Indennità supplementare di viaggio
Inviato: ven ago 01, 2014 5:33 pm
1) - riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti al di fuori della propria sede di servizio.
Ricorso ACCOLTO
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25/07/2014 201400338 Sentenza 1
N. 00338/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2011, proposto da:
V. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Silvia Carluccio ed Emanuela Bellante con domicilio eletto presso il primo, in Parma, piazzale Corte d'Appello n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l’accertamento
del diritto alla percezione dell’indennità supplementare di viaggio ex art. 14 della L. n. 863/73 art.14 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti penitenziari di Parma, ricorre per l’accertamento del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti al di fuori della propria sede di servizio negli anni 2008 e 2009.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo che l’indennità in questione troverebbe giustificazione nel disagio subito dal dipendente che ha acquistato personalmente il titolo di viaggio anticipando il relativo costo. Per contro non spetterebbe quando è l’Amministrazione a provvedervi.
All’esito della pubblica udienza del 10 luglio 2014, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Premesso che la suesposta tesi dell’Amministrazione non trova riscontro in alcun dato normativo, deve rilevarsi che l’art. 14, comma 1, della L. n. 863/1973 prevedeva che “in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo”.
Detta indennità veniva successivamente soppressa dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a norma del quale “l'indennità di trasferta … prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché … sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
La disposizione da ultimo richiamata veniva modificata ad opera dell’articolo 39 undetrieces del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 che sopprimeva le parole “nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
La disposizione da ultimo intervenuta determina l’esclusione della categoria di appartenenza del ricorrente dall’ambito di applicazione della disposizione soppressiva dell’indennità controversa con la conseguenza che essa dovrà essere necessariamente corrisposta.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e l’Amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente ed al successivo pagamento delle stesse.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 comprensivi di oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
Ricorso ACCOLTO
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25/07/2014 201400338 Sentenza 1
N. 00338/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2011, proposto da:
V. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Silvia Carluccio ed Emanuela Bellante con domicilio eletto presso il primo, in Parma, piazzale Corte d'Appello n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l’accertamento
del diritto alla percezione dell’indennità supplementare di viaggio ex art. 14 della L. n. 863/73 art.14 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti penitenziari di Parma, ricorre per l’accertamento del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti al di fuori della propria sede di servizio negli anni 2008 e 2009.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo che l’indennità in questione troverebbe giustificazione nel disagio subito dal dipendente che ha acquistato personalmente il titolo di viaggio anticipando il relativo costo. Per contro non spetterebbe quando è l’Amministrazione a provvedervi.
All’esito della pubblica udienza del 10 luglio 2014, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Premesso che la suesposta tesi dell’Amministrazione non trova riscontro in alcun dato normativo, deve rilevarsi che l’art. 14, comma 1, della L. n. 863/1973 prevedeva che “in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo”.
Detta indennità veniva successivamente soppressa dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a norma del quale “l'indennità di trasferta … prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché … sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
La disposizione da ultimo richiamata veniva modificata ad opera dell’articolo 39 undetrieces del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 che sopprimeva le parole “nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
La disposizione da ultimo intervenuta determina l’esclusione della categoria di appartenenza del ricorrente dall’ambito di applicazione della disposizione soppressiva dell’indennità controversa con la conseguenza che essa dovrà essere necessariamente corrisposta.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e l’Amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente ed al successivo pagamento delle stesse.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 comprensivi di oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014