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antonio58
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PENSIONE

Messaggio da antonio58 »

Buonasera. Se qualcuno cortesemente sa darmi una risposta più o meno precisa che nessuno finora ha saputo darmi. Sono Assistente Capo della Polizia di Stato, ho 56 anni, 28 anni di servizio effettivo, 7 anni 2 mesi e 16 giorni di periodi di lavoro ricongiunti e 5 anni di contributi figurativi. Anno di arruolamento aprile 1987.
Vorrei sapere in quale anno potrò andare in pensione considerato che come età contributiva raggiungo quasi 40 anni.- GRAZIE Antonio


gino59
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Re: PENSIONE

Messaggio da gino59 »

antonio58 ha scritto:Buonasera. Se qualcuno cortesemente sa darmi una risposta più o meno precisa che nessuno finora ha saputo darmi. Sono Assistente Capo della Polizia di Stato, ho 56 anni, 28 anni di servizio effettivo, 7 anni 2 mesi e 16 giorni di periodi di lavoro ricongiunti e 5 anni di contributi figurativi. Anno di arruolamento aprile 1987.
Vorrei sapere in quale anno potrò andare in pensione considerato che come età contributiva raggiungo quasi 40 anni.- GRAZIE Antonio
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P.S. Con i 53 anni e l'80% (D.Lgs.165/97) negativo.-

Invece puoi optare con i 40AA + 3MM (maggio 2015) oppure con i 57AA etc. etc., ma ti conviene la 1^.-



2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità

Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;

- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;

- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).
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