Buona sera a tutti.
Di seguito sentenza del CDS che riforma la pronuncia nr. 1168/2014 resa dal T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, in data 26 marzo 2014 e depositata il 7 maggio 2014 afferente a quanto in oggetto.
I giudici d'appello hanno diversamente stabilito e riformato la sentenza vanificando i risultati che sembravano emergere in prime cure.
A suo tempo....consigliai di attendere......la frettolosa corsa a ricorsi collettivi...oggi, tristemente, di seguito pubblico la decisione odierna del Supremo Consesso Amministrativo.
Ritengo ora rimanga favorevolmente esperibile la sola consolidata ed univoca via rappresentata dalla sede giurisdizionale della Corte dei Conti per ottenere dei risultati.
Colgo l'occasione per Rammentare, a me stesso, che la Corte dei Conti ora e finalmente.....può essere adita anche dal personale in costanza di servizio e non più solo in quiescenza.
Un saluto a tutti.
N. 05172/2014REG.PROV.COLL.
N. 07207/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello nr. 7207 del 2014, proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
i signori Alessio ANDALORO, Francesco BENENATI, Antonio BENVENUTI, Enrico BESCHI, Enrico BRIZZI, Giovanni CAPPELLO, Vincenzo CAPURSO, Giandomenico CICCIARELLA, Dario COSIMI, Nicolò CUSIMANO, Davide DI BARTOLO, Antonello Giuseppe DI BELLA, Alfonso FORNABAIO, Cristiano GIUDICE, Giuseppe GIULIANI, Francesco Paolo GRASSO, Massimiliano GUALTIERI, Arnaldo IGNE, Massimiliano LAGNA, Sandro LO PRESTI, Vittorio LOLI, Marco MANZONE, Roberto MASCIA, Fulvio MAUGIATTI, Valeria MICIOTTO, Marco MORELLI, Ettore MOTTI, Cosimo ORLANDO, Massimo PACIOTTI, Roberto PETROCCHI, Felice PIERINI, Roberto PINEDA, Francesco PUZONE, Armando RAINALDI, Luca RECCHIONI, Guido RUSSO, Carlo SALSOTTO, Carlo SICILIANO, Massimo SORDI, Pasquale SOTGIA, Salvatore TAGLIATA, Sergio TAMAI, Riccardo TESONE, Andrea TESSARIN e Antonino VELLA, rappresentati e difesi dall’avv. Luciano Quarta, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34,
per l’annullamento,
previa sospensione,
della sentenza nr. 1168/2014 resa dal T.A.R. della Lombardia, Sezione Prima, in data 26 marzo 2014 e depositata il 7 maggio 2014, notificata il 30 maggio 2014.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per l’Amministrazione e l’avv. Quarta per gli appellati;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti in epigrafe meglio indicati, tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano attualmente in servizio permanente effettivo, con ricorso ritualmente proposto nr. 1221/2013 hanno chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate, con contestuale annullamento delle note del Ministero della Difesa con le quali si escludeva che il personale impiegato nelle missioni ONU potesse rientrare tra i destinatari dei benefici previsti per le campagne di guerra.
A fondamento della domanda i ricorrenti in primo grado facevano specifico riferimento alla violazione dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, nr. 1746, dell’art. 18 del d.P.R. 29 dicembre 1973, nr. 1092, dell’art. 3 della legge 24 aprile 1950, nr. 390, e dell’art. 5 del decreto legislativo30 aprile 1997, nr. 165.
2. Con la sentenza semplificata di cui in epigrafe, il T.A.R. della Lombardia, dopo aver preliminarmente ritenuto la propria giurisdizione sulla controversia, non ritenendo sussistente quella della Corte dei Conti, ha accolto il ricorso suindicato, reputando i periodi di servizio svolti per conto ONU in zone di intervento effettivamente supervalutabili quali campagne di guerra, a favore del personale militare e ai fini pensionistici e ai fini dell’indennità di buonuscita.
3. Il Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza suddetta, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione.
A sostegno dell’appello l’Amministrazione deduce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione; nel merito, lamenta l’erroneità della decisione laddove non si è tenuto conto dell’evoluzione dell’ordinamento, per cui l’attribuzione dei benefici combattentistici in questione si è resa incompatibile con l’introduzione, per il personale militare non dirigente ed equiparato, di sistemi stipendiali non più atti a valorizzare l’anzianità di servizio ai fini della progressione economica.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati per resistere al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 16 settembre 2014, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, è stato dato avviso alle parti ex art. 60 cod. proc. amm. della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito.
Infatti, l’appello è manifestamente fondato, per le ragioni di seguito esposte.
5. In via preliminare, va esaminata la questione di giurisdizione riproposta dall’Amministrazione col primo motivo d’appello.
La Sezione ritiene infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, con ciò condividendo le conclusioni del primo giudice.
Ed invero, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell’indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva e domanda proposta dal dipendente in quiescenza; la giurisdizione della Corte dei Conti si estende alle controversie riguardanti l’an e il quantum della pensione ma resta esclusa da ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare (cfr. Cass. civ., sez. un., 20 maggio 2010, nr. 12337; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, nr. 2562; id., 26 maggio 2006, nr. 3171; Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2006, nr. 3066; id., 20 aprile 2006, nr. 2194; id., 29 luglio 2004, nr. 5354).
Il caso che qui occupa rientra in quest’ultima ipotesi, dal momento che gli istanti, dipendenti pubblici ancora in servizio, hanno agito per l’accertamento della computabilità di determinati benefici nella base contributiva e tale computabilità dell’elemento retributivo afferisce direttamente alla base contributiva e non già al trattamento pensionistico.
Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto giudice del rapporto d’impiego.
6. L’appello risulta invece fondato nel merito, apparendo meritevole di riforma la sentenza impugnata.
Al riguardo, il primo giudice ha ritenuto che l’articolo unico della citata legge nr. 1746 del 1962 consentisse l’applicazione al personale militare che abbia svolto servizio per conto dell’ONU in zone d’intervento della supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra”; tuttavia, come correttamente osservato dall’Amministrazione appellante, il richiamo a tale legge è del tutto improprio, trattandosi di normativa il cui ambito di operatività era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945, e che non conteneva alcuna disposizione che ne estendesse l’applicabilità ad eventuali campagne di guerra successive.
Tanto premesso, a fronte del rilievo del primo giudice, il quale ha osservato che diversamente opinando il citato articolo unico resterebbe di incerta applicabilità, non comprendendosi a quali “benefici” esso possa essere riferito, è agevole replicare che esso veniva originariamente inteso come riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 (in tal senso, la risalente giurisprudenza della Corte dei Conti invocata dai ricorrenti e richiamata nella sentenza appellata).
Tuttavia, questi ultimi benefici economici potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.
Pertanto, come già altrove ritenuto dalla Sezione, i benefici di cui al citato r.d. nr. 1427 del 1922 non possono più trovare applicazione al personale non dirigenziale, proprio perché basati su una normativa presupponente ancora una carriera incentrata sugli scatti biennali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2013, nr. 2480; id., 25 maggio 2012, nr. 3084; id., 19 ottobre 2007, nr. 5475).
Ne discende la sopravvenuta inapplicabilità anche dell’articolo unico della legge nr. 1746 del 1962, a cagione dell’inapplicabilità della disciplina cui esso faceva rinvio.
7. Le considerazioni che precedono, essendo ex se idonee e sufficienti a fondare l’accoglimento dell’appello e l’integrale reiezione del ricorso di primo grado, esonerano dall’approfondimento delle ulteriori e subordinate questioni sollevate dall’Amministrazione.
8. Stante la peculiarità della vicenda contenziosa esaminata, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione, fra le parti, di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
BENEFICI COMBATTENTISTICI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
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Re: BENEFICI COMBATTENTISTICI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
Messaggio da Carminiello »
Ciao Aeronatica, quindi se ho capito bene, qualche beneficio economico spetterebbe solo a "già pensionati che siano ufficiali omogeneizzzati (che hanno ancora lo stipendio in classe e scatti)?" Grazie.
Re: BENEFICI COMBATTENTISTICI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
Messaggio da mark77 »
Il Tar di Trieste ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 1746 del 1962 come interpretato dal Consiglio di Stato e ha sospeso il giudizio sui ricorsi pendenti.
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udin ... 1.10884211" onclick="window.open(this.href);return false;
Il no del Consiglio di Stato
Alcuni tribunali amministrativi, come quello del Friuli Venezia Giulia e quello della Lombardia, si sono già pronunciati accogliendo il ricorso, ma il Consiglio di Stato è intervenuto annullando una sentenza. Proprio per questo i giudici del Tar di Trieste (presidente Umberto Zuballi, primo referendario Manuela Sinigoi, referendario Alessandra Tagliasacchi) hanno chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 1746 del 1962 come interpretato dal Consiglio di Stato e ha sospeso il giudizio sui ricorsi pendenti.
La sospensione
«Una decisione che ci vede soddisfatti – commenta l’avvocato Bitti – in pratica il Tar Friuli Venezia Giulia, sostenendo le nostre ragioni sulla legittimità del riconoscimento dei benefici combattentistici, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale al fine di dare un’interpretazione univoca in termini favorevoli».
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udin ... 1.10884211" onclick="window.open(this.href);return false;
Il no del Consiglio di Stato
Alcuni tribunali amministrativi, come quello del Friuli Venezia Giulia e quello della Lombardia, si sono già pronunciati accogliendo il ricorso, ma il Consiglio di Stato è intervenuto annullando una sentenza. Proprio per questo i giudici del Tar di Trieste (presidente Umberto Zuballi, primo referendario Manuela Sinigoi, referendario Alessandra Tagliasacchi) hanno chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 1746 del 1962 come interpretato dal Consiglio di Stato e ha sospeso il giudizio sui ricorsi pendenti.
La sospensione
«Una decisione che ci vede soddisfatti – commenta l’avvocato Bitti – in pratica il Tar Friuli Venezia Giulia, sostenendo le nostre ragioni sulla legittimità del riconoscimento dei benefici combattentistici, ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale al fine di dare un’interpretazione univoca in termini favorevoli».
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Re: BENEFICI COMBATTENTISTICI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
Messaggio da antoniodla »
Ecco per voi 3 sentenze della Corte dei Conti tutte favorevoli che analizzano anche le motivazioni di quella del Consiglio di Stato. Peraltro la Corte Costituzionale si esprimerà sull'argomento a giugno 2016.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 43985/Pensioni Militari del registro di segreteria, proposto dal signor S. A. nato a omissis il omissis e residente a omissis;
nella pubblica udienza del 26 maggio 2015, con l’assistenza della sig.ra Laura Cannas, presente il ricorrente; assente il Ministero della difesa e lo Stato maggiore esercito – Centro unico stipendiale esercito;
FATTO
1. Il ricorrente, con ricorso depositato in data 13 agosto 2014, chiede il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 1746 del 1962 con l’applicazione dei benefici di cui agli articoli della legge n. 390 del 1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 quantificabili in due anni di supervalutazione del servizio, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondersi quale differenza tra gli assegni percepiti e la corrispondente maggiore misura della nuova liquidazione.
Il ricorrente, già ufficiale in servizio nell’Esercito italiano, è stato posto in quiescenza a decorrere dal 26.12.1993 per il raggiungimento dei limiti di età; dal 5 luglio 1975 al 4 luglio 1977 è stato impiegato quale osservatore militare per conto dell’ONU in zona di intervento in Medio oriente inquadrato nell’UNTSO (Organizzazione delle Nazioni unite per la supervisione della tregua in Palestina); dal 10 luglio 1975 al 15 luglio 1976 assegnato alla Commissione mista d’armistizio Israele/libanese (ILMAC) in Beirut (Libano) e dal 16 luglio 1976 al 4 luglio 1977, assegnato alla Forza delle Nazioni unite per il disimpegno (UNDOF) in Tiberiade (Israele).
In data 9.11.1978, l’interessato inoltrava per via gerarchica istanza tesa ad ottenere i beneficicombattentistici di cui alla legge n. 1746 del 1962; tale richiesta veniva rigettata con foglio n. 1830/1096/U/C.A. della Direzione di Commissariato della Regione militare Tosco-Emiliana; il ricorrente reiterava le richiesta per il riconoscimento dei predetti benefici sia prima che dopo il collocamento in quiescenza; in data 8.9.1992, il Comando Regione militare tosco-emiliana, con foglio n. 18/1830/1389/U/CA/DA, asseriva che per il servizio in zona di intervento per conto dell’ONU, non è prevista alcuna supervalutazione e che i benefici della legge n. 1746/1962 si riferiscono esclusivamente a valutazioni in aumento agli effetti della determinazione stipendiale”
Al ricorrente non veniva dunque attribuita alcuna valutazione in aumento agli effetti della determinazione stipendiale.
Il Ministero della difesa – Direzione generale delle pensioni, con foglio n. 1700/B/8 dell’11.7.1994, in risposta alla richiesta di quesito del Comando Regione militare tosco-emiliana, indicava coloro che prestano servizio per conto dell’ONU in zone disagiate o particolarmente disagiate quali destinatari dei benefici previsti dal d.P.R. n. 1092 del 1973, art. 23, in analogia con quanto previsto per il personale del Ministero degli affari esteri.
In data 22.5.1996, l’interessato inoltrava richiesta di riliquidazione della pensione al Comando della Regione militare tosco-emiliana, che, con nota del 26.11.1996, negava la possibilità di accoglimento perché “le località-Stati esteri dove è stato svolto il servizio non sono incluse nei decreti emanati dal Ministero degli Affari esteri”.
2. Il Ministero della difesa – Stato maggiore dell’esercito – Centro unico stipendiale dell’esercito presentava memoria depositata in data 13.10.2014 con la quale, motivatamente, chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. La questione riguarda il preteso mancato illegittimo riconoscimento, da parte dell’Amministrazione della Difesa, del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 1746 del 1962 con l’applicazione dei benefici di cui agli articoli della legge n. 390 del 1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 quantificabili in due anni di supervalutazione del servizio, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondersi quale differenza tra gli assegni percepiti e la corrispondente maggiore misura della nuova liquidazione.
Il ricorrente, già ufficiale in servizio nell’Esercito italiano, è stato posto in quiescenza a decorrere dal 26.12.1993 per il raggiungimento dei limiti di età; dal 5 luglio 1975 al 4 luglio 1977 è stato impiegato quale osservatore militare per conto dell’ONU in zona di intervento in medio oriente inquadrato nell’UNTSO (Organizzazione delle Nazioni unite per la supervisione della tregua in Palestina); dal 10 luglio 1975 al 15 luglio 1976 assegnato alla Commissione mista d’armistizio Israele/libanese (ILMAC) in Beirut (Libano) e dal 16 luglio 1976 al 4 luglio 1977, assegnato alla Forza delle Nazioni unite per il disimpegno (UNDOF) in Tiberiade (Israele).
2. Prima di passare all’esame, nel merito, della questione, occorre considerare il quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 137/1948 "Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale" ha previsto l'attribuzione ai militari appartenenti ai reparti delle Forze Armate mobilitati in zone di operazioni belliche e a categorie di militarizzati al seguito operanti di aumenti periodici di stipendio correlati al periodo trascorso in dette condizioni.
La legge n. 390/1950 ha disciplinato, invece, il computo delle campagne di guerra relative al periodo 1940-45.
Il riconoscimento dei due benefici è regolato, quindi, da disposizioni legislative autonome che prevedono distinte condizioni di accesso e di esclusione.
In questo panorama legislativo si è inserita la l. n. 1746/1962, che ha cosi disposto (articolo unico): "Al personale militare, che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa".
3. Secondo l’Amministrazione della difesa, resistente in giudizio (che richiama una pronuncia della Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. n.388/2014), nel caso delle campagne di guerra, l'estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge del 1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni previste dalla legge stessa, ed in particolare fissa il periodo temporale (11/06/1940-08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate. Al fine di poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, infatti, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi di certo nell'art. 23. d.P.R. 1092/1973.
In assenza di specifica disposizione, quindi, il beneficio non può essere attribuito, apparendo del tutto marginale l'apporto giurisprudenziale, trattandosi di pronunce isolate e risalenti.
In concreto, i benefici discendenti dall'applicazione della l. n. 1746 del 1962 hanno natura economico-stipendiale e si sostanziano, limitatamente al personale in servizio, nell'abbreviazione dell'anzianità di servizio corrispondente al periodo trascorso nelle zone di intervento ai fini dell'attribuzione di uno scatto stipendiale soggetto, peraltro, a riassorbimento in conseguenza della successiva, preordinata, naturale progressione economica biennale per classi legata all'anzianità di servizio.
Stante la predetta dinamica applicativa, di fatto, l'attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta "dirigenza militare", per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti.
Risulterebbe, infine, ulteriore argomento a sostegno dell'impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell'ONU al "servizio di guerra", la circostanza che la l. n. 824/1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 20 comma ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla l. n. 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche.
4. L’assunto dell’Amministrazione resistente non può essere condiviso.
L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 dispone che: “al personale militare che, per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i beneficiprevisti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.
In punto di fatto è incontestato che, egli , alla data del 26.12.1993, si trovava in zona di intervento nel Libano per conto dell’ONU.
Nonostante ciò il Ministero della Difesa ha opposto il diniego dei benefici combattentistici , in ragione dell’assenza di una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.
Ritiene questo Giudice destituita di fondamento la tesi del Ministero della difesa poiché è del tutto evidente che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
Del resto il Ministero non è stato in grado di chiarire quali siano, ai fini pensionistici, “i beneficiprevisti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici , dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973.
Peraltro, non ostano ragioni per limitare ai soli benefici stipendiali l’estensione dei benefici in questione ( disposta dalla citata legge n. 1746 del 1962) ai militari inviati in zone d’intervento ONU. La legge citata estende, infatti, i benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli solo a quelli stipendiali, laddove invece le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 delt.u. 1092 del 1973) verso le quali opera l’implicito rinvio prevedono anche benefici pensionistici (Corte dei conti, I Sez. appello, sent. n. 845/2013; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sentt. n. 242/2011 e n. 47/2011).
Per le esposte considerazioni il ricorso del signor S. deve essere accolto.
5. In ordine alla eccepita prescrizione estintiva, si ricorda che, se il diritto a pensione in quanto tale è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del t.u. 29 dicembre 1973, n.1092, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono invece soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739, e sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n.428 - che precisamente sostituisce il primo comma con due commi. Detta normativa prevede, tra l’altro, che “La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora” (art. 2 commi 4 e 5).
Sono pertanto prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 22.05.1995, data di proposizione della relativa istanza all’Amministrazione resistente.
6. Dal riconoscimento del diritto discende la spettanza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme che saranno liquidate, determinata, ai sensi dell’art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, alla stregua degli indici rilevati dall’ISTAT anno per anno, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, ovvero dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici al saldo.
In punto questo Giudice ritiene infatti di doversi adeguare alla decisione assunta dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza su “questione di massima” n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
Peraltro, nella riferita decisione si è precisato che il principio del cumulo tra gli interessi e la rivalutazione monetaria stabilito dall’art. 429, comma 3, del codice di procedura civile, non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (si veda anche C. conti, SSRR, n.6/2008/QM del 24.11.2008).
7. Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano le ragioni per disporne la compensazione ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. modificato dall’art. 45 della legge n. 69 del 18.06.2009, tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962, che ha dato luogo a contrasti interpretativi tra le Amministrazioni interessate.
P. Q. M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna Giulia, in composizione monocratica,
- accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto del signor S. A. alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, nonché il diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla scadenza dei ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 22.05.1995, data di proposizione della relativa istanza all’Amministrazione resistente.
Spese compensate.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Bologna il 26 maggio 2015.
Il Giudice unico
(Marco Pieroni)
f.to Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 23/06/2015
Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci
Corretta a seguito di ordinanza nr.112/15/M depositata il giorno 17 dicembre 2015 così come segue:
“è corretta sostituendo:
a pag. 6 rigo 13, la data “26/12/1993” con la data “05/07/1975”;
a pag. 8 rigo 10 la data “22/05/1995” con la data “22/05/1996”;
a pag. 9 rigo 19 la data “ 22/05/1995” con la data “22/05/1996”.
Fermo il resto”.
Annotazione eseguita il 17 dicembre 2015.
Il Direttore di Segreteria
(f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci)
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 456 2015 PENSIONI 13/10/2015
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 456/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32142/PM del Registro di Segreteria, proposto dai sig.ri Bruno Salvatore nato a Presicce (LE) il 27.03.1959 ed ivi residente alla via Valle d'Aosta 12 (c.f. BRNSVT59C27H047D),Chiriatti Salvatore nato a Martano (LE) il 23.10.1961 e residente a Calimera (LE) via Meucci 18 (c.f. CHRSVT61R23E979X), Mastria Donato nato a Maglie (LE) il 30.07.1959 e residente a Tricase (LE) in via Bari 41 (c.f. MSTDNT59L30E815D), Musio Ippazio nato a Tricase (LE) il 27.11.1958 ed ivi residente alla via Rizzo 25 (c.f. MSUPPZ58S27L419H), Vantaggiato Giuseppe, nato a Copertino (LE) il 06.10.1961 ed ivi residente alla via Ferrante d'Aragona (c.f. VNTGPP61R06C978T), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Laura Lieggi (C.F.: LGGLRA74L46A662K), ed elettivamente domiciliati presso Io studio di quest'ultima alla via G. La Pira 3 (Bari).
contro
l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti Pubblici, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 24, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Marcella Mattia, giusta procura ad lites rilasciata con atto del Notaio Paolo Castellini in Roma del 16.2.2012 n. 19525, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale INPS presso la sede INPS – gestione dipendenti pubblici, in Bari alla via Putignani n. 108
per l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, art.3 della L. n. 390/50 e art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Vista la legge n. 205/2000;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2015, l’avv. Laura Lieggi per i ricorrenti e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS.
FATTO
Con ricorso notificato il 14.11.2014 e depositato in data 26.11.2014, i ricorrenti - già Sottufficiali dell'Esercito Italiano in pensione, Bruno Salvatore con decorrenza 30.04.2014, Chiriatti Salvatore dal 05.05.2014, Mastria Donato dal 01.04.2011, Musio Ippazio dal 01.06.2010 e Vantaggiato Giuseppe dal 10.12.2013 - allegando che nel corso della loro carriera avevano svolto servizio fuori area prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell'ambito dell'elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 10.05.2013 (partecipando, nello specifico alle seguenti missioni: Bruno Salvatore: Kosovo - Join Enterprice dal 01.02.2008 al 08.08.2008 e Kosovo -Joint Enterprice dal 02.02.2010 al 09.08.2010; Chiriatti Salvatore: Iraq - Antica Babilonia dal 13.05.2004 al 05.09.2004, Kosovo - Joint Enterprice dal 08.02.2006 al 09.08.2006, Afghanistan - Isaf dal 10.11.2008 al 04.03.2009, Libano - Leonte dal 20.01.2010 al 04.08.2010; Mastria Donato: Libano - Leonte dal 28.03.1983 al 20.08.1983, Ex Yugoslavia - Join Guardian dal 30.11.2001 al 16.04.2002; Musio Ippazio: Ex Yugoslavia - Join Guardian dal 03.04.2002 al 16.08.2002, Kosovo - Joint Guardian dal 14.08.2003 al 21.02.2004, Kosovo - Join Guardian dal 30.07.2004 al 04.03.2005, Kosovo - Joint Enterprice dal 10.02.2008 al 05.08.2008; Vantaggiato Giuseppe: Kosovo - Join Guardian dal 22.08.2001 al 26.09.2001; Kosovo - Join Guardian dal 09.04.2002 al 12.08.2002, Kosovo - Joint Enterprice dal 08.02.2006 al 09.08.2006, Kosovo - Joint Enterprice dal 23.07.2012 al 31.01.2013) e che in data 08.07.2014 avevano richiesto al Ministero della Difesa ed all'Inps, senza esito, il riconoscimento dei benefici combattentistici per i periodi di missione effettuati ai fini della supervalutazione in termini pensionistici e della determinazione della buona uscita, deducendo che i benefici combattentistici costituiscono un riconoscimento da attribuirsi al personale che abbia prestato servizio in cd "zone di intervento" in forma di periodi di supervalutazione, che per "zone di intervento" si intendono quelle aree estere nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell'ambito di una forza multinazionale per lo svolgimento di operazioni militari e che il riconoscimento dei benefici combattentistici deve essere attestato, su disposizione del Ministero della Difesa, apportando la relativa variazione al foglio matricolare dei militari che hanno partecipato alle missioni, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato e del diritto ai benefici per campagna di guerra ed, infine, che la supervalutazione derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici , non essendo ricompresa fra le voci espressamente indicate dall'art. 5 del Dlgs 165/97, non è soggetta alla limitazione quinquennale di cui all'art. 5 del D.Lgs 165/97 (Corte dei Conti 845/2013; Tar Veneto 1288/2010, Tar Lombardia 1168/2014), hanno chiesto di riconoscere i benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, dell'art.3 della L. n. 390/50 e dell'art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu e di dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con corresponsione dei relativi arretrati, con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, o dalla data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Laura Lieggi.
Con memoria depositata in data 3 giugno 2015 l’INPS, dopo aver richiamato la normativa di riferimento e rilevato che spetta all'Amministrazione della Difesa accertare e verificare ad substantiam, la sussistenza dei requisiti e, quindi, annotare sul foglio matricolare la formula contenente l'avvenuto riconoscimento delle campagne di guerra, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso deducendo che l'estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge 350/1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni ivi previste, fissando il periodo temporale (11/06/1940- 08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate sicché per poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi nell'art. 18 d.P.R. 1092/1973; ha inoltre dedotto che la dinamica applicativa dei benefici in discussione legata alla progressione biennale per classi per anzianità di servizio comporta che, di fatto, l'attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta "dirigenza militare", per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti ed ancora, a sostegno dell'impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell' ONU al "servizio di guerra", la circostanza che la L. 824/1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 2° comma ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla L. 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche. L’Istituto di previdenza ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 9.6.2015 è stato disposto un supplemento istruttorio teso ad acquisire dallo Stato Maggiore dell’Esercito documentate informazioni circa la tipologia della missione estera a cui hanno preso parte i ricorrenti, il periodo di svolgimento e se la missione in zona di intervento era stata svolta sotto l’egida dell’ONU o di altri organismi internazionali.
In data 8.7.2015 lo Stato Maggiore dell’Esercito ha trasmesso l’elenco aggiornato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1746/1962, dei territori da considerarsi “zona d’intervento”, indicati nella determinazione in data 13.7.2013, i fogli matricolari dei ricorrenti e precisato che sui documenti matricolari risultavano le annotazioni in zone di intervento per missioni ONU come da dettagliata elencazione.
Con atto scritto depositato in data 24.9.2015 il difensore dei ricorrenti ha controdedotto alle argomentazioni difensive dell’INPS sostenendo che l’INPDAP con le note operative nn. 7 ed 8, rispettivamente in data 02/07/2007 e 17/03/2008, aveva già ritenuto ammissibile che l'attribuzione dei benefici combattentistici potesse essere estesa al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zone di intervento e che con la successiva nota operativa, n. 16 in data 28/05/2008, la stessa INPDAP aveva affermato il diritto al computo ed al riscatto dei periodi, per quanto subordinato alla eseguita annotazione sullo stato di servizio/foglio matricolare attestante la durata degli stessi ed il numero delle campagne di guerra riconosciute; richiamando, quindi, quanto affermato nella sentenza n. 845/2013 della Sezione I^ di Appello della Corte dei Conti e ritenuta non condivisibile la contraria sentenza del Consiglio di Stato n. 5172/2014, anche in considerazione della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. unico della legge 1672/1962 da parte del TAR Friuli Venezia Giulia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 13 ottobre 2015, il difensore dei ricorrenti ed il legale dell’INPS hanno insistito per le conclusioni dei rispettivi atti scritti; il giudizio, è stato definito, come da sentenza letta nella stessa udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, già sottufficiali dell’Esercito Italiano, cessati dal servizio tra il 2010 ed il 2014 lamentano la mancata considerazione della domanda amministrativa tesa alla maggior valutazione a fini pensionistici, ai sensi della legge 1745/1962, di alcuni periodi in cui hanno partecipato a missioni ONU in zona di intervento militare.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L’articolo unico della predetta legge dispone: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Lo Stato Maggiore della Difesa, da ultimo, con determinazione del 10.5.2013 ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della legge 1746/1962, le “zone d’intervento” con i periodi di riferimento nei vari territori di svolgimento delle operazioni per conto dell’ONU.
Con la circolare del 31.7.2013, cui è allegata la determinazione di cui sopra e l’elenco delle zone di intervento, il Ministero della Difesa raccomanda agli Enti di competenza di verificare che le variazioni matricolari competano solo al personale che abbia prestato servizio in zona d’intervento inquadrato nella “forza multinazionale” e non anche a quello inviato in quelle aree per l’espletamento di compiti istituzionalmente devoluti all’Ente/Reparto di appartenenza evidenziando le responsabilità di natura amministrativo-contabile conseguenti in caso di errata attestazione del diritto.
Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari dei ricorrenti e riassunto dallo Stato Maggiore dell’Esercito a seguito dell’approfondimento istruttorio disposto in corso di causa, per i ricorrenti i periodi in cui gli stessi hanno preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell’ONU sono i seguenti:
1. Sig. BRUNO Salvatore
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 01/02/2008 al 08/08/2008;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 02/02/2010 al 08/08/2010.
2. Sig. CLUARITTI Salvatore
- Operazione ANTICA BABILONIA (IRAQ) dal 13/05/2004 al 08/0912004;
- Operazione 101NT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 08/02/2006 al 09/08/2006;
- Operazione ISAF (AFGFIANISTAN) dal 08/11/08 al 04/03/2009;
- Operazione LEONTE (LIBANO) dal 20/01/2010 al 04/08/2010;
- Operazione LEONTE XIV (LIBANO) dal 18/05/2013 al 29/11/2013.
3. Sig. MASTRIA Donato
- FORZA DI PACE IN LIBANO daI 28/03/1983 al 20/08/1983;
- Operazione JOINT GUARDIAN dal 30/11/2001 al 16/04/2002.
4. Sig. MUSIO Ippazio
- Operazione JOINT GUARDIAN - AMBER FOX (MACEDONIA) dal 03/04/2002 al 16/08/2002;
- Operazione JOINT GUARDIAN - DECISIVE ENDEAVOUR (KOSOVO) dal 14/08/2003 al 21/02/2014;
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) daI 30/07/2004 al 04/03/2005;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) daI 01/02/2008 al 05/08/2008.
5. Sig. VANTAGGIO Giuseppe
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) dai 22/08/2001 al 26/09/2001;
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) dal 09/04/2002 al 12/08/2002;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 23/07/2012 al 31/01/2013. Ciò posto e impregiudicata l’eventuale responsabilità amministrativa laddove fosse accertata una non veritiera annotazione delle relative variazioni matricolari, la questione giuridica da affrontare concerne la persistente vigenza della disposizione di cui alla legge 1746/1962 e la portata della stessa.
La tesi negativa dell’INPS, fatta proprio dalla pronuncia della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 05172/2014, muove dalla considerazione che i benefici combattentistici a cui si riferisce la disposizione di che trattasi non possono identificarsi con la supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra” in quanto l’ambito di operatività di tale legge era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945; i benefici andavano invece individuati con gli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 che però, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.
Tale argomentazione non appare, però, convincente perché fondata sul presupposto che i benefici combattentistici a cui fa riferimento la legge 1746/1962 si sostanziano soltanto con gli incrementi stipendiali e riguardino quelli già previsti da leggi all’epoca già vigenti.
Invero, sia la formulazione letterale dell’articolo unico della predetta legge, che parla del militare che abbia prestato o presti - quindi evidentemente anche in futuro - servizio in zone di intervento per conto dell’ONU, sia la considerazione delle molteplici missioni militari che all’attualità vengono svolte sotto l’egida dell’ONU porta ad escludere che la norma abbia già esaurito il suo periodo temporale di cogenza o che debba riguardare soltanto incrementi di stipendio.
Peraltro, se l’esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con la considerazione che la legge 390/1950 si riferisce ad un arco temporale limitato al periodo bellico della seconda guerra mondiale a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 ed al modo di computo dei benefici ivi previsto (progressione stipendiale per classi e scatti) atteso che tale normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale circoscritto a quello della guerra 1915-1918.
Appare, quindi, evidente, come ritenuto dalla sentenza n. 845/2013 della I^ Sezione di Appello di questa Corte, richiamata dalla difesa dei ricorrenti, che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte proprio nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
I benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti non possono, quindi, che essere individuati con riferimento a quelli previsti dalla normativa vigente: benefici , dunque, da individuare, nella specie, ai fini pensionistici, nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall'art. 18 del t.u. 1092 del 1973.
Indiretta conferma della generale portata della legge 1746/1962, invero, si ricava a contrario proprio dalla circostanza che il legislatore, con la legge 824/1971, nell’estendere ai militari l’applicazione degli ulteriori benefici stipendiali e pensionistici previsti dalla legge 336/1970 per gli ex combattenti, ha escluso, con espressa statuizione, l’applicazione della legge di che trattasi (art. 5, comma 2).
In definitiva ai ricorrenti va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da valutarsi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi sopra indicati durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d’intervento per conto dell’O.N.U..
A seguito della predetta rideterminazione pensionistica le somme maggiori dovute per arretrati dovranno essere aumentate, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguano la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 32142 proposto dai sig.ri Bruno Salvatore, Chiriatti Salvatore, Mastria Donato, Musio Ippazio e Vantaggiato Giuseppe e per l’effetto riconosce:
il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da riconoscersi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi indicati in motivazione durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d’intervento per conto dell’O.N.U.;
il diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di lite, nei confronti dei ricorrenti che si liquidano nell’ammontare complessivo di €. 2.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)
Letta in udienza e depositata in Segreteria il 13.10.2015
Assistente Amministrativo
F.to dott.ssa Anna Rossano
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 325/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23.478 del registro di Segreteria, proposto dal sig. SANNA Antonio Salvatore (CF: SNNNNS62H03F975B), nato a Nughedu San Nicolò il 3 giugno 1962 e residente in Cagliari, via Famagosta n. 23, contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, e l’INPS (CF: 80078750587).
Udito alla pubblica udienza del 25 novembre 2015, l’Avvocato Mariantonietta PIRAS, per l’INPS; non rappresentata l’Amministrazione della Difesa. Assente il ricorrente.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
RITENUTO IN FATTO
Il signor SANNA, con ricorso depositato in data 24 giugno 2015, ha chiesto che venga riconosciuto il proprio diritto all’attribuzione dei benefici di cui all’art. 1 della legge n. 1746 dell’11 dicembre 1962 e che, conseguentemente, sia condannata la convenuta Amministrazione alla corresponsione di quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a norma dell’art. 429, comma 3, c.p.c. e con maggiorazione degli interessi di mora.
A sostegno della domanda il ricorrente ha specificato di essere cessato dal servizio in data 5 aprile 2011, con diritto a pensione, e di aver prestato servizio per conto dell’O.N.U. nella missione militare di pace MINUGUA in Guatemala dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997 (dunque per 6 mesi e 3 giorni), individuata, dalla determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, tra le zone di intervento O.N.U.
La legge del dicembre 1962 n° 1746, avrebbe equiparato, agli effetti pensionistici, le missioni in Zone d'intervento per conto dell'ONU, al servizio di guerra, non ponendo alcuna limitazione, di talché non vi sarebbe ragione perché gli stessi debbano essere attribuiti ai soli fini stipendiali, con esclusione dell’analoga valutazione ai fini pensionistici (art. 3 della legge 24/04/1950, n. 390, e art. 18 del DPR n. 1092 del 1973).
Nei medesimi sensi si sarebbe espressa la giurisprudenza contabile, riportata per ampi stralci nel ricorso (in particolare, tra le più recenti, Sezione Friuli Venezia Giulia, n. 242 del 16 novembre 2011; Sezione Prima Centrale, n. 845 del 16 ottobre 2013; Sezione Piemonte, n. 234 del 20 ottobre 2009), a sostegno della dedotta violazione e falsa applicazione del disposto normativo previamente richiamato e degli articoli n.3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e n. 18 del DPR n. 1092/1973.
Il ricorrente ha, inoltre, precisato di aver prodotto istanza in sede amministrativa in data 23 aprile 2014 e di avere proceduto, in ragione della mancata risposta, a diffidare e mettere in mora le Amministrazioni interessate con atto in data 3 settembre 2014, notificato al Ministero della Difesa il 1° ottobre 2014 e all’INPS il 6 ottobre 2014.
E’ stato conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna delle Amministrazioni al pagamento degli oneri accessori nei sensi più sopra specificati.
Il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Ufficio Contenzioso, ha depositato il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione in giudizio in data 1° settembre 2015, con la quale sono state formulate le seguenti conclusioni: in via preliminare, che sia riconosciuta l’esclusiva giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia (in particolare per l’asserita richiesta della parte stipendiale); nel merito, che sia respinto il gravame in quanto infondato.
A supporto delle rassegnate conclusioni, l’Amministrazione convenuta ha dedotto quanto segue.
In primo luogo, attesa l’appartenenza del SANNA ad una delle Forze di Polizia ad ordinamento militare dello Stato la controversia dovrebbe essere ricondotta nell’alveo della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, inerendo l’attribuzione dei predetti benefici al rapporto di lavoro e, solo in via mediata, al rapporto pensionistico.
Nel merito, ripercorsa la vicenda amministrativa della controversa questione, ha specificato che ibenefici invocati dal ricorrente spetterebbero ai militari che hanno svolto servizio per conto dell’ONU e quindi inquadrati in una forza multinazionale, sotto il diretto comando ONU (caschi blu), e non in zona di guerra dove prestano servizio anche forze ONU.
Inoltre, lo Stato Maggiore della Difesa dovrebbe provvedere ad indicare espressamente nella variazione matricolare “ha prestato servizio per conto ONU in zona di intervento”.
In ogni modo, l'attuale normativa stipendiale, introdotta dal D.lgs. n. 193/2003 recante "sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate” all'articolo 6 "effetti sulla retribuzione individuale di anzianità" ha disposto, al comma 2, che "a decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione".
Conseguentemente, i benefici economici previsti dalla L. 11 dicembre 1962, n. 1746, concessi in via temporanea, mediante il meccanismo dell'anticipo degli scatti stipendiali, sotto forma di beneficio riassorbibile, potrebbero essere riconosciuti al solo personale dirigente che ha svolto servizio in missioni per conto dell'ONU (non essendo il meccanismo dell'anticipazione compatibile con la progressione economica del personale soggetto ai parametri stipendiali e, anteriormente, destinatario della retribuzione di anzianità, come specificato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5172 del 21 ottobre 2014).
Peraltro, la richiesta di supervalutazione (in applicazione degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 1092/1973), sarebbe infondata, in quanto i periodi in missione per conto dell'ONU sono stati svolti dal ricorrente dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
Tale norma avrebbe introdotto, per il comparto Difesa e Sicurezza, il limite di cinque anni per la supervalutazione di tutti i servizi, limite che avrebbe assunto valenza generale ai sensi dell'art. 59 co. 1, lett. a) della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e che nella specie sarebbe stato comunque raggiunto dal ricorrente (dato il numero degli anni prestati in servizio).
L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Stefania SOTGIA, depositando all’uopo memoria difensiva in data 13 novembre 2015.
Nell’atto defensionale, in via preliminare, è stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice delle pensioni in quanto il ricorrente lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sul punto sono state richiamate ex multis, Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Nel merito, è stata evidenziata l'infondatezza delle domande di parte attrice in quanto già l’interpretazione letterale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, posto a fondamento della richiesta, consentirebbe di escludere ogni rinvio alle campagne di guerra, di cui alla legge n. 390 del 1950, e ai benefici pensionistici contemplati dai DPR n. 1092 e 1032 del 1973, risultando estesi chiaramente e solamente “i benefici previsti da norme in favore dei combattenti".
Tali benefici sarebbero da sempre riferiti, nell’ordinamento (art. 115 del R.D. 31 dicembre 1928, n 3458; art. 1 R.D. 18 dicembre 1927 n. 1637, nonché legge 24 maggio 1970, n. 336) agli incrementi stipendiali, quali benefici da godere, dunque, esclusivamente in costanza di servizio.
Sarebbero, pertanto, diversi e distinti gli incrementi pensionistici disposti dalla normativa in materia di guerra (legge 20 aprile 1950, n. 390, art. 1, il cui ambito di operatività sarebbe stato ritenuto limitato alle sole operazione di guerra del periodo 1940- 1945, dalla sentenza del 21 ottobre 2014, n. 5172, resa dal Consiglio di Stato, sez. IV).
In ogni caso l’applicazione di detti benefici sarebbe riservata al solo personale dirigenziale (Cons. Stato, sez. IV 8 maggio 2013, nr. 2480 id., 25 maggio 2012, nr. 3084, id., 19 ottobre 2007, n. 5475), mentre il ricorrente non avrebbe specificato, nell'atto introduttivo, di essere inquadrato in una qualifica dirigenziale, rectius di essere ufficiale.
Nell’osservare che i benefici richiesti potrebbero essere riconosciuti, complessivamente, in una misura non superiore ad un quinquennio, e nell’eccepire, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, la maturata prescrizione quinquennale, sono state formulate le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; b) nel merito, che il ricorso venga respinto e, comunque, che sia dichiarato che nessuna responsabilità possa essere ascritta all’Istituto previdenziale, con vittoria di spese e competenze come per legge.
All’udienza del 25 novembre 2015 l’Avvocato PIRAS ha fatto integrale riferimento alla memoria in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, va precisato che, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di venti giorni per il deposito della sentenza, comprensiva della motivazione.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata dalle convenute Amministrazioni nelle memorie di costituzione in giudizio, in quanto il ricorrente lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sono state richiamate ex multis,Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Sul punto, come emerge chiaramente dalla narrativa del fatto, il ricorrente ha espressamente richiesto (sia in sede amministrativa prima, che davanti a questo Giudice poi), il riconoscimento dei predettibenefici ai soli fini pensionistici.
Conseguentemente, poiché come ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27187 del 20/12/2006 e, in senso conforme, S.U., n. 24172 del 30 dicembre 2004), la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, è indubbio che competente a pronunciarsi sulla istanza diretta ad ottenere il computo di un emolumento e/o il riconoscimento ai fini pensionistici di un servizio prestato, sia la Corte dei conti, essendo ad essa riservata, dall’ordinamento, la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza e alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (v. art. 62, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ovvero su tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da leggi speciali (art. 62 secondo comma r.d. cit.), ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, anche per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed equo indennizzo (art. 29 del D.Lg. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.
Ne consegue che l’eccezione di difetto di giurisdizione non può trovare accoglimento.
3. Nel merito la pretesa dedotta in giudizio appare fondata e deve essere accolta in ragione delle seguenti considerazioni.
Occorre preliminarmente osservare che la legge n. 1746/1962 nasce per l’esigenza di attribuire al personale militare impegnato in missioni ONU benefici a cui gli stessi non avrebbero avuto diritto, non potendosi configurare in tale ipotesi uno stato di guerra.
L’articolo unico della predetta legge dispone, infatti che: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Risultano versate in atti tali disposizioni, dalle quali risulta che la missione in Guatemala, per il periodo in cui il SANNA vi aveva prestato servizio, era ricompresa nelle zone di intervento ONU (cfr., in particolare, lettera del Ministero della Difesa del 14 maggio 2007, con il quale è stato aggiornato il relativo elenco, costituente l’allegato n. 18 delle produzioni difensive del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri).
Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari e attestazione versati al fascicolo di causa, il periodo in cui ricorrente ha preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell’ONU risulta essere esattamente quello per cui, nell’atto introduttivo del giudizio, ha chiesto il riconoscimento del beneficio: missione militare di pace MINUGUA in Guatemala dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997 (dunque per 6 mesi e 3 giorni).
La tesi negativa delle convenute Amministrazioni, fatta proprio dalla pronuncia della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 05172/2014 (richiamata in entrambe le difese), muove dalla considerazione che i benefici combattentistici cui si riferisce la disposizione richiamata non possano, per un primo aspetto, identificarsi con la supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra”, in quanto l’ambito di operatività di tale legge era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945.
Conseguentemente (come è desumibile dai provvedimenti di diniego versati in atti) i beneficidovrebbero essere individuati con gli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 che però, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.
Tale argomentazione non appare, però, convincente perché fondata sul presupposto che i beneficicombattentistici a cui fa riferimento la legge 1746/1962 si sostanzino nei soli incrementi stipendiali, e riguardino quelli già previsti da leggi all’epoca vigenti.
Invero, sia la formulazione letterale dell’articolo unico della predetta legge, che parla del militare che abbia prestato o presti - quindi evidentemente anche in futuro - servizio in zone di intervento per conto dell’ONU, sia la considerazione delle molteplici missioni militari che all’attualità vengono svolte sotto l’egida dell’ONU, porta ad escludere che la norma abbia già esaurito il suo periodo temporale di cogenza, o che debba riguardare soltanto incrementi di stipendio.
Peraltro, se l’esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con la considerazione che la legge 390/1950 si riferisce ad un arco temporale limitato al periodo bellico della seconda guerra mondiale, a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 ed ai criteri di computo dei benefici ivi previsti (progressione stipendiale per classi e scatti), atteso che tale normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale circoscritto a quello della prima guerra mondiale (1915-1918).
Appare, quindi, evidente, come ritenuto dalla sentenza n. 845/2013 della I^ Sezione di Appello di questa Corte, richiamata da parte ricorrente, che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte proprio nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d' intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
La stessa giurisprudenza ha precisato che non è dato desumere, dal quadro ordinamentale, l’esistenza di ragioni che impediscano l’estensione di tali benefici anche in ambito pensionistico (dunque non limitati ai soli incrementi stipendiali), posto che la legge n. 1746 del 1962 dispone la semplice attribuzione degli stessi, mentre le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 delt.u. 1092 del 1973) verso le quali opera l’implicito rinvio, prevedono anche benefici pensionistici (Corte dei conti, I Sez. appello, sent. n. 845/2013; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sentt. n. 242/2011 e n. 47/2011 e, da ultimo, Sez. giur. Puglia, sent. n. 456/2015).
E’, pertanto, con riferimento alle norme da ultimo citate che deve essere effettuato il computo delle campagne di guerra (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e art. 18 del t.u. 1092 del 1973).
Indiretta conferma della generale portata della legge 1746/1962, invero, si ricava a contrario proprio dalla circostanza che il legislatore, con la legge 824/1971 (art. 5, comma 2), nell’estendere ai militari l’applicazione degli ulteriori benefici stipendiali e pensionistici previsti dalla legge 336/1970 per gli ex combattenti (la norma individua i destinatari, testualmente negli: “ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate”), ha escluso, con espressa statuizione, l’applicazione della legge di che trattasi al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.
In definitiva, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, per il periodo impegnato nella missione militare di pace MINUGUA in Guatemala, dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997, da valutarsi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950.
Le somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza vanno incrementate di rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverossia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento.
I predetti accessori spettano peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 e confermato con sentenza n. 6/2008/QM del 24.11.2008.
Non si ritiene, per contro, in aderenza alla giurisprudenza per cui interessi e rivalutazione hanno funzione conservativa del potere di acquisto del credito originario, che al SANNA spetti il riconoscimento di un danno maggiore rispetto ai corrisposti accessori di legge, non essendo stata fornita prova dello stesso, in applicazione dell'art. 1224, 2° c.c..
Va da ultimo precisato che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS non può trovare accoglimento, in quanto il SANNA risulta cessato dal servizio in data 5 aprile 2011, ed entro il quinquennio ha formulato richiesta in via amministrativa del beneficio, cui è seguita la diffida (cfr. domanda del 23 aprile 2014 e diffida del 3 settembre 2014, notificata al Ministero della Difesa il 1° ottobre 2014, e all’INPS il 6 ottobre 2014) e promosso la conseguente azione.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese in quanto non risulta che parte ricorrente ne abbia sostenuto per l’assistenza in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto di SANNA Antonio Salvatore alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici attribuiti dalla legge 1746/1962, per il periodo impegnato nella missione militare di pace MINUGUA, in Guatemala, dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997.
Sulle somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza spettano al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverosia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento, peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo.
Nulla per le spese.
Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 25 novembre 2015.
Il Giudice unico
f.to Maria Elisabetta LOCCI
Depositata in Segreteria il 10/12/2015
IL DIRIGENTE
f.to Paolo Carrus
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 43985/Pensioni Militari del registro di segreteria, proposto dal signor S. A. nato a omissis il omissis e residente a omissis;
nella pubblica udienza del 26 maggio 2015, con l’assistenza della sig.ra Laura Cannas, presente il ricorrente; assente il Ministero della difesa e lo Stato maggiore esercito – Centro unico stipendiale esercito;
FATTO
1. Il ricorrente, con ricorso depositato in data 13 agosto 2014, chiede il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 1746 del 1962 con l’applicazione dei benefici di cui agli articoli della legge n. 390 del 1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 quantificabili in due anni di supervalutazione del servizio, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondersi quale differenza tra gli assegni percepiti e la corrispondente maggiore misura della nuova liquidazione.
Il ricorrente, già ufficiale in servizio nell’Esercito italiano, è stato posto in quiescenza a decorrere dal 26.12.1993 per il raggiungimento dei limiti di età; dal 5 luglio 1975 al 4 luglio 1977 è stato impiegato quale osservatore militare per conto dell’ONU in zona di intervento in Medio oriente inquadrato nell’UNTSO (Organizzazione delle Nazioni unite per la supervisione della tregua in Palestina); dal 10 luglio 1975 al 15 luglio 1976 assegnato alla Commissione mista d’armistizio Israele/libanese (ILMAC) in Beirut (Libano) e dal 16 luglio 1976 al 4 luglio 1977, assegnato alla Forza delle Nazioni unite per il disimpegno (UNDOF) in Tiberiade (Israele).
In data 9.11.1978, l’interessato inoltrava per via gerarchica istanza tesa ad ottenere i beneficicombattentistici di cui alla legge n. 1746 del 1962; tale richiesta veniva rigettata con foglio n. 1830/1096/U/C.A. della Direzione di Commissariato della Regione militare Tosco-Emiliana; il ricorrente reiterava le richiesta per il riconoscimento dei predetti benefici sia prima che dopo il collocamento in quiescenza; in data 8.9.1992, il Comando Regione militare tosco-emiliana, con foglio n. 18/1830/1389/U/CA/DA, asseriva che per il servizio in zona di intervento per conto dell’ONU, non è prevista alcuna supervalutazione e che i benefici della legge n. 1746/1962 si riferiscono esclusivamente a valutazioni in aumento agli effetti della determinazione stipendiale”
Al ricorrente non veniva dunque attribuita alcuna valutazione in aumento agli effetti della determinazione stipendiale.
Il Ministero della difesa – Direzione generale delle pensioni, con foglio n. 1700/B/8 dell’11.7.1994, in risposta alla richiesta di quesito del Comando Regione militare tosco-emiliana, indicava coloro che prestano servizio per conto dell’ONU in zone disagiate o particolarmente disagiate quali destinatari dei benefici previsti dal d.P.R. n. 1092 del 1973, art. 23, in analogia con quanto previsto per il personale del Ministero degli affari esteri.
In data 22.5.1996, l’interessato inoltrava richiesta di riliquidazione della pensione al Comando della Regione militare tosco-emiliana, che, con nota del 26.11.1996, negava la possibilità di accoglimento perché “le località-Stati esteri dove è stato svolto il servizio non sono incluse nei decreti emanati dal Ministero degli Affari esteri”.
2. Il Ministero della difesa – Stato maggiore dell’esercito – Centro unico stipendiale dell’esercito presentava memoria depositata in data 13.10.2014 con la quale, motivatamente, chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. La questione riguarda il preteso mancato illegittimo riconoscimento, da parte dell’Amministrazione della Difesa, del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di cui alla legge n. 1746 del 1962 con l’applicazione dei benefici di cui agli articoli della legge n. 390 del 1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973 quantificabili in due anni di supervalutazione del servizio, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondersi quale differenza tra gli assegni percepiti e la corrispondente maggiore misura della nuova liquidazione.
Il ricorrente, già ufficiale in servizio nell’Esercito italiano, è stato posto in quiescenza a decorrere dal 26.12.1993 per il raggiungimento dei limiti di età; dal 5 luglio 1975 al 4 luglio 1977 è stato impiegato quale osservatore militare per conto dell’ONU in zona di intervento in medio oriente inquadrato nell’UNTSO (Organizzazione delle Nazioni unite per la supervisione della tregua in Palestina); dal 10 luglio 1975 al 15 luglio 1976 assegnato alla Commissione mista d’armistizio Israele/libanese (ILMAC) in Beirut (Libano) e dal 16 luglio 1976 al 4 luglio 1977, assegnato alla Forza delle Nazioni unite per il disimpegno (UNDOF) in Tiberiade (Israele).
2. Prima di passare all’esame, nel merito, della questione, occorre considerare il quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. n. 137/1948 "Norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale" ha previsto l'attribuzione ai militari appartenenti ai reparti delle Forze Armate mobilitati in zone di operazioni belliche e a categorie di militarizzati al seguito operanti di aumenti periodici di stipendio correlati al periodo trascorso in dette condizioni.
La legge n. 390/1950 ha disciplinato, invece, il computo delle campagne di guerra relative al periodo 1940-45.
Il riconoscimento dei due benefici è regolato, quindi, da disposizioni legislative autonome che prevedono distinte condizioni di accesso e di esclusione.
In questo panorama legislativo si è inserita la l. n. 1746/1962, che ha cosi disposto (articolo unico): "Al personale militare, che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa".
3. Secondo l’Amministrazione della difesa, resistente in giudizio (che richiama una pronuncia della Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. n.388/2014), nel caso delle campagne di guerra, l'estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge del 1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni previste dalla legge stessa, ed in particolare fissa il periodo temporale (11/06/1940-08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate. Al fine di poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, infatti, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi di certo nell'art. 23. d.P.R. 1092/1973.
In assenza di specifica disposizione, quindi, il beneficio non può essere attribuito, apparendo del tutto marginale l'apporto giurisprudenziale, trattandosi di pronunce isolate e risalenti.
In concreto, i benefici discendenti dall'applicazione della l. n. 1746 del 1962 hanno natura economico-stipendiale e si sostanziano, limitatamente al personale in servizio, nell'abbreviazione dell'anzianità di servizio corrispondente al periodo trascorso nelle zone di intervento ai fini dell'attribuzione di uno scatto stipendiale soggetto, peraltro, a riassorbimento in conseguenza della successiva, preordinata, naturale progressione economica biennale per classi legata all'anzianità di servizio.
Stante la predetta dinamica applicativa, di fatto, l'attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta "dirigenza militare", per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti.
Risulterebbe, infine, ulteriore argomento a sostegno dell'impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell'ONU al "servizio di guerra", la circostanza che la l. n. 824/1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 20 comma ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla l. n. 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche.
4. L’assunto dell’Amministrazione resistente non può essere condiviso.
L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 dispone che: “al personale militare che, per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i beneficiprevisti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.
In punto di fatto è incontestato che, egli , alla data del 26.12.1993, si trovava in zona di intervento nel Libano per conto dell’ONU.
Nonostante ciò il Ministero della Difesa ha opposto il diniego dei benefici combattentistici , in ragione dell’assenza di una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.
Ritiene questo Giudice destituita di fondamento la tesi del Ministero della difesa poiché è del tutto evidente che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto dell’ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
Del resto il Ministero non è stato in grado di chiarire quali siano, ai fini pensionistici, “i beneficiprevisti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici , dunque, da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973.
Peraltro, non ostano ragioni per limitare ai soli benefici stipendiali l’estensione dei benefici in questione ( disposta dalla citata legge n. 1746 del 1962) ai militari inviati in zone d’intervento ONU. La legge citata estende, infatti, i benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli solo a quelli stipendiali, laddove invece le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 delt.u. 1092 del 1973) verso le quali opera l’implicito rinvio prevedono anche benefici pensionistici (Corte dei conti, I Sez. appello, sent. n. 845/2013; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sentt. n. 242/2011 e n. 47/2011).
Per le esposte considerazioni il ricorso del signor S. deve essere accolto.
5. In ordine alla eccepita prescrizione estintiva, si ricorda che, se il diritto a pensione in quanto tale è imprescrittibile ai sensi dell'art. 5 del t.u. 29 dicembre 1973, n.1092, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono invece soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.739, e sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n.428 - che precisamente sostituisce il primo comma con due commi. Detta normativa prevede, tra l’altro, che “La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora” (art. 2 commi 4 e 5).
Sono pertanto prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 22.05.1995, data di proposizione della relativa istanza all’Amministrazione resistente.
6. Dal riconoscimento del diritto discende la spettanza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme che saranno liquidate, determinata, ai sensi dell’art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, alla stregua degli indici rilevati dall’ISTAT anno per anno, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, ovvero dalla scadenza dei singoli ratei pensionistici al saldo.
In punto questo Giudice ritiene infatti di doversi adeguare alla decisione assunta dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza su “questione di massima” n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.
Peraltro, nella riferita decisione si è precisato che il principio del cumulo tra gli interessi e la rivalutazione monetaria stabilito dall’art. 429, comma 3, del codice di procedura civile, non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi (si veda anche C. conti, SSRR, n.6/2008/QM del 24.11.2008).
7. Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano le ragioni per disporne la compensazione ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c. modificato dall’art. 45 della legge n. 69 del 18.06.2009, tenuto conto della lacunosità della disposizione legislativa del 1962, che ha dato luogo a contrasti interpretativi tra le Amministrazioni interessate.
P. Q. M.
la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna Giulia, in composizione monocratica,
- accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto del signor S. A. alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 della legge n. 390 del 24.04.1950 e 18 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, nonché il diritto alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla scadenza dei ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, prescritti i ratei anteriori al quinquennio antecedente il 22.05.1995, data di proposizione della relativa istanza all’Amministrazione resistente.
Spese compensate.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Bologna il 26 maggio 2015.
Il Giudice unico
(Marco Pieroni)
f.to Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 23/06/2015
Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci
Corretta a seguito di ordinanza nr.112/15/M depositata il giorno 17 dicembre 2015 così come segue:
“è corretta sostituendo:
a pag. 6 rigo 13, la data “26/12/1993” con la data “05/07/1975”;
a pag. 8 rigo 10 la data “22/05/1995” con la data “22/05/1996”;
a pag. 9 rigo 19 la data “ 22/05/1995” con la data “22/05/1996”.
Fermo il resto”.
Annotazione eseguita il 17 dicembre 2015.
Il Direttore di Segreteria
(f.to dott.ssa Nicoletta Natalucci)
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PUGLIA SENTENZA 456 2015 PENSIONI 13/10/2015
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 456/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico
Consigliere dott. Pasquale Daddabbo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32142/PM del Registro di Segreteria, proposto dai sig.ri Bruno Salvatore nato a Presicce (LE) il 27.03.1959 ed ivi residente alla via Valle d'Aosta 12 (c.f. BRNSVT59C27H047D),Chiriatti Salvatore nato a Martano (LE) il 23.10.1961 e residente a Calimera (LE) via Meucci 18 (c.f. CHRSVT61R23E979X), Mastria Donato nato a Maglie (LE) il 30.07.1959 e residente a Tricase (LE) in via Bari 41 (c.f. MSTDNT59L30E815D), Musio Ippazio nato a Tricase (LE) il 27.11.1958 ed ivi residente alla via Rizzo 25 (c.f. MSUPPZ58S27L419H), Vantaggiato Giuseppe, nato a Copertino (LE) il 06.10.1961 ed ivi residente alla via Ferrante d'Aragona (c.f. VNTGPP61R06C978T), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Laura Lieggi (C.F.: LGGLRA74L46A662K), ed elettivamente domiciliati presso Io studio di quest'ultima alla via G. La Pira 3 (Bari).
contro
l’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Gestione Dipendenti Pubblici, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 24, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Marcella Mattia, giusta procura ad lites rilasciata con atto del Notaio Paolo Castellini in Roma del 16.2.2012 n. 19525, elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale INPS presso la sede INPS – gestione dipendenti pubblici, in Bari alla via Putignani n. 108
per l’accertamento del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, art.3 della L. n. 390/50 e art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Vista la legge n. 205/2000;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 ottobre 2015, l’avv. Laura Lieggi per i ricorrenti e l’avv. Marcella Mattia per l’INPS.
FATTO
Con ricorso notificato il 14.11.2014 e depositato in data 26.11.2014, i ricorrenti - già Sottufficiali dell'Esercito Italiano in pensione, Bruno Salvatore con decorrenza 30.04.2014, Chiriatti Salvatore dal 05.05.2014, Mastria Donato dal 01.04.2011, Musio Ippazio dal 01.06.2010 e Vantaggiato Giuseppe dal 10.12.2013 - allegando che nel corso della loro carriera avevano svolto servizio fuori area prendendo parte ad una serie di missioni tutte ricomprese nell'ambito dell'elencazione contenuta nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 10.05.2013 (partecipando, nello specifico alle seguenti missioni: Bruno Salvatore: Kosovo - Join Enterprice dal 01.02.2008 al 08.08.2008 e Kosovo -Joint Enterprice dal 02.02.2010 al 09.08.2010; Chiriatti Salvatore: Iraq - Antica Babilonia dal 13.05.2004 al 05.09.2004, Kosovo - Joint Enterprice dal 08.02.2006 al 09.08.2006, Afghanistan - Isaf dal 10.11.2008 al 04.03.2009, Libano - Leonte dal 20.01.2010 al 04.08.2010; Mastria Donato: Libano - Leonte dal 28.03.1983 al 20.08.1983, Ex Yugoslavia - Join Guardian dal 30.11.2001 al 16.04.2002; Musio Ippazio: Ex Yugoslavia - Join Guardian dal 03.04.2002 al 16.08.2002, Kosovo - Joint Guardian dal 14.08.2003 al 21.02.2004, Kosovo - Join Guardian dal 30.07.2004 al 04.03.2005, Kosovo - Joint Enterprice dal 10.02.2008 al 05.08.2008; Vantaggiato Giuseppe: Kosovo - Join Guardian dal 22.08.2001 al 26.09.2001; Kosovo - Join Guardian dal 09.04.2002 al 12.08.2002, Kosovo - Joint Enterprice dal 08.02.2006 al 09.08.2006, Kosovo - Joint Enterprice dal 23.07.2012 al 31.01.2013) e che in data 08.07.2014 avevano richiesto al Ministero della Difesa ed all'Inps, senza esito, il riconoscimento dei benefici combattentistici per i periodi di missione effettuati ai fini della supervalutazione in termini pensionistici e della determinazione della buona uscita, deducendo che i benefici combattentistici costituiscono un riconoscimento da attribuirsi al personale che abbia prestato servizio in cd "zone di intervento" in forma di periodi di supervalutazione, che per "zone di intervento" si intendono quelle aree estere nelle quali viene impiegato un contingente militare italiano nell'ambito di una forza multinazionale per lo svolgimento di operazioni militari e che il riconoscimento dei benefici combattentistici deve essere attestato, su disposizione del Ministero della Difesa, apportando la relativa variazione al foglio matricolare dei militari che hanno partecipato alle missioni, con espressa indicazione del periodo di servizio prestato e del diritto ai benefici per campagna di guerra ed, infine, che la supervalutazione derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici , non essendo ricompresa fra le voci espressamente indicate dall'art. 5 del Dlgs 165/97, non è soggetta alla limitazione quinquennale di cui all'art. 5 del D.Lgs 165/97 (Corte dei Conti 845/2013; Tar Veneto 1288/2010, Tar Lombardia 1168/2014), hanno chiesto di riconoscere i benefici combattentistici di cui all'articolo unico della L. n. 1746/62, dell'art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, dell'art.3 della L. n. 390/50 e dell'art. 5 del D.Lgs n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto Onu e di dichiarare il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con corresponsione dei relativi arretrati, con decorrenza dalla data di collocamento in pensione, o dalla data ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Laura Lieggi.
Con memoria depositata in data 3 giugno 2015 l’INPS, dopo aver richiamato la normativa di riferimento e rilevato che spetta all'Amministrazione della Difesa accertare e verificare ad substantiam, la sussistenza dei requisiti e, quindi, annotare sul foglio matricolare la formula contenente l'avvenuto riconoscimento delle campagne di guerra, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso deducendo che l'estensione operata dalla legge del 1962 rimane priva di conseguenze sostanziali in quanto la legge 350/1950 individua tassativamente i soggetti aventi diritto, sussistendo le condizioni ivi previste, fissando il periodo temporale (11/06/1940- 08/05/1945) entro il quale le condizioni stesse devono essersi realizzate sicché per poter riconoscere lo stesso beneficio anche in altri casi, come nelle cd. campagne ONU, occorrerebbe emanare una norma ad hoc, che non può individuarsi nell'art. 18 d.P.R. 1092/1973; ha inoltre dedotto che la dinamica applicativa dei benefici in discussione legata alla progressione biennale per classi per anzianità di servizio comporta che, di fatto, l'attribuzione del predetto beneficio si realizza solo nei confronti del personale militare destinatario di trattamento economico proprio della cosiddetta "dirigenza militare", per il quale opera ancora il sistema di progressione economica per classi e scatti ed ancora, a sostegno dell'impossibilità di equiparare, agli effetti pensionistici, il servizio prestato dal militare per conto dell' ONU al "servizio di guerra", la circostanza che la L. 824/1971, nell'estendere con l'articolo 5 agli ufficiali, sottufficiali e militari le disposizioni della L. 336/1970 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della Legge 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) al 2° comma ha espressamente escluso dall'applicazione il personale di cui alla L. 1746/62, affermando, conseguentemente, che le situazioni non possono affatto considerarsi paritetiche. L’Istituto di previdenza ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 9.6.2015 è stato disposto un supplemento istruttorio teso ad acquisire dallo Stato Maggiore dell’Esercito documentate informazioni circa la tipologia della missione estera a cui hanno preso parte i ricorrenti, il periodo di svolgimento e se la missione in zona di intervento era stata svolta sotto l’egida dell’ONU o di altri organismi internazionali.
In data 8.7.2015 lo Stato Maggiore dell’Esercito ha trasmesso l’elenco aggiornato, ai sensi e per gli effetti della legge n. 1746/1962, dei territori da considerarsi “zona d’intervento”, indicati nella determinazione in data 13.7.2013, i fogli matricolari dei ricorrenti e precisato che sui documenti matricolari risultavano le annotazioni in zone di intervento per missioni ONU come da dettagliata elencazione.
Con atto scritto depositato in data 24.9.2015 il difensore dei ricorrenti ha controdedotto alle argomentazioni difensive dell’INPS sostenendo che l’INPDAP con le note operative nn. 7 ed 8, rispettivamente in data 02/07/2007 e 17/03/2008, aveva già ritenuto ammissibile che l'attribuzione dei benefici combattentistici potesse essere estesa al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zone di intervento e che con la successiva nota operativa, n. 16 in data 28/05/2008, la stessa INPDAP aveva affermato il diritto al computo ed al riscatto dei periodi, per quanto subordinato alla eseguita annotazione sullo stato di servizio/foglio matricolare attestante la durata degli stessi ed il numero delle campagne di guerra riconosciute; richiamando, quindi, quanto affermato nella sentenza n. 845/2013 della Sezione I^ di Appello della Corte dei Conti e ritenuta non condivisibile la contraria sentenza del Consiglio di Stato n. 5172/2014, anche in considerazione della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. unico della legge 1672/1962 da parte del TAR Friuli Venezia Giulia, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 13 ottobre 2015, il difensore dei ricorrenti ed il legale dell’INPS hanno insistito per le conclusioni dei rispettivi atti scritti; il giudizio, è stato definito, come da sentenza letta nella stessa udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, già sottufficiali dell’Esercito Italiano, cessati dal servizio tra il 2010 ed il 2014 lamentano la mancata considerazione della domanda amministrativa tesa alla maggior valutazione a fini pensionistici, ai sensi della legge 1745/1962, di alcuni periodi in cui hanno partecipato a missioni ONU in zona di intervento militare.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
L’articolo unico della predetta legge dispone: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Lo Stato Maggiore della Difesa, da ultimo, con determinazione del 10.5.2013 ha stabilito, ai sensi e per gli effetti della legge 1746/1962, le “zone d’intervento” con i periodi di riferimento nei vari territori di svolgimento delle operazioni per conto dell’ONU.
Con la circolare del 31.7.2013, cui è allegata la determinazione di cui sopra e l’elenco delle zone di intervento, il Ministero della Difesa raccomanda agli Enti di competenza di verificare che le variazioni matricolari competano solo al personale che abbia prestato servizio in zona d’intervento inquadrato nella “forza multinazionale” e non anche a quello inviato in quelle aree per l’espletamento di compiti istituzionalmente devoluti all’Ente/Reparto di appartenenza evidenziando le responsabilità di natura amministrativo-contabile conseguenti in caso di errata attestazione del diritto.
Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari dei ricorrenti e riassunto dallo Stato Maggiore dell’Esercito a seguito dell’approfondimento istruttorio disposto in corso di causa, per i ricorrenti i periodi in cui gli stessi hanno preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell’ONU sono i seguenti:
1. Sig. BRUNO Salvatore
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 01/02/2008 al 08/08/2008;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 02/02/2010 al 08/08/2010.
2. Sig. CLUARITTI Salvatore
- Operazione ANTICA BABILONIA (IRAQ) dal 13/05/2004 al 08/0912004;
- Operazione 101NT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 08/02/2006 al 09/08/2006;
- Operazione ISAF (AFGFIANISTAN) dal 08/11/08 al 04/03/2009;
- Operazione LEONTE (LIBANO) dal 20/01/2010 al 04/08/2010;
- Operazione LEONTE XIV (LIBANO) dal 18/05/2013 al 29/11/2013.
3. Sig. MASTRIA Donato
- FORZA DI PACE IN LIBANO daI 28/03/1983 al 20/08/1983;
- Operazione JOINT GUARDIAN dal 30/11/2001 al 16/04/2002.
4. Sig. MUSIO Ippazio
- Operazione JOINT GUARDIAN - AMBER FOX (MACEDONIA) dal 03/04/2002 al 16/08/2002;
- Operazione JOINT GUARDIAN - DECISIVE ENDEAVOUR (KOSOVO) dal 14/08/2003 al 21/02/2014;
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) daI 30/07/2004 al 04/03/2005;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) daI 01/02/2008 al 05/08/2008.
5. Sig. VANTAGGIO Giuseppe
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) dai 22/08/2001 al 26/09/2001;
- Operazione JOINT GUARDIAN (KOSOVO) dal 09/04/2002 al 12/08/2002;
- Operazione JOINT ENTERPRISE (KOSOVO) dal 23/07/2012 al 31/01/2013. Ciò posto e impregiudicata l’eventuale responsabilità amministrativa laddove fosse accertata una non veritiera annotazione delle relative variazioni matricolari, la questione giuridica da affrontare concerne la persistente vigenza della disposizione di cui alla legge 1746/1962 e la portata della stessa.
La tesi negativa dell’INPS, fatta proprio dalla pronuncia della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 05172/2014, muove dalla considerazione che i benefici combattentistici a cui si riferisce la disposizione di che trattasi non possono identificarsi con la supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra” in quanto l’ambito di operatività di tale legge era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945; i benefici andavano invece individuati con gli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 che però, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.
Tale argomentazione non appare, però, convincente perché fondata sul presupposto che i benefici combattentistici a cui fa riferimento la legge 1746/1962 si sostanziano soltanto con gli incrementi stipendiali e riguardino quelli già previsti da leggi all’epoca già vigenti.
Invero, sia la formulazione letterale dell’articolo unico della predetta legge, che parla del militare che abbia prestato o presti - quindi evidentemente anche in futuro - servizio in zone di intervento per conto dell’ONU, sia la considerazione delle molteplici missioni militari che all’attualità vengono svolte sotto l’egida dell’ONU porta ad escludere che la norma abbia già esaurito il suo periodo temporale di cogenza o che debba riguardare soltanto incrementi di stipendio.
Peraltro, se l’esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con la considerazione che la legge 390/1950 si riferisce ad un arco temporale limitato al periodo bellico della seconda guerra mondiale a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 ed al modo di computo dei benefici ivi previsto (progressione stipendiale per classi e scatti) atteso che tale normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale circoscritto a quello della guerra 1915-1918.
Appare, quindi, evidente, come ritenuto dalla sentenza n. 845/2013 della I^ Sezione di Appello di questa Corte, richiamata dalla difesa dei ricorrenti, che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte proprio nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
I benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti non possono, quindi, che essere individuati con riferimento a quelli previsti dalla normativa vigente: benefici , dunque, da individuare, nella specie, ai fini pensionistici, nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e dall'art. 18 del t.u. 1092 del 1973.
Indiretta conferma della generale portata della legge 1746/1962, invero, si ricava a contrario proprio dalla circostanza che il legislatore, con la legge 824/1971, nell’estendere ai militari l’applicazione degli ulteriori benefici stipendiali e pensionistici previsti dalla legge 336/1970 per gli ex combattenti, ha escluso, con espressa statuizione, l’applicazione della legge di che trattasi (art. 5, comma 2).
In definitiva ai ricorrenti va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da valutarsi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi sopra indicati durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d’intervento per conto dell’O.N.U..
A seguito della predetta rideterminazione pensionistica le somme maggiori dovute per arretrati dovranno essere aumentate, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Le spese di lite seguano la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n. 32142 proposto dai sig.ri Bruno Salvatore, Chiriatti Salvatore, Mastria Donato, Musio Ippazio e Vantaggiato Giuseppe e per l’effetto riconosce:
il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, da calcolarsi mediante l’aumento del servizio computabile in relazione alle campagne di guerra, da riconoscersi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950 ai periodi indicati in motivazione durante i quali gli stessi hanno prestato servizio in zone d’intervento per conto dell’O.N.U.;
il diritto a ricevere gli arretrati a tale titolo spettanti, maggiorati, a decorrere dalla scadenza delle singole rate, degli interessi legali ed eventualmente, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di lite, nei confronti dei ricorrenti che si liquidano nell’ammontare complessivo di €. 2.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE
F.to (Pasquale Daddabbo)
Letta in udienza e depositata in Segreteria il 13.10.2015
Assistente Amministrativo
F.to dott.ssa Anna Rossano
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 325/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23.478 del registro di Segreteria, proposto dal sig. SANNA Antonio Salvatore (CF: SNNNNS62H03F975B), nato a Nughedu San Nicolò il 3 giugno 1962 e residente in Cagliari, via Famagosta n. 23, contro il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, e l’INPS (CF: 80078750587).
Udito alla pubblica udienza del 25 novembre 2015, l’Avvocato Mariantonietta PIRAS, per l’INPS; non rappresentata l’Amministrazione della Difesa. Assente il ricorrente.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
RITENUTO IN FATTO
Il signor SANNA, con ricorso depositato in data 24 giugno 2015, ha chiesto che venga riconosciuto il proprio diritto all’attribuzione dei benefici di cui all’art. 1 della legge n. 1746 dell’11 dicembre 1962 e che, conseguentemente, sia condannata la convenuta Amministrazione alla corresponsione di quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a norma dell’art. 429, comma 3, c.p.c. e con maggiorazione degli interessi di mora.
A sostegno della domanda il ricorrente ha specificato di essere cessato dal servizio in data 5 aprile 2011, con diritto a pensione, e di aver prestato servizio per conto dell’O.N.U. nella missione militare di pace MINUGUA in Guatemala dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997 (dunque per 6 mesi e 3 giorni), individuata, dalla determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, tra le zone di intervento O.N.U.
La legge del dicembre 1962 n° 1746, avrebbe equiparato, agli effetti pensionistici, le missioni in Zone d'intervento per conto dell'ONU, al servizio di guerra, non ponendo alcuna limitazione, di talché non vi sarebbe ragione perché gli stessi debbano essere attribuiti ai soli fini stipendiali, con esclusione dell’analoga valutazione ai fini pensionistici (art. 3 della legge 24/04/1950, n. 390, e art. 18 del DPR n. 1092 del 1973).
Nei medesimi sensi si sarebbe espressa la giurisprudenza contabile, riportata per ampi stralci nel ricorso (in particolare, tra le più recenti, Sezione Friuli Venezia Giulia, n. 242 del 16 novembre 2011; Sezione Prima Centrale, n. 845 del 16 ottobre 2013; Sezione Piemonte, n. 234 del 20 ottobre 2009), a sostegno della dedotta violazione e falsa applicazione del disposto normativo previamente richiamato e degli articoli n.3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e n. 18 del DPR n. 1092/1973.
Il ricorrente ha, inoltre, precisato di aver prodotto istanza in sede amministrativa in data 23 aprile 2014 e di avere proceduto, in ragione della mancata risposta, a diffidare e mettere in mora le Amministrazioni interessate con atto in data 3 settembre 2014, notificato al Ministero della Difesa il 1° ottobre 2014 e all’INPS il 6 ottobre 2014.
E’ stato conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna delle Amministrazioni al pagamento degli oneri accessori nei sensi più sopra specificati.
Il Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, Ufficio Contenzioso, ha depositato il fascicolo amministrativo e memoria di costituzione in giudizio in data 1° settembre 2015, con la quale sono state formulate le seguenti conclusioni: in via preliminare, che sia riconosciuta l’esclusiva giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia (in particolare per l’asserita richiesta della parte stipendiale); nel merito, che sia respinto il gravame in quanto infondato.
A supporto delle rassegnate conclusioni, l’Amministrazione convenuta ha dedotto quanto segue.
In primo luogo, attesa l’appartenenza del SANNA ad una delle Forze di Polizia ad ordinamento militare dello Stato la controversia dovrebbe essere ricondotta nell’alveo della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, inerendo l’attribuzione dei predetti benefici al rapporto di lavoro e, solo in via mediata, al rapporto pensionistico.
Nel merito, ripercorsa la vicenda amministrativa della controversa questione, ha specificato che ibenefici invocati dal ricorrente spetterebbero ai militari che hanno svolto servizio per conto dell’ONU e quindi inquadrati in una forza multinazionale, sotto il diretto comando ONU (caschi blu), e non in zona di guerra dove prestano servizio anche forze ONU.
Inoltre, lo Stato Maggiore della Difesa dovrebbe provvedere ad indicare espressamente nella variazione matricolare “ha prestato servizio per conto ONU in zona di intervento”.
In ogni modo, l'attuale normativa stipendiale, introdotta dal D.lgs. n. 193/2003 recante "sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate” all'articolo 6 "effetti sulla retribuzione individuale di anzianità" ha disposto, al comma 2, che "a decorrere dal 1° gennaio 2005, la retribuzione individuale di anzianità, compresa anche quella eventualmente rideterminata ai sensi del comma 1, non è soggetta ad alcun ulteriore incremento o rivalutazione".
Conseguentemente, i benefici economici previsti dalla L. 11 dicembre 1962, n. 1746, concessi in via temporanea, mediante il meccanismo dell'anticipo degli scatti stipendiali, sotto forma di beneficio riassorbibile, potrebbero essere riconosciuti al solo personale dirigente che ha svolto servizio in missioni per conto dell'ONU (non essendo il meccanismo dell'anticipazione compatibile con la progressione economica del personale soggetto ai parametri stipendiali e, anteriormente, destinatario della retribuzione di anzianità, come specificato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5172 del 21 ottobre 2014).
Peraltro, la richiesta di supervalutazione (in applicazione degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 1092/1973), sarebbe infondata, in quanto i periodi in missione per conto dell'ONU sono stati svolti dal ricorrente dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
Tale norma avrebbe introdotto, per il comparto Difesa e Sicurezza, il limite di cinque anni per la supervalutazione di tutti i servizi, limite che avrebbe assunto valenza generale ai sensi dell'art. 59 co. 1, lett. a) della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 e che nella specie sarebbe stato comunque raggiunto dal ricorrente (dato il numero degli anni prestati in servizio).
L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Stefania SOTGIA, depositando all’uopo memoria difensiva in data 13 novembre 2015.
Nell’atto defensionale, in via preliminare, è stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice delle pensioni in quanto il ricorrente lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sul punto sono state richiamate ex multis, Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Nel merito, è stata evidenziata l'infondatezza delle domande di parte attrice in quanto già l’interpretazione letterale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, posto a fondamento della richiesta, consentirebbe di escludere ogni rinvio alle campagne di guerra, di cui alla legge n. 390 del 1950, e ai benefici pensionistici contemplati dai DPR n. 1092 e 1032 del 1973, risultando estesi chiaramente e solamente “i benefici previsti da norme in favore dei combattenti".
Tali benefici sarebbero da sempre riferiti, nell’ordinamento (art. 115 del R.D. 31 dicembre 1928, n 3458; art. 1 R.D. 18 dicembre 1927 n. 1637, nonché legge 24 maggio 1970, n. 336) agli incrementi stipendiali, quali benefici da godere, dunque, esclusivamente in costanza di servizio.
Sarebbero, pertanto, diversi e distinti gli incrementi pensionistici disposti dalla normativa in materia di guerra (legge 20 aprile 1950, n. 390, art. 1, il cui ambito di operatività sarebbe stato ritenuto limitato alle sole operazione di guerra del periodo 1940- 1945, dalla sentenza del 21 ottobre 2014, n. 5172, resa dal Consiglio di Stato, sez. IV).
In ogni caso l’applicazione di detti benefici sarebbe riservata al solo personale dirigenziale (Cons. Stato, sez. IV 8 maggio 2013, nr. 2480 id., 25 maggio 2012, nr. 3084, id., 19 ottobre 2007, n. 5475), mentre il ricorrente non avrebbe specificato, nell'atto introduttivo, di essere inquadrato in una qualifica dirigenziale, rectius di essere ufficiale.
Nell’osservare che i benefici richiesti potrebbero essere riconosciuti, complessivamente, in una misura non superiore ad un quinquennio, e nell’eccepire, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, la maturata prescrizione quinquennale, sono state formulate le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; b) nel merito, che il ricorso venga respinto e, comunque, che sia dichiarato che nessuna responsabilità possa essere ascritta all’Istituto previdenziale, con vittoria di spese e competenze come per legge.
All’udienza del 25 novembre 2015 l’Avvocato PIRAS ha fatto integrale riferimento alla memoria in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, va precisato che, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di venti giorni per il deposito della sentenza, comprensiva della motivazione.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata dalle convenute Amministrazioni nelle memorie di costituzione in giudizio, in quanto il ricorrente lamenterebbe la mancata valorizzazione del servizio prestato in zone di intervento ONU, di talché il petitum sostanziale investirebbe direttamente il rapporto di lavoro (sono state richiamate ex multis,Cass. S. U. n. 2358/2015 e Consiglio di Stato, n. 5172/2014, nonché la decisione n. 43/2015 della Corte dei Conti, Sez. Piemonte).
Sul punto, come emerge chiaramente dalla narrativa del fatto, il ricorrente ha espressamente richiesto (sia in sede amministrativa prima, che davanti a questo Giudice poi), il riconoscimento dei predettibenefici ai soli fini pensionistici.
Conseguentemente, poiché come ribadito dalla Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27187 del 20/12/2006 e, in senso conforme, S.U., n. 24172 del 30 dicembre 2004), la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, è indubbio che competente a pronunciarsi sulla istanza diretta ad ottenere il computo di un emolumento e/o il riconoscimento ai fini pensionistici di un servizio prestato, sia la Corte dei conti, essendo ad essa riservata, dall’ordinamento, la cognizione sui ricorsi relativi alla sussistenza e alla misura del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (v. art. 62, primo comma, del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), ovvero su tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da leggi speciali (art. 62 secondo comma r.d. cit.), ed essendo per contro rimesse al Giudice Amministrativo, anche per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, le controversie attinenti al rapporto lavorativo ed equo indennizzo (art. 29 del D.Lg. n. 80/1998), con esclusione della materia pensionistica.
Ne consegue che l’eccezione di difetto di giurisdizione non può trovare accoglimento.
3. Nel merito la pretesa dedotta in giudizio appare fondata e deve essere accolta in ragione delle seguenti considerazioni.
Occorre preliminarmente osservare che la legge n. 1746/1962 nasce per l’esigenza di attribuire al personale militare impegnato in missioni ONU benefici a cui gli stessi non avrebbero avuto diritto, non potendosi configurare in tale ipotesi uno stato di guerra.
L’articolo unico della predetta legge dispone, infatti che: “Al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa”.
Risultano versate in atti tali disposizioni, dalle quali risulta che la missione in Guatemala, per il periodo in cui il SANNA vi aveva prestato servizio, era ricompresa nelle zone di intervento ONU (cfr., in particolare, lettera del Ministero della Difesa del 14 maggio 2007, con il quale è stato aggiornato il relativo elenco, costituente l’allegato n. 18 delle produzioni difensive del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri).
Orbene, nella specie, da quanto è desumibile dai documenti matricolari e attestazione versati al fascicolo di causa, il periodo in cui ricorrente ha preso parte ad operazioni in zona di intervento per conto dell’ONU risulta essere esattamente quello per cui, nell’atto introduttivo del giudizio, ha chiesto il riconoscimento del beneficio: missione militare di pace MINUGUA in Guatemala dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997 (dunque per 6 mesi e 3 giorni).
La tesi negativa delle convenute Amministrazioni, fatta proprio dalla pronuncia della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 05172/2014 (richiamata in entrambe le difese), muove dalla considerazione che i benefici combattentistici cui si riferisce la disposizione richiamata non possano, per un primo aspetto, identificarsi con la supervalutazione prevista dalla legge 24 aprile 1950, nr. 390, per i militari impegnati in “campagne di guerra”, in quanto l’ambito di operatività di tale legge era limitato espressamente alle sole campagne di guerra del periodo 1940-1945.
Conseguentemente (come è desumibile dai provvedimenti di diniego versati in atti) i beneficidovrebbero essere individuati con gli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 7 e segg. del r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 che però, legati alla struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, non sono più attuali a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. 16 settembre 1987, nr. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, nr. 478.
Tale argomentazione non appare, però, convincente perché fondata sul presupposto che i beneficicombattentistici a cui fa riferimento la legge 1746/1962 si sostanzino nei soli incrementi stipendiali, e riguardino quelli già previsti da leggi all’epoca vigenti.
Invero, sia la formulazione letterale dell’articolo unico della predetta legge, che parla del militare che abbia prestato o presti - quindi evidentemente anche in futuro - servizio in zone di intervento per conto dell’ONU, sia la considerazione delle molteplici missioni militari che all’attualità vengono svolte sotto l’egida dell’ONU, porta ad escludere che la norma abbia già esaurito il suo periodo temporale di cogenza, o che debba riguardare soltanto incrementi di stipendio.
Peraltro, se l’esclusione della persistenza della vigenza della norma si giustifica con la considerazione che la legge 390/1950 si riferisce ad un arco temporale limitato al periodo bellico della seconda guerra mondiale, a maggior ragione sarebbe improprio il riferimento al r.d. 27 ottobre 1922, nr. 1427 ed ai criteri di computo dei benefici ivi previsti (progressione stipendiale per classi e scatti), atteso che tale normativa riguardava pur sempre la supervalutazione di un periodo temporale circoscritto a quello della prima guerra mondiale (1915-1918).
Appare, quindi, evidente, come ritenuto dalla sentenza n. 845/2013 della I^ Sezione di Appello di questa Corte, richiamata da parte ricorrente, che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte proprio nel chiaro disposto della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d' intervento per conto dell'ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
La stessa giurisprudenza ha precisato che non è dato desumere, dal quadro ordinamentale, l’esistenza di ragioni che impediscano l’estensione di tali benefici anche in ambito pensionistico (dunque non limitati ai soli incrementi stipendiali), posto che la legge n. 1746 del 1962 dispone la semplice attribuzione degli stessi, mentre le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 delt.u. 1092 del 1973) verso le quali opera l’implicito rinvio, prevedono anche benefici pensionistici (Corte dei conti, I Sez. appello, sent. n. 845/2013; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sentt. n. 242/2011 e n. 47/2011 e, da ultimo, Sez. giur. Puglia, sent. n. 456/2015).
E’, pertanto, con riferimento alle norme da ultimo citate che deve essere effettuato il computo delle campagne di guerra (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 e art. 18 del t.u. 1092 del 1973).
Indiretta conferma della generale portata della legge 1746/1962, invero, si ricava a contrario proprio dalla circostanza che il legislatore, con la legge 824/1971 (art. 5, comma 2), nell’estendere ai militari l’applicazione degli ulteriori benefici stipendiali e pensionistici previsti dalla legge 336/1970 per gli ex combattenti (la norma individua i destinatari, testualmente negli: “ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ex combattenti, partigiani, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate”), ha escluso, con espressa statuizione, l’applicazione della legge di che trattasi al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746.
In definitiva, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con i benefici previsti dalla legge 1746/1962, per il periodo impegnato nella missione militare di pace MINUGUA in Guatemala, dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997, da valutarsi secondo il disposto di cui all’art. 3 della L. n. 390/1950.
Le somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza vanno incrementate di rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverossia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento.
I predetti accessori spettano peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio giurisprudenziale enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 e confermato con sentenza n. 6/2008/QM del 24.11.2008.
Non si ritiene, per contro, in aderenza alla giurisprudenza per cui interessi e rivalutazione hanno funzione conservativa del potere di acquisto del credito originario, che al SANNA spetti il riconoscimento di un danno maggiore rispetto ai corrisposti accessori di legge, non essendo stata fornita prova dello stesso, in applicazione dell'art. 1224, 2° c.c..
Va da ultimo precisato che l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS non può trovare accoglimento, in quanto il SANNA risulta cessato dal servizio in data 5 aprile 2011, ed entro il quinquennio ha formulato richiesta in via amministrativa del beneficio, cui è seguita la diffida (cfr. domanda del 23 aprile 2014 e diffida del 3 settembre 2014, notificata al Ministero della Difesa il 1° ottobre 2014, e all’INPS il 6 ottobre 2014) e promosso la conseguente azione.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese in quanto non risulta che parte ricorrente ne abbia sostenuto per l’assistenza in giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto riconosce il diritto di SANNA Antonio Salvatore alla riliquidazione della pensione con applicazione dei benefici attribuiti dalla legge 1746/1962, per il periodo impegnato nella missione militare di pace MINUGUA, in Guatemala, dal 27 luglio 1996 al 30 gennaio 1997.
Sulle somme arretrate dovute per effetto della presente sentenza spettano al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT e la misura legale degli interessi, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (ovverosia dalla scadenza di ciascun rateo) e sino al pagamento, peraltro limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo.
Nulla per le spese.
Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 25 novembre 2015.
Il Giudice unico
f.to Maria Elisabetta LOCCI
Depositata in Segreteria il 10/12/2015
IL DIRIGENTE
f.to Paolo Carrus
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