare e continua a fare ricorso, alcuni li vince ed altri li perde- per cui quella fattispecie del fuoco amico, non rientra in particolar modo nella legge- E quindi per far valer il diritto occore poi trovare il giudice che ti da ragione .- Certo, concordo con te...ma trattandosi di uno speciale riconoscimento che potrebbe cambiare la vita e considerando che se dovesse essere negato sarebbe solo per pura errata interpretazione della legge o per far risparmiare soldi alla Stato, perchè scoraggiare chi è rimasto vittima di un così pericoloso incidente???....ricordi Samuele DONADONI???
Posso aggiungere che c'è avvocato e avvocato, non basta che sia iscritto all'albo, noi non possiamo permetterci di pescarne uno a caso...quindi l'avvocato giusto può fare la differenza in questa complessa materia...
Inoltre posso dire che ogni caso è diverso dall'altro ed è puramente soggettiva la scelta di affidarsi ad un legale già all'atto della domanda di riconoscimento o attendere l'esito per vedere come andrà a finire e poi andare a parare per prendersi il maltolto...
Io, considerata la dinamica del mio evento, ho preferito aspettare l'esito ed ora con l'aiuto di un buon avvocato andrò a cercare di prendermi quanto mi è stato ingiustamente negato e se tornassi indietro, sempre considerando la dinamica del mio evento, rifarei la stessa cosa...
Al posto di PREDATORI invece, considerata la dinamica del suo evento e la mia personale esperienza acquisita in questo ultimo anno anche grazie alle più svariate testimonianze raccontate nel forum, non escluderei l'potesi di farmi assistere da un legale competente, onesto e non eccessivamente costoso che mi dia indicazioni già nell'impostazione della domanda e se tutto andrà bene senza dover fare ricorso me la caverei con un 5% + iva di parcella per l'avvocato...ma occhio, perchè ci sono avvocati che prendono anche il 20% senza essere più bravi di quello che prende il 5% (se non va in causa)...
Ma c'è un'altra cosa che mi permetto di consigliare a PREDATORI, valuta bene se mettere l'avvocato già da subito o no, ma la presenza di un medico-legale competente in materia almeno quanto l'eventuale avvocato, che ti prepari e ti segua fino alla visita a cui sarai sottoposto presso la Speciale Commissione della CMO qualora il Ministero lo ritenesse opportuno, non può mancare...
PREDATORI posso chiederti se l'iter del riconoscimento della causa di servizio è già concluso o per lo meno quale categoria ti stanno riconoscendo???...
Saluti
Christian
Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Concordo con la tesi di avt8 a menoche il colpo sia partito a seguito della colluttazione tra il collega ed il " ladro". Dimostrando che il colpo sia stato esploso dal pugno del malvivente
Saluti
Francesco
Saluti
Francesco
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Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Messaggio da christian71 »
Mi è sembrato di capire che al collega armato sia partito accidentalmente il colpo quando era già coinvolto nella violenta colluttazione…
Secondo me varrebbe la pena tentare prendendo le dovute precauzioni…
Altrimenti in quali casi potrebbe essere applicato il punto F) del comma 563 dell'art.1 della Legge 266/05???
Quali potrebbero essere le ferite riportate in un contesto non necessariamente ostile???
Io penso che ci potrebbe rientrare, poi che non sarà una strada sempline da percorrere è scontato…
Saluti
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Secondo me varrebbe la pena tentare prendendo le dovute precauzioni…
Altrimenti in quali casi potrebbe essere applicato il punto F) del comma 563 dell'art.1 della Legge 266/05???
Quali potrebbero essere le ferite riportate in un contesto non necessariamente ostile???
Io penso che ci potrebbe rientrare, poi che non sarà una strada sempline da percorrere è scontato…
Saluti
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
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Re: HO POSSIBILITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS?
Messaggio da antoniomlg »
........
la situazione del collega di cui al ricorso è diversa di quella di PREDATORI.
sono
sicuro che se avesse seguito il ricorso dell'amico massimo, un avvocato alle prime esperienze maavesse fatto il ricorso al giudice ordinario, avrebbe avuto più possibilità di riuscire.
poi se si fosse rivolto ad un avvocato specializzato in questa materia le possibilità erano altissime.
per niente abbiamo ricorsi vinti per casi di, "suicidio"....
abbiamo casi di mori per fuoco amico vinti.
e per finire casi di personale che libero dal servizio mentre si faceva distrarre dalla guida dalla passeggera l'auto sbandava e prendeva fuoco ecc ecc.
Predatori
in base alle patologià sofferta ed alla tabella a cui essa è ascritta
mettiti subito in mano ad un professionista della materia.
se vuoi in pv possiamo darti più esaustivi ragguagli.
quasi quasi ci scommetterei sulla riuscita di un eventuale ricorso..........
ciao
sono
sicuro che se avesse seguito il ricorso dell'amico massimo, un avvocato alle prime esperienze maavesse fatto il ricorso al giudice ordinario, avrebbe avuto più possibilità di riuscire.
poi se si fosse rivolto ad un avvocato specializzato in questa materia le possibilità erano altissime.
per niente abbiamo ricorsi vinti per casi di, "suicidio"....
abbiamo casi di mori per fuoco amico vinti.
e per finire casi di personale che libero dal servizio mentre si faceva distrarre dalla guida dalla passeggera l'auto sbandava e prendeva fuoco ecc ecc.
Predatori
in base alle patologià sofferta ed alla tabella a cui essa è ascritta
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