1) - riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti al di fuori della propria sede di servizio.
Ricorso ACCOLTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/07/2014 201400338 Sentenza 1
N. 00338/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2011, proposto da:
V. G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Silvia Carluccio ed Emanuela Bellante con domicilio eletto presso il primo, in Parma, piazzale Corte d'Appello n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l’accertamento
del diritto alla percezione dell’indennità supplementare di viaggio ex art. 14 della L. n. 863/73 art.14 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti penitenziari di Parma, ricorre per l’accertamento del riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti al di fuori della propria sede di servizio negli anni 2008 e 2009.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo che l’indennità in questione troverebbe giustificazione nel disagio subito dal dipendente che ha acquistato personalmente il titolo di viaggio anticipando il relativo costo. Per contro non spetterebbe quando è l’Amministrazione a provvedervi.
All’esito della pubblica udienza del 10 luglio 2014, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Premesso che la suesposta tesi dell’Amministrazione non trova riscontro in alcun dato normativo, deve rilevarsi che l’art. 14, comma 1, della L. n. 863/1973 prevedeva che “in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo”.
Detta indennità veniva successivamente soppressa dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a norma del quale “l'indennità di trasferta … prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché … sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
La disposizione da ultimo richiamata veniva modificata ad opera dell’articolo 39 undetrieces del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 che sopprimeva le parole “nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
La disposizione da ultimo intervenuta determina l’esclusione della categoria di appartenenza del ricorrente dall’ambito di applicazione della disposizione soppressiva dell’indennità controversa con la conseguenza che essa dovrà essere necessariamente corrisposta.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e l’Amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente ed al successivo pagamento delle stesse.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 comprensivi di oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2014
Indennità supplementare di viaggio
Re: Indennità supplementare di viaggio
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25/07/2014 201400337 Sentenza 1
25/07/2014 201400336 Sentenza 1
25/07/2014 201400335 Sentenza 1
25/07/2014 201400333 Sentenza 1
25/07/2014 201400332 Sentenza 1
25/07/2014 201400331 Sentenza 1
25/07/2014 201400330 Sentenza 1
25/07/2014 201400328 Sentenza 1
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25/07/2014 201400323 Sentenza
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25/07/2014 201400321 Sentenza 1
25/07/2014 201400337 Sentenza 1
25/07/2014 201400336 Sentenza 1
25/07/2014 201400335 Sentenza 1
25/07/2014 201400333 Sentenza 1
25/07/2014 201400332 Sentenza 1
25/07/2014 201400331 Sentenza 1
25/07/2014 201400330 Sentenza 1
25/07/2014 201400328 Sentenza 1
25/07/2014 201400327 Sentenza 1
25/07/2014 201400325 Sentenza 1
25/07/2014 201400324 Sentenza 1
25/07/2014 201400323 Sentenza
25/07/2014 201400322 Sentenza 1
25/07/2014 201400321 Sentenza 1
Re: Indennità supplementare di viaggio
SENTENZA ,sede di PARMA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500124 - Public 2015-04-30 -
N. 00124/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2011, proposto da:
F. P. C., rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Silvia Carluccio presso il quale elegge domicilio, in Parma, piazzale Corte D'Appello n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l’accertamento
del diritto alla percezione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti penitenziari di Parma, ricorre per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti espletati al di fuori della propria sede di servizio negli anni 2008 e 2009.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo che l’indennità in questione troverebbe giustificazione nel disagio subito dal dipendente che acquista personalmente il titolo di viaggio anticipando il relativo costo e, pertanto, non dovrebbe essere corrisposta quando vi provvede l’Ufficio.
All’esito della pubblica udienza del 10 luglio 2014, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Il collegio rileva che la questione oggetto del presente giudizio è già stata affrontata dalla Sezione in occasione di ricorsi presentati da dipendenti del medesimo Istituto di pena, definiti con sentenze 21/2014, 22/2014, 23/2014, 24/2014, 25/2014, 26/2014, 27/2014, 28/2014, 29/2014, 30/2014, 31/2014, 32/2014, 33/2014, 34/2014, 35/2014, 36/2014, 37/2014, 38/2014 e 39/2014 del 25 luglio 2014, riconoscendo ai ricorrenti il diritto alla percezione della maggiorazione richiesta.
Come è stato in quei giudizi evidenziato, l’art. 14, comma 1, della L. n. 863/1973 prevedeva che “in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo”.
Detta indennità veniva successivamente soppressa dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, prevedeva che “sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
Tuttavia, con successivo intervento normativo (art. 39 undetrieces del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273), la disposizione da ultimo richiamata subiva una ulteriore modifica con la soppressione delle parole “nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate” determinandosi in tal modo la reintroduzione dell’indennità per la categoria di appartenenza del ricorrente.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e l’Amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente e al successivo pagamento delle stesse maggiorate degli interessi al tasso legale maturati dal momento in cui il diritto è sorto al saldo.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione la pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2015
N. 00124/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2011, proposto da:
F. P. C., rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Silvia Carluccio presso il quale elegge domicilio, in Parma, piazzale Corte D'Appello n. 3;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni n. 4;
per l’accertamento
del diritto alla percezione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, appartenente ai ruoli della Polizia Penitenziaria, in forza presso gli Istituti penitenziari di Parma, ricorre per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità supplementare di viaggio prevista dall’art. 14 della L. n. 863/1973 (consistente in una maggiorazione percentuale dei costi del biglietto a tariffa intera pari al 10% in caso di utilizzo delle ferrovie e del 5% in caso di utilizzo del mezzo aereo) relativamente a servizi di traduzione detenuti espletati al di fuori della propria sede di servizio negli anni 2008 e 2009.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo che l’indennità in questione troverebbe giustificazione nel disagio subito dal dipendente che acquista personalmente il titolo di viaggio anticipando il relativo costo e, pertanto, non dovrebbe essere corrisposta quando vi provvede l’Ufficio.
All’esito della pubblica udienza del 10 luglio 2014, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Il collegio rileva che la questione oggetto del presente giudizio è già stata affrontata dalla Sezione in occasione di ricorsi presentati da dipendenti del medesimo Istituto di pena, definiti con sentenze 21/2014, 22/2014, 23/2014, 24/2014, 25/2014, 26/2014, 27/2014, 28/2014, 29/2014, 30/2014, 31/2014, 32/2014, 33/2014, 34/2014, 35/2014, 36/2014, 37/2014, 38/2014 e 39/2014 del 25 luglio 2014, riconoscendo ai ricorrenti il diritto alla percezione della maggiorazione richiesta.
Come è stato in quei giudizi evidenziato, l’art. 14, comma 1, della L. n. 863/1973 prevedeva che “in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo”.
Detta indennità veniva successivamente soppressa dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, prevedeva che “sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate”.
Tuttavia, con successivo intervento normativo (art. 39 undetrieces del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273), la disposizione da ultimo richiamata subiva una ulteriore modifica con la soppressione delle parole “nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate” determinandosi in tal modo la reintroduzione dell’indennità per la categoria di appartenenza del ricorrente.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto e l’Amministrazione dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute al ricorrente e al successivo pagamento delle stesse maggiorate degli interessi al tasso legale maturati dal momento in cui il diritto è sorto al saldo.
Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione la pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2015
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