PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
PETRENGA, ANTONIO MARTINO, MOTTOLA, PALMIZIO, SQUERI
Esclusione degli effetti del blocco stipendiale di cui al decretolegge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nella determinazione del trattamento
di quiescenza e di fine servizio del personale delle Forze armate
e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Presentata il 12 giugno 2014
ONOREVOLI COLLEGHI ! — I particolari doveri
e il servizio del personale delle Forze
armate configurano uno status del tutto
originale e specifico nel contesto giuridico
e ordinamentale della pubblica amministrazione.
Il personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia, a ordinamento sia
civile che militare, in relazione alla delicatezza
e all’importanza delle funzioni
istituzionali, peraltro connotate da un elevato
rischio operativo, è giuridicamente
sottoposto a una serie di limitazioni e di
obblighi che lo collocano in una situazione
atipica, generalmente definita con l’espressione
« condizione militare ». In particolare,
per i militari il legislatore ha delineato
nel tempo un quadro normativo
speciale, individuando vincoli precisi, complessivamente
non riferibili ad altre realtà.
La condizione militare discende da uno
status che rappresenta una sorta di anomalia
o, meglio, una « specificità » nel
panorama giuridico, con inevitabili riflessi
sul piano sociale. Tale specificità ha trovato
riconoscimento normativo nell’articolo
19 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, norma che ha affermato un principio
cui, però, non è mai stata data
concreta attuazione.
Un principio di specificità figlio di un
quadro normativo « speciale » per il personale
in uniforme, che esce virtualmente
dalla « generalità » del pubblico impiego in
quanto viene riconosciuta una « condi-
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XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
zione » diversa, in relazione alla delicatezza
e all’importanza dei compiti istituzionali.
Il personale del comparto difesa, sicurezza
e soccorso pubblico ha, però, negli
ultimi anni, subìto una serie di penalizzazioni,
con innegabili riflessi negativi
nella sfera della vita privata e sociale. In
particolare, sotto il profilo economico, il
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, ha previsto che, per il
triennio 2011-2013 (successivamente anche
per il 2014), le retribuzioni del personale
della pubblica amministrazione, tra
cui il personale delle Forze armate, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, fossero escluse sia dai
meccanismi di adeguamento previsti per
legge, sia dall’applicazione degli aumenti
retributivi collegati all’anzianità senza demerito,
nonché, addirittura, dal riconoscimento
dei benefìci economici correlati alle
progressioni di carriera, senza possibilità
successiva di recupero e senza possibilità
di attivare comunque una procedura di
concertazione.
Evidente appare la sperequazione delle
misure previste per il comparto difesa,
sicurezza e soccorso pubblico rispetto alla
pubblica amministrazione nel suo complesso,
in ragione del fatto che la struttura
del relativo trattamento economico si basa,
più che per gli altri settori della pubblica
amministrazione, sulla progressione di
carriera e sull’anzianità di servizio, quali
componenti imprescindibili degli assetti
organizzativi. Si tratta, in sintesi, di un
inscindibile « trinomio » anzianità-gradoretribuzione.
L’iniquità della norma risiede ulteriormente
nel fatto che ha pregiudicato la
valorizzazione di basilari princìpi meritocratici
non riconoscendo, di fatto, quanto
spettante a seguito dell’acquisizione di crescenti
competenze professionali nonché di
più impegnative responsabilità di servizio.
Il personale del comparto, anche in
ragione dei limiti di età ordinamentali
inferiori (in conseguenza della specificità,
che si sostanzia anche nel prematuro logorio
fisico dovuto alle condizioni di impiego
e all’elevata mobilità), viene ad essere
ulteriormente penalizzato nel trattamento
pensionistico per effetto della minore
contribuzione e di coefficienti di
trasformazione (legati all’età anagrafica)
sfavorevoli.
Inoltre, per il personale che cessa dal
servizio nel periodo di vigenza dei tagli ciò
comporta – in assenza di una norma che
prescriva la riliquidazione delle prestazioni
pensionistiche e previdenziali al termine
del periodo stesso – una penalizzazione
permanente, non limitata alla « finestra
temporale » fissata dalla normativa.
Con le disposizioni della presente proposta
di legge si vuole, per la prima volta,
rendere effettivo il principio di specificità.
In tale ottica, la presente proposta di
legge si prefigge l’obiettivo di restituire
dignità al personale del comparto, sterilizzando
gli effetti del blocco retributivo in
questione, almeno ai fini pensionistici.
Nel dettaglio, l’articolo 1 indica i destinatari
del provvedimento: il personale
appartenente alle Forze armate, alle Forze
di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, incluso quello cessato dal servizio
in vigenza del cosiddetto « regime di
blocco ».
L’articolo 2 riconosce a tale personale
la non applicabilità del citato blocco ai soli
fini previdenziali.
L’articolo 3, infine, prevede il ricorso
allo strumento della contribuzione figurativa
di cui all’articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155.
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2449
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PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si
applicano al personale delle Forze armate,
al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, nonché a
quello del Corpo della guardia di finanza
e a quello del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, incluso quello cessato dal servizio
a decorrere dal 1o gennaio 2011.
ART. 2.
(Trattamento economico di quiescenza
e di fine servizio).
1. Le disposizioni dell’articolo 9, commi
1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate ai
sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122, non producono effetti sul
trattamento economico di quiescenza e sul
trattamento di fine servizio spettante al
personale di cui all’articolo 1 della presente
legge.
ART. 3.
(Contribuzione).
1. Ai fini della presente legge, i contributi
dovuti ai fini previdenziali e assistenziali
e del trattamento di fine servizio,
relativi agli emolumenti non corrisposti in
applicazione delle disposizioni all’articolo
2, sono figurativi
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