Transito ruoli civili L. 266/99 Carabiniere effettivo in f.v

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Flaiani Giuseppe
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Transito ruoli civili L. 266/99 Carabiniere effettivo in f.v

Messaggio da Flaiani Giuseppe »

Egregio Avvocato, mi chiamo Flaiani Giuseppe e sono un ex Carabiniere effettivo in ferma volontaria quadriennale.
Nel Settembre 2000 mi hanno congedato in modo assoluto, dopo 4 anni di servizio per infermità riscontrata a seguito di visita per il passaggio in servizio permanente.
Ho inoltrato domanda di transito nei ruoli civili sperando nei benefici previsti dalla Legge 266/99 e decreti attuativi, ma mi è stata negata nel settembre 2003 e così ho presentato ricorso al Tar Roma.

Vorrei una Sua opinione in merito ad alcune mie affermazioni e considerazioni per l'appicabilità della Legge 266/99 e relativo decreto attuativo ai Carabinieri effettivi in ferma volontaria quadriennale:

1)Il Ministero delle Difesa Direzione del Personale Civile, mi ha rigettato la domanda di transito poiché ha deciso di applicare la L. 266/99 e relativo decreto attuativo, al solo personale di "ruolo” nella propria forza armata di appartenenza, precisando che solo il personale del ”ruolo del servizio permanente” dell’Arma dei Carabinieri e che è parte delle dotazione organica, è destinataria della normativa.

2)A mio avviso, nella Legge 266/99 e decreto attuativo nr. 113 del 18/04/2002, non si menziona come requisito, che il personale militare debba essere in servizio permanente per poter transitare nei ruoli civili, ma si identifica come condizione che il personale sia solo di ” ruolo “ .

3)I Carabinieri Effettivi in ferma volontaria quadriennale, come il sottoscritto, se pur non in servizio permanente sono immessi in ruolo, ovvero ruolo “Appuntati e Carabinieri” perché previsto dal DPR 198/1995 art. 7 comma 1, e fanno parte della dotazione organica ai sensi della Legge 53 del 1989 art 2 comma 1° lettera “b” e comma 2° stesso articolo.
Il “ruolo del servizio permanente” non è istituito per l’Arma dei Carabinieri, ma solo previsto “ruoli” (Appuntati e Carabinieri, Sovrintendenti, Ispettori).
Pertanto si è di ruolo Appuntati e Carabinieri prescindendo dall’ essere in servizio permanente.
Il servizio permanente nell’Arma dei Carabinieri, identifica solo la fine del vincolo lavorativo che e stato instaurato con l’amministrazione.

4)Diversamente per il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina Aeronautica), esclusa L’Arma dei Carabinieri., l’immissione al ruolo avviene solo dopo il transito in servizio permanente come previsto dal DPR 196/1995 art 1.
Solo in queste Forze Armate sono istituiti i “ruoli del servizio permanente” (Volontari di truppa, Sergenti, Marescialli, Musicisti).

5)Nel Decreto Attuativo nr.113 del 18/04/2002 e tabella allegata, il grado e il ruolo del 1° caporal maggiore ( e gradi equipollenti), è il grado e il ruolo necessario per poter transitare nei ruoli civili nella posizione corrispondente “B2”.
Ora il grado e il ruolo di Carabiniere corrisponde al grado e al ruolo di 1°caporal maggiore perché previsto dal DPR 196/1995 art.12 comma 1 e della tabella allegata A/1.
Di conseguenza se ne deduce che (1°caporal maggiore = Carabiniere = posizione B2 personale civile).

6)L’amministrazione della Difesa ha messo in atto una disparità di trattamento.
Alcuni Finanzieri in ferma volontaria quadriennale sono transitati nei ruoli civili del Ministero delle Economia e Finanze.
Questo la si desume da una attenta analisi di alcune sentenze emesse del Tar Sicilia.
Sono in possesso di una lettera ufficiale emessa dall’URP del Comando Generale della Guardia di Finanza che, rispondendo ad un mio quesito, afferma che non vi è pregiudizio affinché un Finanziere effettivo in ferma volontaria quadriennale, non ancora in servizio permanente, possa transitare nei ruoli civili del proprio Ministero.

7)Quasi tutte le sentenze Tar emesse in questi anni sono a prima vista a me sfavorevoli, in quanto ribadiscono come condizione essenziale, che per poter transitare nei ruoli civili, il personale militare all’atto del congedo si doveva trovare in servizio permanente e di ruolo, ma da una loro attenta lettura si evince che, i ricorrenti erano personale militare delle FF.AA. (Esercito Marina Aeronautica) ovvero in ferma breve o allievi Marescialli , oppure Personale dell’ Arma dei Carabinieri che si trovavano nella posizione di Carabinieri ausiliari, o di allievi Marescialli che non avevano ancora terminato nemmeno il primo anno di corso e che quindi, tutti, non erano ancora stati immessi in ruolo.

8)Attualmente il Ministero della Difesa attinge il personale da arruolare in qualità di Carabinieri effettivi in ferma volontaria quadriennale, dal personale delle altre FF.AA.(Esercito, Marina ecc.), che hanno già prestato minimo 4-5 anni di servizio militare senza essere di ruolo (caporale, caporal maggiore e gradi equipollenti), che hanno superato un corcorso che gli permette di arrularsi nell' Arma dei Carabinieri e che li costringe a vincolarsi per altri 4 anni (ferma volontaria).
Ebbene, volendo riconoscerecome al Ministero della Difesa come giusta,l' applicabilità della legge 266/99 al solo personale in servizio permanente, questi militari, ex soldati e ora carabinieri, si vedrebbero riconosciuto il diritto al transito solo dopo minimo 8-9 anni di servizio militare.
Diversamente, al personale non di ruolo delle FF.AA.,(Esercito, ecc. ) , che dopo superato il concorso e transitati in servizio permanente, viene riconosciuto il beneficio solo dopo 4-5 anni di servizio.
Semplicemente assurdo questa disparità di trattamento !!!!!

Volendo concludere credo l’Amministrazione della Difesa abbia voluto fare di tutta erba un fascio !!!!!

Sperando di non essere stato troppo noioso Le porgo i più Cordiali Saluti.

Carabiniere in congedo Flaiani Giuseppe


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Avv. Giorgio Carta
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Re: Transito ruoli civili L. 266/99 Carabiniere effettivo in f.v

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Purtroppo, temo di doverle dare ragione sia in riferimento al rilevato orientamento giurisprudenziale che pretende di applicare l'istituto del transito ai ruoli civili al solo personale in spe, sia comunque sulla (letterale) anomalia del detteto normativo, in riferimento all'Arma dei Carabinbieri.

Non penso, tuttavia, che i giudici amministrativi abbiano il coraggio e l'autonomia per seguire il suo ragionamento. Ma, come si dice, chi non risica non rosica, pertanto le auguro in bocca al lupo e le consiglio di rivolgersi comunque al Consiglio di Sato in appello che , solo, potrebbe instaurare l'eventuale interpretazione che lei auspica.

Saluti,

Avv. Giorgio Carta
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