Leggete questa sentenza per il personale che viene riformato con diritto a pensione privilegiata e transita in altra amministrazione- Perchè il periodo di servizio che ha dato luogo alla PPO, non viene contenggiato ai fini pensionistici, salvo la rinuncia del dipendente all'atto del passaggio-
SENTENZA 1210/2014
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
In composizione monocratica, nella persona del Referendario dott.ssa Gaia Palmieri, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del giorno 26 settembre 2014 con l’assistenza del segretario signora Anna Palmieri, assenti le parti.
Nella causa iscritta n. 58668 del registro di segreteria proposta da F. A., rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Vocca
contro
Ministero della Difesa per l'annullamento del Decreto della Direttore della Divisione Ministero dell’Interno n. 11327 dell’8.11.04 con il quale sono state respinte le istanze del 13.11.92 e del 19.11.02
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, l’istante ha premesso di aver prestato servizio nella Polizia di Stato dal 1978 al 1995 e dal 18.12.95 al 2.11.98 presso l’amministrazione della Pubblica Istruzione; di aver presentato, in data 13.11.92, in costanza di aspettativa speciale, istanza di pensione privilegiata per le infermità: sclerosi multipla, lomboartrosi e note cliniche di gonartrosi; le citate infermità furono ritenute dipendenti dalla CMO di Caserta dalla c.d.s. ed ascritte la prima, alla 3^ cat. A vita dalla data del congedo e la seconda, alla tab. B pari a due annualità di 8^ cat.; di aver presentato, in data 19.11.02 domanda di aggravamento per l’infermità artrosica; la CMO di Caserta in data 8.4.03 ha riscontrato lo stesso e ritenuto ascrivibile all’8^ cat. a vita dal 1.12.02.
Pertanto, il medesimo ha agito in giudizio per impugnare il decreto della Direttore della Divisione Ministero dell’Interno n. 11327 dell’8.11.04 con il quale sono state respinte le sue istanze di riconoscimento di pensione privilegiata a vita del 13.11.92 e del 19.11.02 in considerazione del fatto che il Provveditorato di Salerno, nel calcolo della pensione aveva computato anche gli anni di servizio nella Polizia di Stato.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha ritenuto infondato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
All’odierna udienza, la causa è passata in decisione, con lettura del dispositivo al termine dell’udienza pubblica.
Diritto
La questione sottesa dall’odierno giudizio riguarda la possibilità di riconoscere un trattamento pensionistico privilegiato con decorrenza dal 1992, epoca dell’originaria istanza, respinta con provvedimento del 27.10.97 in seguito al passaggio del medesimo dai ruoli della Polizia di Stato all’impiego civile, o dal 2002, epoca della domanda di aggravamento, quando l’istante è già titolare di altra pensione.
Nel caso di specie, quella riconosciutagli con decreto del Provveditorato agli Studi di Salerno del 1.12.98, allegata in atti ( Fasc. amm).
Ebbene, deve tenersi presente che, il dipendente che (come l'odierna parte attrice) ha prestato più servizi presso diverse amministrazioni statali, ha diritto, in generale, alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.
L' art. 117 del D.P.R. n. 1092 / 1973 , peraltro, in conformità al principio generale dell'ordinamento pensionistico che preclude la doppia valutazione ai fini di quiescenza di uno stesso periodo o servizio (cfr. artt . 6, 39 e 41 del medesimo DPR), statuisce che, in caso di riunione, qualora il dipendente per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, “normale o di privilegio”, ne perde il godimento ed è tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio; pertanto, la valutazione, ai fini di altro trattamento pensionistico, del servizio correlato alla pensione già in godimento, rientra nell’ambito applicativo del citato art. 117.
Esito ermeneutico, quello appena descritto, confermato dal disposto dell'art. 139, comma secondo, del D.P.R. n. 1092 del 1973 , che -dopo aver disciplinato il cumulo tra la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile con un trattamento di attività o con altro trattamento pensionistico- ha stabilito che “qualora il titolare della pensione privilegiata chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII”; quindi anche la richiamata norma di cui all'art. 117, che prevede la rifusione del trattamento già liquidato.
Anche l' art. 132 del citato D.P.R. conferma il principio secondo cui uno stesso servizio non può essere valutato ai fini di quiescenza per più di una volta; si vieta infatti, il computo dei servizi che abbiano già dato luogo ad una pensione, ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza, nei casi in cui, ai sensi del precedente art. 130, è ammesso il cumulo di trattamento di quiescenza con trattamento di attività.
Da tutto ciò “consegue in definitiva l'impossibilità di utilizzare un servizio, che abbia dato luogo ad una pensione normale o privilegiata, al fine del conseguimento di un nuovo trattamento pensionistico, salva la rinuncia alla pensione già in godimento “ (Sez. Giur. Lazio, sentenza n. 1886/2009), rinuncia che, nel caso concreto, non è intervenuta.
Per tutto quanto sin qui argomentato, il ricorso risulta privo di giuridico fondamento e deve essere respinto.
Data la complessa natura della causa, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Campania - in composizione monocratica di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 26 settembre 2014.
Il Giudice
Dott.ssa Gaia Palmieri
Depositata in Segreteria il 7 ottobre 2014
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
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