si può essere destituiti per una condanna per detenzioni di munizioni 9 parabellum?
Grazie a chi potrà aiutarmi
indio
per i Guru del forum
Re: per i Guru del forum
Ciao indio, premesso che ovviamente non sono un guru del forum, nell' attesa di qualcuno di loro, ti dico che sarà la tua amministrazione di appartenenza a decidere liberamente, dopo il passato in giudicato della sentenza, avendo essa la più ampia discrezionalità decisionale riguardo alla sanzione da infliggerti, come è stato ribadito più volte dallo stesso Avv. CARTA qui sul forum, a cui se non erro avevi già rivolto la stessa domanda qualche mese fa ed avevi ricevuto una risposta analoga.
Quindi, onestamente, senza mancare di rispetto nei confronti di nessuno, non penso che potrai avere altri tipi di risposta.
Purtroppo non esiste una "lista di reati" per cui si possa essere destituiti o meno, ma solo il principio della proporzionalità della sanzione inflitta, relativamente al reato per cui si è stati perseguiti penalmente.
Nella malaugurata ipotesi che l'amministrazione dovesse optare per un intervento destitutivo nei tuoi confronti, piuttosto che uno di sospensione dal servizio per 1,2,3...mesi o, ancora, per un provvedimento disciplinare di corpo, potrai valutare con il tuo legale se tale principio di proporzionalità è stato rispettato, se sono stati rispettati i tempi tecnici relativi all'iter del provvedimento disciplinare e quant'altro possa essere oggetto di ricorso, tenendo in debito conto, le probabilità di successo che questo potrebbe avere.
Quindi, onestamente, senza mancare di rispetto nei confronti di nessuno, non penso che potrai avere altri tipi di risposta.
Purtroppo non esiste una "lista di reati" per cui si possa essere destituiti o meno, ma solo il principio della proporzionalità della sanzione inflitta, relativamente al reato per cui si è stati perseguiti penalmente.
Nella malaugurata ipotesi che l'amministrazione dovesse optare per un intervento destitutivo nei tuoi confronti, piuttosto che uno di sospensione dal servizio per 1,2,3...mesi o, ancora, per un provvedimento disciplinare di corpo, potrai valutare con il tuo legale se tale principio di proporzionalità è stato rispettato, se sono stati rispettati i tempi tecnici relativi all'iter del provvedimento disciplinare e quant'altro possa essere oggetto di ricorso, tenendo in debito conto, le probabilità di successo che questo potrebbe avere.
Re: per i Guru del forum
skorpios ha scritto:Ciao indio, premesso che ovviamente non sono un guru del forum, nell' attesa di qualcuno di loro, ti dico che sarà la tua amministrazione di appartenenza a decidere liberamente, dopo il passato in giudicato della sentenza, avendo essa la più ampia discrezionalità decisionale riguardo alla sanzione da infliggerti, come è stato ribadito più volte dallo stesso Avv. CARTA qui sul forum, a cui se non erro avevi già rivolto la stessa domanda qualche mese fa ed avevi ricevuto una risposta analoga.
Quindi, onestamente, senza mancare di rispetto nei confronti di nessuno, non penso che potrai avere altri tipi di risposta.
Purtroppo non esiste una "lista di reati" per cui si possa essere destituiti o meno, ma solo il principio della proporzionalità della sanzione inflitta, relativamente al reato per cui si è stati perseguiti penalmente.
Nella malaugurata ipotesi che l'amministrazione dovesse optare per un intervento destitutivo nei tuoi confronti, piuttosto che uno di sospensione dal servizio per 1,2,3...mesi o, ancora, per un provvedimento disciplinare di corpo, potrai valutare con il tuo legale se tale principio di proporzionalità è stato rispettato, se sono stati rispettati i tempi tecnici relativi all'iter del provvedimento disciplinare e quant'altro possa essere oggetto di ricorso, tenendo in debito conto, le probabilità di successo che questo potrebbe avere.
Scusami, ho dimenticato di salutarti e ...in bocca al lupo.
Ciao.
Re: per i Guru del forum
certo al 100 % - anche con assoluzione si puo' essere destitutio figuramioci per detenzione illecita di munizioni da guerra- perchè il calibro 9 in doatazione alle forze di polizia ,sono munizioni da guerra-indio ha scritto:si può essere destituiti per una condanna per detenzioni di munizioni 9 parabellum?
Grazie a chi potrà aiutarmi
indio
se sei stato condannato per questo, e non eri un santo in servizio. la destituzione e dietro l'angolo,trova un buon avvocatoù
Re: per i Guru del forum
===essendo munizioni da guerra, in dotazione delle ff.oo.e ff,aa ciò comporta che te ne sei appropriato indebitamente. quindi oltre la detenzione devi spiegare come ne sei venuto in possesso.indio ha scritto:si può essere destituiti per una condanna per detenzioni di munizioni 9 parabellum?
Grazie a chi potrà aiutarmi
indio
saluti
Re: per i Guru del forum
nuovo del forum
Messaggioda indio » sab mag 24, 2014 7:38 pm
salve a tutti vorrei porvi un quesito.
se non si è stati sospesi, dopo un penale e si era in servizio, può iniziare un disciplinare se si è in pensione per riforma?
grazie a tutti
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Re: nuovo del forum
Messaggioda Giorgio Carta » dom mag 25, 2014 5:22 pm
assolutamente si. Una volta definito il procedimento penale, l'Amministrazione ben può vagliare la posizione disciplinare del dipendente, anche se questi sia stato frattanto riformato.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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Re: nuovo del forum
Messaggioda avt8 » lun mag 26, 2014 3:24 pm
Non sono d'accordo con l'Avv. Carta, per questi motivi
l’esercizio postumo del poter disciplinare può essere ammesso nei casi in cui esso dipenda dalla natura provvisoria del provvedimento - di sospensione cautelare adottato nei confronti del dipendente, che richiede, all'esito del giudizio penale, una definitiva determinazione in ordine al procedimento disciplinare pendente ed alle relative conseguenze patrimoniali, che vanno dalla restituito in integrum alla conversione della sospensione cautelare in destituzione retroattiva.
Al di fuori dell'ipotesi della sospensione cautelare in atto, nessuna operazione di interpretazione estensiva o analogica dell'art. 118 d.P.R. n. 3 /1957 cit. è possibile: come avvertito sub 1), infatti, ai sensi dell'art. 74 comma 3 d. lgs n. 29/19933 e succ. mod., a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo sono inapplicabili gli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957 e quindi anche l'art. 118 che ne occupa.
Inapplicabile l'art 118, si riespande la regola secondo cui il potere disciplinare presuppone l'esistenza del rapporto d'impiego e non è esercitabile dopo la sua cessazione.
Anche in considerazione che il procedimento disciplinare, a carico del dipendennte pubblico mai sospeso dall'impiego per procedimento penale, esso non può avere effetti negativi sul trattamento pensionistico-
Scusami avt8, io sono un neofita del forum, quindi sto cercando di affrontare le mie difficoltà di apprendimento relative alle tante discrepanze di cui, comunque, non posso fare a meno di notarne l'esistenza.
Per esempio, tra questa tua risposta data qualche mese fa e quella sempre da te data in questo post, che riporta lo stesso quesito avanzato dallo stesso soggetto "indio", quale pensi sia più attendibile?
Oppure mi sfugge qualcosa?
Se così fosse, ti pregherei di farmi notare qual è la mia mancanza altrimenti, ti pregherei di farci capire meglio qual è il tuo pensiero in merito a questa comunque triste vicenda.
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.
Messaggioda indio » sab mag 24, 2014 7:38 pm
salve a tutti vorrei porvi un quesito.
se non si è stati sospesi, dopo un penale e si era in servizio, può iniziare un disciplinare se si è in pensione per riforma?
grazie a tutti
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Re: nuovo del forum
Messaggioda Giorgio Carta » dom mag 25, 2014 5:22 pm
assolutamente si. Una volta definito il procedimento penale, l'Amministrazione ben può vagliare la posizione disciplinare del dipendente, anche se questi sia stato frattanto riformato.
Saluti,
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Re: nuovo del forum
Messaggioda avt8 » lun mag 26, 2014 3:24 pm
Non sono d'accordo con l'Avv. Carta, per questi motivi
l’esercizio postumo del poter disciplinare può essere ammesso nei casi in cui esso dipenda dalla natura provvisoria del provvedimento - di sospensione cautelare adottato nei confronti del dipendente, che richiede, all'esito del giudizio penale, una definitiva determinazione in ordine al procedimento disciplinare pendente ed alle relative conseguenze patrimoniali, che vanno dalla restituito in integrum alla conversione della sospensione cautelare in destituzione retroattiva.
Al di fuori dell'ipotesi della sospensione cautelare in atto, nessuna operazione di interpretazione estensiva o analogica dell'art. 118 d.P.R. n. 3 /1957 cit. è possibile: come avvertito sub 1), infatti, ai sensi dell'art. 74 comma 3 d. lgs n. 29/19933 e succ. mod., a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo sono inapplicabili gli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957 e quindi anche l'art. 118 che ne occupa.
Inapplicabile l'art 118, si riespande la regola secondo cui il potere disciplinare presuppone l'esistenza del rapporto d'impiego e non è esercitabile dopo la sua cessazione.
Anche in considerazione che il procedimento disciplinare, a carico del dipendennte pubblico mai sospeso dall'impiego per procedimento penale, esso non può avere effetti negativi sul trattamento pensionistico-
Scusami avt8, io sono un neofita del forum, quindi sto cercando di affrontare le mie difficoltà di apprendimento relative alle tante discrepanze di cui, comunque, non posso fare a meno di notarne l'esistenza.
Per esempio, tra questa tua risposta data qualche mese fa e quella sempre da te data in questo post, che riporta lo stesso quesito avanzato dallo stesso soggetto "indio", quale pensi sia più attendibile?
Oppure mi sfugge qualcosa?
Se così fosse, ti pregherei di farmi notare qual è la mia mancanza altrimenti, ti pregherei di farci capire meglio qual è il tuo pensiero in merito a questa comunque triste vicenda.
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.
Re: per i Guru del forum
skorpios ha scritto:nuovo del forum
Messaggioda indio » sab mag 24, 2014 7:38 pm
salve a tutti vorrei porvi un quesito.
se non si è stati sospesi, dopo un penale e si era in servizio, può iniziare un disciplinare se si è in pensione per riforma?
grazie a tutti
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Messaggioda Giorgio Carta » dom mag 25, 2014 5:22 pm
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Re: nuovo del forum
Messaggioda avt8 » lun mag 26, 2014 3:24 pm
Non sono d'accordo con l'Avv. Carta, per questi motivi
l’esercizio postumo del poter disciplinare può essere ammesso nei casi in cui esso dipenda dalla natura provvisoria del provvedimento - di sospensione cautelare adottato nei confronti del dipendente, che richiede, all'esito del giudizio penale, una definitiva determinazione in ordine al procedimento disciplinare pendente ed alle relative conseguenze patrimoniali, che vanno dalla restituito in integrum alla conversione della sospensione cautelare in destituzione retroattiva.
Al di fuori dell'ipotesi della sospensione cautelare in atto, nessuna operazione di interpretazione estensiva o analogica dell'art. 118 d.P.R. n. 3 /1957 cit. è possibile: come avvertito sub 1), infatti, ai sensi dell'art. 74 comma 3 d. lgs n. 29/19933 e succ. mod., a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo sono inapplicabili gli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957 e quindi anche l'art. 118 che ne occupa.
Inapplicabile l'art 118, si riespande la regola secondo cui il potere disciplinare presuppone l'esistenza del rapporto d'impiego e non è esercitabile dopo la sua cessazione.
Anche in considerazione che il procedimento disciplinare, a carico del dipendennte pubblico mai sospeso dall'impiego per procedimento penale, esso non può avere effetti negativi sul trattamento pensionistico-
Scusami avt8, io sono un neofita del forum, quindi sto cercando di affrontare le mie difficoltà di apprendimento relative alle tante discrepanze di cui, comunque, non posso fare a meno di notarne l'esistenza.
Per esempio, tra questa tua risposta data qualche mese fa e quella sempre da te data in questo post, che riporta lo stesso quesito avanzato dallo stesso soggetto "indio", quale pensi sia più attendibile?
Oppure mi sfugge qualcosa?
Se così fosse, ti pregherei di farmi notare qual è la mia mancanza altrimenti, ti pregherei di farci capire meglio qual è il tuo pensiero in merito a questa comunque triste vicenda.
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.
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Non sono d'accordo con l'Avv. Carta, per questi motivi
l’esercizio postumo del poter disciplinare può essere ammesso nei casi in cui esso dipenda dalla natura provvisoria del provvedimento - di sospensione cautelare adottato nei confronti del dipendente, che richiede, all'esito del giudizio penale, una definitiva determinazione in ordine al procedimento disciplinare pendente ed alle relative conseguenze patrimoniali, che vanno dalla restituito in integrum alla conversione della sospensione cautelare in destituzione retroattiva.
Al di fuori dell'ipotesi della sospensione cautelare in atto, nessuna operazione di interpretazione estensiva o analogica dell'art. 118 d.P.R. n. 3 /1957 cit. è possibile: come avvertito sub 1), infatti, ai sensi dell'art. 74 comma 3 d. lgs n. 29/19933 e succ. mod., a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo sono inapplicabili gli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957 e quindi anche l'art. 118 che ne occupa.
Inapplicabile l'art 118, si riespande la regola secondo cui il potere disciplinare presuppone l'esistenza del rapporto d'impiego e non è esercitabile dopo la sua cessazione.
Anche in considerazione che il procedimento disciplinare, a carico del dipendennte pubblico mai sospeso dall'impiego per procedimento penale, esso non può avere effetti negativi sul trattamento pensionistico-
Scusami avt8, io sono un neofita del forum, quindi sto cercando di affrontare le mie difficoltà di apprendimento relative alle tante discrepanze di cui, comunque, non posso fare a meno di notarne l'esistenza.
Per esempio, tra questa tua risposta data qualche mese fa e quella sempre da te data in questo post, che riporta lo stesso quesito avanzato dallo stesso soggetto "indio", quale pensi sia più attendibile?
Oppure mi sfugge qualcosa?
Se così fosse, ti pregherei di farmi notare qual è la mia mancanza altrimenti, ti pregherei di farci capire meglio qual è il tuo pensiero in merito a questa comunque triste vicenda.
Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.
Ciao avt8, allora?
Quale delle due risposte è attendibile?
Grazie della tua eventuale risposta chiarificatrice.
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