perdita pensione da riforma a seguito di rimozione del grado

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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rodolfo

perdita pensione da riforma a seguito di rimozione del grado

Messaggio da rodolfo »

Egregio Avvocato

Sono un M.A. Gdf e mi trovo in aspettativa speciale per transito al M.E.F. a seguito di riforma avvenuta lo scorso anno, procedura sospesa per p.p.m. in corso per insubordinazione aggravata con ingiuria e disobbedienza aggravata. Ho appena terminato il primo grado ricevendo una condanna a 1 mese (con tutti i benefici di legge) ed una assoluzione per la disobbedienza aggravata.
Ho già fatto ricorso al TAR contro la sospensione del transito ed ho avuto esito favorevole ma non ho ancora notificato al MEF per l'esecuzione.
Desidererei chiederLe se la condanna ricevuta potrebbe far scattare la rimozione del grado per motivi disciplinari nonostante si sia già perfezionato sia il transito che la sede richiesta, come stabilito dal TAR, ma senza aver firmato il contratto con l'Agenzia delle Entrate dove dovrei andare.
Nel caso in cui rinunciassi al transito, andando così in pensione per riforma (non ho ancora il requisito dell'età anagrafica dei 57 anni e 3 mesi) , se fosse posta in essere la rimozione del grado, perderei la pensione, non avendo ancora maturato tutti e due i requisiti (ho 31 anni di servizio e 55 anni e 5 mesi di età)?
Essendo in transito mi trovo in SPE, è applicabile la retroattività alla data della riforma?
Mi conviene rimanere in transito e andare in appello ed eventualmente in cassazione?
Grazie


avt8
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Re: perdita pensione da riforma a seguito di rimozione del g

Messaggio da avt8 »

rodolfo ha scritto:Egregio Avvocato

Sono un M.A. Gdf e mi trovo in aspettativa speciale per transito al M.E.F. a seguito di riforma avvenuta lo scorso anno, procedura sospesa per p.p.m. in corso per insubordinazione aggravata con ingiuria e disobbedienza aggravata. Ho appena terminato il primo grado ricevendo una condanna a 1 mese (con tutti i benefici di legge) ed una assoluzione per la disobbedienza aggravata.
Ho già fatto ricorso al TAR contro la sospensione del transito ed ho avuto esito favorevole ma non ho ancora notificato al MEF per l'esecuzione.
Desidererei chiederLe se la condanna ricevuta potrebbe far scattare la rimozione del grado per motivi disciplinari nonostante si sia già perfezionato sia il transito che la sede richiesta, come stabilito dal TAR, ma senza aver firmato il contratto con l'Agenzia delle Entrate dove dovrei andare.
Nel caso in cui rinunciassi al transito, andando così in pensione per riforma (non ho ancora il requisito dell'età anagrafica dei 57 anni e 3 mesi) , se fosse posta in essere la rimozione del grado, perderei la pensione, non avendo ancora maturato tutti e due i requisiti (ho 31 anni di servizio e 55 anni e 5 mesi di età)?
Essendo in transito mi trovo in SPE, è applicabile la retroattività alla data della riforma?
Mi conviene rimanere in transito e andare in appello ed eventualmente in cassazione?
Grazie
Con una condanna di un mese e pena sospesa, conviene andare in appello ed anche per cassazione,-Trattandosi di reato militare, e non avendo avuto alcuna sospensione cautelare, vai al MEF, e fai appello, ed attendi la prfescrizione- Se riesci a passare all'agenzia delle entrate il tuo vecchio comando non può farti il procedimento disciplinare-cosi maturi altri anni di servizio-Nel tuo caso non vi dovrebbe essere la data retroattiva non essendo mai stato sospeso- Vai avanti-

P.S,. non sono l'avvocato ma un'utente
skorpios
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Re: perdita pensione da riforma a seguito di rimozione del g

Messaggio da skorpios »

avt8 ha scritto:
rodolfo ha scritto:Egregio Avvocato

Sono un M.A. Gdf e mi trovo in aspettativa speciale per transito al M.E.F. a seguito di riforma avvenuta lo scorso anno, procedura sospesa per p.p.m. in corso per insubordinazione aggravata con ingiuria e disobbedienza aggravata. Ho appena terminato il primo grado ricevendo una condanna a 1 mese (con tutti i benefici di legge) ed una assoluzione per la disobbedienza aggravata.
Ho già fatto ricorso al TAR contro la sospensione del transito ed ho avuto esito favorevole ma non ho ancora notificato al MEF per l'esecuzione.
Desidererei chiederLe se la condanna ricevuta potrebbe far scattare la rimozione del grado per motivi disciplinari nonostante si sia già perfezionato sia il transito che la sede richiesta, come stabilito dal TAR, ma senza aver firmato il contratto con l'Agenzia delle Entrate dove dovrei andare.
Nel caso in cui rinunciassi al transito, andando così in pensione per riforma (non ho ancora il requisito dell'età anagrafica dei 57 anni e 3 mesi) , se fosse posta in essere la rimozione del grado, perderei la pensione, non avendo ancora maturato tutti e due i requisiti (ho 31 anni di servizio e 55 anni e 5 mesi di età)?
Essendo in transito mi trovo in SPE, è applicabile la retroattività alla data della riforma?
Mi conviene rimanere in transito e andare in appello ed eventualmente in cassazione?
Grazie
Con una condanna di un mese e pena sospesa, conviene andare in appello ed anche per cassazione,-Trattandosi di reato militare, e non avendo avuto alcuna sospensione cautelare, vai al MEF, e fai appello, ed attendi la prfescrizione- Se riesci a passare all'agenzia delle entrate il tuo vecchio comando non può farti il procedimento disciplinare-cosi maturi altri anni di servizio-Nel tuo caso non vi dovrebbe essere la data retroattiva non essendo mai stato sospeso- Vai avanti-

P.S,. non sono l'avvocato ma un'utente
Buonasera, esprimo il mio parere confermando quello che ha scritto avt8: anche io proseguirei ad oltranza.
Saluti.
aeronatica
Affidabile
Affidabile
Messaggi: 227
Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am

Re: perdita pensione da riforma a seguito di rimozione del g

Messaggio da aeronatica »

Un saluto a tutti.
Ritengo che il tipo di reato imputato e la pena comminata in primo grado, con doppi benefici, non possa consentire al Corpo una legittima determinazione di immeritevolezza a mantenere il grado e quindi la conseguente rimozione.
In questo caso non essendo rimozione penale dovrebbe essa avvenire solo a seguito di un procedimento disciplinare di stato che dovrebbe sostenere e spiegare per quale ragione anche una sospensione di 12 mesi non potrebbe essere sufficiente divenendo necessaria solamente la più grave sanzione dell'espulsione dal Corpo.
Per esperienza ritengo che al massimo potrebbero sospenderti disciplinarmente per uno o due mesi e nulla di più.
Certo leggere il fascicolo penale permetterebbe valutazione della circostanza del reato ma non credo che ci possano essere aggravanti e recidive che altrimenti avrebbero inficiato sulla pena comminata e sulla concessione dei doppi benefici.
In merito alla retroattività della eventuale ed improbabile rimozione essa non potrà essere retroattiva essendo mancata una sospensione precauzionale facoltativa.
Saluti a tutti.
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